Estratto del documento

Vertice relativo: è preposto ad una filiale o ad un ramo dell'impresa, potrà

 (Es. il

trovarsi in posizione subordinata anche rispetto ad altro institore

direttore generale dell'intera impresa).

Nel caso di più institori preposti contemporaneamente all'esercizio

 dell'impresa ed in tal caso essi agiranno disgiuntamente se non previsto

diversamente (art. 2203, 3° comma)

L’institore ha:

Potere di gestione generale, comporta l’adempimento di obblighi di:

 iscrizione a registro imprese e tenuta di scritture contabili,

congiuntamente con l’imprenditore.

In caso di liquidazione giudiziale l’Institore può essere sottoposto a

sanzioni penali. Ha potere di rappresentanza

generale/sostanziale, cioè può svolgere tutti gli atti pertinenti

all’esercizio d’impresa. Non può invece alienare o ipotecare beni

immobili.

Rappresentanza processuale, l'institore può essere in giudizio, sia come

 attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto

(rappresentanza processuale passiva) per le obbligazioni pendenti da

atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto, quindi non solo

per gli atti da lui compiuti,

Ampliamento, limitazione e revoca dei poteri dell’institore, soggette ad

 iscrizione nel registro imprese da parte dell’imprenditore per essere

opponibili a terzi (oltre alla prova dell’effettiva conoscenza al momento

della conclusione affare con institore).

Responsabilità personale, come ogni rappresentante, l'institore deve

 rendere palese la sua veste, spendendo il nome dell’imprenditore

rappresentato (art. 1388). Perciò, sia l'institore che l’imprenditore

(proponente) sono personalmente obbligati se omettono di far

conoscere al terzo che egli tratta per la veste del primo.

2. Procuratori I procuratori sono coloro che “in base ad un rapporto

continuativo abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti

all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso” (art. 2209 cod.

civ.).

I procuratori sono quindi degli ausiliari subordinati di grado inferiore

rispetto all'institore in quanto a differenza di questo:

Non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di una sede

 secondaria;

Pur essendo degli ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale

 (Es. il

è circoscritto ad un determinato settore operativo dell'impresa.

direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore del

settore pubblicità).

i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza

generale dell'imprenditore, salvo specifiche limitazioni iscritte nel

registro delle imprese; generale, però, rispetto alla specie di operazioni per

Es. il

le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale.

dirigente del settore acquisti potrà compiere in nome dell'imprenditore tutti gli

atti che tipicamente rientrano in tale funzione

Inoltre il procuratore:

Non ha la rappresentanza processuale (attiva e/o passiva) dell'imprenditore,

 neppure per gli atti da lui posti in essere;

Non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di

 tenuta delle scritture contabili.

L'imprenditore non risponde per gli atti compiuti da un procuratore senza

 spendita del nome dell'imprenditore stesso.

3. Commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni

esecutive o materiali che li pongono in contatto con la clientela (i terzi).

(Es. commesso di negozio, commesso viaggiatore, impiegato di banca addetto

agli sportelli, cameriere di bar o di ristorante).

Anche ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza

dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento;

potere però più limitato rispetto a quello degli institori e dei procuratori. Questi

possono compiere atti ordinari relativi alla specie di operazioni di cui sono

incaricati.

In particolare, i commessi:

Non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la

 consegna,

Non possono concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso;

 Se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo

 fuori dei locali stessi (salvo che consegnino quietanza firmata

dall'imprenditore), né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla

riscossione è destinata apposita cassa.

L'imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. Essendo assenza un

sistema di pubblicità, l’opponibilità a terzi richiede che tali modifiche

siano portate a conoscenza dei terzi con i mezzi idonei o provandone

l’effettiva conoscenza.

2. L’AZIENDA

2.1 NOZIONE, ORGANIZZAZIONE ED AVVIAMENTO

Def: “L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore

per l'esercizio dell'impresa” (art. 2555 cod. civ.).

Rapporto tra azienda e impresa: L'azienda costituisce quindi, sotto il profilo

giuridico, l'apparato strumentale (locali, macchinari, attrezzature, materie

prime, merci, ecc.) di cui l'imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello

svolgimento della propria attività d’impresa.

Nella nozione di azienda serve focalizzarsi sull'organizzazione.

Per la qualificazione di azienda, requisito necessario e sufficiente è la

sussistenza di un’”organizzazione”, cioè il collegamento funzionale tra i

beni destinati dall’imprenditore all’esercizio dell’attività produttiva.

L'azienda è infatti:

Un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali,

 fungibili e infungibili). non necessariamente di proprietà

dell'imprenditore (titolo giuridico irrilevante), che subisce modificazioni

qualitative e quantitative, anche radicali, nel corso dell'attività.

Resta però un complesso caratterizzato da un’unità funzionale che si

 occupa del coordinamento e la destinazione ad uno specifico fine

produttivo, degli elementi costitutivi.

Organizzazione e destinazione ad un fine produttivo attribuiscono ai beni

aziendali e all'azienda nel suo complesso specifico e particolare rilievo

economico, prima ancora che giuridico.

Sul piano statico (giuridico): l'azienda è l’insieme di beni che la

 compongono,

Sul piano dinamico (economico): essa è un nuovo “valore”, per la

 produzione di nuova ricchezza che l'organizzazione le conferisce.

L’avviamento: il “maggior valore” che i beni aziendali assumono,

grazie al coordinamento dall’imprenditore in funzione strumentale allo

svolgimento dell’attività d’impresa. (Maggior valore dato dal rapporto di

strumentalità e di complementarietà fra i singoli elementi costitutivi

dell'azienda)

L'avviamento di un'azienda è in sostanza rappresentato dalla sua

attitudine a consentire un profitto (ricavi eccedenti i costi) e di regola

dipende sia da:

Fattori oggettivi (Avviamento oggettivo): Non dipende dal titolare

 dell'azienda, dipendente da fattori relativi al coordinamento

(Es. capacità di profitto di un’attività

esistente fra i diversi beni

produttiva di un complesso industriale)

Fattori soggettivi. (Avviamento soggettivo): Capacità ed abilità operative

 (Es. formazione e conservazione clientela)

dell’imprenditore sul mercato

L'unità economica dell'azienda e gli interessi, sia individuali sia

generali, al mantenimento di tale unità trovano significativo

riconoscimento nella disciplina dettata dal codice civile per il

trasferimento dell'azienda (artt. 2556-2562). Tale disciplina frappone

significativi ostacoli alla disgregazione dell'azienda da parte dell'autonomia

privata, in modo da tutelare anche l'interesse generale al mantenimento

dell'unità economica e valore di avviamento.

2.2 CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA (OGGETTO E FORMA)

L'azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura.

(Es.

Diretti al trasferimento della titolarità ad un altro soggetto

 Vendita, conferimento in società, donazione);

“Volti a costituire sul complesso aziendale diritti reali o personali di

 (Es. usufrutto, affitto)

godimento”

L'imprenditore può ovviamente compiere anche atti di disposizione che

 riguardano uno o più beni aziendali.

Un determinato atto di disposizione dell'imprenditore, se qualificabile

come trasferimento di azienda, si applicherà la disciplina per la

circolazione di un complesso aziendale. Non succede invece per il

trasferimento di singoli beni aziendali. Inoltre:

La disciplina del trasferimento di azienda è applicabile anche quando

 l'imprenditore trasferisce un ramo particolare della sua azienda, purché

dotato di organicità operativa.

È necessario e sufficiente che sia trasferito un insieme di beni

 potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l'esercizio di una

determinata attività di impresa (non necessariamente la stessa svolta

dal trasferente); e ciò quand'anche il nuovo titolare debba integrare il

(Es. materie prime)

complesso con ulteriori fattori produttivi per farlo

funzionare. È però necessario che i beni esclusi dal trasferimento non

(Es. esclusione dal

alterino l'unità economica e funzionale.

trasferimento il brevetto industriale su cui si fonda l'attività di impresa)

Le forme da osservare nel trasferimento dell'azienda sono fissate

dall'art. 2556. È al riguardo operata una netta distinzione fra forma

necessaria per la validità del trasferimento e forma richiesta ai fini

probatori e per l'opponibilità ai terzi.

1. Forma necessaria per la validità del trasferimento: disciplina

identica per ogni tipo di azienda (agricola o commerciale). I contratti di

trasferimento della proprietà o la concessione in godimento

dell'azienda sono validi solo se stipulati con l'osservanza “delle forme

stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono

l'azienda o per la particolare natura del contratto”. E queste sono:

Per il trasferimento in proprietà all'acquirente degli immobili aziendali, sarà

 necessaria la forma scritta a pena di nullità.

Devono essere rispettate le regole di forma previste per il particolare

 (Es. il conferimento

tipo di negozio traslativo posto in essere.

dell'azienda in una società di capitali dovrà semp

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Diritto commerciale, parte 5 Pag. 1 Diritto commerciale, parte 5 Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, parte 5 Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarcoPardo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Albanesi Cinzia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community