Diritto del lavoro: regole (non solo leggi) sulla specifica attività umana (lavoro).
Nasce con la rivoluzione industriale, col modello di sviluppo capitalistico, a fronte
dell'urbanizzazione -> il lavoro divenne un rapporto patrimoniale nonostante il carattere personale
della prestazione.
Inizialmente furono create norme basilari a tutela dei lavoratori che riguardano l'assicurazione per
infortuni sul lavoro, l'INAIL, leggi di tutela delle mezze forze (bambini e donne).
Il lavoro si suddivide in autonomo (= è un libero professionista) e subordinato (= chi lavora alle
dipendenze di qualcuno).
A fronte delle due categorie così nette, esistono modalità di lavoro che si pongono in mezzo tra le
due, si tratta di para-subordinazione e collaborazioni.
Il diritto del lavoro si evolve in base ai cambiamenti della società.
Nota: nel diritto privato le parti del rapporto erano pari per questo l'accordo poteva essere
derogabili.
Il diritto del lavoro è caratterizzato da un rapporto disuguale, per cui nasce con lo scopo di
tutelare il lavoratore in quanto soggetto debole del rapporto.
Le regole non sono derogabili dalle parti, altrimenti non si andrebbe a riequilibrare il rapporto.
Contratto: accordo tra le parti per costituire, regolare ed estinguere una situazione giuridica
patrimoniale tra le parti.
Contratto collettivo: è un contratto tra datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e
associazioni di lavoratori che ha per oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti
contraenti.
Molte regole sono frutto dell'accordo tra datori / associazioni datoriali e sindacati (= organizzazioni
di tutela del lavoro subordinato).
Contengono disposizioni sulla stipulazione, il contenuto e la fine del contratto individuale di lavoro,
diritti e obblighi delle parti etc -> esse entrando in vigore diventano parte integrante del contratto
individuale di lavoro.
La contrattazione collettiva può derogare la legge SOLO quando si verificano cambiamenti che
possono migliorare la condizione di lavoro degli individui (maggiore tutela) (es. se l'orario max è
di 40 h alla settimana, se ci sono contratti che pongono come orario 38 h andrà bene).
Per esempio per conoscere il minimo salariale bisognerà andare nei contratti collettivi, in quanto
non esistono leggi che disciplinano questa fattispecie.
il diritto del lavoro e soprattutto quello sindacale sono figli di un ordinamento / società / economia.
il diritto del lavoro considera anche la previdenza sociale che ha come ambito la tassa integrazione
e guadagni, reddito di cittadinanza etc.
L'oggetto di un contratto di lavoro è porre in essere una prestazione lavorativa a fronte di una
retribuzione.
il diritto del lavoro offre diversi contratti standard.
Principio di tassatività della norma: a fronte di un rapporto subordinato si applica tutta la
disciplina prevista dal legislatore per quel tipo di rapporto.
Ci si riferisce al codice civile del 1942 (diritto del lavoro è debitore del dato politico, economico e
storico), cioè periodo in cui c'era il fascismo.
STORIA:
Le prime norme del diritto del lavoro nascono nell'800' come frutto dalla rivoluzione industriale
per cercare di tutelare le condizioni di vita / lavoro poco dignitoso.
Inizia tramite una prima fase di legislazione sociale, in cui l'ordinamento era liberale, in quanto di fatto
nell'ambito del conflitto tra chi offre e chi cerca lavoro, lo stato si pone come liberale (laissez faire)
-> poche normative relative al lavoro.
Dal 1880 non è più reato fare sciopero e quindi lo Stato interviene poco.
Dopodiché nel fascismo il lavoro viene messo in una situazione di tutela a discapito della libertà, in
cui il sindacato si avvicinava alla pubblica amministrazione in quanto era un ente pubblico ->
questo ha avuto conseguenze forti in ordine all'efficacia dei provvedimenti, atti e contratti che i
sindacati ponevano in essere.
Lo Stato assoluto limitava le libertà ed imponeva un unico sindacato, in modo tale che le regole
fossero uguali per tutti.
Il codice civile è di quegli anni, la formulazione di quegli articoli è debitrice di un ideologia che era
già preesistente e liberale e ad oggi sono ancora mantenuti.
Intervengono poi la costituzione, ed i concetti di libertà e resistenza.
La Costituzione (1948) repubblicana è una costituzione sociale, è rigida e sancisce diritti utili
all'interno delle norme -> si basa sul principio lavoristico.
La costituzione nonostante successivo al codice civile, prevale su di esso in quanto legge
fondamentale dell'Italia.
Art. 1 Cost: "Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro" -> si assume come valore
base dell'ordinamento repubblicano il lavoro (chiave d'accesso alla cittadinanza), comprensivo di
ogni attività socialmente rilevante.
Art. 3 Cost. : "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge"
Lo stato liberale aveva come presupposto l'uguaglianza formale (davanti alla legge) tra i cittadini.
Lo stato sociale inserisce il principio di uguaglianza sostanziale tra cittadini, quindi la repubblica
dovrà rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza -> per es. promuovere il diritto al
lavoro.
Il diritto del lavoro risente delle condizioni politiche di un ordinamento.
Art. 4 Cost.: "La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro...".
Significa che l'ordinamento deve rendere effettivo il diritto al lavoro.
Art. 35: "La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni"
Significa garantire pari dignità per coloro che svolgono attività diversa dal lavoro subordinato.
Art. 36: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
per garantire a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". "La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge".
Per tutelare i lavoratori la legge definisce un diritto ad una retribuzione coerente col proprio
lavoro, il riposo settimanale e le ferie annua retribuite.
Art. 37: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e stesse retribuzioni che spettano al lavoratore".
Si tutelano le donne e i minori.
Art. 39: "L'organizzazione sindacale è libera".
Fu scritto in quanto nel periodo fascista non fu così.
Il loro unico obbligo è quello di registrarsi presso uffici locali.
La seconda parte dell'articolo ad oggi non è abrogato ma non è attuata, pone problemi in termini
di contratti collettivi.
Art. 40: Diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle norme che lo regolano.
Art. 41: "L'iniziativa economica privata è libera".
Essa può svolgersi liberamente, a patto che non siano in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana.
IL LAVORO SUBORDINATO:
Il codice del 1942, durante il periodo fascista, prevedeva uno schema gerarchico in cui nel libro V
si parla del Lavoro: si parlava dell'impresa e dei suoi ruoli all'interno.
il codice civile non prevede un articolo che definisce il contratto di lavoro subordinato.
Art. 2094 c.c. prestatore di lavoro subordinato: chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore -> è l'ultima frase che caratterizza l'essere lavoratore subordinato,
quindi essere inserito nell'alveo di un organizzazione (impresa organizzata da altri).
Il lavoro subordinato si contrappone al lavoro autonomo:
Art. 2222 c.c. contratto d'opera: uno degli n. contratti di lavoro autonomo che esiste.
"quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (=retribuzione del lavoratore
subordinato) a svolgere un'opera o un servizio (che è lavoro intellettuale/ manuale nel lavoratore
subordinato), con lavoro prevalentemente proprio (altrimenti sarebbe parte di un'impresa) e senza
vincolo di subordinazione* "
*l'altro soggetto del rapporto è il committente.
L'obbligo che assumo col lavoro prevalentemente mio bisogna svolgerlo senza vincoli di
subordinazione, altrimenti si torna all'art. 2094.
Il codice civile del 1865 definiva una differenza tra locazione operarum ed operis:
Locazio operarum: ha oggetto l'attività lavorativa in quanto tale, cioè il lavoro subordinato ->
obbligazione di mezzi perché ci si impegna a lavorare al di là del risultato finito.
Locazio operis: lavoratore autonomo -> obbligazione di risultato in quanto bisogna raggiungere il
risultato per soddisfare la richiesta del committente.
(es. dottore si vincola ad utilizzare le sue conoscenze a svolgere l'attività, ma non ha l'obbligo di
risultato nei confronti del paziente).
Questa distinzione non è ciò che determina la distinzione reale tra lavoratore autonomo e
subordinato.
La differenza tra lavoratore autonomo e subordinato non dipende dalla natura della prestazione, in
quanto tendenzialmente tutte le attività possono essere svolte sia in maniera subordinata che
autonoma. Ciò che fa la differenza è la modalità (forme di espletamento concrete) con la quale
viene resa -> la modalità è che viene resa alle dipendenze sotto la direzione.
Partendo dall'art. 2094 definiamo come elemento centrale "alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore"
per cui l'elemento centrale è l'etero-determinazione (= soggezione alle altrui decisioni e
direttive).
Etero-direzione: qualcun altro che dirige il mio lavoro, e lo fa in modo diverso in base al lavoro.
L'art ha scarso potere qualificatorio, in quanto non coglie il carattere di etero-direzione della
subordinazione.
L'etero-direzione è marcata (= anche se non nella fattispecie di lavoro subordinato) o attenuata (=
pur essendo nella fattispecie di lavoro subordinato).
-> è necessario definirlo per conoscere come bisogna trattare un lavoratore in base a ciò che
svolge.
-> di conseguenza c'è uno studio in termini di costi, che variano in base a se la prestazione
lavorativa è autonoma o subordinata.
Tassatività: al sorgere di un rapporto di lavoro si applicherà necessariamente tutto il pacchetto di
norme che il legislatore prevede per quella fattispecie.
Tassatività del tipo legale: ogni rapporto che presenti le caratteristiche della subordinazione va
ricondotta alla fattispecie di lavoro subordinato
Tassatività della disciplina tipica: dopo aver qualificato il lavoro come subordinato, troverà inderogabile la
disciplina tipica.
Inderogabilità: le parti non possono derogare le stesse norme.
QUINDI dato che le parti non hanno potere sulle norme, intervengono i giudici durante lo
svolgimento / cessazione del rapporto. Infatti qualcuno potrebbe rivolgersi al giudice per vedersi
riconoscere il proprio rapporto di lavoro subordinato, perché magari definito contrattualmente in
maniera differente ma svoltosi come lavoratore subordinato.
Infatti ciò che conta è come effettivamente si svolge.
Nel diritto del lavoro prevale l'esecuzione effettiva del lavoro anche se in opposizione a quello che
il contratto prevedeva.
Sono i giudici a definire il lavoratore subordinato tramite gli INDICI DELLA SUBORDINAZIONE,
sulla base dei quali si può stabilire se nel concreto il giudizio tra la fattispecie astratta si avvicina o
no alla realtà, per cui capire se si tratta di lavoro subordinato o meno.
QUINDI sulla base della teoria di quello che è il lavoratore subordinato che ha delle precise
caratteristiche:
• E' sottoposto alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare del datore di lavoro -> è
alle dipendenze di qualcuno
• E' inserito nell'organizzazione
• Esclusività del dipendente da un solo datore
• Modalità di retribuzione
• Vincolo di orario di lavoro
Il giudice prenderà la decisione anche in assenza di taluni indici, l'importante è che ci sia
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro per essere
definito come lavoratore subordinato. -> giudizio di approssimazione.
quindi valuta sul caso concreto gli indici e definisce se si tratta o meno di lavoratore subordinato.
PARA-SUBORDINAZIONE:
Negli ultimi 30 anni sono nati contratti a metà strada tra il lavoro subordinato e quello autonomo,
che sono le collaborazioni (prima chiamate collaborazioni coordinate continuative).
Si intendono figure ibride, che sono formalmente dei lavoratori autonomi ma di fatto dipendenti dal
soggetto committente (che non è il datore di lavoro). Sono per esempio le Co.Co.Co.
Art. 409 codice procedura civile: per risolvere controversie relative al rapporto subordinato, come
anche per i rapporti di collaborazioni che si concretano nelle prestazioni d'opera (lavoro
autonomo) bisognerà andare dal giudice del diritto del lavoro.
MA questa seconda fattispecie ha caratteristiche che lo differenziano dalla tipica prestazione
d'opera in quanto si definiscono le Co.Co.Co cioè le COOPERAZIONI COORDINATE
CONTINUATIVE: il lavoratore autonomo si deve coordinare col committente, in maniera continuativa ->
il fatto che siano coordinate e continuative, più che essere lavoro autonomo le spinge verso
l'ambito della subordinazione.
A partire dagli anni 90' questi contratti furono frequentemente utilizzati dagli imprenditori (abuso)
con finalità di risparmio, in quanto avevano aliquota bassa, costavano meno in quanto no
retribuzione minima, non c'erano contratti collettivi, non dovevano pagare ferie, TFR, tredicesima
etc (risparmiando il 50% rispetto al lavoratore subordinato).
Per contrastare l'uso improprio del lavoro non subordinato, la legge Fornero ha introdotto la
presunzione che le prestazioni lavorative da un lavoratore autonomo titolare di una partita IVA
sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuative quando (1) dura almeno 8
mesi annui per due mesi consecutivi; (2) il corrispettivo è più dell'80% di quelli percepiti nei 2 anni
prima; (3) collaboratore ha una postazione fissa.
Tenendo conto del fatto che è rilevante la modalità con cui si svolge effettivamente il lavoro, in
giudizio spesso vanno persone in situazioni ambigue -> si creano le PARA SUBORDINAZIONI.
Quindi quando la collaborazione viene svolta in maniera autonoma ma coordinata e continuativa
col committente bisognerà applicare la normativa del lavoratore subordinato.
-> quindi le para subordinazioni non sono effettivamente lavoro subordinato, ma gli viene
applicata la stessa disciplina.
Decreto legislativo 81 del 2015: decreto che forma il jobs act. In base all'art. 2 comma 1 quando una
collaborazione si svolge tramite prestazioni di lavoro personali, ma la modalità di esecuzione viene
organizzata dal committente (etero organizzazione - quindi non avviene la coordinazione, che è un
rapporto alla pari) si tratta di una fattispecie avvicina alla subordinazione e dunque si applica la
disciplina del lavoro subordinato (es. rider non sono lavoratori subordinati, ma sono una
collaborazione etero organizzata), quindi tramite l'art. 409.
art. 409 contiene le collaborazioni con caratteristiche dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo.
L'art. 2 ha delle eccezioni al fatto che alcune collaborazioni anche se etero organizzate, gli si
applichi o meno la disciplina del lavoratore subordinato:
1. collaborazioni in favore delle società sportive dilettantistiche
2. collaborazioni prestate da organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti
a collegi e commissioni
3. collaborazioni con liberi professionisti che si iscrivono all'albo professionale
sono collaborazioni a cui non si applica la disciplina del lavoratore subordinato.
invece le disposizioni si applicano anche quando viene etero organizzato da piattaforme digitali.
SENTENZA FOODORA:
Il legislatore è intervenuto sul decreto, sulle piattaforme digitali, per tutelare i rider.
La sentenza ha a che fare con ex collaboratori di Foodora che hanno chiesto l'accertamento della
natura subordinata del loro rapporto di lavoro.
Il contratto sottoscritto aveva determinate caratteristiche (1) contratto di Co.Co.Co.; (2) soggetto
libero per candidarsi o no per una specifica chiamata, in quanto gli strumenti utilizzati sono di
proprietà privata; (3) svolge il lavoro come autonomo, senza vincoli.
Per questi motivi il giudice di primo grado non dichiarò questo lavoro come subordinato, in quanto
i rider non erano sottoposti a vincoli.
MA la corte d'appello, verificando la reale prestazione fornita, l'ha dichiarata come etero
organizzazione in quanto c'era un effettiva integrazione del lavoratore nell'organizzazione.
La sentenza spiega l'art. 2 del decreto legislativo 81 del 2015, e dice che il legislatore ha verificato
determinati indici che accertano che si tratti di lavoro subordinato QUINDI si applicherà la
disciplina del lavoratore subordinato.
Gli indici di subordinazione da tenere in considerazione sono quelli già definiti, ma hanno
maggiore rilevanza l'essere etero diretto (potere direttivo, di controllo e disciplinare) e l'essere
inserito in una realtà organizzata da altri (dal datore di lavoro), che può significare che i fattori della
produzione (tra cui il lavoro) sono organizzati dal datore di lavoro.
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO :
In passato non tutti ritenevano che il rapporto di lavoro si conseguisse necessariamente tramite un
contratto di lavoro, ma secondo la teoria istituzionalistico-comunitaria la fonte del rapporto era
l'inserzione del lavoratore nell'impresa (= incorporazione nell'organizzazione).
All'interno del codice civile n
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