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IL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Il concordato semplificato ha la peculiarità di risultare uno strumento attivabile solo all’esito della

composizione negoziata della crisi di impresa.

E ‘un percorso che può essere coltivato da ogni imprenditore, infatti, anche questo può essere

attivato da un imprenditore agricolo o da un imprenditore minore. In questo caso il concordato si

apre all’esito negativo della composizione negoziata, avendo visto che quando va a buon fine si

conclude con un accordo, ma che, quando va a cattivo fine, fa sì che possano aprirsi procedure

concorsuali e i creditori decideranno cosa fare. Il concordato semplificato è lo strumento

dell’imprenditore che esca da composizione negoziata della crisi che può portare l’imprenditore

stesso ad imporre un piano di cessione dei beni ai creditori a condizione che la composizione

negoziata sia stata svolta con condotta positiva verso i creditori, in buona fede, senza ostacolare o

occultare alcunché nell’ottica di trovare un accordo praticabile e dovrà essere l’esperto che ha

facilitato nella propria relazione a stabilire se l’imprenditore ha assunto una condotta meritoria.

La cessione dei beni potrebbe andare anche verso il terzo che possa poi sostituirsi come assuntore

nel trasferimento dei beni aziendali stessi e quindi nel sostenimento del peso della esposizione

debitoria accumunata sino a quel momento dall’imprenditore. C’è sempre un piano con finalità

liquidatoria precisata con la cessione dei beni ma la semplificazione sta nel fatto che non c’è

bisogno della omologazione o meglio si ha una fase di verifica da parte del tribunale che controllerà

soltanto ancor meno perché sarà necessario solo dimostrare che ci sia stata buona fede

dell’imprenditore, che dal piano possa derivare una fattibilità e una utilità ai creditori stessi. Una

verifica molto più morbida e leggera da parte del tribunale rispetto alla omologa del tribunale e

soprattutto il bypassamento di una votazione di classe.

Non dovrà infatti il tribunale verificare che i creditori si siano espressi in senso favorevole ma dovrà

verificare solo che l’imprenditore fosse legittimato e che risulti una qualche utilità.

I creditori sono in altri termini di fronte ad un concordato semplificato spettatori della procedura e

rischiano di vedere giungere a compimento una procedura rispetto alla quale non gli sia richiesto di

acconsentire.

Non votando e non esprimendosi rischiano di trovare vincolante un piano concordatario rispetto al

quale ha operato esclusivamente l’imprenditore debitore, l’esperto ha verificato i requisiti.

In sede di negoziazione potrebbe essere un deterrente verso i creditori rispetto alle trattative; i

creditori sostanzialmente sanno che se non trovano un accordo con la composizione negoziata, il

creditore potrà presentare un piano di concordato semplificato che non prevede il consenso dei

creditori.

Si ritiene dunque che il concordato semplificato sia uno spauracchio per i creditori.

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono una procedura che esisteva già precedentemente.

L’accordo ristrutturazione ha una tipologia ordinaria e due varianti. Tali accordi sono oggi definibili

come una alternativa procedura concorsuale anche se fino a poco tempo fa non si poteva parlare di

procedura concorsuale, intanto, perché gli accordi di ristrutturazione non sono procedure giudiziali,

il che significa che tutta la fase dell’accordo tra debitore e creditore avviene fuori dal tribunale, ma,

il tribunale viene in gioco, successivamente, perché necessitano di omologa. Gli accordi di

ristrutturazione non sono di massa, nel senso che gli effetti della procedura non si estendono erga

omnes, a prescindere da chi manifesta volontà di partecipare o di chi era contrario.

L’intenzione della ristrutturazione debitoria fa perdere la qualifica di procedura di massa perché

parliamo di uno strumento che vincola i creditori aderenti e non anche i creditori non aderenti.

Lo strumento non è una procedura di massa perché vincola gli aderenti e non gli estranei.

Questo non toglie però che si possa comunque parlare di procedura concorsuale perché mentre

prima si riteneva che per parlare di liquidazione giudiziale dovesse esserci l’apertura di massa e la

giudizialità, ora, già con le ultime modifiche della legge fallimentare le cose sono cambiate nel

senso che per i non aderenti l’imprenditore dovesse adempiere integralmente, però si era ammesso

anche che pur riconoscendo l’adempimento integrale della obbligazione potesse nell’accordo essere

prevista una moratoria.

Questo consente di parlare di procedura concorsuale guardando alla possibilità di estendere gli

effetti,

L’accordo è un accordo che rappresenta un accordo di volontà che può essere concluso anche da un

imprenditore agricolo con i creditori e può avere varie finalità, conservativa, una finalità

liquidatoria.

Il contenuto variegato, eterogeneo, ma elemento comune è l’incontro di volontà tra l’imprenditore e

i debitori stessi. La condizione di meritevolezza concerne il fatto che l’accordo che si base su una

promessa di adempimento incontri il gradimento di una maggioranza qualificata dei crediti cioè

l’accordo potrà essere stipulato se saranno favorevoli alla proposta tanti creditori che rappresentino

almeno il 60 %. E ‘questo il momento in cui interviene la autorità giudiziaria, cioè, con la omologa

verificando la sussistenza dei presupposti per la coltivazione dello strumento.

L’accordo sarà vincolante per i creditori aderenti e per quella maggioranza che ha manifestato il

consenso libero e volontario alla presentazione alla omologa dell’accordo stesso e ciò significa che i

non aderenti non dovranno subire gli effetti dell’accordo per i quali dovrà essere sanato

completamente il debito, consentendo solo una ricalendazione.

Non c’è solo una tipologia di accordo, sono state infatti introdotte due varianti che mostrano come

quelle caratteristiche iniziali si stanno indebolendo. Inizialmente era una alternativa rispetto al

concordato preventivo perché rappresentava uno strumento di composizione della crisi con un

accordo tra imprenditore e debitori con una differenza fondamentale della formazione fuori dalle

aule e con la impossibilità di valutare la procedura come una procedura di massa.

Da un lato si trovano gli accordi di ristrutturazione agevolati e dall’altra gli accordi di

ristrutturazione ad efficacia estesa.

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATA

Le caratteristiche sono che nel primo caso si trova un accordo agevolato nel senso che in questo

caso la percentuale di adesione richiesta è ampiamente ridotta addirittura dimezzata. Ci sono, cioè,

accordi stipulabili nonostante non vi sia il 60% di accordo di adesione ma del 30% quindi

dimezzamento della percentuale e questo solo se non ci sia alcuna moratoria, quindi i creditori

debbono essere garantiti entro le tempistiche previste prima, e, non deve aver richiesto misure di

riparo da azioni esecutive individuali o cautelari che può richiedere invece nel concordato

preventivo.

RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA

Nel caso di ristrutturazione ad efficacia estesa si ha la possibilità che si producano effetti anche

verso i non aderenti, prendendo in considerazione così facendo un accordo di ristrutturazione che

preveda la ristrutturazione dei creditori suddivisi per categorie (simili comunque alle classi).

Se l’accordo contiene il consenso del 75% dei crediti appartenenti ad una classe l’accordo estenderà

i suoi effetti anche nei confronti della percentuale residua.

L’accordo di questo tipo potrebbe avere contenuto di qualsiasi tipo. Potrebbe infatti convenire

all’imprenditore prevedere le categorie perché se le forma stimolando il consenso di almeno il 75%.

Per evitare che ci sia abuso nella suddivisione il creditore potrà opporsi lamentandosi che le

categorie siano state determinate non nel rispetto di omogeneità condizioni economiche e di

posizioni giuridiche.

Anche qui l’omologa sancisce l’inizio della fase attuativa.

Il piano attestato di risanamento e la convenzione di moratoria sono altri strumenti distinti. Il primo

è uno strumento particolare e diverso perché è l’unico esclusivamente negoziale e non conosce fase

giudiziale ed è uno strumento che si basa su un programma di composizione della crisi che viene

redatto dall’imprenditore debitore che si trovi in stato di crisi o insolvenza e che garantisce

l’adempimento a determinate condizioni dei debiti.

Non è un accordo, è un piano unilateralmente predisposto che definisce il risanamento della

situazione di crisi con condizioni di pagamento dei creditori che non interverranno nella definizione

e non lo voteranno.

Deve essere attestato da un professionista indipendente che verificherà veridicità dei dati e la

fattibilità del piano.

I pagamenti effettuati in tale modo sono esonerati da revocatoria.

Lezione del 14.11

Dal punto di vista dell’imprenditore oltre che evitare il confronto con l’imprenditore, il piano non

deve poi essere pubblicato al registro delle imprese, sarà l’imprenditore debitore che deciderà se

renderlo noto o meno.

La pubblicazione espone altresì l’imprenditore ad una manifestazione esteriore a quel punto

formalizzata di una situazione di crisi se non di insolvenza in un momento in cui l’imprenditore sta

cercando una via alternativa. Rendere noto ad un terzo il fatto che ci si trovi in una situazione di

crisi potrebbe infatti essere un’arma a doppio taglio.

Da ultimo occorre ricordare le c.d. convenzioni di moratoria che sono strumenti messi a

disposizione per la composizione della crisi in termini di dilazione dei pagamenti previsti, ciò che

non si può prevedere è una rinuncia ai crediti. la manifestazione di approvazione della convenzione

stessa che provenga da almeno il 75 % dei crediti appartenenti ad una classe diviene vincolante

anche per i dissenzienti.

L’autorità giudiziaria interviene sempre per la verifica della formulazione che abbia le caratteristiche

di legge nonché la formazione delle categorie e dal valore delle percentuali.

Esistono altre procedure concorsuali più specifiche, o perché riservate solo a determinate attività di

impresa o perché neanche necessariamente legate alla crisi. La liquidazione coatta amministrativa

viene riservate a specifiche attività di impresa ed è la legge che stabilisce chi la riguarda.

LIQUIDAZIONE

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A.A. 2023-2024
97 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MARIAG2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Kutufà Ilaria.