Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone, si caratterizza per la soppressione del
collegio sindacale. L'amministrazione ed il controllo sono infatti esercitati dal consiglio di
amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione, costituito al suo interno
(art. 2409-sexiesdecies), che svolge le funzioni proprie del collegio sindacale. Anche nel
sistema monistico il controllo contabile è poi affidato, senza eccezioni, ad un revisore
contabile o ad una società di revisione.
1. Al consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale (art.
2409-noviesdecies), con una sola ma significativa differenza determinata dal fatto che va a
nominare i componenti dell'organo di controllo. È infatti previsto
che almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci.
2. Comitato per il controllo sulla gestione, i componenti sono nominati dallo stesso
consiglio di amministrazione fra i consiglieri in possesso di tali requisiti di indipendenza,
nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dallo statuto.
Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili. Si richiede inoltre che essi non siano membri del comitato esecutivo
e che non svolgano, anche di fatto, funzioni gestorie neppure in società controllanti o
controllate (art. 2409-octiesdecies, 2° e 3° comma, cc).
Svolge funzioni sostanzialmente coincidenti con quelle del collegio sindacale. Vale a
dire, vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a
rappresentare adeguatamente i fatti di gestione (art. 2409-octiesdecies, 5° comma).
Con la differenza dal sistema tradizionale che I suoi componenti devono assistere alle
assemblee, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ma non
è prevista la decadenza automatica in caso di assenze ripetute e ingiustificate.
È evidente che il punto debole di questo sistema consiste nel fatto che i controllori sono
direttamente nominati dai controllati, siedono insieme a questi ultimi e votano nel
consiglio di amministrazione. La funzionalità del sistema si gioca perciò tutta
sulla effettiva “indipendenza “del comitato (nominati da amministratori che rispettano
requisiti di indipendenza), anche se non vanno sottovalutati i vantaggi in termini di più ampia
informazione che lo stesso offre.
13. I CONTROLLI ESTERNI
13.1 IL SISTEMA
Accanto al controllo interno del collegio sindacale ed al controllo contabile affidato ad un
revisore esterno (revisore legale dei conti o società di revisione) l'ordinamento prevede un
articolato sistema di controlli esterni sulle società per azioni. Controlli che sono espressione
dell'interesse generale al corretto funzionamento di tali società e che sono perciò diretti a
tutelare anche interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli tradizionali dei soci di minoranza e
dei creditori sociali. Il sistema dei controlli
esterni, diversi dal controllo contabile, non è però identico per tutte le società per azioni:
• Comune a tutte le società per azioni è infatti solo il controllo esterno sulla gestione
esercitato dall'autorità giudiziaria in presenza di situazioni patologiche che ne
alterano il corretto funzionamento (art. 2409 cod. civ.).
• Per le società che svolgono particolari attività (Es. società bancarie) sono poi stati
introdotti Controlli esterni di diversa natura e rispondenti a diversa finalità
• Nel contempo, a partire dalla riforma del 1974 le società con azioni quotate in borsa e
quelle che istituzionalmente operano sul mercato mobiliare sono assoggettate al
controllo della Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa);
13.2 IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE (COMUNE A TUTTE LE SPA)
Il controllo giudiziario sulla gestione delle società per azioni (art. 2409 cod. civ.) è una
forma di intervento dell'autorità giudiziaria nella vita delle società volta a ripristinare la
legalità dell'amministrazione delle stesse. La relativa disciplina ha subito significative
modifiche con la riforma del 1998 e, soprattutto, con quella del 2003.
Gravi irregolarità (requisiti per attuare il procedimento):
In base all'attuale disciplina: il procedimento può essere attuato se vi è fondato sospetto
che gli amministratori (ma non più i sindaci) “in violazione dei loro doveri abbiano compiuto
gravi irregolarità nella gestione”, ma con scelta restrittiva rispetto al passato si chiede
ulteriormente che le stesse “possano arrecare danno alla società o a una o più società
controllate”. Es. irregolare tenuta della contabilità; redazione di un bilancio falso; operazioni
compiute dagli amministratori in conflitto di interessi con la società o con danno per le
società controllate.
Iniziativa: Le gravi irregolarità possono essere denunziate:
1. Dai soci (di qualsiasi categoria) che rappresentano almeno il decimo del capitale
sociale; limitazione questa volta ad evitare iniziative pretestuose da parte dei titolari di
percentuali minime del capitale sociale. Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio la percentuale richiesta è ridotta al 5% del capitale sociale. Inoltre, in
tutte le società lo statuto può prevedere percentuali inferiori.
2. Dal collegio sindacale o dal corrispondente organo di controllo nei sistemi alternativi
(consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo della gestione). Nonché dal curatore o
dal commissario straordinario di un'altra società del gruppo sottoposta a liquidazione
giudiziale o amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
3. Nelle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'iniziativa può
essere assunta anche dal pubblico ministero.
Nonché dalla Consob quando sospetti gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri dei
sindaci, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione (art.
152 tuf).
4. Il tribunale non può invece procedere di ufficio.
Il procedimento attivato con la denunzia si articola in due fasi:
Fase di istruttoria (prima fase): è diretta ad accertare l'esistenza delle irregolarità e ad
individuare i provvedimenti da adottare per rimuoverle. A tal fine il tribunale deve sentire
in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci.
Può inoltre far eseguire l'ispezione dell'amministrazione della società da parte di un
consulente designato dallo stesso tribunale. Le relative spese sono a carico dei soci
richiedenti; sono invece a carico della società qualora l'iniziativa sia assunta dagli altri
soggetti sopra indicati. Il provvedimento è reclamabile.
Tuttavia il gruppo di comando della società può evitare l'ispezione ed ottenere dal
tribunale la sospensione del procedimento per un periodo determinato se l'assemblea
sostituisce amministratori e sindaci “con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano
senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle”,
riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Provvedimenti (seconda fase): Se la sostituzione di amministratori e sindaci risulta
insufficiente all'eliminazione delle violazioni denunziate ed accertate dal tribunale, questo
ha di fronte a sé due strade
1. Il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori per evitare il ripetersi di
irregolarità e nel contempo convocare l'assemblea della società per le deliberazioni
conseguenti. Deliberazioni che però l'assemblea è libera di adottare o meno.
2. Nei casi più gravi, si può tuttavia rendere necessario l'intervento di un elemento estraneo.
In tal caso il tribunale revoca gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e
nomina un amministratore giudiziario.
I poteri e la durata in carica dell'amministratore giudiziario sono determinati dal
tribunale col decreto di nomina. L'amministratore giudiziario è comunque investito per legge
del potere di proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.
L'amministratore giudiziario ha la rappresentanza (anche processuale) della società, ma non
può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del
presidente del tribunale.
Chiusura della procedura: Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario deve convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci.
L'amministratore giudiziario può però proporre in alternativa all'assemblea la messa in
liquidazione della società o (oggi anche) la sua sottoposizione ad una procedura
concorsuale. L'assemblea è comunque libera di deliberare o meno
nel senso proposto dall'amministratore giudiziario.
13.3 LA CONSOB (INFORMAZIONE SOCIETARIA)
La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) è un organo pubblico di
vigilanza sul mercato dei capitali istituito con la legge 7-6-1974, n. 216. Attualmente la
Consob è una persona giuridica di diritto pubblico, che gode di piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge. Essa ha sede in Roma ed una sede secondaria operativa a Milano.
La Consob svolge un ruolo centrale per assicurare un'adeguata e veritiera informazione
del mercato mobiliare sugli eventi di rilievo che riguardano la vita delle società che fanno
appello al pubblico risparmio, in modo da consentire agli investitori scelte più
consapevoli.
Oggi sono 2 i principi cardine dell'attuale disciplina dell'informazione societaria.
1. Informazione continua: Tutte le società emittenti strumenti finanziari quotati o
comunque i diffusi tra il pubblico, devono comunicare al pubblico quanto prima
possibile, secondo le modalità stabilite dalla normativa europea, le informazioni
privilegiate che le riguardano: vale a dire, qualsiasi informazione precisa e non ancora
resa pubblica la cui conoscenza può influenzare sensibilmente il prezzo degli
strumenti finanziari (artt. 114, 116 tuf; art. 17 reg. UE 596/2014; nonché le norme di
attuazione ESMA, 28-5-2015).
2. Informazione su richiesta: La Consob può inoltre richiedere che siano resi pubblici
notizie e documenti necessari per l'i