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Estratto del documento

CC

Disciplina legislativa:

- Prevedeva principio di assunzione diretta da comunicare all'INPS (ma abbiamo detto

che è stato generalizzato)

- Impone ai lavoratori domestici un riposo settimanale e notturno, che non può essere

<8h consecutive

- Previsto periodo di prova obbligatorio: 30 gg se è lavoro impiegatizio, 8 gg se lavori

manuali

- Diritto a ferie annuali e al TFR

- Sono soggetti al principio della libera recedibilità --> una delle pochissime

categorie (insieme ai lavoratori in prova) che può essere licenziata senza giusta causa

o giustificato motivo ma sulla base di una valutazione discrezionale del datore che

non è tenuto ad esplicitare le ragioni. Perché lavorando dentro la casa del datore si

instaura un rapporto fiduciario molto forte e quindi nel momento in cui c'è un piccolo

dubbio su questo vincolo di fiducia, il datore deve sentirsi libero di licenziare il

lavoratore.

Il CC prevede ulteriori specificazioni:

- Obbligo di forma scritta

- Possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile (contratto a termine o a tempo

indet)

- Previsti limiti max di orario giornaliero e settimanale --> in caso di convivenza con

nucleo familiare del datore sono previste 54 h settimanali e 10 h giornaliere; se non

conviventi sono 40h settimanali articolati su 5/6 giorni a settimana

- Previsto riposo settimanale di 36 h (24h coincidenti con la domenica e 12h in un altro

giorno interno alla settimana concordato dalle parti) --> se lavoratore non usufruisce

del riposo, per casi eccezionali, deve pagato con retribuzione ordinaria è+

maggiorazione retributiva

- Ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie indipendentemente dall'orario lavorativo

2.LAVORO A DOMICILIO

Si differenzia dal domestico perché si svolge presso l'abitazione del lavoratore, non del

datore.

Disciplinato da Legge del 1973, poi modificata nel 2008 per agevolarlo.

Tratti caratteristici della disciplina:

Non è ammesso nel caso di lavori pericolosi che comportano impiego di sostanze nocive o

pericolose per lavoratore e suoi familiari

Il Lavoratore è retribuito a cottimo (remunerazioni stabilite da CC) --> perché è

difficilmente controllabile e quindi si commisura la remunerazione in funzione del

rendimento e dei risultati del lavoratore.

Il Lavoro dovrebbe essere svolto sotto controllo del datore ma in questo caso è del tutto

particolare, come il potere direttivo, in quanto il datore non vede il

lavoratore --> ma questo non autorizza il datore ad utilizzare forme di controllo invasive

della privacy del lavoratore, qualsiasi potere del datore deve essere

esercitato nel rispetto della personalità e della riservatezza del lavoratore --> forma di lavoro

è caratterizzata da una maggiore autonomia (anche se è sempre

subordinato) perché ha direttive e controlli meno stringenti --> quindi la Giurisprudenza si

trova spesso a decidere se ricorre il requisito della etero-direzione che

consente di qualificarlo come subordinato, autonomo o parasub.

3.TELELAVORO

Forma di lavoro a distanza, cioè svolto al di fuori dei locali dell'azienda ma funzionalmente

legato grazie all'utilizzo di strumenti di comunicazione informatici e telematici.

Nel settore pubblico disciplinato dalla legge, mentre nel privato disciplinato da autonomia

collettiva.

Ma nel 2011 emanata Legge che ha avuto finalità di favorire il telelavoro come strumento di

flessibilità del mercato del lavoro, prevedendo che può essere utilizzato per favorire

conciliazione dei tempi di vita con tempi di lavoro, per favorire assunzioni obbligatorie dei

disabili, per favorire le assunzioni dei lavoratori in mobilità (sottoposti a licenziamenti

collettivi e quindi disoccupati).

Valgono le stesse regole per lavoro a domicilio.

Gli strumenti informativi offrono maggiore possibilità di monitorare attività svolta dal

lavoratore, ma controlli devono sempre essere volti nel rispetto della libertà, dignità,

riservatezza del lavoratore --> in ogni caso compete poi al giudice valutare nel caso specifico

se il lavoratore possa essere considerato subordinato o autonomo o parasub in base ai

requisiti.

4.SMARTWORKING O LAVORO AGILE

Introdotto da Legge 81/2017.

Rappresenta uno sviluppo del telelavoro ma è più flessibile riguardo l'organizzazione del

lavoro per andare incontro alle esigenze sia del datore che del lavoratore.

Forma di lavoro flessibile che era già stata prevista dalla contrattazione collettiva in alcuni

settori più evoluti dal punto di vista tecnologico, ma ora è stato sottoposto ad una disciplina

legislativa.

Caratteristiche: contratto di lavoro che consente ai lavoratori di lavorare al di fuori dei

locali dell'impresa solo per 1 o più giorni della settimana, usando dispositivi

informatici o elettronici, mantenendo lo stesso stipendio, la stessa tutela previdenziale e

della privacy, purchè si raggiungano i target prestabiliti dal datore sempre nel

rispetto dei carichi max di lavoro stabiliti sulla base di un accordo aziendale. Quindi serve

articolazione che rende il contratto flessibile per quanto riguarda il luogo e l'orario di lavoro,

e poi sulla base di un contratto individuale devono essere regolate le condizioni --> giorni,

orario, quali e come devono essere usati dispositivi tecnologici, ecc.

Negli ultimi tempi si è registrata inaspettatamente un enorme diffusione di questa forma che

ha avuto effetti molto importanti.

Cause:

- Sul piano generale ha forte connessione con le trasformazioni conseguenti alla 4°

rivoluzione industriale (= la riv digitale) --> il lavoro attraverso utilizzo delle nuove

tecnologie

- Sul piano congiunturale la diffusione si collega all'esperienza della pandemia

--> Fenomeni che hanno inciso sui tradizionali modelli di organizzazione e produzione del

lavoro e infatti si tratta di due fenomeni che hanno fatto emergere l’ importanza delle nuove

tecnologie nel mondo del lavoro che assumono rilevanza per una platea sempre più ampia di

lavoratori che prestano loro attività mediante utilizzo delle nuove tecnologie.

Apice: lockdown ma anche nelle fasi meno restrittive

Ma è facile prevedere che incremento del lavoro a distanza permarrà anche dopo emergenza

sanitaria --> l'esperienza pandemica ha rappresentato una straordinaria

occasione di sperimentazione di una forma che prima era vista con certa indifferenza e

diffidenza.

Si prevede ripensamento della disciplina e delle ordinarie forme di tutela individuali e

collettive riconosciute ai lavoratori --> a partire dal diritto della disconnessione (Non è

disciplinato in maniera compiuta ma esiste).

Sul versante sindacale

Problema della capacità del sindacato di assecondare i nuovi processi produttivi e le

trasformazioni in atto (dovute dalla 4°riv industriale e pandemia).

Il sindacato dovrà essere in grado di riconoscere nuovi bisogni che emergono nel mondo del

lavoro e che reclamano delle adeguate forme di tutela a livello collettivo di fronte ad

emergenti e diversificate condizioni di debolezza contrattuale e socio economica a livello

individuale.

Le nuove tecnologie hanno determinato una facilissima accessibilità a nuovi spazi virtuali

dove le persone si possono incontrare e confrontare e quindi sono luoghi virtuali dove si

possono formare nuove forme di coalizione spontanea e di organizzazione degli interessi dei

lavoratori.

Questo processo di cambiamento rende meno incisivi i tradizionali strumenti di cui si avvale

il sindacato --> ha ulteriormente sviluppato nei confronti del sindacato un

atteggiamento di diffusa sfiducia e insoddisfazione (già det anche da altri fattori)

Questo impone al sindacato una ricerca di uno strumentario più moderno e innovativo

Sul piano dei diritti sindacali --> il tema all'ordine del giorno: se diritti sindacali stabiliti dal

Titolo Terzo dello SDL che si intitola "Diritti sindacali nei luoghi di lavoro" possono essere

esercitati anche in modalità telematica (es: l'assemblea si può fare attraverso zoom?)

Rivendicazioni effettuale durante la fase emergenziale: flash-mob, mobilitazioni sui sociali,

sospensioni consegne online, blocco piattaforme informatiche, sciopero della

DAD --> forme di protesta nuove che hanno la caratteristica di nascere e di essere praticate

attraverso le nuove tecnologie.

In questo quadro il Governo ha più volte prorogato il ricorso al lavoro agile utilizzando la

procedura semplicità (Non è una forma genuina perché non c'è un accordo tra le parti ma

i lavoratori sono obbligati a lavorare da casa) rispetto a quella prevista dalla legge (che

prevede necessità accordo individuale che disciplini tutti aspetti di dettaglio)

==> si può dire che lo Smart Working è destinato a diventare una nuova filosofia

manageriale fondata su una maggiore flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, orari,

strumenti da utilizzare per i lavoratori, che però sono anche maggiormente responsabilizzati

sui risultati da raggiungere.

Si passa da organizzazione orientata al presenzialismo e al controllo del datore ad

un’organizzazione orientata più alla fiducia, collaborazione, flessibilità, deroga,

raggiungimento dei risultati.

Vantaggi del lavoro agile:

Flessibilità lavoro in termini di orari e spazi

Migliore equilibrio vita privata-professionale

Aumento produttività individuale

Riduzione costi per azienda e per lavoratore

Svantaggi:

Rischio di non riuscire a separare vita privata e lavorativa

Rischio maggiore isolamento del lavoratore

Problemi legati ad una comunicazione più faticosa ed inefficace

Supervisione più difficile da parte dei dirigenti

Probabilmente difficoltà delle persone a ritornare a nuova normalità

FASE DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Dalla fase di costituzione --> si determina instaurazione di un complesso di situazioni

giuridiche fanno capo al datore e al lavoratore

La situazione di oggettivo squilibrio esistente tra le parti del rapporto risulta dalla

sottoposizione del lavoratore ai poteri del datore, stabiliti da legge, e dalla corrispondente

previsione di obblighi in capo al lavoratore.

Ma nel corso del tempo ci si è resi conto che un efficace sistema di protezione del lavoratore

non si ottiene sono attraverso fissazione di regole minime inderogabili dalla legge ma

richiede introduzione di una serie di limitazioni poste ai poteri datoriali da parte di leggi

successive al Codice Civile

È stato lo SDL che ha stabilito una serie di limitazioni che sono prevalentemente di carattere

procedurale ma anche sostanziale.

Poteri del datore:

Potere direttivo --> elemento che identifica il rapporto di lavoro

Dettagli
A.A. 2025-2026
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.frasca27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Martone Michel.