Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 79
Diritto del lavoro Pag. 1 Diritto del lavoro Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 76
1 su 79
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La definizione di lavoro autonomo è contenuta nella disposizione dell’art.2222 cc,

relativo al contratto d’opera.

Col contratto d’opera una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del

committente, a fronte di un corrispettivo. Il criterio distintivo del lavoro autonomo da

quello subordinato è l’assenza di eterodirezione dell’attività lavorativa e non l’attività

svolta.

Il requisito del lavoro prevalentemente proprio distingue nettamente i lavoratori

autonomi dall’imprenditore, il quale organizza il lavoro altrui stipulando ed

eseguendo contratti d’appalto.

Il lavoratore autonomo gode di tutele generali previste dalla l. 81/2017: il saggio di

interesse superiore a quello legale; l’inefficacia delle clausole che attribuiscono al

committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o che

gli concedono di pagare i crediti del lavoratore in un tempo superiore a 60 giorni; la

protezione dei diritti economici derivanti dalle invenzioni del lavoratore realizzate

nell’esecuzione del contratto.

La legge 92/2012 aveva introdotto una presunzione relativa per ricondurre il

lavoratore autonomo non coordinato e continuativo a collaboratore parasubordinato,

che si tramutava automaticamente in subordinato a tempo determinato per la

mancanza del progetto.

Questa presunzione è stata abrogata dall’art. 52 c.1 d.lgs. 81/2015.

Lavoro parasubordinato (Co.Co.Co.)

Il lavoro parasubordinato, la cui definizione è presente in disposizioni di leggi tra cui

il 409c.p.c. n.3, è una collaborazione continuativa e coordinata (purché non sfoci

nell’eterodeterminazione) senza vincolo di subordinazione e a carattere

prevalentemente personale. La collaborazione si intende coordinata quando, nel

rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il

collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa. Gli elementi costitutivi

della fattispecie possono emergere anche dalle modalità di svolgimento della

collaborazione e non necessariamente dal contratto. Gli agenti e i rappresentanti di

commercio sono lavoratori parasubordinati tipici. Al lavoratore subordinato è

dedicata una disciplina protettiva modesta che comprende tra le altre: l’applicazione

del processo del lavoro, la tutela previdenziale pensionistica, per malattia e

infortunio, l’indennità di disoccupazione (no tutele per licenziamento).

Nel settore pubblico il lavoro parasubordinato è vietato e il lavoro autonomo è

fortemente limitato.

Il lavoro parasubordinato è spesso stato utilizzato come modello-rifugio per evitare le

importanti tutele fornite dal regime del lavoro subordinato ma anche per l’aliquota

contributiva ridotta, la quale comportava una riduzione dei costi del lavoro.

Co.Co.Co

È il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si applica ai lavoratori che

si trovano in una situazione ibrida tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo e

riguarda i lavoratori parasubordinati. Il Co.Co.Co ha rappresentato e rappresenta una

fattispecie-rifugio dei datori di lavoro per eludere le tutele del lavoro subordinato.

Subordinazione attenuata

In alcuni casi è possibile che il vincolo di subordinazione si presenti in maniera più o

meno attenuata in funzione alla natura oggettiva dell’attività prestata e dalle modalità

imposte dalla sua utilizzazione. Ciò avviene, in particolare, nel caso di prestazioni ad

alto contenuto professionale ed intellettuale, ma anche a delle mansioni elementari e

ripetitive che non richiedono particolari direttive. Ai fini della subordinazione basta

anche la sola etero-organizzazione ossia l’attività di organizzazione delle modalità del

lavoro da parte del datore di lavoro/committente senza l’imposizione di direttive,

poiché implica l’assenza di autonomia del prestatore di lavoro.

Lavoro a progetto – Co.Co.Pro (art.61-69 legge 276/2003)

La disciplina del lavoro a progetto era finalizzata ad incidere sulle controversie in

materia di qualificazione del rapporto, rendendo più facile l’applicazione della

disciplina del rapporto subordinato. La disciplina del lavoro imponeva al lavoro

autonomo parasubordinato il modello del lavoro a termine per un progetto collegato

ad un determinato risultato finale, al raggiungimento del quale sarebbe cessata la

collaborazione.

I contratti di lavoro autonomo coordinato e continuativo stipulati senza riferimento ad

uno specifico progetto erano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo

indeterminato (presunzione assoluta), dalla data di costituzione (69 c.1).

Con la “circolare di pentimento” il legislatore trasforma la presunzione di

subordinazione da assoluta in relativa e l’assenza di questa può essere provata dal

datore di lavoro, con l’inversione dell’onere probatorio.

Il lavoro a progetto è stata una “fattispecie-trappola” per ridurre il ricorso al lavoro

parasubordinato, il quale prevede una aliquota contributiva ridotta (12%), e ottenere il

33% di contributi.

La disciplina del lavoro a progetto consentiva di ricondurre un rapporto di lavoro

parasubordinato alla disciplina del lavoro subordinato senza dover accertare il

vincolo di subordinazione: un rapporto di lavoro parasubordinato senza progetto è

considerato subordinato; lo svolgimento di un’attività non riconducibile al progetto è

comunque considerato subordinato.

La disciplina del contratto a progetto fu irrigidita ulteriormente dalla legge Fornero

(92/2012) escludendo la possibilità che il progetto riproponesse meramente l’oggetto

sociale dell’impresa e che avesse ad oggetto una prestazione esecutiva e ripetitiva.

Non si applicava agli iscritti agli albi professionali, ai dipendenti del settore pubblico,

agli agenti e ai rappresentanti di commercio.

Con l’art.69bis le prestazioni rese da titolari di partita iva sono considerati rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa (e di conseguenza subordinati per l’assenza

del progetto) qualora ricorrano due dei seguenti presupposti: . 1

La collaborazione ha durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni

.

consecutivi . 2

Il corrispettivo della collaborazione costituisce più dell'80 per cento dei

corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due

;

anni solari consecutivi . 3

Il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una sede del

.

committente

Collaborazione organizzata dal committente (art.2 stat. lav.)

La disciplina della collaborazione organizzata dal committente è stata introdotta dal

decreto 81/2015 (art.2 c.1) in sostituzione della disciplina del lavoro a progetto

(abrogata dall’art. 52 d.lgs. 81/2015).

L’art.2 c.1 (originale) dispone che:

“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro

subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di

lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”

L’art.2 c.1 delinea una fattispecie di simil-subordinazione a cui si applica tutta la

disciplina del lavoro subordinato e che si differenzia dalla definizione del 409c.p.c.

n.3 (lavoro parasubordinato) per l’esclusività del lavoro personale (prevalente nel

parasubordinato) e dalle modalità di esecuzione organizzate dal committente anche

con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro anziché coordinate (e quindi non più

stabilite di comune accordo ma organizzate esclusivamente dal committente).

L’art.2 c.1 è stato oggetto di molteplici interpretazioni nel corso degli anni fino alla

vicenda dei rider di Torino.

Il primo grado di tale vicenda definiva l’art.2 come norma apparente poiché la

definizione richiama molto quella del lavoro subordinato, in particolare nei casi della

subordinazione attenuata e appare come un’estensione della disciplina del lavoro

subordinato al lavoro subordinato stesso, definito però, in modo diverso.

La Corte di Appello di Torino (secondo grado) ha invece affermato che l’art.2

individuava una nuova fattispecie, il lavoro etero-organizzato (tertium genus che si

pone tra il lavoro subordinato del 2094cc e le collaborazioni coordinate e

continuative del 409cpc n.3), a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato (si

applicano le tutele tranne quelle sul licenziamento) ma che non comporta la

riqualificazione del rapporto in subordinato, che rimane autonomo (come accadeva

invece nel Co.co.pro.)

La Cassazione afferma infine che l’art.2 è una norma di disciplina e non configura

una nuova fattispecie ma riguarda delle collaborazioni coordinate e continuative a cui

si applica tutta la disciplina del lavoro subordinato (comprese le tutele sul

licenziamento) in presenza dei requisiti previsti dalla legge (modalità di esecuzione

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro).

In concomitanza con la pronuncia della Cassazione, il d.l. 87/2018 (decreto dignità)

ha modificato l’art.2 c.1 eliminando il riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro e ha

sostituito l’esclusività del lavoro personale con la prevalenza del lavoro personale. Il

d.l. 101/2019 ha poi aggiunto che le disposizioni si applicano anche qualora le

modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme

anche digitali.

La disciplina della collaborazione organizzata dal committente si pone formalmente

come ostacolo all’abuso elusivo del contratto a progetto per acquisire prestazioni di

lavoro subordinato, la disciplina del lavoro a progetto è stata però essa stessa un

importante strumento volto a contrastare tale abuso elusivo.

L’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto è avvenuta in seguito alla forte

richiesta delle imprese (dichiarando l’abuso elusivo di essa) e a seguito

dell’equiparazione sul piano contributivo del lavoro parasubordinato e subordinato

(rendendo i Co.co.pro. non più necessari a colmare il divario nelle entrate fiscali).

Certificazioni (guardare certificazione dei contratti)

L’art.2 c.3 apre alle imprese la possibilità di far certificare dalle commissioni di

certificazione per far accertare l’assenza dei requisiti delle collaborazioni organizzate

dal committente. In questo modo le imprese possono eludere la disciplina del lavoro

subordinato attraverso i Co.Co.co certificabili. In sede di certificazione il lavoratore

può farsi assistere da un rappresentante

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher NicoleAnn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Pileggi Antonio.