Il bene conferito in godimento resta ovviamente di proprietà del socio la società ne può godere,
ma non ne può disporre. Ed il socio ha diritto alla restituzione del bene al termine della società
nello stato in cui si trova (art. 2281).
• Il socio che conferisce crediti, risponde, nei confronti della società, dell’insolvenza del debitore
ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento; sarà inoltre tenuto al rimborso delle
spese ed a corrisposti degli interessi. Se non versa tale valore può essere escluso dalla società
(art. 2255).
Socio d'opera o di industria: Nelle società di persone il conferimento può infine essere costituito
anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore
della società. Il socio d'opera, infatti,
• Non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale.
• Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società. Il
socio d'opera corre perciò il rischio di lavorare invano.
• I soci possono escluderlo se non è più in grado di fornire la prestazione (art. 2286, 2° comma)
• In caso di liquidazione della società partecipa solo all’eventuale attivo che residua dopo il
rimborso al valore nominale ai soci dei loro conferimenti. In mancanza di pattuizioni espresse, il
rimborso è determinato dal giudice secondo equità.
Disciplina capitale sociale:
• Disciplina del capitale sociale è del tutto assente nella società semplice. Anzi, non è neppure
richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti. Il che probabilmente si spiega col fatto che la
società semplice non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione annuale del
bilancio.
• Una frammentaria disciplina del capitale sociale è invece dettata per la società in nome collettivo.
È prescritto che l'atto costitutivo indichi non solo i conferimenti dei soci, ma anche “il valore
ad essi attribuito e il modo di valutazione” (art. 2295, n. 6), non è però dettata alcuna disciplina
per la determinazione del valore dei conferimenti diversi dal danaro.
3. PARTECIPAZIONE DEI SOCI AGLI UTILI E ALLE PERDITE
Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale. Essi
godono tuttavia della massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante e
non è in particolare necessario che la ripartizione sia proporzionale ai conferimenti.
Il solo limite è il divieto di patto leonino. Infatti, “è nullo il patto con il quale uno o più soci sono
esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite” (art. 2265). E nulli devono considerarsi anche
i criteri di ripartizione congegnati in modo tale da determinare la sostanziale esclusione di uno o più
soci. Vale a dire:
• Se il contratto nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono
proporzionali ai conferimenti;
• Se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali;
• Se è determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura
debba applicarsi alle perdile, e viceversa.
• La parte spettante al socio d'opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice
secondo equità (art, 2263, 2º comma).
Nella società semplice il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l'approvazione
del rendiconto (art. 2262), al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso
Nella società in nome collettivo è invece un vero e proprio bilancio di esercizio, redatto con
l'osservanza dei criteri stabiliti per il bilancio della società per azioni. Il bilancio deve essere
predisposto dai soci amministratori e, benché il dato legislativo nulla disponga in merito alle modalità
di approvazione dello stesso, è da ritenersi che l'approvazione competa a tutti i soci e debba
avvenire a maggioranza.
Le perdite (minusvalenza del patrimonio netto rispetto al capitale sociale) incidono direttamente sul
valore della singola partecipazione sociale riducendola proporzionalmente, con la conseguenza
che, in sede di liquidazione della società, il socio si vedrà rimborsare una somma inferiore al valore
originario del capitale conferito.
• Solo all’atto dello scioglimento della società i liquidatori possono richiedere ai soci
illimitatamente responsabili le somme necessarie
• Prima dello scioglimento della società, le perdite accertate hanno quindi un rilievo solo indiretto.
Impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti, finquando il capitale non
sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2303, 2º comma).
Possono condurre allo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di
conseguimento dell'oggetto sociale.
4. LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI & CREDITORI PERSONALI
Nella società semplice e nella società in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde,
innanzitutto, la società col proprio patrimonio, che costituisce perciò la garanzia primaria di quanti
concedono credito alla società. Garanzia primaria ma non esclusiva, dato che per le obbligazioni
sociali rispondono personalmente ed illimitatamente anche i singoli soci.
• Nella società semplice. La responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza
della società può essere infatti esclusa o limitata da un apposito patto sociale. Patto che è però
opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei.
• Nella società in nome collettivo, invece, la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è
inderogabile.
Nuovi soci: In entrambe le società poi la responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente
contratte è estesa anche ai nuovi soci.
Ex socio: lo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso od esclusione, non fa venir meno la
responsabilità personale del socio, per le obbligazioni anteriori al verificarsi di tali eventi, che
devono tuttavia essere portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, pena scioglimento non
opponibile. Nella collettiva regolare, però l'opponibilità ai terzi delle cause di scioglimento
del rapporto sociale resta soggetta al regime di pubblicità legale delle modificazioni dell'atto
costitutivo (art. 2300).
Beneficio di preventiva escussione: I soci sono responsabili in solido fra loro, ma sono
responsabili in via sussidiaria rispetto alla società, in quanto godono del beneficio di preventiva
escussione del patrimonio sociale (artt. 2268 e 2304):
• Nella società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio
illimitatamente responsabile e sarà questi a dover invocare la preventiva escussione del
patrimonio sociale indicando, specifica l'art. 2268, “i beni sui quali il creditore possa
agevolmente soddisfarsi”.
• Società in nome collettivo irregolare, si applica la stessa disciplina sopracitata, fermo restando
però la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci (no patto sociale).
• Nella società in nome collettivo regolare, invece, il beneficio di escussione è più intenso; opera
automaticamente. I creditori sociali” non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se
non dopo l'escussione del patrimonio sociale” (art. 2304).
il creditore sociale potrà chiedere a tutti i soci (essendo obbligati in solido) il pagamento del
proprio credito, solo dopo che abbia infruttuosamente eseguito l'azione esecutiva sul
patrimonio sociale.
I creditori personali dei soci. Per l’aspetto dell'autonomia patrimoniale delle società di persone.
Il creditore personale del socio non può in alcun caso, né nella società semplice né nella collettiva,
aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi.
• Nella società semplice e nella società in nome collettivo irregolare, il creditore particolare del
socio può inoltre chiedere la liquidazione della quota del suo debitore; deve però provare che “gli
altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti” (artt. 2270. 2° comma, e
2297). La richiesta opera come causa di esclusione di diritto del socio (art. 2288,2° comma).
Società è tenuta a versare entro 3 mesi la somma di denaro corrispondente al valore della quota.
• La società in nome collettivo regolare. In questa, “il creditore particolare del socio, finché dura
la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore” (art. 2305). Tale regola
vale tuttavia fino alla scadenza della società fissata nell'atto costitutivo.
Se vi è proroga della durata della società espressa ed iscritta nel registro imprese il creditore può
fare opposizione entro 3 mesi.
Se la proroga è tacita, può chiedere la liquidazione della quota.
5. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ & RAPPRESENTANZA
Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; che
si pongono cioè in rapporto di mezzo a fine rispetto all’attività di impresa dedotta in contratto.
Per legge ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società (art. 2257).
L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che l'amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci.
Amministrazione disgiuntiva: Quando il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di
amministrazione, trova applicazione questo modello legale (firma disgiunta).
Ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto
sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori. Né
è tenuto ad informarli preventivamente delle operazioni progettate.
L'ampio potere di iniziativa individuale è limitato dal diritto opposizione preventiva (valida prima che
l'operazione sia stata compiuta).
Sull'opposizione decide infatti la maggioranza dei soci, determinata secondo la quota attribuita a
ciascun socio negli utili.
L'amministrazione congiuntiva (ad unanimità o maggioranza): deve essere espressamente
convenuta nell'atto costitutivo o con modificazione dello stesso (firma congiunta).
È necessa