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RSA.
Per costituire una RSA , questa deve essere richiesta al datore di lavoro direttamente
dai lavoratori: non può essere un sindacato da fuori ad andare a parlare col datore, o
meglio lo può fare chiedendo ad alcuni lavoratori iscritti nel’impresa di richiedere
direttamente al datore. Perché ricordiamo che art.39 permette ai lavoratori di fare
attività sindacale che può diventare collettiva ma può anche essere singola.
Art.19 dice che le RSA sono costituite su iniziativa dei lavoratori che ha un
collegamento con:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell'unità produttiva.
Chiaramente l’articolo specifica che questi lavoratori devono avere un chiaro
collegamento con queste associazioni. Questo implica che se io con i miei 5 amici in
una impresa con più di 15 dipendenti ho creato il mio sindacato, che non rispetta
nessuno dei due punti , non posso chiedere di attivare un RSA perché mi manca
l’adesione all’associazione che aderisce poi alle confederazioni rappresentative oppure
mi manca il fatto che la mia associazione sindacale appena nata non ha firmato il
contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva.
Quindi l’idea era che non ci possono essere organizzazioni sindacali che non hanno
una delle due condizioni qui sopra. Questo ha portato seri problemi e ha portato nel
’93 a dover intervenire con il Protocollo del ’93 e l’accordo interconfederale del
dicembre 1993.
Quindi possono solo costituire un RSA quelle organizzazioni sindacali che fanno
riferimento a federazioni / associazioni che aderiscono a confederazioni
rappresentative , quindi solo quelle associazioni sindacali che si riconoscono in una
federazione sindacale ( CGIL…) .
Per quanto riguarda il secondo punto – associazioni firmatarie di contratti collettivi
applicati nell’unità produttiva – in realtà, in origine, l’articolo nel punto B faceva solo
riferimento alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali applicati
nell’unità produttiva; non interessava il livello aziendale. cosi anche una associazione
25
piccola ma molto potente nell’azienda( magari ha 80 iscritti) ma che non ha firmato
un contratto collettivo applicato nell’impresa non può aprire una RSA , cosi vi sono 80
lavoratori sindacalizzati ma che non hanno una rappresentanza sindacale aziendale.
Cosa comporta questo? Cambia perché ci sono una serie di diritti solo per le RSA : un
locale sindacale dove potersi incontrarsi, la possibilità di indire referendum, la
possibilità di avere bacheche promuovere la propria azione sindacale. Quindi questi 80
lavoratori iscritti a una associazione che non rispecchia i due punti sopra elencati non
avranno questi diritti.
Due momenti importanti:
1)referendum 1995 ( successivo all’accordo del 93) che ha abrogato la lettera (a)
dell’articolo e ha modificato nel secondo (b) la parte in cui non veniva inserito la parte
del contratto collettivo nazionale ( togliendo appunto nazionale) . vediamo questo
referendum : come ha fatto a superare il corum? Perché tra i tanti quesiti c’era un
referendum sulle tv di Berlusconi ( rete 4) e questo ha mobilitato l’opinione pubblica e
li ha fatti votare anche su tutti gli altri quesiti. Perché se no non ci sarebbe stata gente
che va a votare perché è un quesito di nicchia.
la seconda lettera (b) vide una modifica e togliendo il “nazionale” , restando quindi
contratto collettivo di lavoro applicato nell’unità produttiva. Con questo si intende , dal
’95 in poi, sia nazionale di categoria sia aziendale. In questo modo si dà ampiezza
all’azione dei sindacati che non vanno a livello nazionale a negoziare e fa in modo che
prendano valore i contratti collettivi territoriali qualora dovessero esistere.
2)A rendere ancora più interessante la lettera B è intervenuta la Corte Costituzionale ,
che nel 2013 ha definito incostituzionale la parte in cui si dice che possono costituire
RSA solo le ‘ associazioni firmatarie’ di un qualsivoglia contratto collettivo applicato
nell’impresa. Questo perché la corte parte dal presupposto secondo cui non per forza
si debba firmare un contratto collettivo, perché anche solo la partecipazione alla
negoziazione – pur in assenza della firma – può aver apportato modifiche positive per
il contratto collettivo e quindi si andrebbe a negare la decisione di quell’associazione
sindacale di non voler firmare il contratto collettivo, che è una decisione libera
( art.39) e che ha una sua logica nel classico gioco delle parti di cui abbiamo già
parlato. Quindi non solo firmare un contratto per poter costituire una RSA ma anche
aver partecipato a livello nazionale o aziendale alla contrattazione/ negoziazione o in
segno di protesta aver organizzato scioperi che possono aver inficiato anche
limitatamente .
Le RSA non essendo unitarie possono essere costituite da ogni organizzazione
sindacale all’interno dell’azienda, che rispetti questi criteri; quindi in una impresa
molto grande potremmo avere diverse RSA e ad ognuna di queste andranno garantiti i
diritti sindacali che vedremo più avanti e che fanno parte del Titolo III nello statuto dei
lavoratori.
QUINDI diverse RSA con diversi oneri per il datore di lavoro, perché l’azione sindacale
comporta un dovere di collaborazione da parte del datore di lavoro e degli oneri per lo
stesso.
Abbiamo visto che: - riassunto
• Possibilità di costituirla in ciascuna unità produttiva (sede, stabilimento, filiale, ufficio
o reparto autonomo) avente più di 15 dipendenti (o 5 se agricola)
• Fulcro della normativa di sostegno dell’attività sindacale in azienda (Titolo III dello
Statuto) 26
• Il referendum abrogativo dell’11 giugno 1995: dalla rappresentatività alla effettività
Crisi rappresentatività – c’erano associazioni sindacai più piccole e più forti in alcuni
settori , non iscritte / non confederate che iniziavano a spingere dal basso che
volevano tutele e volevano poter esercitare nelle imprese i diritti sindacali. Questo ha
portato – nel protocollo del ’93 e nell’accordo interconfederale di dicembre ’93 *-
all’istituzionalizzazione delle RSU.
*accordo rivisto più volte e sancito nuovamente con Testo Unito sulla rappresentanza
del 10 gennaio 2014.
RSU ( rappresentanza sindacale unitaria)
Istituite mediante un accordo interconfederale nel dicembre 1993 e poi, l’accordo è
stato ripreso riscritto nel gennaio 2014.
Passo in avanti delle RSU rispetto RSA: non prevedere più organizzazioni all’interno
dell’azienda che fossero di natura solo sindacale ( derivanti dall’importanza della
confederazione a cui erano affiliate o sulla base della stipulazione del contratto
collettivo) ma prevedere una legittimazione elettorale. Quindi prevedere in ogni
azienda con più di 15 aziende delle elezioni triennali , in cui sulla base dei voti ricevute
dalle varie liste si potesse creare una RSU, che dovesse fare gli interessi di tutti i
lavoratori dell’azienda anche di coloro che non hanno votato le elezioni.
Per poter partecipare alle elezioni bisogna presentare liste elettorali. Chi può fare le
liste? Le associazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del testo unico
sulla rappresentanza del 2014, oppure associazioni sindacali aderenti al CCNL
applicato in quell’unità produttiva.
Oppure associazioni sindacali che hanno accettato nel proprio statuto quanto previsto
dal TU sulla rappresentanza, pur non firmandolo , e che hanno presentato una lista
corredata dal numero di firme pari al 5% lavoratori dell’impresa.
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e i seggi sono assegnati alle liste
partecipanti in misura proporzionale ai voti ricevuti da ciascuna di esse. ( criterio
proporzionale). Nel 1993 era stata prevista una clausola: riserva del terzo – questo
perché le grandi confederazioni volevano mettere ‘ una pezza’ alla crisi
rappresentatività ma non volevano dare ampio spazio a tutte le associazioni sindacali.
e quindi un terzo dei posti dei seggi era riservato a membri appartenenti alle sigle
sindacali che avevano firma il contratto collettivo nazionale. Nel 2014 è venuta a
meno la clausola e la riserva del terzo non esiste più.
La Rappresentanza sindacale unitaria, al contrario delle RSA, è titolare di un ulteriore
diritto/prerogativa sindacale: può stipulare contratti collettivi aziendali .
L'RSU viene eletta da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dal fatto
che essi siano o meno iscritti ad una sigla sindacale.
Da ciò deriva che la sua natura sia puramente elettiva e quindi rappresentativa degli
interessi dei lavoratori (elettori). Quindi la RSU ha la rappresentanza generale di questi
lavoratori e partecipa, in nome e per conto di questi, alla contrattazione aziendale. 27
Due punti :
cosa succede nel caso del cosiddetto cambio di casacca?? Per i sindacati, c’è il
concetto della rappresentanza quindi quel rappresentante / sindacalista che cambia
sindacato decade dal suo ruolo di eletto e al suo posto entra il primo dei non eletti di
quella lista scelta ; perché si vuole tutelare i diritto del lavoratore votante che ha
votato per essere rappresentato da quella determinata sigla sindacale.
In particolare nello statuto all’art.19 leggiamo solo “rappresentanze sindacali
aziendali”, quello che però è stato fatto è di fare ereditare tutti i diritti che erano in
capo alle RSA direttamente alle RSU pur senza modificare la legge. Quindi i diritti
sindacali che potevano essere esercitati da RSA ora vengono esercitati dai componenti
eletti delle RSU.
Una delle prerogative della RSU è stipulare contratti collettivi aziendali perché essendo
eletta e potendo partecipare al voto anche coloro che non sono iscritti al sindacato, si
deduce che sia rappresentativa di tutti gli interessi dei lavoratori all’interno di quella
impresa. Gli elettori ( lavoratori dell’impresa) andando a votare legittimano la
rappresentanza sindacale unitaria a stipulare contratti collettivi aziendali. In passato,
sia sull’art.19 che su la RSU, ci sono stati interventi giurisprudenziali perché RSA e
quindi RSU permettono di ampliare i diritti sindacali dell’impresa perché solo alle RSA
e RSU sono garantiti alcuni diritti sindacali che ora vedremo: ( allargano spettro
esercizio diritti sindacali e quindi non si può