La riduzione facoltativa per perdite segue la disciplina generale delle modificazioni
dell'atto costitutivo. Se la società ha emesso obbligazioni, tale riduzione può essere
disposta solo rispettando il limite legale all'emissione di obbligazioni (art. 2413, 1° comma).
2. Riduzione obbligatoria: La riduzione del capitale sociale diventa invece obbligatoria
quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. La relativa
disciplina è però parzialmente diversa a seconda che il capitale si sia o meno ridotto anche
al di sotto del minimo legale.
Se il minimo legale non è stato intaccato (art. 2446), gli amministratori (o il consiglio di
gestione) o nel caso di loro inerzia il collegio sindacale (o il consiglio di sorveglianza) devono
convocare senza indugio l'assemblea straordinaria e sottoporle una situazione patrimoniale
aggiornata della società, con le osservazioni del collegio sindacale (bilancio infraannuale).
Gli amministratori devono dare conto nell'assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la
redazione della situazione patrimoniale.
L'assemblea così convocata prende “gli opportuni provvedimenti”. Non è quindi tenuta a
decidere l'immediata riduzione del capitale sociale e può anche limitarsi ad un semplice
“rinvio a nuovo” delle perdite. Tuttavia,
• Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,
l'assemblea ordinaria (o il consiglio di sorveglianza) che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
• In mancanza, la riduzione del capitale è disposta di ufficio dal tribunale, con proprio
decreto, su richiesta degli amministratori o dei sindaci,
• Se le azioni emesse dalla società sono senza valore nominale, lo statuto può prevedere
che la riduzione sia deliberata dal consiglio di amministra zione (art. 2446, 3° comma).
Se il capitale scende al di sotto del minimo legale (art. 2447). In tal caso l'assemblea,
convocata sempre senza indugio dagli amministratori (con l'osservanza degli adempimenti
previsti dall'art. 2446) o in caso di loro inerzia dal collegio sindacale, deve necessariamente
• Deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento ad una cifra
non inferiore al minimo legale
• La trasformazione della società.
Se l'assemblea non adotta una di tali decisioni, la società si scioglie ed entra in stato di
liquidazione. Non è quindi più consentito attendere i risultati dell'esercizio successivo per
prendere provvedimenti.
3. LE OBBLIGAZIONI
3.1 NOZIONE E TIPOLOGIE
La società per azioni (a differenza delle società di persone) può emettere obbligazioni;
tipico e tradizionale strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico.
Le obbligazioni sono infatti titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano
frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di
finanziamento a titolo di mutuo. I titoli obbligazionari documentano quindi un credito verso
la società.
Netta è perciò la distinzione fra azioni ed obbligazioni.
• L'azione attribuisce la qualità di socio e, quindi, di compartecipe ai risultati (positivi e
negativi) dell'attività di impresa;
L'azionista, per contro, ha diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di liquidazione
della società e sempre che residui un attivo netto dopo che sono stati soddisfatti tutti i
creditori, compresi gli obbligazionisti.
Inoltre, la quota di liquidazione dell'azionista può essere uguale, superiore o inferiore al
valore nominale del conferimento eseguito.
• L'obbligazione attribuisce invece la qualità di creditore della società.
L'obbligazionista, diversamente dall'azionista, ha perciò diritto ad una remunerazione
periodica fissa (interessi), normalmente svincolata dai risultati economici della società
finanziata;
Ha inoltre diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza
pattuita.
Meno netta è la distinzione fra obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi (vedi
prima), essendo entrambi titoli emessi a seguito di un apporto non imputato a capitale.
• Gli strumenti finanziari partecipativi sono genericamente “forniti di diritti patrimoniali o
anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti”
(art. 2346, 6° comma). Essi rappresentano pertanto una categoria residuale, atta a
ricomprendere tutti gli strumenti finanziari emessi dalla società non altrimenti qualificati e
disciplinati dalla legge.
• Le obbligazioni hanno però caratteristiche tipiche. E precisamente:
Sono titoli di massa, in quanto rappresentano frazioni standardizzate di un'unica
operazione economica;
Attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro. Inoltre questo può essere
subordinato, in tutto in parte, alla soddisfazione dei diritti di altri creditori, ma non può
dipendere dall'andamento economico della società, né può essere escluso o soppresso.
Solo i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare.
Tipi speciali di obbligazioni: Questi caratteri distintivi sopracitati restano fermi anche nei
tipi speciali di obbligazioni, possono essere ricordati per la loro diffusione:
• Le obbligazioni indicizzate (o strutturate), ancorano il tempo ed il tasso di interesse e/o i
tempi ed il valore di rimborso ad indici di varia natura che, precisa l'attuale disciplina,
possono essere anche relativi all'andamento economico della società;
• Le obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono all'obbligazionista la facoltà di
trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria della società emittente
(procedimento diretto) o di altra società alla prima collegata (procedimento indiretto);
Hanno disciplina speciale (vedi giù).
• Le obbligazioni con warrant (o con diritto di opzione su azioni), che attribuiscono
all'obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o
di altra società, ferma restando la posizione di creditore per le obbligazioni possedute.
E ciò le distingue dalle obbligazioni convertibili;
• Le obbligazioni subordinate, nelle quali il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli
interessi ed al rimborso del capitale è, in tutto o in parte, subordinato all'integrale
soddisfacimento degli altri creditori (ma non degli azionisti), in caso di liquidazione
volontaria o di assoggettamento a procedura concorsuale della società emittente.
• Le obbligazioni partecipative, in cui la remunerazione periodica del capitale è
commisurata, in tutto o in parte, agli utili di bilancio della società emittente.
Le obbligazioni subordinate e partecipative devono avere una durata non inferiore a 36
mesi, quando sono emesse da società non quotate di medie o grandi dimensioni.
3.2 I LIMITI ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
• Il codice civile del 1942 poneva un limite all'emissione di obbligazioni da parte delle
società per azioni, stabilendo che le stesse non potevano essere emesse per somma
eccedente il capitale versato ed esistente risultante dall'ultimo bilancio approvato.
• In base all'attuale disciplina la società per azioni può infatti emettere obbligazioni,
nominative o al portatore, per somma complessivamente non eccedente il doppio del
capitale sociale (sottoscritto, non versato), della riserva legale e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto di tale
limite (art. 2412, 1° comma, cod. civ.).
Es. se il capitale sottoscritto è 100 (di cui 50 versato), la riserva legale 20 e le altre riserve
disponibili (statutarie o facoltative) 30, la società potrà emettere obbligazioni per ammontare
non superiore a 300 (mentre in passato il limite sarebbe stato 50).
E per impedire l'elusione di questo limite, si prevede che nel calcolo dello stesso concorrono
anche gli importi relativi alle garanzie prestate dalla società per obbligazioni emesse da
altre società, anche estere (art. 2412, 4° comma).
La società può emettere obbligazioni per ammontare superiore al limite fissato in via generale
quando:
1. Le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da
investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale (banche, società finanziarie,
imprese di assicurazione)
2. Le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della
società, sino a due terzi del valore (di bilancio).
3. Ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale e la società è
autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa a superare il limite;
4. Le obbligazioni sono destinate ad essere quotate
5. Le obbligazioni danno diritto di sottoscrivere azioni (obbligazioni convertibili,
obbligazioni con warrant) (art. 2412, 5° comma, modificato dal d.l. 22-6-2012, n. 83).
6. Sottoposte a leggi speciali relative a particolari categorie di società, (Es. società
bancarie)
Permanenza del rapporto (riduzione capitale sociale): Per le altre società, la legge si
preoccupa poi di garantire che il rapporto fra capitale più riserve ed obbligazioni, fissato
dall'art. 2412, permanga per tutta la durata del prestito obbligazionario (art. 2413).
• La società che ha emesso obbligazioni non può infatti ridurre volontariamente il
capitale sociale o distribuire riserve se il limite del primo comma dell'art. 2412 non
risulta più rispettato (somma eccede il doppio di capitale sociale e riserve)
• È però consentita la riduzione (per perdite) obbligatoria (artt. 2446 e 2447). Ma in tal
caso, o nel caso che le riserve diminuiscano in conseguenza di perdite, non possono
distribuirsi utili finché non viene ripristinato il predetto rapporto fra capitale più riserve ed
obbligazioni.
3.3 IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è
deliberata dagli amministratori (art. 2410).
La delibera di emissione deve tuttavia risultare da verbale redatto da un notaio, è soggetta a
controllo di legalità da parte dello stesso e ad iscrizione nel registro delle imprese. Essa
produce effetti e può essere eseguita solo dopo l'iscrizione (art. 2410,2° comma).
La delibera di emissione di obbligazioni che prevede la costituzione di garanzie reali a
favore dei sottoscrittori, deve designare u