Vertice relativo: è preposto ad una filiale o ad un ramo dell'impresa, potrà
(Es. il
trovarsi in posizione subordinata anche rispetto ad altro institore
direttore generale dell'intera impresa).
Nel caso di più institori preposti contemporaneamente all'esercizio
dell'impresa ed in tal caso essi agiranno disgiuntamente se non previsto
diversamente (art. 2203, 3° comma)
L’institore ha:
Potere di gestione generale, comporta l’adempimento di obblighi di:
iscrizione a registro imprese e tenuta di scritture contabili,
congiuntamente con l’imprenditore.
In caso di liquidazione giudiziale l’Institore può essere sottoposto a
sanzioni penali. Ha potere di rappresentanza
generale/sostanziale, cioè può svolgere tutti gli atti pertinenti
all’esercizio d’impresa. Non può invece alienare o ipotecare beni
immobili.
Rappresentanza processuale, l'institore può essere in giudizio, sia come
attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto
(rappresentanza processuale passiva) per le obbligazioni pendenti da
atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto, quindi non solo
per gli atti da lui compiuti,
Ampliamento, limitazione e revoca dei poteri dell’institore, soggette ad
iscrizione nel registro imprese da parte dell’imprenditore per essere
opponibili a terzi (oltre alla prova dell’effettiva conoscenza al momento
della conclusione affare con institore).
Responsabilità personale, come ogni rappresentante, l'institore deve
rendere palese la sua veste, spendendo il nome dell’imprenditore
rappresentato (art. 1388). Perciò, sia l'institore che l’imprenditore
(proponente) sono personalmente obbligati se omettono di far
conoscere al terzo che egli tratta per la veste del primo.
2. Procuratori I procuratori sono coloro che “in base ad un rapporto
continuativo abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti
all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso” (art. 2209 cod.
civ.).
I procuratori sono quindi degli ausiliari subordinati di grado inferiore
rispetto all'institore in quanto a differenza di questo:
Non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di una sede
secondaria;
Pur essendo degli ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale
(Es. il
è circoscritto ad un determinato settore operativo dell'impresa.
direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore del
settore pubblicità).
i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza
generale dell'imprenditore, salvo specifiche limitazioni iscritte nel
registro delle imprese; generale, però, rispetto alla specie di operazioni per
Es. il
le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale.
dirigente del settore acquisti potrà compiere in nome dell'imprenditore tutti gli
atti che tipicamente rientrano in tale funzione
Inoltre il procuratore:
Non ha la rappresentanza processuale (attiva e/o passiva) dell'imprenditore,
neppure per gli atti da lui posti in essere;
Non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di
tenuta delle scritture contabili.
L'imprenditore non risponde per gli atti compiuti da un procuratore senza
spendita del nome dell'imprenditore stesso.
3. Commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni
esecutive o materiali che li pongono in contatto con la clientela (i terzi).
(Es. commesso di negozio, commesso viaggiatore, impiegato di banca addetto
agli sportelli, cameriere di bar o di ristorante).
Anche ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza
dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento;
potere però più limitato rispetto a quello degli institori e dei procuratori. Questi
possono compiere atti ordinari relativi alla specie di operazioni di cui sono
incaricati.
In particolare, i commessi:
Non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la
consegna,
Non possono concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso;
Se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo
fuori dei locali stessi (salvo che consegnino quietanza firmata
dall'imprenditore), né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla
riscossione è destinata apposita cassa.
L'imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. Essendo assenza un
sistema di pubblicità, l’opponibilità a terzi richiede che tali modifiche
siano portate a conoscenza dei terzi con i mezzi idonei o provandone
l’effettiva conoscenza.
2. L’AZIENDA
2.1 NOZIONE, ORGANIZZAZIONE ED AVVIAMENTO
Def: “L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore
per l'esercizio dell'impresa” (art. 2555 cod. civ.).
Rapporto tra azienda e impresa: L'azienda costituisce quindi, sotto il profilo
giuridico, l'apparato strumentale (locali, macchinari, attrezzature, materie
prime, merci, ecc.) di cui l'imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello
svolgimento della propria attività d’impresa.
Nella nozione di azienda serve focalizzarsi sull'organizzazione.
Per la qualificazione di azienda, requisito necessario e sufficiente è la
sussistenza di un’”organizzazione”, cioè il collegamento funzionale tra i
beni destinati dall’imprenditore all’esercizio dell’attività produttiva.
L'azienda è infatti:
Un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali,
fungibili e infungibili). non necessariamente di proprietà
dell'imprenditore (titolo giuridico irrilevante), che subisce modificazioni
qualitative e quantitative, anche radicali, nel corso dell'attività.
Resta però un complesso caratterizzato da un’unità funzionale che si
occupa del coordinamento e la destinazione ad uno specifico fine
produttivo, degli elementi costitutivi.
Organizzazione e destinazione ad un fine produttivo attribuiscono ai beni
aziendali e all'azienda nel suo complesso specifico e particolare rilievo
economico, prima ancora che giuridico.
Sul piano statico (giuridico): l'azienda è l’insieme di beni che la
compongono,
Sul piano dinamico (economico): essa è un nuovo “valore”, per la
produzione di nuova ricchezza che l'organizzazione le conferisce.
L’avviamento: il “maggior valore” che i beni aziendali assumono,
grazie al coordinamento dall’imprenditore in funzione strumentale allo
svolgimento dell’attività d’impresa. (Maggior valore dato dal rapporto di
strumentalità e di complementarietà fra i singoli elementi costitutivi
dell'azienda)
L'avviamento di un'azienda è in sostanza rappresentato dalla sua
attitudine a consentire un profitto (ricavi eccedenti i costi) e di regola
dipende sia da:
Fattori oggettivi (Avviamento oggettivo): Non dipende dal titolare
dell'azienda, dipendente da fattori relativi al coordinamento
(Es. capacità di profitto di un’attività
esistente fra i diversi beni
produttiva di un complesso industriale)
Fattori soggettivi. (Avviamento soggettivo): Capacità ed abilità operative
(Es. formazione e conservazione clientela)
dell’imprenditore sul mercato
L'unità economica dell'azienda e gli interessi, sia individuali sia
generali, al mantenimento di tale unità trovano significativo
riconoscimento nella disciplina dettata dal codice civile per il
trasferimento dell'azienda (artt. 2556-2562). Tale disciplina frappone
significativi ostacoli alla disgregazione dell'azienda da parte dell'autonomia
privata, in modo da tutelare anche l'interesse generale al mantenimento
dell'unità economica e valore di avviamento.
2.2 CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA (OGGETTO E FORMA)
L'azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura.
(Es.
Diretti al trasferimento della titolarità ad un altro soggetto
Vendita, conferimento in società, donazione);
“Volti a costituire sul complesso aziendale diritti reali o personali di
(Es. usufrutto, affitto)
godimento”
L'imprenditore può ovviamente compiere anche atti di disposizione che
riguardano uno o più beni aziendali.
Un determinato atto di disposizione dell'imprenditore, se qualificabile
come trasferimento di azienda, si applicherà la disciplina per la
circolazione di un complesso aziendale. Non succede invece per il
trasferimento di singoli beni aziendali. Inoltre:
La disciplina del trasferimento di azienda è applicabile anche quando
l'imprenditore trasferisce un ramo particolare della sua azienda, purché
dotato di organicità operativa.
È necessario e sufficiente che sia trasferito un insieme di beni
potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l'esercizio di una
determinata attività di impresa (non necessariamente la stessa svolta
dal trasferente); e ciò quand'anche il nuovo titolare debba integrare il
(Es. materie prime)
complesso con ulteriori fattori produttivi per farlo
funzionare. È però necessario che i beni esclusi dal trasferimento non
(Es. esclusione dal
alterino l'unità economica e funzionale.
trasferimento il brevetto industriale su cui si fonda l'attività di impresa)
Le forme da osservare nel trasferimento dell'azienda sono fissate
dall'art. 2556. È al riguardo operata una netta distinzione fra forma
necessaria per la validità del trasferimento e forma richiesta ai fini
probatori e per l'opponibilità ai terzi.
1. Forma necessaria per la validità del trasferimento: disciplina
identica per ogni tipo di azienda (agricola o commerciale). I contratti di
trasferimento della proprietà o la concessione in godimento
dell'azienda sono validi solo se stipulati con l'osservanza “delle forme
stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono
l'azienda o per la particolare natura del contratto”. E queste sono:
Per il trasferimento in proprietà all'acquirente degli immobili aziendali, sarà
necessaria la forma scritta a pena di nullità.
Devono essere rispettate le regole di forma previste per il particolare
(Es. il conferimento
tipo di negozio traslativo posto in essere.
dell'azienda in una società di capitali dovrà semp