6. LE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO
Nella società semplice e nella società in nome collettivo “il contratto sociale può essere
modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente” (art. 2252). Salvo
però trasformazione, la fusione e la scissione.
Fra le modificazioni del contratto sociale rientrano anche i mutamenti nella composizione dei soci
(amministratori e non) per il trasferimento della quota sociale sia fra vivi che a causa di morte.
• Nella società in nome collettivo ed ora anche nella società semplice (art. 2, d.lgs. 228/2001) le
modificazioni dell'atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale e finché non sono state
iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi, salvo conoscenza dei terzi.
• Nella collettiva irregolare, le modificazioni dell’atto costitutivo devono invece essere portate a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
È frequente però nella pratica è la clausola (nell’atto costitutivo) che prevede la modificabilità a
maggioranza dell’atto costitutivo.
I poteri modificativi della maggioranza hanno però dei limiti, dovendo pur sempre rispettare due
princìpi generali: Buona fede ed il rispetto della parità di trattamento fra i soci.
6.1 MORTE DEL SOCIO, RECESSO ED ESCLUSIONE (SCIOGLIMENTO PARZIALE)
Il singolo socio può cessare di far parte della società per morte, recesso od esclusione.
Il venir meno di uno o più soci non determina in alcun caso lo scioglimento della società; di per sé
comporta solo la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti ed il socio uscente
o gli eredi del socio defunto attraverso la liquidazione della quota sociale.
Infatti, il venir meno della pluralità dei soci opera come causa di scioglimento della società solo se
la pluralità non è ricostituita entro sei mesi (art, 2272, n. 4).
Singole cause di cessazione o scioglimento parziale del rapporto sociale:
1. Morte del socio: Se muore un socio, i soci superstiti sono per legge obbligati a liquidare la quota
del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi (artt. 2284 e 2289). I soci superstiti non sono
quindi tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto. In alternativa, i soci superstiti
possono tuttavia decidere:
• Lo scioglimento anticipato della società. In tal caso eredi devono attendere la conclusione delle
operazioni di liquidazione della società.
• La continuazione della società con gli eredi del socio defunto, ma in tal caso è necessario sia il
consenso di tutti i soci superstiti, sia il consenso degli eredi, salvo sia specificato nell’atto
costitutivo.
2. Il recesso: lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio (art. 2285).
• Se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può
recedere liberamente. Il recesso deve essere comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di
almeno tre mesi (art. 228 3° comma).
• Se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta
causa (art. 2285, 2° comma). Anche la volontà di recedere per giusta causa deve essere portata a
conoscenza degli altri soci, ma in tal caso il recesso ha effetto immediato.
• Il contratto sociale può prevedere altre ipotesi di recesso oltre quel stabilite per legge
3. Esclusione del socio dalla società. Vanno distinte:
Esclusione di diritto:
• Il socio nei cui confronti è aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione
controllata del sovraindebitato; attiva dal giorno stesso della dichiarazione di apertura della
procedura concorsuale.
• Il socio il cui creditore particolare “abbia ottenuto la liquidazione della quota”, (vedi su “creditori
personali”). Attiva dal quando la liquidazione della quota sia effettivamente avvenuta.
Esclusione facoltativa: basata su tre fatti che legittimano la società a deliberare l'esclusione di un
socio:
• Gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Es. mancata
esecuzione dei conferimenti promessi.
• L'interdizione, l’inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che comporti
l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
• Sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio.
Perimento della cosa conferita o da conferire, inidoneità a prestare l’opera
Procedimento di esclusione: L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per
teste. La deliberazione (motivata) deve essere comunicata al socio escluso ed ha effetto decorsi 30
giorni dalla data di comunicazione. Entro tale termine il socio può fare opposizione davanti al
tribunale. Quando la società è composta da due soli soci
l’esclusione di uno di essi è pronunciata direttamente dal tribunale.
6.2 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno
diritto alla liquidazione della quota sociale. Più esattamente, hanno diritto;
• Soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota (art. 2289, 1º comma).
• Il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, quand’anche ancora
presenti nel patrimonio sociale. Né può pretendere la restituzione dei beni conferiti in
godimento finquando dura la società, salvo che non sia stato diversamente pattuito.
Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale della società (beni valutati
al valore effettivo e non prudenziale) nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto,
tenendo conto anche dell'esito delle eventuali operazioni ancora in corso (e relativi utili e perdite) e
valore di avviamento.
Il pagamento della quota spettante al socio deve essere effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si
è verificato lo scioglimento del rapporto (art. 2289, 4º comma): 3 mesi in caso di recesso.
7. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ & PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE
Le cause di scioglimento della società semplice, valide anche per la collettiva, fissate dall'art.
2272. Sono:
1. Il decorso del termine fissato nell'atto costitutivo. È tuttavia possibile la proroga della durata
della società, sia espressa (decisione formale dei soci), sia tacita, (i soci continuano l'attività
sociale) (art. 2273).
2. Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. (insanabile
discordia fra i soci)
3. La volontà di tutti i soci, salvo che l'atto costitutivo preveda la delibera a maggioranza.
4. Il venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.
5. L'apertura della procedura di liquidazione controllata.
6. Le altre cause previste dal contratto sociale.
Sono cause specifiche di scioglimento della società in nome collettivo (secondo procedure
concorsuali):
• L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della stessa;
• Provvedimento dell'autorità governativa che dispone la liquidazione coatta amministrativa (art.
2308).
Verificatasi una causa di scioglimento la società entra automaticamente in stato di liquidazione.
La società però non si estingue immediatamente. Si deve infatti prima provvedere al soddisfacimento
dei creditori sociali ed alla distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.
L’ulteriore attività della società deve perciò tendere solo alla definizione dei rapporti in corso e
pertanto i poteri degli amministratori sono per legge limitati al compimento degli “affari urgenti”
(art. 2274).
Il procedimento di liquidazione (non necessariamente giudiziale):
Inizia con la nomina di uno o più liquidatori, che richiede il consenso di tutti i soci se nell'atto
costitutivo non è diversamente previsto. In caso di disaccordo fra i soci, i liquidatori sono nominati
dal presidente del tribunale (art. 2275, 1º comma).
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci senza giusta causa ed in ogni caso dal
tribunale per giusta causa, su domanda di uno o più soci (art. 2275, 2° comma).
Con l'accettazione della nomina i liquidatori (anche non soci) prendono il posto degli
amministratori. Questi devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali. Gli
amministratori e i liquidatori devono poi redigere insieme l'inventario (c.d. bilancio di apertura della
liquidazione), dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale (art. 2277).
Poteri: I liquidatori possono perciò compiere tutti “gli atti necessari per la liquidazione” (vendere
anche in blocco i beni aziendali, procedere a transazioni e compromessi, pagamento dei creditori
sociali anche tramite versamenti dei soci, dovuti o ulteriori). Ad essi compete inoltre la
rappresentanza legale della società, anche in giudizio (art. 2278).
Divieti (duplice): Non possono intraprendere “nuove operazioni”, operazioni al di fuori della
liquidazione. Non
possono ripartire fra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché i creditori sociali non siano
stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli (art. 2280).
In caso di violazione ne rispondono civilmente e penalmente in caso di Snc.
Chiusura: Nessuna regola specifica è prevista per la chiusura della liquidazione
1. Nella società semplice. Si ha la ripartizione fra i soci dell'eventuale attivo patrimoniale residuo
convertito in danaro, altrimenti la ripartizione dei beni è fatta in natura. L’attivo residuo è destinato al
rimborso dei conferimenti, se ce un’eccedenza viene ripartita secondo le quote di partecipazione
agli utili.
2. Nella società in nome collettivo, invece, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di
liquidazione ed il piano di riparto (proposta di divisione fra i soci dell'attivo residuo) (art. 2311).
Con l'approvazione del bilancio, i liquidatori sono liberati di fronte a soci e il procedimento di
liquidazione ha termine. Non è invece necessario diversamente dalle società di capitali, che i
liquidatori procedano all'effettiva ripartizione dell'attivo residuo fra i soci.
3. Nella società in nome collettivo irregolare la chiusura del procedimento di liquidazione
determina l'estinzione della società. Salvo che i creditori siano stato soddisfatti, altrimenti è ancora
esistente.
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