2. IL CONTRATTO DI SOCIETÀ.
Def: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in
comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili” (art. 2247).
La nozione del contratto fino al 1993 la nozione stessa di società, dato che il codice del 1942 non
consentiva la costituzione di società da parte di una sola persona e quindi con atto non
contrattuale. Oggi invece questa possibilità è stata eccezionalmente prevista per
la società a responsabilità limitata e in seguito anche per la società per azioni (costituzione con atto
unilaterale)
Le società sono quindi enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano per la
contemporanea presenza di tre elementi:
• I conferimenti dei soci;
• L'esercizio in comune di un'attività economica (c.d. scopo-mezzo);
• Lo scopo di divisione degli utili (c.d. scopo-fine),
Ed è la contemporanea presenza di tali elementi che consente di distinguere società da altri fenomeni
associativi (associazioni del libro primo del codice civile, comunione, consorzi, ecc.)
2.1 I CONFERIMENTI
Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.
La loro funzione: è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento
dell'attività di impresa. Tutti i soci destinano stabilmente (per la durata della società) parte della
propria ricchezza personale all'attività comune e si espone al rischio di impresa.
È essenziale che tutti i soci diano un conferimento. L'oggetto e l'ammontare del conferimento
possono però essere diversi da socio a socio.
Oggetto dei conferimenti: l'art. 2247 stabilisce genericamente che essi possono essere beni e
servizi (ogni entità suscettibile di valutazione economica):
• Denaro
• Beni in natura (mobili e immobili, materiali o immateriali) trasferiti in proprietà o in semplice
godimento
• Prestazioni di attività lavorativa sia manuale sia intellettuale, e così via.
L'ampio principio desumibile dall'art. 2247 va tuttavia coordinato con la disciplina dei conferimenti
dettata per i singoli tipi di società. Ed al riguardo si può anticipare che esso trova piena e puntuale
applicazione:
• Nelle società di persone
• Nella società a responsabilità limitata. dopo la riforma del 2003
Nelle altre società di capitali e nelle società cooperative incontra invece significative limitazioni
2.11 PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE
Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società.
Esso è
• Inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci;
• Successivamente subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende
economiche della società.
• La consistenza del patrimonio sociale (attività e passività) è accertata periodicamente attraverso
la redazione annuale del bilancio di esercizio. E si definisce patrimonio netto la differenza
positiva fra attività e passività.
• Costituisce la garanzia principale o esclusiva dei creditori della società.
Il capitale sociale nominale è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti risultati
dall'atto costitutivo della società. Il capitale sociale nominale:
• È un valore storico (Rimane immutato nel corso della vita della società), salvo modifica
dell’atto costitutivo, ed eventuale aumento o riduzione (Es. per perdite subite).
• Assolve ad una funzione vincolistica Perché indica l'ammontare dei conferimenti dei soci;
attività patrimoniali che i soci si impegnano o non distrarre mai dalla società.
La cifra del capitale sociale indica perciò la frazione del patrimonio netto non distribuibile fra i
soci e perciò assoggettata ad un vincolo di stabile destinazione all'attività sociale (capitale reale,
controparte all’attivo del capitale nominale).
È proprio per evidenziare la funzione vincolistica, che è iscritto in bilancio fra le passività.
Materialmente il capitale sociale è margine di garanzia patrimoniale supplementare per i
creditori.
• Assolve ad una funzione organizzativa serve ad accertare periodicamente, tramite il bilancio di
esercizio, se la società ha conseguito utili o ha subìto perdite.
Diritti di carattere amministrativi o patrimoniali spettano infatti a ciascun socio in misura
proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritto.
In definitiva, il capitale sociale nominale è sì una cifra numerica, ma anche termine di riferimento per
un ordinato e corretto svolgimento della vita sociale.
Da qui l'introduzione di una disciplina, particolarmente analitica per le società di capitali, volta a
garantire sia la veritiera determinazione iniziale del suo ammontare, sia l'integrità dello stesso nel
corso della vita sociale.
2.2 L'ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITÀ ECONOMICA.
È questo il cosiddetto scopo-mezzo del contratto di società ed oggetto sociale si definisce la
specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere.
Tale attività deve essere predeterminata nell'atto costitutivo della società ed è modificabile nel
corso della vita della stessa con l'osservanza delle norme specifiche.
In tutte le società l'oggetto sociale consiste nello svolgimento di un'attività (serie coordinata di atti) e
di un’attività economica.
Deve trattarsi di attività produttiva; di un'attività cioè condotta con metodo economico e finalizzata
alla produzione o allo scambio di beni o servizi. In sintesi, di un'attività assimilabile all'attività di
impresa (in questo caso svolta in comune)
Società e comunione: Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il
godimento dei beni conferiti dai soci. La disciplina in tal caso è quella della comunione (artt. 1100
ss.), non quella delle società, dato che la comunione non gode dell’autonomia patrimoniale che, è
invece riconosciuta a tutte le società.
È possibile che dalla comunione si passi alla società. Ipotesi si verifica quando più figli ereditano
l'azienda paterna, e questi si servono dei beni ereditati per l'esercizio di una comune attività di
impresa.
Non bisogna tuttavia cadere in facili ma non corrette generalizzazioni. Vietate sono solo le società di
mero godimento, mentre non vi è incompatibilità fra godimento dei beni ed attività produttiva.
Società immobiliari di comodo: Certamente illegittime sono perciò le società immobiliari di
comodo; società il cui patrimonio attivo è costituito esclusivamente dagli immobili conferiti dai
soci e la cui attività si esaurisce nel concedere tali immobili in locazione terzi o agli stessi soci. Tali
società, costituite essenzialmente per ragioni di evasione fiscale, sono nulle.
È invece perfettamente valida, una società immobiliare che ha per oggetto la gestione di un albergo
o di un residence, utilizzando l’immobile conferito dai soci.
??? 2.21 LE SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI
L'attività dei professionisti intellettuali è attività economica (produttiva di servizi intellettuali), ma
legislativamente, non è considerata attività di impresa. Per lungo tempo l'ammissibilità della
società fra professionisti è stata controversa, prima che il legislatore intervenisse a regolarne la figura
(art. 10 legge 12-11-2011, n. 183).
Ma la società di mezzi tra professionisti e la società di servizi imprenditoriali. Tali società non
ricadevano in passato nel divieto di costituire società tra professionisti e non sono soggette oggi alla
relativa disciplina, perché in realtà non hanno come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di una
professione intellettuale.
1. La società di mezzi fra professionisti è una società costituita da professionisti per l’acquisto e la
gestione in comune di beni strumentali all'esercizio individuale delle rispettive professioni.
Es. due medici, per dividersi le spese di studio, costituiscono una società per la gestione di ogni
aspetto non strettamente professionale della loro attività (acquisto delle apparecchiature sanitarie,
assunzione del personale, tenuta della contabilità, ecc.).
Una tale società non ha per oggetto l'esercizio della professione medica. Questa è infatti svolta,
individualmente o congiuntamente, dai singoli medici.
Le società di mezzi fra professionisti sono perciò certamente impresa commerciale in quanto viene
svolta attività di impresa (produzione di servizi) e non attività intellettuale
2. Le società di servizi imprenditoriali sono società che offrono sul mercato un servizio
complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei
terzi. Prestazioni queste ultime che hanno però carattere strumentale e servente
rispetto al servizio unitario offerto. Il più classico esempio di tali società è costituito dalle società di
ingegneria: società la cui attività non si esaurisce nella semplice progettazione di opere di
ingegneria, ma comprende anche ulteriori prestazioni quali la realizzazione e la vendita di impianti
ed attrezzature industriali.
Veniamo così alle vere e proprie società fra professionisti. Tali possono essere considerate le
società fra professionisti intellettuali che hanno come oggetto unico ed esclusivo l'esercizio in
comune dell'attività professionale agli stessi riservata per legge. Es. Società fra medici per
l'esercizio della professione medica e così via.
La costituzione di tale genere di società è stata a lungo espressamente vietata nel nostro
ordinamento dall’art. 2 della legge 23-11-1939, n. 1815. Dopo diversi progetti non andati in porto, il
legislatore ha infine risolto la questione introducendo una disciplina generale delle società tra
professionisti.
In base all'art. 10 della legge 12-11-2011, n. 183 è oggi consentita la costituzione di società per
l'esercizio di attività professionali il cui esercizio è riservato agli iscritti in albi professionali.
• Anche la società tra professionisti è d'ufficio iscritta all'albo dei professionisti di cui si occupa.
• La soci