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I rappresentanti dell’imprenditore, che hanno un potere di rappresentanza più o meno
ampio a seconda della posizione che occupano all’interno della organizzazione dell’impresa,
sono:
• l’institore;
• il procuratore;
• il commesso.
L’institore
La prima figura di rappresentante di un imprenditore è l’institore o preposto (art. 2203).
L’institore è la persona che viene posta dall’imprenditore a capo dell’impresa, di una
sede secondaria o di un ramo particolare.
L’institore, che è il dirigente di grado più elevato all’interno dell’impresa (indicato
spesso come “direttore generale” o general manager), ha un potere generale di rappresentanza
dell’imprenditore per il fatto stesso di essere posto a capo della organizzazione aziendale, cioè
senza che sia necessaria una procura. In base alla legge, infatti, l’institore può (art. 2204):
• compiere tutti gli atti relativi all’esercizio dell’impresa (come l’acquisto e la vendita di merci,
l’assunzione di lavoratori, l’emissione di assegni ecc.) ma, se non è stato autorizzato
espressamente per iscritto, non può alienare o ipotecare dei beni immobili ;
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• rappresentare in giudizio l’imprenditore, come attore (rappresentanza processuale attiva) o
come convenuto (rappresentanza processuale passiva), per le obbligazioni derivanti
dall’esercizio dell’impresa a cui è preposto. Quindi, si badi, non solo per gli atti da lui compiuti,
ma anche per quelli posti in essere direttamente dall’imprenditore o comunque a questi
imputabili in tale veste.
Infatti, l’institore non è legittimato a compiere atti che esorbitano dall’esercizio (gestione) dell’impresa quali, ad
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esempio, la vendita o l’affitto dell’azienda, il cambiamento dell’oggetto dell’attività. È sulla base di ciò che gli è vietato
di alienare o ipotecare i beni immobili del preponente (cioè dell’imprenditore), se non è stato a ciò specificamente
autorizzato. È opinione pacifica, peraltro, che tale divieto non opera quando oggetto dell’impresa è proprio il
commercio di immobili. Si rientra, infatti, in tal caso negli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa.
L’imprenditore però può limitare o ampliare i poteri del rappresentante con una
apposita procura (cosiddetta procura institoria), che deve essere iscritta nel registro delle imprese.
L’imprenditore può escludere che l’institore possa concludere dei contratti di valore superiore a
un determinato ammontare o concedere dei prestiti oppure può autorizzarlo a vendere tutti o alcuni beni
immobili destinati all’esercizio dell’impresa.
Se la procura rilasciata dall’imprenditore non è stata pubblicata, il potere di
rappresentanza dell’institore si presume generale e, in base ai principi in materia di pubblicità
legale, le eventuali limitazioni o la revoca della rappresentanza sono opponibili ai terzi soltanto
provando che ne erano a conoscenza al momento della conclusione dell’affare (artt. 2206, 2207).
Può anche accadere che l’imprenditore, soprattutto nelle imprese più grandi, nomini più
institori: in questo caso, se nella procura non è stabilito diversamente, ogni institore può agire
disgiuntamente e può compiere da solo qualsiasi atto relativo all’impresa (artt. 2203).
Infine l’institore è tenuto, congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento degli
obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell’impresa o
della sede cui è preposto (art. 2205). Ed in caso di fallimento dell’imprenditore troveranno
applicazione anche nei confronti dell’institore le sanzioni penali a carico del fallito (art. 227 l. fall.);
fermo restando che solo l’imprenditore potrà essere dichiarato fallito e solo l’imprenditore sarà
esposto agli effetti personali e patrimoniali del fallimento.
⚠ L’institore deve dichiarare ai terzi di agire in nome e per conto dell’imprenditore
(cosiddetta spendita del nome); in mancanza di questa dichiarazione l’institore è responsabile
personalmente per le obbligazioni assunte ma i terzi, quando si tratta di atti relativi all’esercizio
dell’impresa, possono agire anche nei confronti dell’imprenditore (art. 2208) .
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Il procuratore
Un’altra figura tipica di rappresentante dell’imprenditore commerciale è il procuratore (art.
2209). Il procuratore è un dipendente che, pur senza un essere un institore, ha il potere di
compiere gli atti giuridici riguardanti l’esercizio dell’impresa.
La disciplina generale sulla rappresentanza stabilisce che il rappresentante deve rendere palese al terzo con cui
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contratta tale sua veste, affinché l’atto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente sul rappresentato; e deve
renderla palese spendendo il nome del rappresentato (art. 1388). Il rappresentante che non osservi tale regola obbliga
solo se stesso ed il terzo non si può rivolgere al rappresentato. È questo il cosiddetto principio della contemplatio
domini. Principio parzialmente diverso è invece dettato dall’art. 2208 in tema di rappresentanza institoria. L’institore è
personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che tratta per il preponente. Peraltro personalmente
obbligato è anche il preponente, quando gli atti compiuti dall’institore <<siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui
è preposto>>.
All’interno della gerarchia aziendale il procuratore è un quadro o un dirigente intermedio
(come il direttore del personale o dell’ufficio vendite, oppure il direttore del settore pubblicità),
con un’autonomia decisionale e un potere di rappresentanza meno ampi rispetto a quelli
riconosciuti all’institore. Il procuratore, a differenza dell’institore: a) non è posto a capo
dell’impresa o di un ramo o di una sede secondaria; b) pur essendo un ausiliario con funzione
direttiva, il suo potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell’impresa
o ad una serie specifica di atti.
In particolare, il potere di rappresentanza del procuratore:
• è da intendersi ex lege un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore; generale,
però, rispetto alla specie di operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonome potere
decisionale. Ad esempio, il dirigente del settore acquisti potrà compiere in nome
dell’imprenditore tutti gli atti he tipicamente rientrano in tale funzione, ma non ha né potere
decisionale né potere di rappresentanza per quanto riguarda il settore pubblicità o il settore del
personale;
• non comprende anche la rappresentanza processuale dell’imprenditore, neppure per gli atti
da lui posti in essere, se tale potere non gli è stato espressamente conferito;
Per effetto del rinvio operato dalla legge, al procuratore si applicano le disposizioni
previste per l’institore in materia di pubblicità delle limitazioni e della revoca della procura (art.
2209); secondo l’opinione prevalente però i terzi, dato il mancato richiamo dell’art. 2208, non
possono agire direttamente nei confronti dell’imprenditore per gli atti compiuti dal procuratore a
proprio nome e senza “spendere” il nome del titolare dell’impresa. In sostanza l’imprenditore non
risponderà per gli atti, pur pertinenti all’esercizio dell’impresa, compiuti da un procuratore senza
spendita del nome dell’imprenditore stesso.
Infine, il procuratore non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle
imprese e di tenuta delle scritture contabili.
Il commesso
La figura più diffusa e conosciuta di rappresentante di un imprenditore è il commesso.
Il commesso è un dipendente dell’imprenditore che svolge mansioni esecutive e
materiali, entrando a contratto con la clientela ordinaria dell’impresa.
Sono commessi l’impiegato di una banca o di un’assicurazione, il dipendente addetto alla
vendita in un supermercato, il cameriere di un ristorante, la cassiera di un cinema o di una discoteca, il
commesso viaggiatore di un’impresa e così via.
A differenza dell’institore e del procuratore il commesso ha un potere di
rappresentanza limitato in quanto, se nella procura non è stabilito in modo diverso, può
compiere soltanto gli atti normalmente collegati alle operazioni che è incaricato di svolgere (art.
2210).