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La definizione di lavoro autonomo è contenuta nella disposizione dell’art.2222 cc,
relativo al contratto d’opera.
Col contratto d’opera una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, a fronte di un corrispettivo. Il criterio distintivo del lavoro autonomo da
quello subordinato è l’assenza di eterodirezione dell’attività lavorativa e non l’attività
svolta.
Il requisito del lavoro prevalentemente proprio distingue nettamente i lavoratori
autonomi dall’imprenditore, il quale organizza il lavoro altrui stipulando ed
eseguendo contratti d’appalto.
Il lavoratore autonomo gode di tutele generali previste dalla l. 81/2017: il saggio di
interesse superiore a quello legale; l’inefficacia delle clausole che attribuiscono al
committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o che
gli concedono di pagare i crediti del lavoratore in un tempo superiore a 60 giorni; la
protezione dei diritti economici derivanti dalle invenzioni del lavoratore realizzate
nell’esecuzione del contratto.
La legge 92/2012 aveva introdotto una presunzione relativa per ricondurre il
lavoratore autonomo non coordinato e continuativo a collaboratore parasubordinato,
che si tramutava automaticamente in subordinato a tempo determinato per la
mancanza del progetto.
Questa presunzione è stata abrogata dall’art. 52 c.1 d.lgs. 81/2015.
Lavoro parasubordinato (Co.Co.Co.)
Il lavoro parasubordinato, la cui definizione è presente in disposizioni di leggi tra cui
il 409c.p.c. n.3, è una collaborazione continuativa e coordinata (purché non sfoci
nell’eterodeterminazione) senza vincolo di subordinazione e a carattere
prevalentemente personale. La collaborazione si intende coordinata quando, nel
rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il
collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa. Gli elementi costitutivi
della fattispecie possono emergere anche dalle modalità di svolgimento della
collaborazione e non necessariamente dal contratto. Gli agenti e i rappresentanti di
commercio sono lavoratori parasubordinati tipici. Al lavoratore subordinato è
dedicata una disciplina protettiva modesta che comprende tra le altre: l’applicazione
del processo del lavoro, la tutela previdenziale pensionistica, per malattia e
infortunio, l’indennità di disoccupazione (no tutele per licenziamento).
Nel settore pubblico il lavoro parasubordinato è vietato e il lavoro autonomo è
fortemente limitato.
Il lavoro parasubordinato è spesso stato utilizzato come modello-rifugio per evitare le
importanti tutele fornite dal regime del lavoro subordinato ma anche per l’aliquota
contributiva ridotta, la quale comportava una riduzione dei costi del lavoro.
Co.Co.Co
È il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si applica ai lavoratori che
si trovano in una situazione ibrida tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo e
riguarda i lavoratori parasubordinati. Il Co.Co.Co ha rappresentato e rappresenta una
fattispecie-rifugio dei datori di lavoro per eludere le tutele del lavoro subordinato.
Subordinazione attenuata
In alcuni casi è possibile che il vincolo di subordinazione si presenti in maniera più o
meno attenuata in funzione alla natura oggettiva dell’attività prestata e dalle modalità
imposte dalla sua utilizzazione. Ciò avviene, in particolare, nel caso di prestazioni ad
alto contenuto professionale ed intellettuale, ma anche a delle mansioni elementari e
ripetitive che non richiedono particolari direttive. Ai fini della subordinazione basta
anche la sola etero-organizzazione ossia l’attività di organizzazione delle modalità del
lavoro da parte del datore di lavoro/committente senza l’imposizione di direttive,
poiché implica l’assenza di autonomia del prestatore di lavoro.
Lavoro a progetto – Co.Co.Pro (art.61-69 legge 276/2003)
La disciplina del lavoro a progetto era finalizzata ad incidere sulle controversie in
materia di qualificazione del rapporto, rendendo più facile l’applicazione della
disciplina del rapporto subordinato. La disciplina del lavoro imponeva al lavoro
autonomo parasubordinato il modello del lavoro a termine per un progetto collegato
ad un determinato risultato finale, al raggiungimento del quale sarebbe cessata la
collaborazione.
I contratti di lavoro autonomo coordinato e continuativo stipulati senza riferimento ad
uno specifico progetto erano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (presunzione assoluta), dalla data di costituzione (69 c.1).
Con la “circolare di pentimento” il legislatore trasforma la presunzione di
subordinazione da assoluta in relativa e l’assenza di questa può essere provata dal
datore di lavoro, con l’inversione dell’onere probatorio.
Il lavoro a progetto è stata una “fattispecie-trappola” per ridurre il ricorso al lavoro
parasubordinato, il quale prevede una aliquota contributiva ridotta (12%), e ottenere il
33% di contributi.
La disciplina del lavoro a progetto consentiva di ricondurre un rapporto di lavoro
parasubordinato alla disciplina del lavoro subordinato senza dover accertare il
vincolo di subordinazione: un rapporto di lavoro parasubordinato senza progetto è
considerato subordinato; lo svolgimento di un’attività non riconducibile al progetto è
comunque considerato subordinato.
La disciplina del contratto a progetto fu irrigidita ulteriormente dalla legge Fornero
(92/2012) escludendo la possibilità che il progetto riproponesse meramente l’oggetto
sociale dell’impresa e che avesse ad oggetto una prestazione esecutiva e ripetitiva.
Non si applicava agli iscritti agli albi professionali, ai dipendenti del settore pubblico,
agli agenti e ai rappresentanti di commercio.
Con l’art.69bis le prestazioni rese da titolari di partita iva sono considerati rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa (e di conseguenza subordinati per l’assenza
del progetto) qualora ricorrano due dei seguenti presupposti: . 1
La collaborazione ha durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni
.
consecutivi . 2
Il corrispettivo della collaborazione costituisce più dell'80 per cento dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due
;
anni solari consecutivi . 3
Il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una sede del
.
committente
Collaborazione organizzata dal committente (art.2 stat. lav.)
La disciplina della collaborazione organizzata dal committente è stata introdotta dal
decreto 81/2015 (art.2 c.1) in sostituzione della disciplina del lavoro a progetto
(abrogata dall’art. 52 d.lgs. 81/2015).
L’art.2 c.1 (originale) dispone che:
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”
L’art.2 c.1 delinea una fattispecie di simil-subordinazione a cui si applica tutta la
disciplina del lavoro subordinato e che si differenzia dalla definizione del 409c.p.c.
n.3 (lavoro parasubordinato) per l’esclusività del lavoro personale (prevalente nel
parasubordinato) e dalle modalità di esecuzione organizzate dal committente anche
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro anziché coordinate (e quindi non più
stabilite di comune accordo ma organizzate esclusivamente dal committente).
L’art.2 c.1 è stato oggetto di molteplici interpretazioni nel corso degli anni fino alla
vicenda dei rider di Torino.
Il primo grado di tale vicenda definiva l’art.2 come norma apparente poiché la
definizione richiama molto quella del lavoro subordinato, in particolare nei casi della
subordinazione attenuata e appare come un’estensione della disciplina del lavoro
subordinato al lavoro subordinato stesso, definito però, in modo diverso.
La Corte di Appello di Torino (secondo grado) ha invece affermato che l’art.2
individuava una nuova fattispecie, il lavoro etero-organizzato (tertium genus che si
pone tra il lavoro subordinato del 2094cc e le collaborazioni coordinate e
continuative del 409cpc n.3), a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato (si
applicano le tutele tranne quelle sul licenziamento) ma che non comporta la
riqualificazione del rapporto in subordinato, che rimane autonomo (come accadeva
invece nel Co.co.pro.)
La Cassazione afferma infine che l’art.2 è una norma di disciplina e non configura
una nuova fattispecie ma riguarda delle collaborazioni coordinate e continuative a cui
si applica tutta la disciplina del lavoro subordinato (comprese le tutele sul
licenziamento) in presenza dei requisiti previsti dalla legge (modalità di esecuzione
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro).
In concomitanza con la pronuncia della Cassazione, il d.l. 87/2018 (decreto dignità)
ha modificato l’art.2 c.1 eliminando il riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro e ha
sostituito l’esclusività del lavoro personale con la prevalenza del lavoro personale. Il
d.l. 101/2019 ha poi aggiunto che le disposizioni si applicano anche qualora le
modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme
anche digitali.
La disciplina della collaborazione organizzata dal committente si pone formalmente
come ostacolo all’abuso elusivo del contratto a progetto per acquisire prestazioni di
lavoro subordinato, la disciplina del lavoro a progetto è stata però essa stessa un
importante strumento volto a contrastare tale abuso elusivo.
L’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto è avvenuta in seguito alla forte
richiesta delle imprese (dichiarando l’abuso elusivo di essa) e a seguito
dell’equiparazione sul piano contributivo del lavoro parasubordinato e subordinato
(rendendo i Co.co.pro. non più necessari a colmare il divario nelle entrate fiscali).
Certificazioni (guardare certificazione dei contratti)
L’art.2 c.3 apre alle imprese la possibilità di far certificare dalle commissioni di
certificazione per far accertare l’assenza dei requisiti delle collaborazioni organizzate
dal committente. In questo modo le imprese possono eludere la disciplina del lavoro
subordinato attraverso i Co.Co.co certificabili. In sede di certificazione il lavoratore
può farsi assistere da un rappresentante