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RISTRUTTURAZIONE

Il concordato preventivo è riservato ai soli soggetti fallibili e dunque ai soli

imprenditori commerciali, individuali o collettivi, che non ricadano nelle

esenzioni di carattere generale previste dalla legge fallimentare, ma vi possono

accedere anche le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e ad

amministrazione straordinaria. Gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori

possono però utilizzare altro procedimento, ovvero di composizione delle crisi

da sovraindebitamento, destinato anche ai debitori civili che risultino in una

situazione di insolvenza o quanto meno di perdurante squilibrio tra obbligazioni

assunte e patrimonio prontamente liquidabile. La proposta di accordo per la

ristrutturazione dei debiti deve essere depositata presso il tribunale, che

dispone l’apertura del procedimento dopo le necessarie verifiche nel rispetto

dei presupposti di legge. La proposta:

può consistere in una dilazione di pagamento o nel pagamento dei debiti

 in percentuale;

può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, può stabilire che i

 crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti

integralmente, a condizione che essi ricevano un trattamento non

deteriore rispetto a quello che spetterebbe loro in caso di liquidazione dei

beni del debitore.

La proposta va depositata presso il tribunale dove ha sede o residenza il

debitore. Il giudice, dopo aver accertato la regolarità della domanda, con

decreto fissa l’udienza per l’omologazione dell’accordo, stabilisce idonea forma

di pubblicità, ordina la trascrizione del provvedimento presso i pubblici registri

se il piano prevede la cessione di beni immobili o mobili registrati. Dispone il

divieto di azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Il tribunale omologa

l’accordo se verifica l’intervenuta adesione di un numero di creditori tale da

raggiungere almeno il 6% dei crediti chirografari almeno 10 giorni prima

dell’udienza. L’accordo ha effetto vincolante per tutti i creditori anteriori alla

data in cui il debitore ha effettuato la pubblicazione della domanda nelle forme

stabilite dal giudice, anche se dissenzienti. In seguito all’omologazione è

previsto un periodo di moratoria, non superiore ad un anno, durante il quale

non possono essere iniziate o perseguite azioni esecutive o cautelari contro il

debitore e non possono essere acquistati validamente diritti di prelazione dai

terzi. La proposta, il decreto di ammissione, l’accordo e il decreto di

omologazione sono soggetti ad iscrizione presso il registro delle imprese, a

cura dell’organismo.

Gli imprenditori agricoli, pur essendo esclusi dalla procedura di concordato

preventivo, possono accedere alla disciplina degli accordi di ristrutturazione. La

legge fallimentare prevedere 3 tipologie di mezzi per evitare il fallimento:

1. il concordato preventivo, che costituisce la più complessa delle

procedure, articolato in una serie di fasi svolte sotto il controllo

dell’autorità giudiziaria, ed è l’unica dotata di efficacia esterna, anche nei

confronti di quella parte dei creditori che non abbia votato a favore

dell’accordo;

2. gli accordi di ristrutturazione, che hanno natura stragiudiziale, ma sono

comunque sottoposti ad un controllo di omologazione da parte del

tribunale, pur avendo efficacia sterna in quanto vincolano solamente i

creditori che vi hanno aderito;

3. i piani di risanamento, che non sono soggetti ad alcun controllo

preventivo da parte dell’autorità giudiziaria ed hanno il solo effetto di

garantire l’esenzione dall’azione revocatoria agli atti posti in essere dal

debitore per darvi esecuzione.

All’imprenditore commerciale che si trova in una situazione di crisi il legislatore

concede la possibilità di evitare la sottoposizione a procedura concorsuale

mediante un concordato, da concludersi coi suoi creditori prima dell’apertura

del procedimento concorsuale esecutivo, appunto denominato concordato

preventivo. La domanda di concordato preventivo è presentata

dall’imprenditore al tribunale, perché sia sottoposta all’approvazione dei

creditori, sulla base di un piano analogo a quello previsto per il procedimento

speciale di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Nel

piano l’imprenditore può infatti prevedere:

la ristrutturazione dei debiti;

 la soddisfazione dei crediti chirografari in qualsiasi misura, attraverso

 qualsiasi forma, anche mediante cessioni dei beni, accollo, o altre

operazioni straordinaria, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a

società da questi partecipate, azioni o altri strumenti finanziari;

eventuale attribuzione dell’attivo ad un terzo assuntore;

 eventuale suddivisione dei creditori in classi;

 neanche i creditori privilegiati vengono soddisfatti in misura integrale,

 purché tale misura non sia inferiore, in ragione della collocazione

preferenziale, a quella realizzabile col ricavato della liquidazione

concorsuale.

È, in ogni caso, vietato alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione,

ovvero secondo l’interpretazione preferibile, attribuire un trattamento migliore

a creditori di rango inferiore.

La domanda di concordato può espressamente prevedere la continuità

aziendale, ovvero la prosecuzione dell’attività d’impresa d parte del debitore,

anche mediante cessione o conferimento dell’azienda. Il piano deve contenere

un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione, nonché

delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura e la

relazione del professionista deve attestare chela prosecuzione è funzionale al

miglior soddisfacimento dei creditori.

Sono previste alcune agevolazioni, quali:

il piano può prevedere una moratoria di un anno dall’omologazione per il

 pagamento dei creditori privilegiati;

i contratti in corso stipulati con la pubblica amministrazione non si

 risolvono, a condizione che la relazione del professionista ne attesti

specificamente la compatibilità con il piano;

è consentita a determinate condizioni la partecipazione a nuove gare

 della pubblica amministrazione, anche tramite raggruppamento con altre

imprese.

La domanda dell’imprenditorie deve presentarsi con ricorso al tribunale del

luogo dove l’impresa ha la sede principale e viene pubblicata presso il registro

delle imprese a cura dal cancelliere entro il giorno successivo al suo deposito.

Se l’imprenditore è una società, la domanda deve essere deliberata e

sottoscritta osservando le stesse regole disposte per il concordato fallimentare.

Al ricorso bisogna unire:

una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e

 finanziaria dell’impresa;

uno stato analitico ed estimativo delle attività;

 elenco nominativo dei creditori;

 elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore;

 il valore dei beni e l’indicazione dei creditori personali degli eventuali soci

 illimitatamente responsabili;

un pino contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di

 adempimento della proposta.

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un

revisore contabile, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dello

stesso piano.

L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la sola domanda di

concordato, concordato in bianco, unitamente ai bilanci degli ultimi 3 esercizi,

riservandosi idi presentare la proposta, il piano e l’ulteriore documentazione

entro un termine fissato dal giudice.

Iò tribunale può anche nominare da subito un commissario giudiziario, il quale

in caso di condotte fraudolente del debitore deve riferire immediatamente al

tribunale, che può dichiarare l’improcedibilità della domanda ed il fallimento su

istanza dei creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Il tribunale, sentito li debitore in camera di consiglio, accerta la completezza e

la regolarità della documentazione, e, se previste diverse classi di creditori, la

correttezza dei criteri adottati per la loro formazione, mentre è dubbio se possa

sindacare la ragionevolezza del trattamento riservato alle diverse classi. Il

tribunale possa negare l’ammissione, in caso di manifestamente inattendibilità

ictu oculi dell’attestazione professionale in ordine alla veridicità di dati

aziendali ed alla fattibilità del piano. In caso di accertamento positivo il

tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Al decreto

viene data, a cura del cancelliere, la seguente pubblicità:

affissione all’albo del tribunale;

 iscrizione nel registro delle imprese;

 pubblicazione in uno o più giornali eventualmente indicati dal tribunale;

 annotazione nei registri mobiliari e immobiliari relativi ai beni mobili ed

 immobili del ricorrente.

Lo stesso decreto deve contenere le seguenti statuizioni:

nomina del giudice delegato e del commissario giudiziale;

 la data per l’adunanza dei creditori;

 il termine non superiore a 15 giorni entro il quale l’imprenditore deve

 depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume

necessaria per l’espletamento dell’intera procedura.

Qualora il deposita non sia eseguito nel termine prescritto, il commissario

riferisce immediatamente il fatto al tribunale, che apre d’ufficio il procedimento

per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone notizia al pubblico

ministero e ai creditori.

All’ammissione al concordato preventivo conseguono numerosi degli effetti al

fallimento, poiché entrambi gli istituti sono caratterizzati dal principio della par

condicio creditorium. Già dalla pubblicazione nel registro delle imprese della

proposta:

sono sospese le azioni esecutive e cautelari dei creditori;

 sono sospese le prescrizioni e non si verificano le decadenze;

 i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia

 rispetto ai creditori concorrenti, ameno che l’atto costitutivo del diritto di

prelazione non sia autorizzato dal giudice delegato,

sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato le

 ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti.

Inoltre, i debiti non pecuniari vengono valutari in denaro. Il tribunale prima

dell’ammissione o il giudice delegato, dopo la sua nomina, se ne è stata fatta

richiesta in seno al ricorso, possono autorizzare il debitore a sciogliersi dai

contratti in corso o a sospenderne l’esecuzione per non più di 60 giorni,

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Yuccia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Mirone Aurelio.
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