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CC
Disciplina legislativa:
- Prevedeva principio di assunzione diretta da comunicare all'INPS (ma abbiamo detto
che è stato generalizzato)
- Impone ai lavoratori domestici un riposo settimanale e notturno, che non può essere
<8h consecutive
- Previsto periodo di prova obbligatorio: 30 gg se è lavoro impiegatizio, 8 gg se lavori
manuali
- Diritto a ferie annuali e al TFR
- Sono soggetti al principio della libera recedibilità --> una delle pochissime
categorie (insieme ai lavoratori in prova) che può essere licenziata senza giusta causa
o giustificato motivo ma sulla base di una valutazione discrezionale del datore che
non è tenuto ad esplicitare le ragioni. Perché lavorando dentro la casa del datore si
instaura un rapporto fiduciario molto forte e quindi nel momento in cui c'è un piccolo
dubbio su questo vincolo di fiducia, il datore deve sentirsi libero di licenziare il
lavoratore.
Il CC prevede ulteriori specificazioni:
- Obbligo di forma scritta
- Possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile (contratto a termine o a tempo
indet)
- Previsti limiti max di orario giornaliero e settimanale --> in caso di convivenza con
nucleo familiare del datore sono previste 54 h settimanali e 10 h giornaliere; se non
conviventi sono 40h settimanali articolati su 5/6 giorni a settimana
- Previsto riposo settimanale di 36 h (24h coincidenti con la domenica e 12h in un altro
giorno interno alla settimana concordato dalle parti) --> se lavoratore non usufruisce
del riposo, per casi eccezionali, deve pagato con retribuzione ordinaria è+
maggiorazione retributiva
- Ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie indipendentemente dall'orario lavorativo
2.LAVORO A DOMICILIO
Si differenzia dal domestico perché si svolge presso l'abitazione del lavoratore, non del
datore.
Disciplinato da Legge del 1973, poi modificata nel 2008 per agevolarlo.
Tratti caratteristici della disciplina:
Non è ammesso nel caso di lavori pericolosi che comportano impiego di sostanze nocive o
pericolose per lavoratore e suoi familiari
Il Lavoratore è retribuito a cottimo (remunerazioni stabilite da CC) --> perché è
difficilmente controllabile e quindi si commisura la remunerazione in funzione del
rendimento e dei risultati del lavoratore.
Il Lavoro dovrebbe essere svolto sotto controllo del datore ma in questo caso è del tutto
particolare, come il potere direttivo, in quanto il datore non vede il
lavoratore --> ma questo non autorizza il datore ad utilizzare forme di controllo invasive
della privacy del lavoratore, qualsiasi potere del datore deve essere
esercitato nel rispetto della personalità e della riservatezza del lavoratore --> forma di lavoro
è caratterizzata da una maggiore autonomia (anche se è sempre
subordinato) perché ha direttive e controlli meno stringenti --> quindi la Giurisprudenza si
trova spesso a decidere se ricorre il requisito della etero-direzione che
consente di qualificarlo come subordinato, autonomo o parasub.
3.TELELAVORO
Forma di lavoro a distanza, cioè svolto al di fuori dei locali dell'azienda ma funzionalmente
legato grazie all'utilizzo di strumenti di comunicazione informatici e telematici.
Nel settore pubblico disciplinato dalla legge, mentre nel privato disciplinato da autonomia
collettiva.
Ma nel 2011 emanata Legge che ha avuto finalità di favorire il telelavoro come strumento di
flessibilità del mercato del lavoro, prevedendo che può essere utilizzato per favorire
conciliazione dei tempi di vita con tempi di lavoro, per favorire assunzioni obbligatorie dei
disabili, per favorire le assunzioni dei lavoratori in mobilità (sottoposti a licenziamenti
collettivi e quindi disoccupati).
Valgono le stesse regole per lavoro a domicilio.
Gli strumenti informativi offrono maggiore possibilità di monitorare attività svolta dal
lavoratore, ma controlli devono sempre essere volti nel rispetto della libertà, dignità,
riservatezza del lavoratore --> in ogni caso compete poi al giudice valutare nel caso specifico
se il lavoratore possa essere considerato subordinato o autonomo o parasub in base ai
requisiti.
4.SMARTWORKING O LAVORO AGILE
Introdotto da Legge 81/2017.
Rappresenta uno sviluppo del telelavoro ma è più flessibile riguardo l'organizzazione del
lavoro per andare incontro alle esigenze sia del datore che del lavoratore.
Forma di lavoro flessibile che era già stata prevista dalla contrattazione collettiva in alcuni
settori più evoluti dal punto di vista tecnologico, ma ora è stato sottoposto ad una disciplina
legislativa.
Caratteristiche: contratto di lavoro che consente ai lavoratori di lavorare al di fuori dei
locali dell'impresa solo per 1 o più giorni della settimana, usando dispositivi
informatici o elettronici, mantenendo lo stesso stipendio, la stessa tutela previdenziale e
della privacy, purchè si raggiungano i target prestabiliti dal datore sempre nel
rispetto dei carichi max di lavoro stabiliti sulla base di un accordo aziendale. Quindi serve
articolazione che rende il contratto flessibile per quanto riguarda il luogo e l'orario di lavoro,
e poi sulla base di un contratto individuale devono essere regolate le condizioni --> giorni,
orario, quali e come devono essere usati dispositivi tecnologici, ecc.
Negli ultimi tempi si è registrata inaspettatamente un enorme diffusione di questa forma che
ha avuto effetti molto importanti.
Cause:
- Sul piano generale ha forte connessione con le trasformazioni conseguenti alla 4°
rivoluzione industriale (= la riv digitale) --> il lavoro attraverso utilizzo delle nuove
tecnologie
- Sul piano congiunturale la diffusione si collega all'esperienza della pandemia
--> Fenomeni che hanno inciso sui tradizionali modelli di organizzazione e produzione del
lavoro e infatti si tratta di due fenomeni che hanno fatto emergere l’ importanza delle nuove
tecnologie nel mondo del lavoro che assumono rilevanza per una platea sempre più ampia di
lavoratori che prestano loro attività mediante utilizzo delle nuove tecnologie.
Apice: lockdown ma anche nelle fasi meno restrittive
Ma è facile prevedere che incremento del lavoro a distanza permarrà anche dopo emergenza
sanitaria --> l'esperienza pandemica ha rappresentato una straordinaria
occasione di sperimentazione di una forma che prima era vista con certa indifferenza e
diffidenza.
Si prevede ripensamento della disciplina e delle ordinarie forme di tutela individuali e
collettive riconosciute ai lavoratori --> a partire dal diritto della disconnessione (Non è
disciplinato in maniera compiuta ma esiste).
Sul versante sindacale
Problema della capacità del sindacato di assecondare i nuovi processi produttivi e le
trasformazioni in atto (dovute dalla 4°riv industriale e pandemia).
Il sindacato dovrà essere in grado di riconoscere nuovi bisogni che emergono nel mondo del
lavoro e che reclamano delle adeguate forme di tutela a livello collettivo di fronte ad
emergenti e diversificate condizioni di debolezza contrattuale e socio economica a livello
individuale.
Le nuove tecnologie hanno determinato una facilissima accessibilità a nuovi spazi virtuali
dove le persone si possono incontrare e confrontare e quindi sono luoghi virtuali dove si
possono formare nuove forme di coalizione spontanea e di organizzazione degli interessi dei
lavoratori.
Questo processo di cambiamento rende meno incisivi i tradizionali strumenti di cui si avvale
il sindacato --> ha ulteriormente sviluppato nei confronti del sindacato un
atteggiamento di diffusa sfiducia e insoddisfazione (già det anche da altri fattori)
Questo impone al sindacato una ricerca di uno strumentario più moderno e innovativo
Sul piano dei diritti sindacali --> il tema all'ordine del giorno: se diritti sindacali stabiliti dal
Titolo Terzo dello SDL che si intitola "Diritti sindacali nei luoghi di lavoro" possono essere
esercitati anche in modalità telematica (es: l'assemblea si può fare attraverso zoom?)
Rivendicazioni effettuale durante la fase emergenziale: flash-mob, mobilitazioni sui sociali,
sospensioni consegne online, blocco piattaforme informatiche, sciopero della
DAD --> forme di protesta nuove che hanno la caratteristica di nascere e di essere praticate
attraverso le nuove tecnologie.
In questo quadro il Governo ha più volte prorogato il ricorso al lavoro agile utilizzando la
procedura semplicità (Non è una forma genuina perché non c'è un accordo tra le parti ma
i lavoratori sono obbligati a lavorare da casa) rispetto a quella prevista dalla legge (che
prevede necessità accordo individuale che disciplini tutti aspetti di dettaglio)
==> si può dire che lo Smart Working è destinato a diventare una nuova filosofia
manageriale fondata su una maggiore flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, orari,
strumenti da utilizzare per i lavoratori, che però sono anche maggiormente responsabilizzati
sui risultati da raggiungere.
Si passa da organizzazione orientata al presenzialismo e al controllo del datore ad
un’organizzazione orientata più alla fiducia, collaborazione, flessibilità, deroga,
raggiungimento dei risultati.
Vantaggi del lavoro agile:
Flessibilità lavoro in termini di orari e spazi
Migliore equilibrio vita privata-professionale
Aumento produttività individuale
Riduzione costi per azienda e per lavoratore
Svantaggi:
Rischio di non riuscire a separare vita privata e lavorativa
Rischio maggiore isolamento del lavoratore
Problemi legati ad una comunicazione più faticosa ed inefficace
Supervisione più difficile da parte dei dirigenti
Probabilmente difficoltà delle persone a ritornare a nuova normalità
FASE DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Dalla fase di costituzione --> si determina instaurazione di un complesso di situazioni
giuridiche fanno capo al datore e al lavoratore
La situazione di oggettivo squilibrio esistente tra le parti del rapporto risulta dalla
sottoposizione del lavoratore ai poteri del datore, stabiliti da legge, e dalla corrispondente
previsione di obblighi in capo al lavoratore.
Ma nel corso del tempo ci si è resi conto che un efficace sistema di protezione del lavoratore
non si ottiene sono attraverso fissazione di regole minime inderogabili dalla legge ma
richiede introduzione di una serie di limitazioni poste ai poteri datoriali da parte di leggi
successive al Codice Civile
È stato lo SDL che ha stabilito una serie di limitazioni che sono prevalentemente di carattere
procedurale ma anche sostanziale.
Poteri del datore:
Potere direttivo --> elemento che identifica il rapporto di lavoro