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Rapporto di lavoro

Trattiamo qui il rapporto tra singolo lavoratore e il datore di lavoro. Usciamo da quel trattamento collettivo della prestazione, per focalizzarci sul singolo, che ha doveri e obblighi e in cambio della sua attività riceve una retribuzione, o se autonomo un corrispettivo.

Distinzione tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo

Iniziamo con una distinzione: lavoratore subordinato e lavoratore autonomo. Il diritto del lavoro, per come è strutturato, potrebbe anche essere definito 'diritto del lavoro subordinato' perché il diritto del lavoro ha come protagonista principale il lavoratore subordinato, cioè quel lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro. Infatti si dice che il diritto del lavoro si sia formato attorno a quella figura del padre che con il suo lavoro portava a casa la pagnotta e quindi era lui a dover essere tutelato. Vedendolo come contraente debole nel rapporto del lavoro sono iniziate una serie di normative per tutelarlo; l'insieme di queste normative sono il diritto del lavoro.

Lavoratore subordinato e lavoratore autonomo

Il lavoratore subordinato era il contraente debole perché tanti lavoratori entravano nelle città e non avevano altro che la propria manualità ed energie, ed è contraente debole questo soggetto perché sono tanti soggetti insieme e perché il datore ha più informazioni del lavoratore, quindi c'è una asimmetria informativa che tende a favore del datore.

Articolo del codice civile sul lavoratore subordinato

Oggi noi ci rifacciamo all’articolo del Codice Civile quando parliamo del lavoratore subordinato: "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione art. 2094 c.c: a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore."

I datori spesso cercano di qualificare i lavoratori non come subordinati per poter evitare di applicare una serie di tutele riservate a questa figura; per questo l’articolo ci dice espressamente chi è il lavoratore subordinato. Spesso i datori cercano di qualificare il lavoratore subordinato come un lavoratore autonomo, perché il lavoratore subordinato ha delle tutele che sono un onere per il datore. Per esempio, il lavoratore autonomo non ha le ferie, mentre quello subordinato sì.

Dalla definizione data dall’articolo notiamo alcune cose: già il fatto che si 'obbliga' impone che vi sia un contratto subordinato stipulato tra lavoratore e datore; questo lavoratore in cambio di una retribuzione si obbliga a svolgere la propria prestazione all’interno di una organizzazione sociale che ha un obiettivo (profitto). Il lavoro è intellettuale o manuale, cioè può essere un operaio o anche un lavoratore che sta al computer. 'Alle dipendenze' significa dipendere dalle indicazioni del datore, dalle direzioni che lui darà di svolgimento della prestazione (tipo l’orario di lavoro) questo è il vincolo di subordinazione, cioè quando il lavoratore è subordinato al datore perché svolge una prestazione da lui impartita in cambio di una retribuzione. L’obbligo del lavoratore è svolgere una prestazione e l’obbligo del datore è retribuirlo.

Lavoratori autonomi e forme intermedie

Di norma se non si è subordinati, si è lavoratori autonomi, cioè quel lavoratore che stipula un contratto d’opera o servizio e lo stipula con un committente, e non un datore, cioè colui che commissiona l’opera o il servizio da svolgere. Esistono comunque delle forme intermedie come il parasubordinato, cioè il lavoratore di collaborazione coordinata e continuativa.

Secondo l’articolo del codice civile: "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV."

Quindi il lavoratore autonomo è quel prestatore di opera o servizio che non lavora sempre con il medesimo committente, ma che è sul mercato e che, data la sua professionalità, stipula contratti d’opera e di servizio con molteplici committenti. Il corrispettivo è il compenso economico.

Caratteristiche del lavoratore autonomo

Nella definizione di lavoratore autonomo vediamo l’assenza del vincolo di subordinazione, perché col committente il lavoratore autonomo si mette d’accordo sull’opera e sul risultato da portare a termine. Ma il committente al netto dell’obiettivo finale non può dare ordini su come sviluppare e portare a termine il lavoro; se volesse dare ordini dovrebbe assumere un lavoratore subordinato. Quindi non esistono le direttive da parte del committente. Il lavoratore autonomo si auto-organizza, deve soltanto rispettare gli accordi presi e portare a termine il servizio. Di norma non dovrebbe neanche essere pagato ad ore perché è una caratteristica del lavoratore subordinato.

La cosa da ricordare però è che il lavoratore subordinato ha vincolo di subordinazione, quindi il datore può impartire ordini; il committente invece può solo definire con il lavoratore autonomo l’opera o il servizio da portare a termine.

Obbligazione di risultato vs obbligazione di mezzi

Infatti il lavoratore autonomo ha una obbligazione di risultato, cioè deve portare a termine, per far sì che il contratto vada a buon fine, quel servizio/risultato. Il lavoratore subordinato ha una obbligazione di mezzi, cioè con la sua attività deve raggiungere l’obiettivo previsto dal datore. Però ci sono tipologie di lavoratori che sono al limite tra queste due obbligazioni: per esempio l’avvocato, che è un libero professionista quindi una sorta di lavoratore autonomo, dovrebbe fare in modo che venga tutelato l’interesse di colui che sta difendendo ma non è sicuro che vincerà – obbligazione di mezzi. Il medico invece ha obbligazione di mezzi, perché deve fare il possibile per salvare il paziente. L’idraulico invece ha obbligazione di risultato.

Analogie e differenze tra subordinazione e autonomia

La subordinazione e l’autonomia rappresentano due distinte modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, a cui corrisponde l’imputazione di diversi effetti giuridici. Per questo possiamo distinguere analogie e differenze:

  • Analogie: Personalità della prestazione – la persona deve prevalere sui mezzi necessari per eseguire la prestazione e ciò esclude dal campo di indagine il lavoro esercitato in forma imprenditoriale. L’imprenditore non svolge la prestazione né esclusivamente personale (come il lavoratore subordinato) né prevalentemente personale (come il lavoratore autonomo).
  • Differenze: Vincolo di subordinazione.

Articoli del codice civile

ART. 2094 c.c. – Elementi della fattispecie «lavoro subordinato»

  • Retribuzione;
  • Collaborazione all’interno di una impresa, che deve portare il lavoratore a svolgere la prestazione con l’idea di portare avanti questa organizzazione;
  • Prestazione di lavoro manuale o intellettuale;
  • Dipendenza;
  • Etero direzione / vincolo di subordinazione. Cioè il lavoro che va a svolgere è diretto da qualcun altro, il datore che dà le indicazioni e le direttive per svolgere al meglio la prestazione in maniera conforme sia all’oggetto del contratto sia da quello richiesto dal datore. Le direttive del datore non possono essere totalmente illegittime, cioè non si può chiedere al lavoratore di porre in essere comportamenti illeciti.

ART. 2222 C.C. - Elementi della fattispecie «contratto d’opera»

  • Corrispettivo, o compenso (per avvocato è il cosiddetto onorario);
  • Prestazione di opera o di servizio;
  • Lavoro prevalentemente proprio, cioè è possibile avere collaboratori;
  • Assenza del vincolo di subordinazione. Non c’è quel rapporto tra lavoratore e datore: il datore non può imporre direttive od ordini.

Modalità di svolgimento delle attività lavorative

Quasi tutte le attività lavorative possono essere svolte o in maniera autonoma o in maniera subordinata: per esempio un professionista che si occupa di marketing, l’impresa può assumerlo come lavoratore subordinato e quindi averlo sempre lì a disposizione, dargli direttive e pagargli mensilmente una retribuzione. Oppure potrebbe essere un professionista a libero mercato che svolge la propria attività come lavoratore autonomo.

Caratteristica della subordinazione: eterodirezione

Il vero tratto distintivo della fattispecie subordinazione è l’eterodirezione: cioè il concetto per il quale il lavoratore è sottoposto al potere direttivo del datore che può dare indicazioni e diretti sullo svolgimento dell’attività, e inoltre anche del potere disciplinare, perché se il lavoratore non svolge le attività in maniera conforme alle direttive del datore questo potrebbe sanzionare il lavoratore.

Anche in questo caso è intervenuta la giurisprudenza che ha spiegato ulteriormente quali sono le circostanze in cui si può riconoscere l’eterodirezione:

  • La sottoposizione del lavoratore a prescrizioni (direttive) stringenti circa i contenuti e le modalità temporali del lavoro da svolgere e verifiche costanti sul lavoro eseguito.
  • Impossibilità del lavoratore subordinato di rifiutarsi di svolgere la prestazione lavorativa. – È ovvio che nel caso di richieste illecite la prestazione potrà essere rifiutata, come anche ovvio che il lavoratore potrà evidenziare al datore se alcune richieste vanno oltre a quanto previsto dal contratto di lavoro.
  • Rispetto del lavoratore delle norme disciplinari, si deve attenere al codice disciplinare (comportamento positivo). In caso contrario può essere sottoposto al potere disciplinare sanzionatorio del datore.
  • Nel caso in cui un lavoratore svolge la stessa prestazione lavorativa di altri lavoratori all’interno dell’impresa, svolgendo le medesime azioni e ricevendo il medesimo corrispettivo. In caso vi sia un lavoratore autonomo in cui il corrispettivo è analogo a quello dei lavoratori subordinati dipendenti, è probabile che quel lavoratore sia in realtà un lavoratore subordinato etero diretto e la sua qualificazione sia in realtà un tentativo del datore di raggirare le norme.

Abbiamo visto quindi le circostanze che rendevano probabile per i giudici che si stesse parlando di una etero direzione, cioè quel lavoratore etero diretto – sottoposto al potere direttivo del datore di lavoro che darà appunto delle direttive / ordini sull’attività da svolgere e sottoposto anche al potere disciplinare (quel potere nella disponibilità del datore con il quale può sanzionare eventuali comportamenti non conformi alle direttive e alle norme disciplinari previste nell’impresa).

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mitica.giuly.99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Belletti Michele.
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