2.2 IL CONTRATTO DI CONSORZIO E L’ORGANIZZAZIONE CONSORTILE (DISCIPLINA COMUNE)
Le parti: Il contratto di consorzio può essere stipulato solo fra imprenditori, principio è tuttavia
frequentemente derogato dalla legislazione speciale di ausilio, che consente la partecipazione a
determinati consorzi di enti pubblici o di enti privati di ricerca (Es. consorzi fra piccole e medie
imprese).
Forma e contenuto: Il contratto di consorzio deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità
(2603, 1 co). Il
contratto deve contenere una serie di indicazioni specificate dal secondo comma dall'art. 2603.
Essenziale è in particolare la determinazione dell'oggetto del consorzio, degli obblighi assunti dai
consorziati e degli (eventuali) contributi in danaro da essi dovuti. E se si tratta di consorzio di
contingentamento, il contratto deve altresì stabilire le quote dei singoli consorziati o, quanto meno, i
criteri per la loro determinazione (art. 2603, 3° comma).
Durata: Questa può essere liberamente fissata dalle parti, ma non va necessariamente specificata,
nel silenzio il contratto è valido per dieci anni (art. 2604).
È però controverso se l'attuale regola in tema di durata sia applicabile anche a consorzi
anticoncorrenziali, in deroga all'art. 2596 che fissa in cinque anni la durata massima dei patti limitativi
della concorrenza.
Ammissione ai nuovi consorziati: Il contratto di consorzio è un tendenzialmente aperto. è perciò
possibile la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il
consenso di tutti gli attuali consorziati.
Le condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati devono essere predeterminate nel contratto
(art. 2603, 2° comma, n. 5). Il
trasferimento dell'azienda comporta l'automatico subingresso dell'acquirente nel contratto di
consorzio. Tuttavia, salvo diversa pattuizione o se sussiste una giusta causa i consorziati potranno
deliberare l'esclusione dell'acquirente dal consorzio (art. 2610).
Recesso ed esclusione: Il contratto di consorzio può sciogliersi limitatamente ad un consorziato,
per propria volontà (recesso) o per decisione degli altri consorziati (esclusione).
Le cause di recesso e di esclusione devono essere indicate nel contratto; e causa tipica di
esclusione può essere l'inadempimento degli obblighi consortili.
Scioglimento dell'intero contratto di consorzio. Queste sono elencate dall'art. 2611 che, fra l'altro,
consente lo scioglimento con delibera maggioritaria dei consorziati quando sussiste una giusta
causa. Quando non sussiste giusta causa, lo scioglimento anticipato dovrà essere deciso
all'unanimità.
L’organizzazione consortile: Carattere essenziale dei consorzi è la creazione di un'organizzazione
comune, cui è demandato il compito di attuare il contratto assumendo e portando ad esecuzione le
decisioni a tal fine necessarie. La disciplina legislativa si limita a prevedere la presenza di
• Un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati (assemblea): Le delibere
relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese con voto di maggioranza
(impugnabili se illecite o “anti-contrattuali”), per le modificazioni del contratto serve
l’unanimità. Salvo altre disposizioni.
• Un organo con funzioni gestorie ed esecutive (organo direttivo). La funzione nei consorzi con sola
attività interna è quella di controllo dei consorziati al fine di accertare l’adempimento delle
obbligazioni assunte (art. 2605). Attribuzioni ulteriori oltre quella di controllo, modalità di
nomina, di revoca e di esercizio delle funzioni sono infatti rimesse all'autonomia contrattuale.
(salvo per i consorzi con attività esterna).
2.3 I CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA (DISCIPLINA SPECIFICA)
Una specifica disciplina, integrativa di quella sopracitata, è prevista per i consorzi destinati a
svolgere attività con i terzi:
Pubblicità legale: è previsto un regime di pubblicità legale destinato a portare a conoscenza dei
terzi i dati essenziali della struttura consortile.
• Un estratto del contratto di consorzio, contenente le indicazioni specificate dall'art. 2612, deve
essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dalla
sua stipulazione.
• E ad analoga forma di pubblicità sono soggette le modificazioni degli elementi iscritti.
Organo direttivo: Il contratto deve indicare le persone cui è attribuita la presidenza, la direzione e
la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri (art. 2612, n. 4). Dati questi che devono essere
iscritti nel registro delle imprese.
Le persone che hanno la direzione del consorzio sono tenute a redigere annualmente la “situazione
patrimoniale” del consorzio osservando le norme previste per il bilancio di esercizio della società per
azioni e a depositarla presso l'ufficio del registro delle imprese.
Il fondo consortile: Espressamente prevista la formazione di un fondo patrimoniale (c.d. fondo
consortile), costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali
contributi (2614).
• Il fondo consortile è destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio e solo
da questi è aggredibile fin quando dura il consorzio.
• I creditori dei singoli consorziati (particolari) non possono far valere i loro diritti sul fondo
medesimo
Obbligazioni consortili: Art.2615 distingue fra
• “Obbligazioni assunte in nome del consorzio” dai suoi rappresentanti, in questo caso risponde
esclusivamente il consorzio ed i creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo
consortile (Es. spese degli uffici o degli impianti del consorzio),
• “Obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati”. Per tali
obbligazioni rispondono solidalmente sia il consorziato o i consorziati interessati, sia il fondo
consortile. In caso di insolvenza del consorziato interessato, il debito
dell'insolvente si ripartisce fra tutti gli altri consorziati in proporzione delle loro quote. (Es.
acquisto di materie prime per conto di una delle imprese consorziate).
2.4 SCOPO E SOCIETÀ CONSORTILI
Consorzi e società (art. 2247 cod. civ.) sono istituti diversi. Quando il consorzio svolge attività
esclusivamente interna, manca l'esercizio in comune di un'attività economica (attività di impresa),
elemento essenziale delle società.
Società e consorzi con attività esterna invece sono accumunati, sia dal normale carattere
imprenditoriale dell'attività esercitata, sia il fine di realizzare attraverso tale attività un interesse
economico dei partecipanti (scopo egoistico). Diverso è però lo scopo egoistico tipicamente
perseguito.
Scopo consortile: Lo scopo tipico perseguito dai consorziati (con attività esterna) non è quindi
quello di ricavare un utile dall'attività del consorzio con i terzi, Ma conseguire un vantaggio
patrimoniale diretto nelle rispettive economie, sotto forma di minori costi sopportati (si pensi ad un
consorzio per l'acquisto in comune di materie prime) o di maggiori ricavi conseguiti (si pensi ad un
centro vendite in comune) nella gestione delle proprie imprese. Migliorare l'efficienza e la capacità
di profitto dei consorziati.
??? Lo scopo tipico dei consorzi è perciò diverso da quello delle società lucrative (società di
persone e società di capitali).
• Di regola, una società per azioni acquista merci per rivenderle sul mercato e ricavarne un
guadagno da dividere fra i soci.
• Un consorzio invece, di regola, acquista merci che servono alle imprese dei consorziati, per
rivenderle ai consorziati stessi ad un prezzo calcolato in modo da coprire i costi di gestione e
non di più. Dico di regola, in quanto al consorzio non è fatto divieto di svolgere anche attività
lucrativa con terzi. La distribuzione degli utili però è sottoposta agli stessi limiti stabiliti dalla legge
per le società cooperative.
Lo scopo consortile e scopo mutualistico presenta infatti accentuate affinità con lo scopo
tipicamente perseguito dalle società cooperative: lo scopo mutualistico. La “mutualità consortile” si
differenzia dalla generica mutualità delle cooperative.
Il vantaggio “mutualistico” perseguito dai partecipanti ad un consorzio è specifico e tipico è:
Riduzione dei costi di produzione o aumento dei ricavi delle rispettive imprese.
Società consortili: Con la modifica della disciplina dei consorzi del 1976 è stato espressamente
consentito di perseguire gli obiettivi propri del contratto di consorzio, anche attraverso la costituzione
di una società.
L'art. 2615-ter dispone infatti che tutte le società lucrative (+ quelle cooperative), ad eccezione
della società semplice, “possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall’art. 2602”,
cioè gli scopi di un consorzio.
??? È quindi lecito costituire una società per azioni nel cui atto costitutivo
• Si dichiari espressamente l'esclusiva finalità consortile perseguita e altrettanto espressamente si
dichiari che la società non persegue lo scopo di conseguire utili da dividere fra i soci.
• Potrà essere previsto l'obbligo dei soci di versare contributi periodici in danaro (diversi dai
conferimenti) per far fronte alle esigenze di funzionamento dell'impresa consortile (art. 2615 ter, 2°
comma).
• Si potrà inoltre (ma non è necessario) escludere del tutto la ripartizione degli utili fra i soci.
• Si potranno infine stabilire particolari condizioni per l'ammissione di nuovi soci o specifiche cause
di recesso o di esclusione.
2.5 IL GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE)
Funzione identica a quella dei consorzi di coordinamento con attività esterna può essere
realizzata in campo transnazionale attraverso la costituzione di un Gruppo europeo di interesse
economico (Geie).
Il Geie è un istituto giuridico predisposto dalla Unione europea per favorire la cooperazione fra
imprese appartenenti a diversi Stati membri.
Fonti normative: La disciplina del Geie è fissata dal regolamento comunitario 25-7-1985, n. 2137.
Applicata in Italia con il d.lgs. 23-7-1991, n. 240, così rendendo fruibile l’istituto anche nel nostro
ordinamento.
Struttura: La struttura del Geie in larga parte coincide con quella dei consorzi di cooperazione con
attività esterna. Infatti:
• Parti del contratto del gruppo: possono essere solo persone fisiche o giu