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LA SOCIETÁ IN NOME COLLETTIVO

Nozione

Art. 2291: nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le

obbligazioni sociali

L’eventuale patto limitativo della responsabilità di uno o più soci avrà rilevanza esclusivamente nei rapporti

interni tra i soci e non sarà in nessun caso opponibile ai creditori della società (nella società semplice invece

ha efficacia anche esterna); la responsabilità di tutti i soci resta ferma anche qualora la snc non venga

iscritta nel registro delle imprese

La snc dee agire sotto una ragione sociale composta dal nome di uno o più soci con l’indicazione del

rapporto sociale (art. 2292)

Costituzione, partecipazione, invalidità dell’atto costitutivo

La costituzione della società in nome collettivo

Art. 2295: contenuto dell’atto costitutivo: cognome, nome, domicilio, cittadinanza dei soci; ragione sociale,

soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; sede e eventuali sedi secondarie;

oggetto sociale; conferimenti di ciascun socio, valore ad essi attribuito, modo di valutazione; prestazioni a

cui sono obbligati i soci d’opera; norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e quota di ciascun

socio negli utili e nelle perdite; durata della società (se non è costituita a tempo indeterminato.

Non sono tutti essenziali; all’integrazione di alcuni di essi ove mancanti (soci titolari di potere di

amministrazione e rappresentanza, durata della società, criteri di ripartizione di utili e perdite) provvedono

norme dispositive del codice

Forma dell’atto costitutivo: atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2296) ma solo ai fini

pubblicitari cioè per l’iscrizione nel registro delle imprese

L’iscrizione costituisce condizione di regolarità e non di validità dell’atto costituivo: la snc non iscritta, snc

irregolare, è validamente costituita anche in assenza delle forme richieste ai fini dell’iscrizione;

L’unica conseguenza della mancata iscrizione è il parziale assoggettamento della snc alle disposizioni

indicate per la ss con riguardo ai rapporti tra la società e i terzi (efficacia normativa dell’iscrizione) → la snc

irregolare gode della minor autonomia patrimoniale della ss

NB: snc irregolare e snc di fatto sono due fenomeni distinti

 Snc irregolare: c’è un atto costitutivo scritto ma manca l’iscrizione

 Snc di fatto: manca l’atto costitutivo e l’attività societaria viene esercitata per fatti concludenti (il

contratto viene concluso tacitamente)

Inoltre nella società di fatto manca solitamente la scelta del tipo sociale; in assenza di questa scelta si

applica la disciplina della società in nome collettivo se l’attività è commerciale, della società semplice se

l’attività è agricola

L’unico ostacolo alla piena validità di un atto costitutivo di snc per fatti concludenti è sul piano dei

conferimenti di beni a cui circolazione giuridica sia assoggettata a forme particolari ad substantiam come

nel caso di beni immobili; in questo caso il conferimento è nullo per vizio di forma. La nullità del

conferimento coinvolge l’intero atto costitutivo solo se il conferimento è essenziale per la società

Alla snc irregolare vengono tradizionalmente ricondotte due ipotesi:

1. Società occulta

2. Società apparente: pur non sussistendo un vincolo societario nei rapporti tra i soci si reputa

comunque sussistente e quindi assoggettabile a fallimento la società che appare tale nei rapporti

eterni inducendo i terzi a confidare nella sua concreta esistenza

La partecipazione

La partecipazione a una snc è consentita sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche (in particolare le

società di capitali previa autorizzazione dell’assemblea); è ammessa anche la possibilità di una snc in cui i

soci siano esclusivamente società di capitali (in tal caso il bilancio della snc deve essere redatto secondo i

criteri previsti per il bilancio della spa)

È ammessa la partecipazione di una persona fisica incapace? Trovano applicazione le regole sull’esercizio di

un’attività di impresa commerciale → minori ì, interdetti e inabilitati non possono acquisire nuove

partecipazioni o prendere parte alla costituzione di una società, ma previa autorizzazione del giudice

possono acquistare partecipazione a titolo di donazione o successione (corrisponde alla continuazione

dell’attività d’impresa)

La legge non disciplina la partecipazione a una snc di un’altra società di persone; la giurisprudenza ritiene

che sia ammissibile anche senza l’autorizzazione dei soci

Socio occulto: la partecipazione di una persona fisica rimane occulta perché il socio preferisce non palesare

la sua posizione; si tratta di una fattispecie diversa alla società occulta o apparente: in questo caso la

società esiste ed è palese, ma va provata l’esistenza della singola ulteriore partecipazione rispetto a quelle

risultanti dagli atti e dai documenti societari. È assoggettato al fallimento per estensione ai sensi dell’art.

147 su richiesta del creditore, del curatore o si un socio fallito.

Invalidità del contratto e della singola partecipazione

Il codice non detta alcuna specifica disposizione in tema di invalidità dell’atto costitutivo di tutte le società

di persone: che disciplina si applica?

1° possibilità) disciplina generale sulla patologia dei contratti con particolare rilievo all’articolo 1420 che

disciplina la nullità dei contratti plurilaterali disponendo che la nullità che colpisce il vincolo di una sola

delle parti non determina la nullità dell’intero contratto salvo che la partecipazione di tale parte non debba

ritenersi essenziale.

Se per l’individuazione dei vizi rilevanti si può far ricorso a tale disciplina, il problema si pone con riguardo

agli effetti dell’invalidità, in particolare nel caso in cui la snc abbia già iniziato la propria attività ponendo in

essere atti giuridici che coinvolgano terzi estranei alla stessa. Infatti applicando la normale disciplina dei

contratti, l’invalidità del contratto ha efficacia retroattiva e questo sia quando il vizio colpisca l’intero

contratto societario sia quando colpisca una singola partecipazione reputata essenziale; questa efficacia

retroattiva contrasta con il principio di salvaguardia dell’attività svolta dall’organizzazione nell’interesse di

tutti i soci: si pone un problema di tutela dei soci e di tutela dei creditori

2° possibilità) disciplina prevista per le società per azioni e richiamata per tutte le società di capitali: la

nullità opera ex nunc

A favore di quest’ipotesi c’è l’art. 2332 che esprime un principio generale in campo societario ai sensi del

quale le cause di invalidità di una società che ha iniziato la propria attività legittimano gli interessati a

richiederne l’eliminazione per il futuro, ma non rendono improduttiva di effetti, fra le parti e per i terzi,

l’attività svolta prima dell’accertamento giudiziale dell’invalidità

Questo risultato è stato esteso all’invalidità della singola partecipazione sostenendo che l’invalidità di una

singola partecipazione non essenziale non determina la rimozione ex tunc della stessa ma comporta lo

1

scioglimento ex nunc del singolo rapporto sociale

Profili finanziari e rapporti patrimoniali tra i soci. Responsabilità per le obbligazioni sociali

I conferimenti. Profili generali.

I soci sono tenuti a indicare nell’atto costitutivo il valore attribuito ai conferimenti stessi e il modo di

valutazione (art. 2295) (sia il valore che il metodo di valutazione sono rimessi ai soci, non è necessario una

perizia)

1 Ex tunc: “da allora”; la nullità opera dal momento della conclusione del contratto, rimuovendo retroattivamente gli

effetti che il contratto ha prodotto

Ex nunc: “da ora in poi”; la nullità del contratto opera dal momento in cui è accertata rimuovendo gli effetti che il

contratto produrrà da questo momento in poi ma facendo salvi quelli già prodotti

La somma del valore dei conferimenti dà luogo al capitale della società per il quale non è fissata alcuna

soglia minima

Entità conferibili: non ci sono limiti, può formare oggetto di conferimento qualsiasi entità suscettibile di

valutazione economica→ ammessi conferimenti in denaro, beni in natura, crediti, opera e servizi, obbligo di

non fare, beni intangibili

È sufficiente che il socio si obblighi ad apportare l’utilità alla società affinché ottenga la posizione di socio

Importo di ciascun conferimento: i soci possono fissarlo in piena autonomia; se l’entità dei conferimenti di

ciascuno non risulta determinata, scatta una duplice presunzione

 Sul piano del quantum complessivo, i soci devono ritenersi obbligati a conferire quanto è

necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (quanto è ragionevole supporre al momento

della conclusione del contratto)

 Sul piano delle parti interne, i presume che esse siano uguali per tutti i soci

Rapporti tra socio e società con riguardo ai conferimenti:

L’inadempimento rispetto all’obbligo di conferimento o la sopravvenuta impossibilità di effettuarlo è una

delle ipotesi in cui gli altri soci possono decidere di estromettere il socio interessato, ma possono anche

soprassedere; in questo secondo caso pur in mancanza di un effettivo conferimento il socio può mantenere

intatti i suoi diritti sociali e partecipare agli utili realizzati dalla società

Conferimento in denaro: il socio può limitarsi ad assumere l’obbligo senza versare alcuna percentuale

all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo; può essere apposto un termine in mancanza del quale il

versamento andrà effettuato a richiesta degli amministratori. L’eventuale inadempimento espone il socio

all’esclusione per gravi inadempienze

Conferimento di beni in proprietà: è regolato dalle norme sulla vendita→ il socio è tenuto a garantire la

società dall’evizione e dai vizi del bene conferito e su di lui graverà il rischio del perimento della cosa prima

che la proprietà venga acquistata dalla società

Conferimento di beni in godimento: può costituirsi sia un diritto reale che personale; la garanzia per il

godimento del bene e il rischio relativo al sopravvenuto

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ghostgirl32 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Di Benedetto Antonino.
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