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La riduzione facoltativa per perdite segue la disciplina generale delle modificazioni

dell'atto costitutivo. Se la società ha emesso obbligazioni, tale riduzione può essere

disposta solo rispettando il limite legale all'emissione di obbligazioni (art. 2413, 1° comma).

2. Riduzione obbligatoria: La riduzione del capitale sociale diventa invece obbligatoria

quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. La relativa

disciplina è però parzialmente diversa a seconda che il capitale si sia o meno ridotto anche

al di sotto del minimo legale.

Se il minimo legale non è stato intaccato (art. 2446), gli amministratori (o il consiglio di

gestione) o nel caso di loro inerzia il collegio sindacale (o il consiglio di sorveglianza) devono

convocare senza indugio l'assemblea straordinaria e sottoporle una situazione patrimoniale

aggiornata della società, con le osservazioni del collegio sindacale (bilancio infraannuale).

Gli amministratori devono dare conto nell'assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la

redazione della situazione patrimoniale.

L'assemblea così convocata prende “gli opportuni provvedimenti”. Non è quindi tenuta a

decidere l'immediata riduzione del capitale sociale e può anche limitarsi ad un semplice

“rinvio a nuovo” delle perdite. Tuttavia,

• Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,

l'assemblea ordinaria (o il consiglio di sorveglianza) che approva il bilancio di tale

esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

• In mancanza, la riduzione del capitale è disposta di ufficio dal tribunale, con proprio

decreto, su richiesta degli amministratori o dei sindaci,

• Se le azioni emesse dalla società sono senza valore nominale, lo statuto può prevedere

che la riduzione sia deliberata dal consiglio di amministra zione (art. 2446, 3° comma).

Se il capitale scende al di sotto del minimo legale (art. 2447). In tal caso l'assemblea,

convocata sempre senza indugio dagli amministratori (con l'osservanza degli adempimenti

previsti dall'art. 2446) o in caso di loro inerzia dal collegio sindacale, deve necessariamente

• Deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento ad una cifra

non inferiore al minimo legale

• La trasformazione della società.

Se l'assemblea non adotta una di tali decisioni, la società si scioglie ed entra in stato di

liquidazione. Non è quindi più consentito attendere i risultati dell'esercizio successivo per

prendere provvedimenti.

3. LE OBBLIGAZIONI

3.1 NOZIONE E TIPOLOGIE

La società per azioni (a differenza delle società di persone) può emettere obbligazioni;

tipico e tradizionale strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico.

Le obbligazioni sono infatti titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano

frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di

finanziamento a titolo di mutuo. I titoli obbligazionari documentano quindi un credito verso

la società.

Netta è perciò la distinzione fra azioni ed obbligazioni.

• L'azione attribuisce la qualità di socio e, quindi, di compartecipe ai risultati (positivi e

negativi) dell'attività di impresa;

L'azionista, per contro, ha diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di liquidazione

della società e sempre che residui un attivo netto dopo che sono stati soddisfatti tutti i

creditori, compresi gli obbligazionisti.

Inoltre, la quota di liquidazione dell'azionista può essere uguale, superiore o inferiore al

valore nominale del conferimento eseguito.

• L'obbligazione attribuisce invece la qualità di creditore della società.

L'obbligazionista, diversamente dall'azionista, ha perciò diritto ad una remunerazione

periodica fissa (interessi), normalmente svincolata dai risultati economici della società

finanziata;

Ha inoltre diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza

pattuita.

Meno netta è la distinzione fra obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi (vedi

prima), essendo entrambi titoli emessi a seguito di un apporto non imputato a capitale.

• Gli strumenti finanziari partecipativi sono genericamente “forniti di diritti patrimoniali o

anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti”

(art. 2346, 6° comma). Essi rappresentano pertanto una categoria residuale, atta a

ricomprendere tutti gli strumenti finanziari emessi dalla società non altrimenti qualificati e

disciplinati dalla legge.

• Le obbligazioni hanno però caratteristiche tipiche. E precisamente:

Sono titoli di massa, in quanto rappresentano frazioni standardizzate di un'unica

operazione economica;

Attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro. Inoltre questo può essere

subordinato, in tutto in parte, alla soddisfazione dei diritti di altri creditori, ma non può

dipendere dall'andamento economico della società, né può essere escluso o soppresso.

Solo i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare.

Tipi speciali di obbligazioni: Questi caratteri distintivi sopracitati restano fermi anche nei

tipi speciali di obbligazioni, possono essere ricordati per la loro diffusione:

• Le obbligazioni indicizzate (o strutturate), ancorano il tempo ed il tasso di interesse e/o i

tempi ed il valore di rimborso ad indici di varia natura che, precisa l'attuale disciplina,

possono essere anche relativi all'andamento economico della società;

• Le obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono all'obbligazionista la facoltà di

trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria della società emittente

(procedimento diretto) o di altra società alla prima collegata (procedimento indiretto);

Hanno disciplina speciale (vedi giù).

• Le obbligazioni con warrant (o con diritto di opzione su azioni), che attribuiscono

all'obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o

di altra società, ferma restando la posizione di creditore per le obbligazioni possedute.

E ciò le distingue dalle obbligazioni convertibili;

• Le obbligazioni subordinate, nelle quali il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli

interessi ed al rimborso del capitale è, in tutto o in parte, subordinato all'integrale

soddisfacimento degli altri creditori (ma non degli azionisti), in caso di liquidazione

volontaria o di assoggettamento a procedura concorsuale della società emittente.

• Le obbligazioni partecipative, in cui la remunerazione periodica del capitale è

commisurata, in tutto o in parte, agli utili di bilancio della società emittente.

Le obbligazioni subordinate e partecipative devono avere una durata non inferiore a 36

mesi, quando sono emesse da società non quotate di medie o grandi dimensioni.

3.2 I LIMITI ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

• Il codice civile del 1942 poneva un limite all'emissione di obbligazioni da parte delle

società per azioni, stabilendo che le stesse non potevano essere emesse per somma

eccedente il capitale versato ed esistente risultante dall'ultimo bilancio approvato.

• In base all'attuale disciplina la società per azioni può infatti emettere obbligazioni,

nominative o al portatore, per somma complessivamente non eccedente il doppio del

capitale sociale (sottoscritto, non versato), della riserva legale e delle riserve

disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto di tale

limite (art. 2412, 1° comma, cod. civ.).

Es. se il capitale sottoscritto è 100 (di cui 50 versato), la riserva legale 20 e le altre riserve

disponibili (statutarie o facoltative) 30, la società potrà emettere obbligazioni per ammontare

non superiore a 300 (mentre in passato il limite sarebbe stato 50).

E per impedire l'elusione di questo limite, si prevede che nel calcolo dello stesso concorrono

anche gli importi relativi alle garanzie prestate dalla società per obbligazioni emesse da

altre società, anche estere (art. 2412, 4° comma).

La società può emettere obbligazioni per ammontare superiore al limite fissato in via generale

quando:

1. Le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da

investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale (banche, società finanziarie,

imprese di assicurazione)

2. Le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della

società, sino a due terzi del valore (di bilancio).

3. Ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale e la società è

autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa a superare il limite;

4. Le obbligazioni sono destinate ad essere quotate

5. Le obbligazioni danno diritto di sottoscrivere azioni (obbligazioni convertibili,

obbligazioni con warrant) (art. 2412, 5° comma, modificato dal d.l. 22-6-2012, n. 83).

6. Sottoposte a leggi speciali relative a particolari categorie di società, (Es. società

bancarie)

Permanenza del rapporto (riduzione capitale sociale): Per le altre società, la legge si

preoccupa poi di garantire che il rapporto fra capitale più riserve ed obbligazioni, fissato

dall'art. 2412, permanga per tutta la durata del prestito obbligazionario (art. 2413).

• La società che ha emesso obbligazioni non può infatti ridurre volontariamente il

capitale sociale o distribuire riserve se il limite del primo comma dell'art. 2412 non

risulta più rispettato (somma eccede il doppio di capitale sociale e riserve)

• È però consentita la riduzione (per perdite) obbligatoria (artt. 2446 e 2447). Ma in tal

caso, o nel caso che le riserve diminuiscano in conseguenza di perdite, non possono

distribuirsi utili finché non viene ripristinato il predetto rapporto fra capitale più riserve ed

obbligazioni.

3.3 IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è

deliberata dagli amministratori (art. 2410).

La delibera di emissione deve tuttavia risultare da verbale redatto da un notaio, è soggetta a

controllo di legalità da parte dello stesso e ad iscrizione nel registro delle imprese. Essa

produce effetti e può essere eseguita solo dopo l'iscrizione (art. 2410,2° comma).

La delibera di emissione di obbligazioni che prevede la costituzione di garanzie reali a

favore dei sottoscrittori, deve designare u

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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