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REGIME INTERMEDIO.

Come anticipato, la revisione legale degli enti di interesse pubblico è soggetta a regole

speciali, a tutela dell'interesse generale alla correttezza delle informazioni finanziarie

diffuse dagli stessi.

1. Enti di interesse pubblico:

Il potere di vigilanza spetta alla Consob sull'organizzazione e sull'attività dei soggetti

incaricati della revisione di un ente di interesse pubblico, al fine di controllarne l'indipendenza

e l'idoneità tecnica (art. 22 d.lgs. 39/2010).

Durata: L'attuale disciplina stabilisce in primo luogo il principio della rotazione periodica del

revisore: l'incarico di revisione legale degli enti di interesse pubblico ha la durata di 9

esercizi quando è conferito a società di revisione e di 7 esercizi per i revisori legali persona

fisica. Non può essere innovato o nuovamente

conferito al medesimo soggetto se non siano decorsi almeno 4 esercizi dalla cessazione

del precedente (art. 17, 1° comma, d.lgs. 39/2010).

Indipendenza del revisore: Fermo restando il rispetto dei principi generali sopracitati:

• È fatto inoltre divieto alle società di revisione di prestare alla società revisionata servizi

ulteriori rispetto all'organizzazione e revisione contabile. Ed il divieto opera anche nei

confronti dei soggetti che fanno parte della rete (network) del revisore

• Viene inoltre rafforzato il controllo sul trasferimento di personale fra revisore e società

revisionata. Non può svolgere la revisione chi ha ricoperto da meno di due anni cariche

sociali o funzioni dirigenziali nella società revisionata. Reciprocamente, chi ha

partecipato alla revisione non può assumere per due anni cariche sociali o funzioni

dirigenziali presso la società revisionata (art. 17 d.lgs. 39/2010).

• Sull'indipendenza e l'attività del revisore vigila inoltre presso la società revisionata un

apposito comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che normalmente si

identifica con l'organo di controllo

Sanzioni: La violazione di tali divieti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, ed

in base alla gravità fino alla revoca d'ufficio dell'incarico e, nei casi più gravi, alla

cancellazione dal registro dei revisori.

Revoca giudiziale: In presenza di giustificati motivi, il revisore di un ente di interesse pubblico

può essere rimosso anche dal tribunale, su richiesta dei soci che rappresentano il 5% del

capitale sociale, oppure dell'organo di controllo o della Consob (art. 13,9° comma, d.lgs.

39/2010, introdotto dal d.lgs. 135/2016).

2. Enti sottoposti a regime intermedio:

Le norme applicabili sono specificate dall'art. 19-ter d.lgs. 39/2010 e in particolare sono

richiamate le regole che concernono: la soggezione al controllo della Consob, la durata

dell'incarico, la prestazione di servizi ulteriori alla revisione, il trasferimento di personale.

Non si applicano invece, le regole in tema di comitato per il controllo interno e la revoca

giudiziale.

11.3 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI.

L'attività di revisione legale è regolata secondo principi comuni per gli enti di interesse

pubblico e per le altre società soggette a revisione. Ne è quindi possibile la trattazione

unitaria.

Funzione principale, anche se non esclusiva, del revisore è quella di controllare la regolare

tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio

consolidato.

Attività di revisione: Il revisore legale deve infatti verificare nel corso dell'intero esercizio la

regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei

fatti di gestione. Deve inoltre verificare che il bilancio di esercizio e il

bilancio consolidato siano conformi alle norme che li disciplinano e rappresentino in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico

dell'esercizio (art. 14 d.lgs. 39/2010).

Giudizio del bilancio: L'attività di revisione (sopracitata) è volta ad esprimere, attraverso

un'apposita relazione, un giudizio sul bilancio. Giudizio che può essere graduato secondo

quattro modelli:

• Giudizio “senza rilievi”, se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la

redazione;

• Giudizio “con rilievi”;

• Giudizio negativo;

• Dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio.

Negli ultimi tre casi il revisore espone analiticamente nella relazione i motivi della propria

decisione (art. 14, 3° comma). Inoltre, in caso di una società quotata o con strumenti

finanziari diffusi fra il pubblico, informa immediatamente la Consob (art. 156 tuf).

Effetti: Il rilascio di un giudizio positivo (nelle società quotate, anche se con rilievi) produce

effetti giuridici particolarmente rilevanti poiché modifica sensibilmente la normale

disciplina dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio (vedi giù, bilancio).

Poteri e doveri del revisore: Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ha diritto:

• Di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili per la revisione e può

procedere autonomamente ad accertamenti, ispezioni e controlli.

• Tale soggetto ed il collegio sindacale si scambiano tempestivamente le informazioni

rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (art. 2409-septies cod. civ. e 150 tuf).

• Negli enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio, il revisore deve

denunciare tempestivamente alla Consob qualsiasi illegittimità di cui sia venuto a

conoscenza (art. 12 reg. 537/2014/UE).

• Speciali poteri di informazione e ispezione sono poi attribuiti al revisore o alla società

di revisione della capogruppo anche nei confronti delle altre società controllate, in

quanto tale revisore è interamente responsabile per il giudizio espresso sul bilancio

consolidato (art. 10-quinquies, d.lgs. 39/2010).

• Il revisore o la società di revisione devono conservare i documenti e le carte di lavoro

relativi agli incarichi di revisione legale svolti per 10 anni: dalla data della relazione di

revisione, così da consentire successivi controlli.

Responsabilità: Il soggetto incaricato della revisione legale, al pari del collegio sindacale,

deve adempiere i propri doveri con diligenza professionale; è responsabile della verità delle

sue attestazioni e deve conservare il segreto su fatti e documenti di cui ha conoscenza per

ragioni del suo ufficio.

Nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci o dei terzi, il revisore o

la società di revisione rispondono in solido con gli amministratori per i danni derivanti

dall'inadempimento dei loro doveri. Nei rapporti interni, tuttavia, risponde nei limiti del

contributo effettivo al danno provocato (art. 15 d.lgs. 39/2010). L'azione si prescrive in

cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio emessa al termine

dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

12. I SISTEMI ALTERNATIVI

12.1 IL SISTEMA DUALISTICO

Come anticipato, il sistema dualistico (artt. 2409-octies 2409- quinquiesdecies), di

ispirazione tedesca, prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di

sorveglianza. Il controllo contabile è poi affidato, senza eccezioni, ad un revisore legale o

ad una società di revisione.

• Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del consiglio di amministrazione nel

sistema tradizionale, con qualche minore differenza.

• Consiglio di sorveglianza: ha una posizione peculiare, gli sono attribuite sia le funzioni

di controllo proprie del collegio sindacale, sia funzioni di indirizzo della gestione che nel

sistema tradizionale sono proprie dell'assemblea dei soci, come la nomina e la revoca

dei componenti del consiglio di gestione e l'approvazione del bilancio di esercizio.

La presenza del consiglio di sorveglianza riduce le competenze dell'assemblea ordinaria.

Questa, infatti,

• Nomina e revoca i componenti del consiglio di sorveglianza,

• Ne determina il compenso e delibera in ordine all'esercizio dell'azione di

responsabilità nei loro confronti.

• Nomina il revisore

• Distribuzione degli utili

• Perde, però, la competenza per la nomina e la revoca degli amministratori.

• E perde altresì la competenza per l'approvazione del bilancio in quanto, salvo diversa

disposizione statutaria, il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza e

l'assemblea decide soltanto sulla distribuzione degli utili (art. 2364-bis).

Il sistema dualistico determina quindi un più accentuato distacco fra azionisti ed organo

gestorio della società.

Si tratta perciò di un modello organizzativo particolarmente adatto per società con

azionariato diffuso e prive di uno stabile nucleo di azionisti imprenditori.

Nello specifico:

1. Consiglio di sorveglianza I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere

soci o non soci. Il loro numero, non inferiore a 3, è fissato dallo statuto (art. 2409-

duodecies). I primi componenti sono nominati nell'atto

costitutivo, successivamente compete all'assemblea ordinaria, che ne determina anche il

numero nei limiti stabiliti dallo statuto, nelle società quotate almeno un componente è

eletto dalla minoranza e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Ineleggibilità: Non possono essere eletti i componenti del consiglio di gestione, né coloro

che sono legati alla società. Trovano inoltre applicazione le cause di ineleggibilità e di

decadenza previste dall'art. 2382 per gli amministratori e, nelle sole società quotate,

anche quelle previste per i sindaci.

• Nelle società quotate e in quelle con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, i

consiglieri di sorveglianza devono altresì rispettare i limiti al cumulo di incarichi

determinati con regolamento dalla Consob.

• Nelle sole società quotate, infine, i consiglieri di sorveglianza devono, a pena di

decadenza, essere anche in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità.

Durata e revoca: I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica tre esercizi e

sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Come gli amministratori nel sistema tradizionale (e a differenza dei sindaci), sono inoltre

liberamente revocabili dall'assemblea anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto

al risarcimento. È tuttavia necessario che la delibera sia approvata con il voto favorevole di

almeno un quinto del capital

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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