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COSTITUZIONE DELLA SPA
La spa, articolo 2328, può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. La società si può costituire o
per stipula simultanea di tutti coloro che partecipano alla costituzione (atto associativo plurilaterale), oppure
in forma di pubblica costituzione che è un metodo desueto di costituzione diverso da quella simultanea. La
costituzione per pubblica costituzione è un procedimento che favorisce la raccolta di risparmio sul mercato
per trovare capitale e soci che intendano partecipare a questa nuova attività.
Una volta diffuso il programma vengono raccolte le adesioni che devono essere effettuate con firma
autenticata o atto pubblico. Una volta che l’intero capitale della società è stato sottoscritto chiedo ai
sottoscrittori di versare almeno il 25% del capitale. Dopo aver versato il capitale si tiene l’Assemblea
costituente, in cui deve essere presente almeno la metà dei costitutori e deve deliberare a maggioranza. In
questa assemblea ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto.
Si stipula poi l’atto costitutivo di coloro che sono intervenuti in assemblea. L’atto costitutivo deve avere
nome, sede, ammontare del capitale, amministratori etc. e poi il tutto viene inscritto nel registro. I promotori,
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finché la società non è costituita, devono farsi carico delle spese e quindi solo solidalmente a loro rischio e
pericolo responsabili della società. Si prendono quindi il rischio di aver avuto l’idea, l’iniziativa di
costituzione etc. il rischio grava solo sui promotori. Quando la società si costituisce ricevono il rimborso
spese e solidalmente nei primi tre anni di vita della società si riservano una partecipazione agli utili più
elevata.
Questo metodo è molto complicato e possiede una decina di articoli che lo disciplinano. Il modo di comporre
la società è simultaneo, ovvero la costituzione di tutti coloro che partecipano secondariamente all’atto
costitutivo.
L’atto costitutivo deve essere redatto con atto pubblico e deve essere previsto pena nullità: è nulla la società
che non è stata costituita per atto pubblico. Ciò significa che il contratto preliminare di società, per essere
valido, deve avere la forma dell’atto pubblico; se io non stipulo un preliminare di società per atto pubblico
sto stipulando un qualcosa che non è valido. Il contenuto dell’atto costitutivo si torva nell’articolo 2128 del
Codice civile, con cui è stabilito che al suo interno vanno indicati
nome, cognome, indirizzo o se è una società il nome e la sede di questa, di tutti i soci, e quali sono le
• azioni che ognuno di essi avrà.
denominazione della società (che nella S.a.p.a. si chiama ragione sociale) e l’indirizzo, per
• l’indirizzo è però sufficiente indicare il comune di sede della società, e non la via. Perché questa
precisazione? Si è voluta lasciare la possibilità di variare la strada della società all’interno del
comune senza attuare una modifica dell’atto costitutivo (il legislatore ha ritenuto che i costi per
comunicare ogni modifica di strada fossero eccessivi, per questo basta il comune). Sono gli
amministratori a decidere nel dettaglio la sede, per questo è a loro carico la delibera di
comunicazione; se gli amministratori decidono di spostarsi è solo necessario che venga fatta un’altra
delibera. Ma dove trovo la sede effettiva? Al registro delle imprese all’interno della delibera degli
amministratori. La semplificazione del legislatore è solo per evitare la delibera dell’assemblea
straordinaria.
attività della società, che coincide con l’oggetto sociale, che deve essere comunicato con un certo
• dettaglio: ci sono molti articoli che fanno riferimento all’oggetto sociale nel comportamento della
società ed il suo comportamento può quindi essere fatto limitatamente a ciò che è inserito all’interno
dell’oggetto sociale. L’oggetto sociale entra nei limiti dell’amministrazione degli amministratori:
questi devono impegnarsi nel perseguirlo. Articolo 2437: nella S.p.A. il socio può recedere quando
vi è una modifica dell’oggetto sociale. Quindi l’oggetto sociale indica quindi cosa fa la società, il
motivo per cui è stata costituita e il tipo di attività economica. La società può avere per oggetto la
produzione di scarpe, se poi voglio comprare una società che produce stringhe posso farlo perché è
un acquisto legato al soggetto sociale; non posso invece comprare una società che produce biciclette,
a meno che non si decida di cambiare l’oggetto sociale.
ammontare del capitale sociale, che non può essere inferiore a 500 mila euro, e il capitale va indicato
• sia quello sottoscritto che quello versato. Il capitale sottoscritto è quello che i soci si sono impegnati
a versare in società; ad esempio, in sede di costituzione, se i soci si impegnano a versare cento mila
euro, nel momento della costituzione della società basta che siano versati il 25% del capitale
sottoscritto. Questo perché il legislatore ha pensato che nei primi tempi la società non abbia bisogno
di tutto il capitale sociale.
numero delle azioni e le loro caratteristiche
• le norme secondo le quali si ripartiscono gli utili
• l’organizzazione corporativa (modello tradizionale o altro)
• gli amministratori ed i sindaci
• durata della società: siccome è possibile costituire società a tempo indeterminato, deve indicare un
• periodo di tempo non superiore ad un anno, entro i quali i soci non possono recedere (per un anno
nessun socio recede: dopo l’anno, se la società è a tempo indeterminato, tutti i soci possono recedere:
quindi in natura la S.p.A. a tempo indeterminato non sussiste in quanto sarebbe troppo instabili).
Vi è poi lo statuto, che è un allegato all’atto costitutivo. Lo statuto (art. 2368 comma 3) contiene le norme
relative al funzionamento della società, ovvero le norme che disciplinano la vita ed i comportamenti dei soci
all’interno della società. Anche se forma un atto separato da quello costitutivo, costituisce una parte
integrante di questo e, in caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le norme che regolano lo
statuto. Nello statuto possono essere inserite alcune clausole:
Clausole di prelazione, può legittimamente essere inserita in statuto
Clausola di gradimento: impedisce a un terzo di entrare in società; questa clausola è valida se il gradimento
non è discrezionale ma ancorato a parametri oggettivi. Possono entrare società solo soci di una certa età o
che hanno un certo reddito. 27 di 71
Gradimento ad nutum, ovvero discrezionale; in caso di gradimento ad nutum, se la società dice no, deve
trovare un socio che compri le azioni offerte, ovvero deve trovare un acquirente alternativo, altrimenti la
clausola sarebbe invalida poiché terrebbe il socio prigioniero della società.
Per procedere alla costituzione della società è necessario che:
il capitale sia sottoscritto: tutti i soci con obblighi individuali abbiano sottoscritto l’intero capitale
• sociale e che sia stato versato il 25% dello stesso
i conferimenti siano stati effettuati secondo le norme di legge
• sussistano le eventuali autorizzazioni/requisiti previsti per la costituzione di determinate società
• aventi determinati oggetti sociali (ad esempio, per la S.p.A. che vogliono fare attività bancaria ci
sono requisiti diversi dalle S.p.A. normali e ci deve essere un’autorizzazione alla costituzione da
parte della società di vigilanza)
deve essere depositato in banca almeno il 25% del capitale
•
Dopo che queste condizioni sono state verificate il notaio stipula l’atto pubblico che deve essere presentato
entro dieci giorni all’ufficio delle Imprese. Se il notaio non lo fa lo possono fare individualmente gli
amministratori. Il conservatore dell’ufficio delle imprese verifica l’atto e si convince che questo sia legittimo.
Solo dopo questo controllo si potrà procedere all’Iscrizione all’interno del registro. Con l’iscrizione la
società acquista personalità giuridica, ovvero acquista una responsabilità patrimoniale autonoma rispetto ai
soci.
Le somme versate dai soci, ovvero il 25% almeno, non possono essere consegnate dal notaio agli
amministratori della società se non provano la venuta iscrizione della società all’interno del Registro (quindi
il notaio tiene le somme depositate in banca fino a che la società non nasce, ovvero non viene iscritta). C’è
un termine finale: se entro 90 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo, l’inscrizione non ha avuto luogo, le
somme vengono restituite ai costitutori e l’atto costitutivo perde efficacia (articolo 2331 comma 4). Ma la
società, una volta che è stata costituita ma non ancora inscritta, può operare o no? L’articolo 2331 comma2
stabilisce la società può compiere prima dell’iscrizione delle operazioni, di cui però saranno illimitatamente
responsabili verso terzi coloro che hanno agito; questo perché non c’è ancora un patrimonio separato e
autonomo. Questo con la precisazione che, quando la società sarà inscritta nel registro, questa potrà ratificare
l’operato degli amministratori e quindi approvarlo, ma i terzi potranno avvalersi sia del capitale sociale che
di quello dei terzi, che continueranno a rispondere illimitatamente.
NULLITÀ DELLA SOCIETÀ
Articolo 2332: riguarda la nullità dopo che l’impresa è inscritta nel Registro. Prima dell’inscrizione abbiamo
il contratto, dopo l’inscrizione abbiamo la società; quindi, prima dell’inscrizione si applicano le leggi di
nullità del contratto, dopo no. Il legislatore vuole limitare i casi di nullità al massimo, questi infatti sono:
1. mancanza atto pubblico
2. illiceità dell’oggetto sociale
3. mancanza di elementi gravi (nome società o dei soci, dei conferimenti o del capitale)
Le cause di nullità possono essere dovute ad una svista dell’ufficio del Registro.
La regola della nullità del contratto non si applica alla società perché
i soci non sono liberati dagli obblighi fino a quando i creditori sociali non sono stati pagati
→ la società si ferma, ma ciò che è stato fatto è stato fatto validamente (opera ex nunc non ex tunc) e in
→ quanto tale è opponibile.
la nullità non può essere