LA SOCIETÁ IN NOME COLLETTIVO
Nozione
Art. 2291: nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le
obbligazioni sociali
L’eventuale patto limitativo della responsabilità di uno o più soci avrà rilevanza esclusivamente nei rapporti
interni tra i soci e non sarà in nessun caso opponibile ai creditori della società (nella società semplice invece
ha efficacia anche esterna); la responsabilità di tutti i soci resta ferma anche qualora la snc non venga
iscritta nel registro delle imprese
La snc dee agire sotto una ragione sociale composta dal nome di uno o più soci con l’indicazione del
rapporto sociale (art. 2292)
Costituzione, partecipazione, invalidità dell’atto costitutivo
La costituzione della società in nome collettivo
Art. 2295: contenuto dell’atto costitutivo: cognome, nome, domicilio, cittadinanza dei soci; ragione sociale,
soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; sede e eventuali sedi secondarie;
oggetto sociale; conferimenti di ciascun socio, valore ad essi attribuito, modo di valutazione; prestazioni a
cui sono obbligati i soci d’opera; norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e quota di ciascun
socio negli utili e nelle perdite; durata della società (se non è costituita a tempo indeterminato.
Non sono tutti essenziali; all’integrazione di alcuni di essi ove mancanti (soci titolari di potere di
amministrazione e rappresentanza, durata della società, criteri di ripartizione di utili e perdite) provvedono
norme dispositive del codice
Forma dell’atto costitutivo: atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2296) ma solo ai fini
pubblicitari cioè per l’iscrizione nel registro delle imprese
L’iscrizione costituisce condizione di regolarità e non di validità dell’atto costituivo: la snc non iscritta, snc
irregolare, è validamente costituita anche in assenza delle forme richieste ai fini dell’iscrizione;
L’unica conseguenza della mancata iscrizione è il parziale assoggettamento della snc alle disposizioni
indicate per la ss con riguardo ai rapporti tra la società e i terzi (efficacia normativa dell’iscrizione) → la snc
irregolare gode della minor autonomia patrimoniale della ss
NB: snc irregolare e snc di fatto sono due fenomeni distinti
Snc irregolare: c’è un atto costitutivo scritto ma manca l’iscrizione
Snc di fatto: manca l’atto costitutivo e l’attività societaria viene esercitata per fatti concludenti (il
contratto viene concluso tacitamente)
Inoltre nella società di fatto manca solitamente la scelta del tipo sociale; in assenza di questa scelta si
applica la disciplina della società in nome collettivo se l’attività è commerciale, della società semplice se
l’attività è agricola
L’unico ostacolo alla piena validità di un atto costitutivo di snc per fatti concludenti è sul piano dei
conferimenti di beni a cui circolazione giuridica sia assoggettata a forme particolari ad substantiam come
nel caso di beni immobili; in questo caso il conferimento è nullo per vizio di forma. La nullità del
conferimento coinvolge l’intero atto costitutivo solo se il conferimento è essenziale per la società
Alla snc irregolare vengono tradizionalmente ricondotte due ipotesi:
1. Società occulta
2. Società apparente: pur non sussistendo un vincolo societario nei rapporti tra i soci si reputa
comunque sussistente e quindi assoggettabile a fallimento la società che appare tale nei rapporti
eterni inducendo i terzi a confidare nella sua concreta esistenza
La partecipazione
La partecipazione a una snc è consentita sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche (in particolare le
società di capitali previa autorizzazione dell’assemblea); è ammessa anche la possibilità di una snc in cui i
soci siano esclusivamente società di capitali (in tal caso il bilancio della snc deve essere redatto secondo i
criteri previsti per il bilancio della spa)
È ammessa la partecipazione di una persona fisica incapace? Trovano applicazione le regole sull’esercizio di
un’attività di impresa commerciale → minori ì, interdetti e inabilitati non possono acquisire nuove
partecipazioni o prendere parte alla costituzione di una società, ma previa autorizzazione del giudice
possono acquistare partecipazione a titolo di donazione o successione (corrisponde alla continuazione
dell’attività d’impresa)
La legge non disciplina la partecipazione a una snc di un’altra società di persone; la giurisprudenza ritiene
che sia ammissibile anche senza l’autorizzazione dei soci
Socio occulto: la partecipazione di una persona fisica rimane occulta perché il socio preferisce non palesare
la sua posizione; si tratta di una fattispecie diversa alla società occulta o apparente: in questo caso la
società esiste ed è palese, ma va provata l’esistenza della singola ulteriore partecipazione rispetto a quelle
risultanti dagli atti e dai documenti societari. È assoggettato al fallimento per estensione ai sensi dell’art.
147 su richiesta del creditore, del curatore o si un socio fallito.
Invalidità del contratto e della singola partecipazione
Il codice non detta alcuna specifica disposizione in tema di invalidità dell’atto costitutivo di tutte le società
di persone: che disciplina si applica?
1° possibilità) disciplina generale sulla patologia dei contratti con particolare rilievo all’articolo 1420 che
disciplina la nullità dei contratti plurilaterali disponendo che la nullità che colpisce il vincolo di una sola
delle parti non determina la nullità dell’intero contratto salvo che la partecipazione di tale parte non debba
ritenersi essenziale.
Se per l’individuazione dei vizi rilevanti si può far ricorso a tale disciplina, il problema si pone con riguardo
agli effetti dell’invalidità, in particolare nel caso in cui la snc abbia già iniziato la propria attività ponendo in
essere atti giuridici che coinvolgano terzi estranei alla stessa. Infatti applicando la normale disciplina dei
contratti, l’invalidità del contratto ha efficacia retroattiva e questo sia quando il vizio colpisca l’intero
contratto societario sia quando colpisca una singola partecipazione reputata essenziale; questa efficacia
retroattiva contrasta con il principio di salvaguardia dell’attività svolta dall’organizzazione nell’interesse di
tutti i soci: si pone un problema di tutela dei soci e di tutela dei creditori
2° possibilità) disciplina prevista per le società per azioni e richiamata per tutte le società di capitali: la
nullità opera ex nunc
A favore di quest’ipotesi c’è l’art. 2332 che esprime un principio generale in campo societario ai sensi del
quale le cause di invalidità di una società che ha iniziato la propria attività legittimano gli interessati a
richiederne l’eliminazione per il futuro, ma non rendono improduttiva di effetti, fra le parti e per i terzi,
l’attività svolta prima dell’accertamento giudiziale dell’invalidità
Questo risultato è stato esteso all’invalidità della singola partecipazione sostenendo che l’invalidità di una
singola partecipazione non essenziale non determina la rimozione ex tunc della stessa ma comporta lo
1
scioglimento ex nunc del singolo rapporto sociale
Profili finanziari e rapporti patrimoniali tra i soci. Responsabilità per le obbligazioni sociali
I conferimenti. Profili generali.
I soci sono tenuti a indicare nell’atto costitutivo il valore attribuito ai conferimenti stessi e il modo di
valutazione (art. 2295) (sia il valore che il metodo di valutazione sono rimessi ai soci, non è necessario una
perizia)
1 Ex tunc: “da allora”; la nullità opera dal momento della conclusione del contratto, rimuovendo retroattivamente gli
effetti che il contratto ha prodotto
Ex nunc: “da ora in poi”; la nullità del contratto opera dal momento in cui è accertata rimuovendo gli effetti che il
contratto produrrà da questo momento in poi ma facendo salvi quelli già prodotti
La somma del valore dei conferimenti dà luogo al capitale della società per il quale non è fissata alcuna
soglia minima
Entità conferibili: non ci sono limiti, può formare oggetto di conferimento qualsiasi entità suscettibile di
valutazione economica→ ammessi conferimenti in denaro, beni in natura, crediti, opera e servizi, obbligo di
non fare, beni intangibili
È sufficiente che il socio si obblighi ad apportare l’utilità alla società affinché ottenga la posizione di socio
Importo di ciascun conferimento: i soci possono fissarlo in piena autonomia; se l’entità dei conferimenti di
ciascuno non risulta determinata, scatta una duplice presunzione
Sul piano del quantum complessivo, i soci devono ritenersi obbligati a conferire quanto è
necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (quanto è ragionevole supporre al momento
della conclusione del contratto)
Sul piano delle parti interne, i presume che esse siano uguali per tutti i soci
Rapporti tra socio e società con riguardo ai conferimenti:
L’inadempimento rispetto all’obbligo di conferimento o la sopravvenuta impossibilità di effettuarlo è una
delle ipotesi in cui gli altri soci possono decidere di estromettere il socio interessato, ma possono anche
soprassedere; in questo secondo caso pur in mancanza di un effettivo conferimento il socio può mantenere
intatti i suoi diritti sociali e partecipare agli utili realizzati dalla società
Conferimento in denaro: il socio può limitarsi ad assumere l’obbligo senza versare alcuna percentuale
all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo; può essere apposto un termine in mancanza del quale il
versamento andrà effettuato a richiesta degli amministratori. L’eventuale inadempimento espone il socio
all’esclusione per gravi inadempienze
Conferimento di beni in proprietà: è regolato dalle norme sulla vendita→ il socio è tenuto a garantire la
società dall’evizione e dai vizi del bene conferito e su di lui graverà il rischio del perimento della cosa prima
che la proprietà venga acquistata dalla società
Conferimento di beni in godimento: può costituirsi sia un diritto reale che personale; la garanzia per il
godimento del bene e il rischio relativo al sopravvenuto
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Diritto Commerciale - parte 2
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Diritto commerciale Parte 2
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