RISTRUTTURAZIONE
Il concordato preventivo è riservato ai soli soggetti fallibili e dunque ai soli
imprenditori commerciali, individuali o collettivi, che non ricadano nelle
esenzioni di carattere generale previste dalla legge fallimentare, ma vi possono
accedere anche le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e ad
amministrazione straordinaria. Gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori
possono però utilizzare altro procedimento, ovvero di composizione delle crisi
da sovraindebitamento, destinato anche ai debitori civili che risultino in una
situazione di insolvenza o quanto meno di perdurante squilibrio tra obbligazioni
assunte e patrimonio prontamente liquidabile. La proposta di accordo per la
ristrutturazione dei debiti deve essere depositata presso il tribunale, che
dispone l’apertura del procedimento dopo le necessarie verifiche nel rispetto
dei presupposti di legge. La proposta:
può consistere in una dilazione di pagamento o nel pagamento dei debiti
in percentuale;
può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, può stabilire che i
crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti
integralmente, a condizione che essi ricevano un trattamento non
deteriore rispetto a quello che spetterebbe loro in caso di liquidazione dei
beni del debitore.
La proposta va depositata presso il tribunale dove ha sede o residenza il
debitore. Il giudice, dopo aver accertato la regolarità della domanda, con
decreto fissa l’udienza per l’omologazione dell’accordo, stabilisce idonea forma
di pubblicità, ordina la trascrizione del provvedimento presso i pubblici registri
se il piano prevede la cessione di beni immobili o mobili registrati. Dispone il
divieto di azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Il tribunale omologa
l’accordo se verifica l’intervenuta adesione di un numero di creditori tale da
raggiungere almeno il 6% dei crediti chirografari almeno 10 giorni prima
dell’udienza. L’accordo ha effetto vincolante per tutti i creditori anteriori alla
data in cui il debitore ha effettuato la pubblicazione della domanda nelle forme
stabilite dal giudice, anche se dissenzienti. In seguito all’omologazione è
previsto un periodo di moratoria, non superiore ad un anno, durante il quale
non possono essere iniziate o perseguite azioni esecutive o cautelari contro il
debitore e non possono essere acquistati validamente diritti di prelazione dai
terzi. La proposta, il decreto di ammissione, l’accordo e il decreto di
omologazione sono soggetti ad iscrizione presso il registro delle imprese, a
cura dell’organismo.
Gli imprenditori agricoli, pur essendo esclusi dalla procedura di concordato
preventivo, possono accedere alla disciplina degli accordi di ristrutturazione. La
legge fallimentare prevedere 3 tipologie di mezzi per evitare il fallimento:
1. il concordato preventivo, che costituisce la più complessa delle
procedure, articolato in una serie di fasi svolte sotto il controllo
dell’autorità giudiziaria, ed è l’unica dotata di efficacia esterna, anche nei
confronti di quella parte dei creditori che non abbia votato a favore
dell’accordo;
2. gli accordi di ristrutturazione, che hanno natura stragiudiziale, ma sono
comunque sottoposti ad un controllo di omologazione da parte del
tribunale, pur avendo efficacia sterna in quanto vincolano solamente i
creditori che vi hanno aderito;
3. i piani di risanamento, che non sono soggetti ad alcun controllo
preventivo da parte dell’autorità giudiziaria ed hanno il solo effetto di
garantire l’esenzione dall’azione revocatoria agli atti posti in essere dal
debitore per darvi esecuzione.
All’imprenditore commerciale che si trova in una situazione di crisi il legislatore
concede la possibilità di evitare la sottoposizione a procedura concorsuale
mediante un concordato, da concludersi coi suoi creditori prima dell’apertura
del procedimento concorsuale esecutivo, appunto denominato concordato
preventivo. La domanda di concordato preventivo è presentata
dall’imprenditore al tribunale, perché sia sottoposta all’approvazione dei
creditori, sulla base di un piano analogo a quello previsto per il procedimento
speciale di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Nel
piano l’imprenditore può infatti prevedere:
la ristrutturazione dei debiti;
la soddisfazione dei crediti chirografari in qualsiasi misura, attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessioni dei beni, accollo, o altre
operazioni straordinaria, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a
società da questi partecipate, azioni o altri strumenti finanziari;
eventuale attribuzione dell’attivo ad un terzo assuntore;
eventuale suddivisione dei creditori in classi;
neanche i creditori privilegiati vengono soddisfatti in misura integrale,
purché tale misura non sia inferiore, in ragione della collocazione
preferenziale, a quella realizzabile col ricavato della liquidazione
concorsuale.
È, in ogni caso, vietato alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione,
ovvero secondo l’interpretazione preferibile, attribuire un trattamento migliore
a creditori di rango inferiore.
La domanda di concordato può espressamente prevedere la continuità
aziendale, ovvero la prosecuzione dell’attività d’impresa d parte del debitore,
anche mediante cessione o conferimento dell’azienda. Il piano deve contenere
un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione, nonché
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura e la
relazione del professionista deve attestare chela prosecuzione è funzionale al
miglior soddisfacimento dei creditori.
Sono previste alcune agevolazioni, quali:
il piano può prevedere una moratoria di un anno dall’omologazione per il
pagamento dei creditori privilegiati;
i contratti in corso stipulati con la pubblica amministrazione non si
risolvono, a condizione che la relazione del professionista ne attesti
specificamente la compatibilità con il piano;
è consentita a determinate condizioni la partecipazione a nuove gare
della pubblica amministrazione, anche tramite raggruppamento con altre
imprese.
La domanda dell’imprenditorie deve presentarsi con ricorso al tribunale del
luogo dove l’impresa ha la sede principale e viene pubblicata presso il registro
delle imprese a cura dal cancelliere entro il giorno successivo al suo deposito.
Se l’imprenditore è una società, la domanda deve essere deliberata e
sottoscritta osservando le stesse regole disposte per il concordato fallimentare.
Al ricorso bisogna unire:
una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’impresa;
uno stato analitico ed estimativo delle attività;
elenco nominativo dei creditori;
elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore;
il valore dei beni e l’indicazione dei creditori personali degli eventuali soci
illimitatamente responsabili;
un pino contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un
revisore contabile, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dello
stesso piano.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la sola domanda di
concordato, concordato in bianco, unitamente ai bilanci degli ultimi 3 esercizi,
riservandosi idi presentare la proposta, il piano e l’ulteriore documentazione
entro un termine fissato dal giudice.
Iò tribunale può anche nominare da subito un commissario giudiziario, il quale
in caso di condotte fraudolente del debitore deve riferire immediatamente al
tribunale, che può dichiarare l’improcedibilità della domanda ed il fallimento su
istanza dei creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Il tribunale, sentito li debitore in camera di consiglio, accerta la completezza e
la regolarità della documentazione, e, se previste diverse classi di creditori, la
correttezza dei criteri adottati per la loro formazione, mentre è dubbio se possa
sindacare la ragionevolezza del trattamento riservato alle diverse classi. Il
tribunale possa negare l’ammissione, in caso di manifestamente inattendibilità
ictu oculi dell’attestazione professionale in ordine alla veridicità di dati
aziendali ed alla fattibilità del piano. In caso di accertamento positivo il
tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Al decreto
viene data, a cura del cancelliere, la seguente pubblicità:
affissione all’albo del tribunale;
iscrizione nel registro delle imprese;
pubblicazione in uno o più giornali eventualmente indicati dal tribunale;
annotazione nei registri mobiliari e immobiliari relativi ai beni mobili ed
immobili del ricorrente.
Lo stesso decreto deve contenere le seguenti statuizioni:
nomina del giudice delegato e del commissario giudiziale;
la data per l’adunanza dei creditori;
il termine non superiore a 15 giorni entro il quale l’imprenditore deve
depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume
necessaria per l’espletamento dell’intera procedura.
Qualora il deposita non sia eseguito nel termine prescritto, il commissario
riferisce immediatamente il fatto al tribunale, che apre d’ufficio il procedimento
per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone notizia al pubblico
ministero e ai creditori.
All’ammissione al concordato preventivo conseguono numerosi degli effetti al
fallimento, poiché entrambi gli istituti sono caratterizzati dal principio della par
condicio creditorium. Già dalla pubblicazione nel registro delle imprese della
proposta:
sono sospese le azioni esecutive e cautelari dei creditori;
sono sospese le prescrizioni e non si verificano le decadenze;
i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia
rispetto ai creditori concorrenti, ameno che l’atto costitutivo del diritto di
prelazione non sia autorizzato dal giudice delegato,
sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato le
ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti.
Inoltre, i debiti non pecuniari vengono valutari in denaro. Il tribunale prima
dell’ammissione o il giudice delegato, dopo la sua nomina, se ne è stata fatta
richiesta in seno al ricorso, possono autorizzare il debitore a sciogliersi dai
contratti in corso o a sospenderne l’esecuzione per non più di 60 giorni,
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