3.9 IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO
Anche le società cooperative possono dar vita ad organizzazioni di gruppo. La regola una
testa-un voto rende però difficile che la direzione coordinata di più imprese cooperative
si fondi su un rapporto di controllo e quindi di subordinazione di una società rispetto alle
altre (c.d. gruppo verticale). È perciò più diffuso nella pratica che il gruppo
cooperativo trovi fondamento in un accordo contrattuale, inquadrabile nello schema del
consorzio fra imprenditori (art. 2602 cod. civ.), volto a dar vita ad una strategia
imprenditoriale comune ed unitaria.
Questo fenomeno, diffuso nel settore bancario e assicurativo, trova oggi una parziale
disciplina nell'art. 2545-septies, dedicato al gruppo cooperativo paritetico.
La legge fissa innanzitutto il contenuto minimo del relativo contratto richiedendo, fra l'altro,
che siano indicate: la durata, la cooperativa o le cooperative cui è affidata la direzione del
gruppo ed i relativi poteri, nonché ei criteri di compensazione e l'equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune”.
Ogni cooperativa può recedere dal contratto senza oneri di alcun tipo qualora, per effetto
dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri
soci. Il contratto deve essere depositato in forma scritta presso l'albo delle società
cooperative.
3.10 LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Valgono per le società cooperative le cause di scioglimento previste per le società di
capitali, con la sola differenza, dovuta alla variabilità del capitale sociale, che solo la
perdita totale del capitale è causa di scioglimento (art. 2545-duodecies). Sono poi cause
specifiche di scioglimento:
1. La riduzione dei soci al di sotto del numero minimo di nove (o tre), se questo non è
reintegrato entro un anno,
2. La liquidazione coatta amministrativa disposta dall'autorità governativa.
Procedimento: Per il procedimento di liquidazione, l'unica peculiarità è costituita dal fatto
che, in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione,
l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dal tribunale,
può chiederne la sostituzione al medesimo (art. 2545-octiesdecies).
Quota di liquidazione: Per quanto riguarda la destinazione del residuo attivo di liquidazione,
nelle cooperative a mutualità prevalente l'intero patrimonio sociale netto, dedotti solo il
capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11,5°
comma, legge 59/1992).
3.11 LE MUTUE ASSICURATRICI
Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione (artt. 2546-2548 cod. civ.) sono
società cooperative caratterizzate dalla stretta interdipendenza che per legge esiste fra la
qualità di socio e la qualità di assicurato: “non si può acquistare la qualità di socio, se non
assicurandosi presso la società” e, viceversa, “si perde la qualità di socio con l'estinguersi
dell'assicurazione” (art. 2546, 3° comma).
Questo principio differenzia nettamente le mutue assicuratrici rispetto alle comuni
cooperative di assicurazione.
Nelle mutue assicuratrici per le obbligazioni sociali, ed in particolare per il pagamento delle
indennità assicurative ai soci, risponde solo la società col proprio patrimonio.
Contributi: I soci assicurati sono obbligati verso la società al pagamento di “contributi”,
che costituiscono nel contempo conferimento e premio di assicurazione. Essi sono calcolati
con i criteri tecnici propri dei premi di assicurazione e, al pari di questi ultimi, sono di regola
pagati periodicamente.
Il patrimonio sociale, formato con i contributi dei soci assicurati, può essere però
insufficiente per l'esercizio dell'attività assicurativa. Per superare questo ostacolo l'atto
costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle
indennità, mediante speciali conferimenti da parte dei soci assicurati o di terzi,
attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio (art. 2548).
Soci sovventori: Nelle mutue assicuratrici possono perciò coesistere e di regola coesistono
due categorie di soci: soci assicurati e soci sovventori. Soci questi ultimi che si limitano a
conferire il capitale necessario per l'attività della società senza essere assicurati.
La legge si preoccupa però di evitare che i soci sovventori (non animati da scopo
mutualistico) prendano il sopravvento nella gestione della società. Così, l'atto costitutivo
può attribuire a ciascun socio sovventore (anche per- sona fisica) più voti, ma non oltre 5,
in relazione all'ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori
devono però essere in ogni caso inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
Inoltre, è consentito che i soci sovventori siano nominati amministratori, ma la
maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati (art. 2548).
MOD.18 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE
1. TRASFORMAZIONE OMOGENEA
La trasformazione omogenea è il cambiamento del tipo di società. È il passaggio da un tipo
ad altro tipo di società. Es. una società in nome collettivo assume la veste giuridica della
società per azioni o viceversa.
Non si ha però estinzione della società preesistente e nascita di una nuova società; è la
stessa società che continua a vivere in una rinnovata veste giuridica e che “conserva i
diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato
la trasformazione” (art. 2498).
Funzione: La trasformazione costituisce perciò un duttile strumento per adattare l'assetto
organizzativo della società alle nuove esigenze sopravvenute durante la vita della stessa.
Limiti: Rientrano nella trasformazione omogenea la trasformazione di società di persone in
società di capitali e viceversa. In breve, il passaggio dall'uno all'altro tipo nell'ambito delle
società lucrative. Vietata era e resta la trasformazione di una società
cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa.
Con la riforma del 2003 è stata invece consentita, sia pure con l'osservanza di un
procedimento speciale, la trasformazione delle altre società cooperative in società lucrative
o in consorzi. La trasformazione (omogenea o eterogenea) può
avvenire anche in pendenza di procedura concorsuale.
1.11 IL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE (OMOGENEO)
La trasformazione omogenea deve essere deliberata secondo le modalità previste per le
modificazioni dell'atto costitutivo e con l'osservanza delle relative maggioranze.
• Società di persone in società di capitali è sufficiente il consenso della maggioranza dei
soci determinata secondo la partecipazione attribuita a ciascuno negli utili (art. 2500-ter,
1° comma).
• Per le società di capitali è invece necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria
da adottare nelle società per azioni non quotate con le maggioranze rafforzate a suo
tempo esposte.
• Per la trasformazione di società cooperative, in società di persone o di capitali è invece
richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci, elevato a due terzi quando i soci
sono meno di cinquanta.
In tutti i casi, al socio che non ha concorso alla decisione o delibera- zione di trasformazione
è riconosciuto il diritto di recesso (artt. 2437, 2473, 2500-ter).
Delibera: Deve perciò rispondere ai requisiti di forma e di contenuto previsti per l'atto
costitutivo del tipo di società prescelto. Al pari dell'atto costitutivo, è soggetta a controllo
di legittimità da parte del notaio che ha redatto il verbale e ad iscrizione nel registro delle
imprese. Devono essere rispettate le ulteriori regole:
• Nel caso di trasformazione di società di capitali l'attuale disciplina prescrive che gli
amministratori devono predisporre una relazione per illustrare motivazione ed effetti
della trasformazione.
• Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali la relativa delibera
deve risultare da atto pubblico e deve contenere le indicazioni prescritte dalla legge per
l'atto costitutivo del tipo di società prescelto. Inoltre, il patrimonio sociale deve essere
sottoposto a stima secondo le norme stabilite per i conferimenti in natura del tipo in
cui la società si trasforma.
• Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, impone però contempo,
di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione il
valore effettivo del patrimonio esistente alla data della trasformazione.
Trasformazione invalida segue la disciplina prevista per la fusione. Completati gli
adempimenti pubblicitari prescritti, l'invalidità della trasformazione non può essere più
pronunciata. Resta tuttavia salvo il diritto al risarcimento dei danni da parte dei soci o dei
terzi danneggiati dalla trasformazione.
La trasformazione può comportare un mutamento del regime di responsabilità dei soci.
Soci assumono Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (Es. trasformazione di una
società per azioni in collettiva), è richiesto il consenso dei soci che assumono
responsabilità illimitata. Inoltre, tale responsabilità opera anche per le obbligazioni anteriori
alla trasformazione.
Soci a cui viene meno la responsabilità illimitata di tutti o di alcuni dei soci (art. 2500-
quinquies). (Es. trasformazione di una collettiva in società per azioni o in accomandita per
azioni). I soci non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori
all'iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese. La trasformazione
opera solo per il futuro. Sono invece liberati se hanno ottenuto consenso dei creditori alla
trasformazione, Il silenzio vale come consenso se la delibera è stata comunicata.
1.2 LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA
Trasformazione eterogenea e più esattamente la trasformazione da parte di una società di
capitali o che dà vita ad una società di capitali.
1. Una società di capitali può trasformarsi in “consorzi, società consortili, società
cooperative(omogenea), comunioni di azienda, associazio