Diritto Pubblico
1 CAP. LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI
1.Lo Stato
Lo stato è una particolare forma storica di organizzazione del potere
politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un
determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Lo
Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il 15° e il 17°
secolo, e si tratta di un apparato centralizzato stabile che ha il
monopolio della forza legittima in un determinato territorio. Il
concetto giuridico che inquadra questa caratteristica dello Stato è
quello di “sovranità”; la sovranità ha due aspetti, quello interno e
quello esterno: il primo consiste nel supremo potere di comando in
un determinato territorio, che è tanto forte da non riconoscere
nessun altro potere al di sopra di sé. Infatti, possono esistere
molteplici centri di potere all’interno dello Stato, ma nessuno è pari
o superiore ad esso. Il secondo aspetto riguarda l’indipendenza
dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. I due aspetti sono
strettamente intrecciati: lo Stato non potrebbe vantare il supremo
potere di comando su un dato territorio se non fosse indipendente
dagli altri Stati.
2.Sovranità e organizzazione internazionale
Tradizionalmente la sovranità “esterna” non riconosceva altri limiti
se non quelli scaturiti, di volta in volta, dagli accordi tra Stati (i
“trattati” del diritto internazionale). Dopo la seconda guerra
mondiale però si è sviluppato un processo di limitazione giuridica
della sovranità esterna degli Stati, con la finalità di garantire la pace
e tutelare i diritti umani. Il processo è stato avviato con il trattato
istitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che ha
come finalità principale il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, e poi con la Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo. Tuttavia, anche l’Onu è fondata sul principio della
sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri e vieta l’ingerenza nelle
questioni interne di ciascun Stato. La limitazione della sovranità
statale diventa invece molto più evidente e intensa con la creazione
in Europa di Organizzazioni sovranazionali, cioè con l’istituzione
della Comunità economica europea (CEE istituita nel 1957) e con i
suoi successivi sviluppi.
5.Lo Stato come apparato
Lo Stato si differenzia da altre organizzazioni politiche per la
presenza di un apparato organizzativo servito da una burocrazia
professionale. L’organizzazione è stabile nel tempo ed ha carattere
impersonale perché esiste e funziona sulla base di regole
predefinite. La complessa attività dell’apparato è scomposta in
numerosi compiti minori, ciascuno dei quali è esercitato da strutture
minori. Naturalmente, l’apparato organizzativo e le strutture che lo
compongono sono azionati da uomini, ma questi operano nei limiti
delle competenze assegnate e di procedure prestabilite. Ciò
comporta che l’esistenza dell’apparato prescinde dalle concrete
persone fisiche che lo fanno funzionare. Poiché l’apparato esiste
indipendentemente dalle persone che lo fanno funzionare, esso ha
carattere impersonale. Il funzionamento dell’apparato presuppone
però la presenza di una burocrazia professionale; quest’ultima è
composta da soggetti che prestano la loro opera professionale a
favore dello Stato, eseguendo compiti amministrativi nel rispetto di
determinate regole tecniche.
6.Lo Stato come persona giuridica
La nozione di persona giuridica è centrale nel sistema giuridico. È il
soggetto cui l’ordinamento attribuisce la capacità di agire in modo
giuridicamente rilevante e di costituire centri di imputazione di
effetti giuridici. Infatti, oltre alle persone fisiche, l’ordinamento
giuridico può attribuire la “soggettività giuridica” a entità
immateriali. Ad esempio, le associazioni riconosciute e le società
commerciali sono esempi di persone giuridiche; esse sono
disciplinate dal diritto privato. Ma vi sono anche persone giuridiche
disciplinate dal diritto pubblico, cioè da apposite leggi che
istituiscono enti pubblici a cui è affidata la cura di particolari
interessi pubblici.
-Stato ordinamento, Stato persona e Stato comunità
Nel linguaggio tecnico è comune l’uso di qualificazioni diverse del
termine “Stato”, per evidenziare alcuni diversi profili. Usuale è, ad
esempio, la contrapposizione tra Stato persona e Stato comunità. Il
primo termine è usato per indicare l’apparato dello Stato,
l’organizzazione del potere politico e i soggetti che governano.
Talvolta possono essere usate delle espressioni equivalenti, come:
Stato apparato, Stato governo, Stato soggetto, Stato ente e Stato in
senso stretto. Il secondo termine indica invece l’intera
organizzazione sociale, la società civile pluralistica dotata di propri
ordinamenti, di proprie organizzazioni e di autonomia, per cui si
usano anche espressioni come Stato collettività e Stato nazione.
Infine si usa l’espressione di Stato ordinamento per indicare
l’insieme dei due fenomeni, la somma dello Stato persona e dello
Stato comunità.
- i 3 elementi costitutivi dello Stato
Lo Stato moderno è costituito da un popolo situato su un territorio
avente un’organizzazione politica “sovrana” Visto nella sua
struttura interiore, pertanto, lo Stato si fonda su 3 elementi
costitutivi:
1) il «popolo»: Il popolo è costituito dall’insieme delle persone
legate ad uno Stato dal vincolo di cittadinanza;
2) il «territorio»: Il territorio rappresenta l’ambito fisico e spaziale
dentro il quale si esercita la sovranità;
3) «un’organizzazione politica “sovrana”»: Affinché vi sia uno Stato
è indispensabile che il popolo situato su territorio sia organizzato
politicamente. Occorre, cioè, che esista un’organizzazione dotata di
autorità, la quale possa adottare atti normativi validi per tutti ed
eseguirli, giudicare chi li viola, amministrare le risorse comuni. Tale
autorità deve essere “sovrana”, ossia superiore a qualsiasi altro
potere in grado di fargli concorrenza. La sovranità ha due aspetti:
deve necessariamente essere sia «interna» che «esterna». La prima
sta ad indicare che lo Stato ha il monopolio della forza legittima. La
seconda, che lo Stato è indipendente dagli altri Stati.
- la crisi dello Stato
Nel tempo presente, lo Stato è scosso profondamente in tutti e tre i
suoi elementi costitutivi.
- Crisi del «popolo»: le società sono multiculturali e il requisito della
cittadinanza appare discriminatorio;
- Crisi del «territorio»: la globalizzazione ha eroso i confini degli
Stati, creando interdipendenza tra i popoli della Terra;
- Crisi dell’organizzazione politica “sovrana sia sul versante
”:
«interno» crisi della democrazia rappresentativa. Sia su quello
«esterno»: trasferimento di quote di sovranità ad organizzazioni
internazionali a struttura burocratica e tecnica.
3.La cittadinanza
La cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconnette una serie
di diritti e doveri. Essa è la condizione per l’esercizio dei diritti
connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo, tra cui in
particolare i diritti politici, come l’elettorato attivo e passivo; ma è
anche fondamento di alcuni doveri costituzionali, espressione della
solidarietà che esiste tra i componenti di un unico popolo (dovere di
difendere la propria patria, fedeltà alla repubblica e osservanza
della Costituzione e delle leggi). La cittadinanza italiana viene
acquistata:
A. Con la nascita per:
Ius sanguinis, ossia acquista la cittadinanza il figlio
naturale o adottivo, di padre o di madre in possesso della
cittadinanza italiana;
Ius soli, ossia acquista la cittadinanza colui che è nato in
Italia da genitori ignoti o apolidi (cioè privi di qualsiasi
cittadinanza) o nato in Italia da cittadini stranieri;
B. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
diviene cittadino se entro un anno dichiara di voler acquistare
la cittadinanza italiana;
C. Su istanza dell’interessato, gravata dal pagamento di un
contributo di 200 euro, rivolta al sindaco del Comune di
residenza, e in particolare:
Dal coniuge straniero o apolide, di cittadino italiano purché ne
faccia richiesta e in quanto o risieda da almeno 6 mesi in Italia
o sia unita in matrimonio da almeno 3 anni;
Dal cittadino di uno dei Paesi della CEE che risieda per almeno
4 anni in Italia;
Dall’apolide che risieda in Italia da almeno 5 anni;
Da qualsiasi straniero che risieda in Italia da almeno 10 anni.
Con la nuova disciplina si è ammessa la possibilità che un cittadino
abbia anche contemporaneamente un’altra cittadinanza e si è
ammessa la possibilità di riacquistare la cittadinanza anche
avendola in precedenza perduta. La costituzione italiana stabilisce
che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi
politici.
4.La cittadinanza dell’Unione Europea
Con l’integrazione europea, il rapporto tra lo Stato ed i propri
cittadini cessa di avere quel carattere di esclusività che aveva in
passato. Il Trattato di Maastricht ha introdotto l’istituto della
cittadinanza dell’Unione. Il presupposto della cittadinanza
dell’Unione è la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza
dell’Unione non sostituisce la cittadinanza nazionale ma la
completa. Il cittadino dell’Unione, oltre a poter agire in giudizio
davanti agli organi di giustizia dell’Unione, può agire nei confronti
dello Stato di cui possiede la cittadinanza per far valere i diritti che
gli spettano in forza della cittadinanza comunitaria. In particolare,
queste situazione soggettive riguardano: il diritto di circolare e
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; la
possibilità di godere della “tutela da parte delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato. Ma l’aspetto più importante è
l’attribuzione al cittadino dell’Unione del diritto di elettorato attivo e
passivo sia alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede
e sia alle elezioni del parlamento europeo nello Stato membro in cui
risiede. In entrambi i casi il diritto di elettorato viene riconosciuto al
cittadino dell’Unione alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato
in cui risiede. Inoltre l’Unione si impegna a rispettare i diritti
fondamentali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e del cittadino. Il sistema è completato da un
apparato di garanzie: ogni persona può adire la Corte di giustizia,
con riguardo ad atti delle istituzioni comunitarie che considera
contrari ai diritti fondamentali.
7.Gli enti pubblici
Accanto allo Stato esistono numerosi e diversi enti pubblici, come le
Regioni, le Province, i Comuni, dotati di personalità giuridica. Essi
sono tenuti distinti rispetto alle persone giuridiche private (come le
associazioni riconosciute, le società, le fondazioni, tutte regolate dal
codice civile) le quali sono strumenti offerti all’autonomia privata
delle persone fisiche per meglio perseguire i propri interessi leciti.
Invece, gli enti pubblici sono istituiti per il soddisfacimento degli
interessi ritenuti comuni ad una determinata comunità, cioè degli
interessi pubblici. Nello Stato contemporaneo coesistono numerosi
interessi pubblici, spesso in confitto tra di loro (ad esempio
l’interesse per lo sviluppo industriale e quello per la tutela
ambientale) per cui si parla di eterogeneità degli interessi pubblici.
Inoltre, viene riconosciuta l’autonomia politica delle comunità locali,
per cui sono istituiti alcuni enti rappresentativi delle collettività
territoriali (regioni, comuni, province). I loro organi sono eletti
direttamente dai cittadini, e possono esprimere maggioranze e
indirizzi politici diversi da quelli dello Stato, con l’osservanza dei
limiti imposti dalla Costituzione. Questi enti territoriale assumono
un rilievo crescente, non solo per il loro numero (in Italia vi sono 20
regioni, oltre 100 province e più di 8mila comuni) ma per l’ampiezza
delle loro funzioni. Nelle organizzazioni pubbliche contemporanee
esistono molti altri tipi di enti, istituiti per soddisfare interessi
pubblici che non sono espressioni di collettività territoriale: gli enti
pubblici economici, gli enti pubblici non territoriali, le autorità
amministrative indipendenti etc.
8. L’evoluzione delle forme di Stato
Lo Stato assoluto (‘400/’500) è la prima forma dello Stato moderno.
Lo Stato assoluto è quel modello di Stato in cui il potere sovrano è
concentrato nelle mani della Corona, che era perciò titolare sia della
funzione legislativa che di quella esecutiva, mentre il potere
giudiziario era esercitato da Corti e Tribunali formati da giudici
nominati dal Re. La volontà del Re era la fonte primaria del diritto, e
quindi ciò che egli voleva aveva efficacia di legge. Il suo potere
assoluto non incontrava limiti legali, né poteva essere condizionato
dai desideri dei sudditi. Lo Stato liberale (fine ‘700 inizi prima metà
dell’800) è una forma di Stato che nasce a seguito della crisi dello
Stato assoluto, dello sviluppo del modo di produzione capitalistico e
dell’affermazione della borghesia. La forma di Stato liberale è
caratterizzata da:
1. Da una finalità politico costituzionale garantistica. Lo Stato è
considerato uno strumento per la tutela delle libertà e dei
diritti degli individui, in primo luogo del diritto di proprietà;
2. Dalla concezione dello Stato minimo. Si tratta di uno Stato
limitato, in quanto l’unico suo scopo è quello di garantire i
diritti, di conseguenza, è uno Stato che, a differenza di quello
assoluto, si astiene dall’intervenire nella sfera economica, la
quale è affidata alle relazioni ed alle autoregolazioni dei
soggetti privati.
3. Dal principio di libertà individuale. Lo Stato riconosce e tutela
la libertà personale, la proprietà privata, la libertà di pensiero e
di stampa, la libertà religiosa, ma si tratta di libertà riferite
esclusivamente all’individuo. Lo Stato liberale cioè non
riconosce più corpi intermedi, le classi sociali o i ceti, ma
definisce un sistema giuridico che presuppone una società
formata da individui eguali di fronte alla legge;
4. Dalla separazione dei poteri, il potere politico viene suddiviso
tra soggetti istituzionali diversi, che si controllano
reciprocamente, in particolare: il potere giudiziario ai giudici, il
potere legislativo al Parlamento e il potere esecutivo al
Governo;
Dal principio di legalità, la tutela dei diritti è affidata alla legge.
5. Lo Stato liberale è uno Stato di diritto, cioè uno Stato che
non è più basato sulla volontà del sovrano che non ha nessuno
a lui superiore, bensì si basa sulla supremazia della legge.
Il Parlamento, che è un organo elettivo, stabilisce le norme
relative alle libertà fondamentali. Pur essendo uno Stato di
diritto, lo Stato liberale non è uno Stato democratico, cioè
uno stato nel quale il potere appartiene al popolo. Infatti, la
maggior parte dei cittadini non ha il diritto di voto che spetta,
esclusivamente, ai nobili, al clero e ai ricchi. Per questo lo
Stato liberale deve essere considerato uno Stato elitario,
cioè uno Stato nel quale le scelte sono effettuate da una èlite;
6. Dal principio rappresentativo, i rappresentanti vengono eletti
da un corpo elettorale ristretto, essenzialmente circoscritto
alla classe borghese. Di conseguenza esiste una forte
omogeneità sociale e culturale tra i rappresentanti, autori delle
leggi, ed i soggetti cui la legge si applica.
Lo Stato di democrazia pluralista si afferma a seguito di un lungo
processo di trasformazione dello Stato liberale, che porta
all’allargamento della sua base sociale. L’elemento determinante è
da individuare nel processo di allargamento dell’elettorato attivo,
che è culminato nel suffragio universale. All’ampliamento
“quantitativo” della base elettorale ne corrisponde un ampliamento
“qualitativo”. In particolare, ciò che caratterizza il modo di essere
dello Stato di democrazia pluralista sono state:
1. L’affermazione dei partiti di massa;
2. La configurazione degli organi elettivi come luogo di confronto
e di scontro di interessi eterogenei;
3. Il riconoscimento di diritti sociali, come strumento di
integrazione nello Stato dei gruppi sociali più svantaggiati;
4. L’estensione dell’amministrazione pubblica.
9. Stato unitario, Stato federale e Stato regionale
I modelli di organizzazione dello Stato contemporaneo nei suoi
rapporti con le collettività locali sono diversi. Distinguiamo
innanzitutto lo Stato unitario e lo Stato composto: nel primo il
potere è attribuito al solo Stato centrale o a soggetti periferici da
esso dipendenti (in questo caso parliamo di decentramento
amministrativo); nel secondo, il potere è distribuito tra lo Stato e gli
enti territoriali, che sono titolari del potere di indirizzo politico
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