Diritto commerciale domande – società
1) La nozione di società (contratto o atto unilaterale)
Le società sono organizzazioni di persone e mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Il legislatore pone a disposizione dell’autonomia privata 8 tipi di società, otto modelli di organizzazione dell’attività di impresa in forma societaria, i tipi previsti sono: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperativa, le mutue assicuratrici.
Contratto di società < con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili > art. 2247. Oggi però la legislazione eccezionalmente prevede che per la srl e spa possono essere costituite con atto unilaterale (una sola persona).
Le società sono enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:
- Conferimenti dei soci
- L’esercizio in comune di un’attività economica (scopo-mezzo)
- Lo scopo di divisione degli utili (scopo-fine)
2) Patrimonio sociale e capitale sociale
Concetto patrimonio sociale e capitale sociale legati ai conferimenti:
Patrimonio sociale: È il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, inizialmente costituito dai conferimenti dai soci poi subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La consistenza del patrimonio sociale (attività e passività) è accertata periodicamente con la redazione annuale del bilancio, il patrimonio netto è la differenza tra attività e passività. Il patrimonio sociale o meglio l’attivo patrimoniale costituisce la garanzia principale o esclusiva dei creditori della società (funzione di garanzia).
Capitale sociale: meglio chiamato capitale sociale nominale è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti e risulta dall’atto costitutivo, rimane immutato nel corso della vita fin quando con modifica dell’atto costitutivo si aumenta (nuovi conferimenti) o riduce (perdite subite). Il capitale sociale indica l’ammontare dei conferimenti e quindi il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dall’attività di impresa per tutta la durata della società (funzione vincolistica). Assolve anche funzione organizzativa in quanto è un termine per accertare periodicamente tramite il bilancio se la società ha conseguito un utile o perdita. Ha anche funzione di base di misurazione di fondamentali situazioni dei soci quali il diritto al voto e diritto agli utili ed alla quota di liquidazione che spetta in misura proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritto.
3) Società e comunione
c.d. scopo-mezzo del contratto di società e oggetto sociale è l’attività economica che i soci si propongono di svolgere, deve essere predeterminata nell’atto costitutivo ed è modificata nel corso della vita osservando delle norme. In tutte le società l’oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività (serie coordinata di atti) e di un’attività economica più esattamente produttiva. Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci, la disciplina infatti è la comunione, vietate sono le società di mero godimento ma non vi è incompatibilità tra godimento di beni ed attività produttiva (la stessa attività può costituire sia il godimento di beni preesistenti e attività produttiva di beni/servizi).
4) Società tra professionisti
L’attività dei professionisti intellettuali è attività economica (produttiva di servizi intellettuali) ma non è legislativamente considerata attività di impresa. Tali possono essere considerate le società fra professionisti che hanno come oggetto unico ed esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale agli stessi riservata per legge (società tra medici).
Legittima la costituzione di società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, riservato agli iscritti all’albo (commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), secondo i modelli societari del codice civile (società di persone, società di capitali, società cooperative). L’atto costitutivo della società tra professionisti deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale, è tenuta ad iscriversi in un’apposita sezione speciale del registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. In via generale è stato affermato che tutte le società tra professionisti non sono soggette a fallimento in quanto non svolgono attività di impresa commerciale.
5) Lo scopo della società
L’elemento caratterizzante delle società è lo scopo perseguito dalle parti, scopo-fine del contratto di società, da tener presente che l’art.2247 enuncia solo uno dei possibili scopi del contratto cioè la divisione degli utili. Una società può essere costituita allo scopo di conseguire utili (lucro oggettivo) destinati ad essere successivamente divisi tra soci (lucro soggettivo), questo è lo scopo tipico ma non esclusivo di alcune società definite società lucrative (spa, società di persone), sono società anche le società cooperative che devono perseguire uno scopo mutualistico cioè di fornire direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose del mercato.
La società cooperativa è una società che deve operare con metodo economico (in quanto esercita attività d’impresa) e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci ma non è una società istituzionalmente preordinata a realizzare uno scopo di lucro in senso proprio (lucro soggettivo) anche se non le è precluso il lucro oggettivo. Dei possibili scopi di contratto di società c’è anche, per tutti i tipi di società a parte la s.s., la possibilità di essere utilizzati anche per la realizzazione di uno scopo consortile (particolare vantaggio dei consorziati).
In definitiva sotto il profilo dello scopo perseguibile le società possono essere distinte in 3 categorie: società lucrative, mutualistiche e consortili.
6) Personalità giuridica, soggettività ed autonomia patrimoniale delle società
Funzioni: Entrambe costituiscono due diverse tecniche legislative per realizzare le condizioni di diritto privato per la diffusione e lo sviluppo delle imprese societarie, condizioni che risiedono nella:
- Previsione di un’adeguata tutela dei creditori delle imprese societarie realizzata facendo del patrimonio sociale un patrimonio aggredibile solo dai creditori sociali e non personali dei soci.
- Consentire ai soci di creare una divisione tra patrimonio personale e le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa, quindi il patrimonio personale dei soci non viene aggredito dai creditori sociali.
Personalità giuridica Nelle società di capitali e cooperative questo duplice obiettivo è diretto e lineare con il riconoscimento della personalità giuridica, in quanto persone giuridiche queste società sono trattate come soggetti di diritto formalmente distinti dai soci, godono di piena e perfetta autonomia patrimoniale.
Le società di persone non godono di personalità giuridica ma il legislatore tutela i creditori sociali con disposizioni che rendono il patrimonio della società autonomo rispetto a quello dei soci; infatti, nelle società di persone i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società, i creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili.
7) Tipi di società ed autonomia privata
Quanti costituiscono una società possono liberamente scegliere fra tutti i tipi di società previsti per legge se l’attività non è commerciale, fra tutti i tipi tranne la società semplice se è commerciale. La s.s. e la s.n.c. costituiscono i regimi residuali dell’attività societaria rispettivamente non commerciale e commerciale. Una società con oggetto non commerciale è una società semplice, ed una società con oggetto commerciale è una snc se le parti non hanno manifestato una diversa scelta. I tipi di società costituiscono un numero chiuso e non sono ammissibili società atipiche.
8) Società di fatto, società irregolare, società regolare
9) Società di fatto, società occulta, società apparente
Per la costituzione non è necessario l’atto scritto, il contratto si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di società di fatto. La società di fatto è regolata dalle norme della società semplice se l’attività non è commerciale e dalle norme della snc irregolare se è commerciale. Una società di fatto commerciale è esposta al fallimento al pari di ogni imprenditore commerciale ed il fallimento della società determina il fallimento di tutti i soci sia noti (soci palesi) sia soci occulti cioè la cui esistenza sia successivamente scoperta.
L’esteriorizzazione della qualità di socio non è quindi necessaria, aver nascosto a terzi la propria partecipazione non esonera dalle responsabilità sociali e dal fallimento. Diversa è la società occulta, è una società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza all’esterno, ciò che la caratterizza è che per comune accordo l’attività d’impresa è svolta per conto della società senza spenderne il nome, la società esiste nei rapporti interni tra soci ma non viene esteriorizzata all’esterno e si presenta come impresa individuale di uno dei soci o di un terzo che spende il proprio nome. Ai fini della dichiarazione di fallimento la legge tratta allo stesso modo di socio occulto di società di fatto palese e società occulta.
Socio occulto in società palese e società occulta danno origine a situazioni diverse tra loro, nel caso del socio occulto l’attività di impresa è svolta in nome della società, nella società occulta l’attività d’impresa non è svolta in nome della società. La società apparente invece ha preso corpo nelle aule di tribunale, non di rado accade che un giudice maturi la convinzione che dietro un imprenditore individuale insolvente o fallito vi sia una società, si presenta quindi come società non esistente nei rapporti interni ma da considerarsi esistente all’esterno laddove una pluralità di soggetti operi in maniera tale da sembrare a terzi soci, è soggetta a fallimento al pari di una realmente esistente.
10) La costituzione delle società di persone e le modificazioni dell’atto costitutivo
Nella ss e nella snc il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci. Nessun patto contrattuale è modificabile senza il consenso di tutti i soci, tra le modificazioni rientrano i mutamenti della compagine sociale, e il trasferimento della quota sociale.
L’atto costitutivo può stabilire la libera trasferibilità tra vivi della quota e/o continuazione della società con gli eredi del socio defunto. Le modificazioni dell’atto sono soggette a pubblicità legale e finché non iscritte al registro non sono opponibili a terzi. Con la costituzione della società il socio assume l’obbligo di effettuare conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguale tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Nessuna limitazione per le entità dei beni conferibili, nelle società di persone può essere conferita ogni entità (beni o servizio) suscettibili di valutazione economica e utile, in sostanza qualsiasi prestazione di dare, fare o anche di non fare.
11) I conferimenti nelle società di persone
Si hanno specifiche discipline solo per conferimenti diversi dal danaro come i conferimenti di beni in natura, conferimenti di crediti e conferimenti d’opera. Per conferimenti di beni in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il socio è perciò tenuto alla garanzia per evizione e per vizi. (evizione = il socio è privato del bene a causa di una pronuncia giudiziale in favore di un terzo e non avrebbe potuto trasferire – vizi = il bene conferito deve essere immune a vizi che limitano l’uso).
Sul socio inoltre grava il rischio di perimento per caso fortuito della cosa conferita fin quando la proprietà sia passata alla società. (perimento = venir meno dell’oggetto di diritto – caso fortuito = evento naturale imprevedibile). Per i conferimenti in godimento, il rischio resta a carico del socio che le ha conferite e potrà essere escluso dalla società in caso di perimento o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori, il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio. Per i conferimenti dei crediti, il socio risponde dell’insolvenza del debitore ceduto e al pagamento delle spese e interessi se non versa tale valore può essere escluso dalla società.
Il conferimento può essere anche costituito dall’obbligo del socio di prestare la propria attività (manuale o intellettuale) ed è chiamato socio d’opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto a trattamento salariale il compenso infatti è la partecipazione ai guadagni della società.
12) Il capitale sociale nelle società di persone
I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale, i soci non possono servirsi delle cose del patrimonio sociale per fini estranei a quello della società, la violazione comporta risarcimento e esclusione dalla società. Capitale sociale nella società semplice: disciplina del capitale sociale assente nella ss, non richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti dovuta al fatto che essendo non commerciale non è tenuta a redigere le scritture e al bilancio. Capitale sociale nella snc: È prescritto che all’atto costitutivo si indichino i conferimenti ma anche il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione.
13) La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite nelle società di persone
Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale, godono di massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante e non è in particolare necessario che la ripartizione sia proporzionale ai conferimenti. Il solo limite sull’autonomia privata (valido per tutte le soc. lucrative) è il divieto di patto leonino, cioè è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Criteri legali di ripartizione:
- Se il contratto non dispone nulla, le parti spettanti ai soci si presumono proporzionali ai conferimenti.
- Se non è stato determinato il valore dei conferimenti le parti si presumono uguali.
- Se è determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni si deve determinare nella stessa misura la partecipazione alle perdite.
La parte spettante al socio d’opera se non determinata nel contratto è fissata dal giudice.
Diritto agli utili:
- Nella ss il diritto del socio di percepire gli utili nasce con l’approvazione del rendiconto.
- Nella snc il documento che accerta utili o perdite è un vero bilancio predisposto dai soci amministratori e approvato da tutti i soci.
Perdite: Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale ed in sede di liquidazione della società il socio sarà rimborsato di una somma inferiore al valore originario del capitale conferito.
14) La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali nelle società di persone
15) I creditori personali dei soci nelle società di persone
Nella ss e nella snc rispondono per le obbligazioni sociali innanzitutto la società col proprio patrimonio che è garanzia primaria ma non esclusiva in quanto anche i singoli soci rispondono personalmente ed illimitatamente. Nella ss la responsabilità di tutti i soci non è inderogabile, può essere esclusa o limitata da un patto sociale, patto opponibile a terzi. Nella snc la responsabilità è inderogabile, l’eventuale patto contrario non ha effetti nei confronti dei terzi.
I creditori sociali hanno di fronte a sé più patrimoni per soddisfarsi, i creditori sono tenuti a soddisfarsi prima sul patrimonio della società poi su quello personale dei soci. Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci (altro aspetto dell’autonomia patrimoniale delle soc. di persone) il creditore personale del socio non può in alcun caso aggredire direttamente il patrimonio della società ma è tutelato infatti può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore, può compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio debitore nella liquidazione. Liquidazione della quota: Nella...
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