Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 63
Diritto del lavoro Pag. 1 Diritto del lavoro Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 61
1 su 63
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

RSA.

Per costituire una RSA , questa deve essere richiesta al datore di lavoro direttamente

dai lavoratori: non può essere un sindacato da fuori ad andare a parlare col datore, o

meglio lo può fare chiedendo ad alcuni lavoratori iscritti nel’impresa di richiedere

direttamente al datore. Perché ricordiamo che art.39 permette ai lavoratori di fare

attività sindacale che può diventare collettiva ma può anche essere singola.

Art.19 dice che le RSA sono costituite su iniziativa dei lavoratori che ha un

collegamento con:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul

piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro

applicati nell'unità produttiva.

Chiaramente l’articolo specifica che questi lavoratori devono avere un chiaro

collegamento con queste associazioni. Questo implica che se io con i miei 5 amici in

una impresa con più di 15 dipendenti ho creato il mio sindacato, che non rispetta

nessuno dei due punti , non posso chiedere di attivare un RSA perché mi manca

l’adesione all’associazione che aderisce poi alle confederazioni rappresentative oppure

mi manca il fatto che la mia associazione sindacale appena nata non ha firmato il

contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva.

Quindi l’idea era che non ci possono essere organizzazioni sindacali che non hanno

una delle due condizioni qui sopra. Questo ha portato seri problemi e ha portato nel

’93 a dover intervenire con il Protocollo del ’93 e l’accordo interconfederale del

dicembre 1993.

Quindi possono solo costituire un RSA quelle organizzazioni sindacali che fanno

riferimento a federazioni / associazioni che aderiscono a confederazioni

rappresentative , quindi solo quelle associazioni sindacali che si riconoscono in una

federazione sindacale ( CGIL…) .

Per quanto riguarda il secondo punto – associazioni firmatarie di contratti collettivi

applicati nell’unità produttiva – in realtà, in origine, l’articolo nel punto B faceva solo

riferimento alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali applicati

nell’unità produttiva; non interessava il livello aziendale. cosi anche una associazione

25

piccola ma molto potente nell’azienda( magari ha 80 iscritti) ma che non ha firmato

un contratto collettivo applicato nell’impresa non può aprire una RSA , cosi vi sono 80

lavoratori sindacalizzati ma che non hanno una rappresentanza sindacale aziendale.

Cosa comporta questo? Cambia perché ci sono una serie di diritti solo per le RSA : un

locale sindacale dove potersi incontrarsi, la possibilità di indire referendum, la

possibilità di avere bacheche promuovere la propria azione sindacale. Quindi questi 80

lavoratori iscritti a una associazione che non rispecchia i due punti sopra elencati non

avranno questi diritti.

Due momenti importanti:

1)referendum 1995 ( successivo all’accordo del 93) che ha abrogato la lettera (a)

dell’articolo e ha modificato nel secondo (b) la parte in cui non veniva inserito la parte

del contratto collettivo nazionale ( togliendo appunto nazionale) . vediamo questo

referendum : come ha fatto a superare il corum? Perché tra i tanti quesiti c’era un

referendum sulle tv di Berlusconi ( rete 4) e questo ha mobilitato l’opinione pubblica e

li ha fatti votare anche su tutti gli altri quesiti. Perché se no non ci sarebbe stata gente

che va a votare perché è un quesito di nicchia.

la seconda lettera (b) vide una modifica e togliendo il “nazionale” , restando quindi

contratto collettivo di lavoro applicato nell’unità produttiva. Con questo si intende , dal

’95 in poi, sia nazionale di categoria sia aziendale. In questo modo si dà ampiezza

all’azione dei sindacati che non vanno a livello nazionale a negoziare e fa in modo che

prendano valore i contratti collettivi territoriali qualora dovessero esistere.

2)A rendere ancora più interessante la lettera B è intervenuta la Corte Costituzionale ,

che nel 2013 ha definito incostituzionale la parte in cui si dice che possono costituire

RSA solo le ‘ associazioni firmatarie’ di un qualsivoglia contratto collettivo applicato

nell’impresa. Questo perché la corte parte dal presupposto secondo cui non per forza

si debba firmare un contratto collettivo, perché anche solo la partecipazione alla

negoziazione – pur in assenza della firma – può aver apportato modifiche positive per

il contratto collettivo e quindi si andrebbe a negare la decisione di quell’associazione

sindacale di non voler firmare il contratto collettivo, che è una decisione libera

( art.39) e che ha una sua logica nel classico gioco delle parti di cui abbiamo già

parlato. Quindi non solo firmare un contratto per poter costituire una RSA ma anche

aver partecipato a livello nazionale o aziendale alla contrattazione/ negoziazione o in

segno di protesta aver organizzato scioperi che possono aver inficiato anche

limitatamente .

Le RSA non essendo unitarie possono essere costituite da ogni organizzazione

sindacale all’interno dell’azienda, che rispetti questi criteri; quindi in una impresa

molto grande potremmo avere diverse RSA e ad ognuna di queste andranno garantiti i

diritti sindacali che vedremo più avanti e che fanno parte del Titolo III nello statuto dei

lavoratori.

QUINDI diverse RSA con diversi oneri per il datore di lavoro, perché l’azione sindacale

comporta un dovere di collaborazione da parte del datore di lavoro e degli oneri per lo

stesso.

Abbiamo visto che: - riassunto

• Possibilità di costituirla in ciascuna unità produttiva (sede, stabilimento, filiale, ufficio

o reparto autonomo) avente più di 15 dipendenti (o 5 se agricola)

• Fulcro della normativa di sostegno dell’attività sindacale in azienda (Titolo III dello

Statuto) 26

• Il referendum abrogativo dell’11 giugno 1995: dalla rappresentatività alla effettività

Crisi rappresentatività – c’erano associazioni sindacai più piccole e più forti in alcuni

settori , non iscritte / non confederate che iniziavano a spingere dal basso che

volevano tutele e volevano poter esercitare nelle imprese i diritti sindacali. Questo ha

portato – nel protocollo del ’93 e nell’accordo interconfederale di dicembre ’93 *-

all’istituzionalizzazione delle RSU.

*accordo rivisto più volte e sancito nuovamente con Testo Unito sulla rappresentanza

del 10 gennaio 2014.

RSU ( rappresentanza sindacale unitaria)

Istituite mediante un accordo interconfederale nel dicembre 1993 e poi, l’accordo è

stato ripreso riscritto nel gennaio 2014.

Passo in avanti delle RSU rispetto RSA: non prevedere più organizzazioni all’interno

dell’azienda che fossero di natura solo sindacale ( derivanti dall’importanza della

confederazione a cui erano affiliate o sulla base della stipulazione del contratto

collettivo) ma prevedere una legittimazione elettorale. Quindi prevedere in ogni

azienda con più di 15 aziende delle elezioni triennali , in cui sulla base dei voti ricevute

dalle varie liste si potesse creare una RSU, che dovesse fare gli interessi di tutti i

lavoratori dell’azienda anche di coloro che non hanno votato le elezioni.

Per poter partecipare alle elezioni bisogna presentare liste elettorali. Chi può fare le

liste? Le associazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del testo unico

sulla rappresentanza del 2014, oppure associazioni sindacali aderenti al CCNL

applicato in quell’unità produttiva.

Oppure associazioni sindacali che hanno accettato nel proprio statuto quanto previsto

dal TU sulla rappresentanza, pur non firmandolo , e che hanno presentato una lista

corredata dal numero di firme pari al 5% lavoratori dell’impresa.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e i seggi sono assegnati alle liste

partecipanti in misura proporzionale ai voti ricevuti da ciascuna di esse. ( criterio

proporzionale). Nel 1993 era stata prevista una clausola: riserva del terzo – questo

perché le grandi confederazioni volevano mettere ‘ una pezza’ alla crisi

rappresentatività ma non volevano dare ampio spazio a tutte le associazioni sindacali.

e quindi un terzo dei posti dei seggi era riservato a membri appartenenti alle sigle

sindacali che avevano firma il contratto collettivo nazionale. Nel 2014 è venuta a

meno la clausola e la riserva del terzo non esiste più.

La Rappresentanza sindacale unitaria, al contrario delle RSA, è titolare di un ulteriore

diritto/prerogativa sindacale: può stipulare contratti collettivi aziendali .

L'RSU viene eletta da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dal fatto

che essi siano o meno iscritti ad una sigla sindacale.

Da ciò deriva che la sua natura sia puramente elettiva e quindi rappresentativa degli

interessi dei lavoratori (elettori). Quindi la RSU ha la rappresentanza generale di questi

lavoratori e partecipa, in nome e per conto di questi, alla contrattazione aziendale. 27

Due punti :

cosa succede nel caso del cosiddetto cambio di casacca?? Per i sindacati, c’è il

concetto della rappresentanza quindi quel rappresentante / sindacalista che cambia

sindacato decade dal suo ruolo di eletto e al suo posto entra il primo dei non eletti di

quella lista scelta ; perché si vuole tutelare i diritto del lavoratore votante che ha

votato per essere rappresentato da quella determinata sigla sindacale.

In particolare nello statuto all’art.19 leggiamo solo “rappresentanze sindacali

aziendali”, quello che però è stato fatto è di fare ereditare tutti i diritti che erano in

capo alle RSA direttamente alle RSU pur senza modificare la legge. Quindi i diritti

sindacali che potevano essere esercitati da RSA ora vengono esercitati dai componenti

eletti delle RSU.

Una delle prerogative della RSU è stipulare contratti collettivi aziendali perché essendo

eletta e potendo partecipare al voto anche coloro che non sono iscritti al sindacato, si

deduce che sia rappresentativa di tutti gli interessi dei lavoratori all’interno di quella

impresa. Gli elettori ( lavoratori dell’impresa) andando a votare legittimano la

rappresentanza sindacale unitaria a stipulare contratti collettivi aziendali. In passato,

sia sull’art.19 che su la RSU, ci sono stati interventi giurisprudenziali perché RSA e

quindi RSU permettono di ampliare i diritti sindacali dell’impresa perché solo alle RSA

e RSU sono garantiti alcuni diritti sindacali che ora vedremo: ( allargano spettro

esercizio diritti sindacali e quindi non si può

Dettagli
A.A. 2024-2025
63 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mitica.giuly.99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Belletti Michele.