Su uno stesso prodotto possono perciò coesistere più marchi (di
fabbricazione e/o di commercio). Il rivenditore non può però
sopprimere il marchio del produttore/fabbricante.
2. Marchio di servizio: Il marchio può essere utilizzato anche da
imprese che producono servizi. La forma tipica di uso di tali marchi
è quella pubblicitaria, essendo essi apposti sui materiali che
servono per l’erogazione del servizio o sulle divise del personale.
3. Marchio generale e marchio speciale: L'imprenditore può utilizzare
un solo marchio per tutti i propri prodotti (marchio generale).
Può anche servirsi di più marchi quando vuole differenziare i diversi
prodotti della propria impresa per sottolineare ai consumatori le
relative diversità qualitative (marchi speciali).
È possibile l'uso contemporaneo di un marchio generale e di più
marchi speciali, quando si vuole evidenziare al tempo stesso l'unità
della fonte di produzione e la diversità dei prodotti.
2. Composizione del marchio:
Marchio denominativo: Il marchio può essere costituito solo da
parole e può coincidere con la stessa ditta o con il nome civile
dell'imprenditore.
Marchio figurativo: costituito anche o esclusivamente, da figure,
lettere, cifre, disegni o colori ed anche da suoni.
Marchio di forma o tridimensionale: Il marchio può essere costituito
(Es.
anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso
particolare forma di bottiglia di liquore o di un flacone per profumi ).
Si deve trattare però di una forma “arbitraria” o “capricciosa”, la
cui funzione esclusiva sia cioè quella di consentire l'individuazione
del prodotto.
Non possono essere perciò registrate come marchi di forma le altre
caratteristiche imposte dalla natura stessa del prodotto e quelle
che danno un valore sostanziale al prodotto (art. 9 c.p.i.).
Altri tipi particolari di marchio sono:
1. Marchio di certificazione: Esso si distingue nettamente dai marchi
di impresa in quanto serve a contraddistinguere l'origine
geografica, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.
Tale marchio non viene utilizzato direttamente dal soggetto che ne
ha ottenuto la registrazione, ma è concesso in uso a produttori o
commercianti. Questi, a loro volta, si impegnano a rispettare nella
loro attività le norme statutarie fissate dal titolare del marchio e a
consentire i relativi controlli.
Utilizzati in aggiunta a quelli individuali ed assolvono ad una (sia pur
limitata) funzione di garanzia della qualità o della provenienza del
prodotto.
2. Marchio collettivo: che viene registrato da enti pubblici, oppure
associazioni di categorie di imprenditori per distinguere i prodotti o
servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese.
Anche il marchio collettivo infatti viene concesso in uso dal titolare
agli imprenditori consociati che si impegnano ad usarlo rispettando
le condizioni predeterminate nel regolamento allegato alla
domanda di registrazione.
1.33 I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO
Per essere tutelato giuridicamente, il marchio deve rispondere a
determinati requisiti di validità: liceità, verità, originalità e novità.
1. Liceità: Il marchio non deve contenere segni contrari alla legge,
all'ordine pubblico o al buon costume (art. 14) stemmi o altri segni
protetti dalla legge o da convenzioni internazionali (artt. 10 e 14
c.p.i.). È fatto divieto di utilizzare come marchio un ritratto o
nome/pseudonimo di persona nota, senza il consenso dell'interessato.
2. Verità: Vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il
pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o
sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio”
Es. stato ritenuto ingannevole il marchio
(14, 1° comma, lett. b, c.p.i.).
“New England” per prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia.
3. Originalità: Il marchio deve essere originale. Deve cioè essere
composto in modo da consentire l'individuazione dei prodotti
marchiati fra tutti prodotti dello stesso genere immessi sul mercato.
Non possono essere perciò utilizzati come marchi, in quanto privi di
capacità distintiva:
Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro
(Es. un marchio per calzature non potrà essere
figura generica
costituito esclusivamente dalle parole “scarpe” o “calzature” o
dalla figura di una scarpa);
Le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e (salvo che per i
marchi di certificazione e collettivi) della provenienza geografica
(Es. è escluso che l'espressione “brillo” possa essere
del prodotto
usata come marchio per prodotti lucidanti);
I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, come le
parole “super”, “extra”, “lusso”.
Il requisito dell'originalità è però rispettato quando:
Si utilizzano denominazioni o figure generiche che non hanno
(Es. parola
alcuna relazione con il prodotto contraddistinto
“aeroplano” e/o la figura per marchio di calzature). Per lo stesso
motivo, parole straniere descrittive o generiche sono dotate di
capacità distintiva quando non sono note nel loro significato al
consumatore medio italiano.
Si utilizzano denominazioni generiche o parole di uso comune
modificate o combinate fra loro in modo fantasioso.
4. Novità. È un aspetto ulteriore della capacità distintiva del marchio,
complementare ma distinto rispetto all'originalità. Il marchio
“aeroplano” per calzature è certamente originale. Non è però nuovo
se già registrato come marchio per calzature da altro imprenditore (in
concorrenza)
Se il marchio registrato è diventato un marchio celebre è ex lege “non
nuovo” anche il marchio confondibile utilizzato per prodotti o servizi
Es. difetta del requisito della novità il marchio
anche “non affini”.
delle auto da corsa Ferrari uti lizzato da un produttore di orologi.
Il difetto dei requisiti fin qui esposti comporta la nullità del marchio
(art. 25 c.p.i.), che può riguardare anche solo parte dei prodotti o
servizi per i quali il marchio è stato registrato.
1.34 MARCHIO REGISTRATO
La registrazione del marchio all'Ufficio italiano brevetti e marchi
attribuisce al titolare:
1. Diritto di esclusiva su tutto il territorio nazionale, quale che sia
(Es. Sicilia e
l'effettiva diffusione territoriale dei suoi prodotti.
Lombardia). Il diritto di esclusiva sul marchio registrato:
Copre non solo i prodotti identici, ma anche quelli affini qualora
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.
(Es. prodotti
Destinati agli stessi clienti, bisogni o complementari
caseari e conserve alimentari).
Non impedisce che altro imprenditore registri o usi lo stesso
marchio per prodotti del tutto diversi.
Però la riforma del 1992 la tutela dei marchi celebri è stata infatti
svincolata dal criterio dell'affinità merceologica. Oggi, il titolare di un
marchio registrato, che gode nello Stato di rinomanza, può vietare a
terzi di usare un marchio identico o simile al proprio anche per
prodotti o servizi non affini, quando tale uso “consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
2. Decorrenza: Il diritto di esclusiva sul marchio registrato decorre
dalla data di presentazione della relativa domanda all'Ufficio brevetti.
Il titolare di un marchio registrato è perciò tutelato ancor prima che
inizi ad utilizzarlo.
3. Durata: La registrazione nazionale dura dieci anni. È però
rinnovabile per un numero illimitato di volte, sempre con efficacia
decennale.
La registrazione assicura perciò una tutela pressoché perpetua, salvo
dichiarazione di nullità del marchio, per difetto originario di uno dei
requisiti essenziali (art. 25), o non sopravvenga una causa di
decadenza (26). La registrazione nazionale è poi presupposta per
poter estendere la tutela del marchio in ambito internazionale,
attraverso la successiva registrazione presso l’OMPI. Per il marchio
dell'Unione europea la registrazione, indipendente da quella
nazionale, è invece effettuata presso l’EUIPO.
4. Decadenza: In particolare, costituisce causa di decadenza:
La volgarizzazione del marchio. Divenuto nel commercio
denominazione generica di quel dato prodotto, così perdendo la
(Es. biro e penne a sfera)
propria capacità distintiva.
Mancato utilizzo del marchio per cinque anni.
4. Difesa del marchio: Il marchio registrato è tutelato civilmente e
penalmente. In particolare, il titolare del marchio, il cui diritto di
esclusiva sia stato leso da un concorrente, può promuovere contro
questi l'azione di contraffazione (artt. 124 ss. c.p.i.), volta ad
ottenere:
L'inibitoria alla continuazione degli atti lesivi.
La rimozione degli effetti degli stessi, attraverso la distruzione
delle cose materiali (etichette, cartelloni pubblicitari, ecc.).
Risarcimento dei danni se sussiste dolo o colpa del contraffattore.
Può inoltre chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o
nella misura in cui tali utili siano maggiori del mancato guadagno.
1.35 IL MARCHIO NON REGISTRATO
L'ordinamento tutela anche chi usi un marchio senza registrarlo (artt.
2571 cod. civ. e 12, 1° comma, lett. a, c.p.i.), ma si tratta di una tutela
sensibilmente minore di quella di cui gode il marchio registrato.
Dispone infatti l'art. 2571 che “chi ha fatto uso di un marchio non
registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la
registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è
avvalso”.
La tutela del diritto di esclusiva sul marchio non registrato si fonda
perciò
Sull'uso di fatto dello stesso
Sull'effettivo grado di notorietà raggiunto.
Sarà più o meno ampia a seconda che il marchio abbia notorietà
nazionale o solo locale.
In particolare, il titolare di un marchio non registrato con notorietà
locale:
Non potrà impedire che altro imprenditore usi di fatto lo stesso
marchio per gli stessi prodotti in altra zona del territorio nazionale.
Non potrà inoltre impedire che