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ATLETI
L’atleta e’ colui che pratica un’attivita’ sportiva che rientra tra quelle riconosciute dal Coni, con l’intento di
misurarsi con altri praticanti della stessa disciplina. E’ considerato atleta anche chi pratica attivita’ sportiva con
scopi ludico-ricreativi, fuori dal contesto gara, purche’ sia tesserato.
Secondo la legge 91/1981 rientrano nella categoria di sportivi professionisti, gli atleti, che esercitano l’attivita’
sportiva a titolo oneroso con carattere di continuita’ nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni a
professionistico.
carattere Importante: se io gioco a calcio in serie A (carattere professionistico) e sono
pagato, sono un atleta professionista, invece se gioco in terza categoria (carattere dilettantistico) e sono
pagato, NON sono un atleta professionista.
Il legislatore (Stato) ha delegato alle Federazioni sportive il potere di qualificazione dell’attivita’ sportiva come
professionistica o dilettantistica. Uno sportivo professionista puo’ trarre da tale attivita’ i mezzi per il proprio
sostentamento, tramite la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato con la societa’ di appartenenza.
Tale contratto e’ disciplinato dalla legge 91/1981 e presenta importanti eccezioni rispetto alla normativa
generale in materia di contratto di lavoro subordinato (vedremo dopo capitolo 4). Invece, per quanto riguarda
lo sportivo dilettante, tutte i regolamenti delle Federazioni prevedono che egli NON riceva alcuna
remunerazione economica, ne alcun vantaggio materiale legato alla pratica sportiva, ad eccezione di un
rimborso per le spese sostenute.
In linea generale hanno origini diverse. Lo sport nasce come dilettantistico, tanto che a fine dell’800, inizi del
900, il dilettantismo era espressione di una determinata classe sociale cioè quella nobiliare, perché chi
praticava sport poteva farlo in quanto aveva delle buone condizioni economiche che glielo permettevano e
non aveva la necessità di lavorare per sostentarsi. Infatti la previsione del dilettantismo per le prime olimpiadi
entrò a far parte del CIO quando venne istituito. Successivamente però questo requisito fu completamente
superato perché, mentre fino ad un trentennio fa un professionista non poteva partecipare, adesso può farlo a
condizione che non utilizzi l’attività sportiva nell’ambito delle olimpiadi per fini di lucro o di sponsorizzazione.
Nel momento i cui si diffonde la pratica dell’attività sportiva però, alcune persone hanno iniziato a porre in
essere l’attività sportiva anche per mantenersi economicamente. Nacque così il professionismo che si è
il professionismo divenne una
evoluto fino ai nostri tempi. Però con la creazione del CONI negli anni 40,
disciplina normativa, nel senso che, come previsto dalla legge 91/81:
Professionista: non solo deve avere una retribuzione sufficiente per mantenersi, ma è necessario che ciò
avvenga nell’ambito di un settore che la federazione di appartenenza disciplina come settore
professionistico e lo disciplina su delega del CONI. sport
Ciò ci permette inoltre di distinguere lo
istituzionale= praticato nell’ambito dell’ordinamento sportivo, da quello non istituzionale= viceversa, es:
partitella di calcetto tra amici dove chi gioca non è tesserato.
In tutto sono 6 gli sport riconosciuti come professionistici: calcio, ciclismo, automobilismo, basket, golf,
pugilato.
Semi professionisti: coloro che praticano sport in una federazione che però non prevede il professionismo! Ci
sono ugualmente atleti che si mantengono con i proventi, ma questi sono indiretti (es sponsorizzazioni,
rimborso spese). Questi atleti vengono chiamati semi-professionisti o professionisti di fatto es la Pellegrini.
Dilettante: colui che pratica lo sport, ma non vive con i proventi di quell’attività.
TESSERAMENTO
Mentre per gli enti si parla di affiliazione, per la persona fisica invece si parla di tesseramento: atto con cui
diventa soggetti di diritto sportivo. Avviene attraverso l’iscrizione del soggetto ad una società o associazione
che, a sua volta, iscrive il soggetto presso la competente federazione nazionale o disciplina associata. Non
riguarda solo gli atleti ma tutte le persone fisiche come: i dirigenti federali e sociali, tecnici, procuratori,
ufficiali di gara, medici sportivi che, con esso, diventano soggetti dell’ordinamento sportivo (come affiliazione).
Il tesseramento è necessario per chi pratica sport sia a livello dilettantistico che professionistico e, come
l’affiliazione, lo rende titolare di diritti e obblighi.
Il tesseramento deve essere rinnovato ogni anno, ovvero il tesserato e’ obbligato a rinnovare il pagamento
della quota associativa, ma di per se il tesseramento cessa la sua efficacia quando il soggetto compie i 25 anni
diritti e obblighi
di eta’. I gli che si acquisiscono sono:
a)Diritto di partecipare all’attività sportiva ufficiale e poter concorrere alle cariche elettive federali.
b)Obbligo di praticare l’attività sportiva con lealtà e di osservare i regolamenti nazionali ed internazionali.
VINCOLO SPORTIVO
Rappresenta uno dei principali obblighi dovuti al tesseramento. Esso comporta che l’atleta dilettante, una
volta tesserato presso un’associazione sportiva, non possa liberamente tesserarsi presso un’altra associazione
facente parte della stessa disciplina sportiva. Questo obbligo varia da federazione a federazione, con alcune
che mettono limiti temporali al tesseramento (es. 5 anni) ed altre limiti di eta’ (al 25 anno di eta’ compiuto il
tesseramento non e’ piu’ valido). professionisti grazie alla legge Bosman 1996 che ha
Tale vincolo e’ stato invece definitivamente abolito per i
modificato la legge 91/1981. Nella rimodernata legge 91/1981 e’ previsto che, la societa’ che tesseri l’atleta
tramite il PRIMO contratto professionistico ha l’obbligo del pagamento dell’indennita’ chiamata premio di
addestramento e formazione tecnica soltanto a favore della societa’/associazione sportiva presso la quale
l’atleta ha svolto la sua ultima attivita’ sportiva dilettantistica o giovanile.
Il valore giuridico del vincolo sportivo lo possiamo suddividere in base al rapporto tra societa’ e atleta, ovvero:
1) Se il rapporto e’ di contratto di lavoro subordinato (professionista), il vincolo sportivo costituisce da una
parte il divieto di recesso del contratto (tutela dell’atleta)e dall’altra la tutela del patrimonio
immateriale della societa’ dovuto alle prestazioni dell’atleta (tutela della societa’)
2) Se il rapporto e’ un contratto di associazione (dilettante) e quindi non c’e’ rapporto lavorativo che puo’
venire a mancare, allora tale rapporto si basa sul tesseramento.
TESSERAMENTO MINORILE
Riguardo il tesseramento minorile: ogni federazione decide come operare in merito, ma si basano comunque
sul concetto di potestà genitoriale che attribuisce ai genitori il potere di tutelare il figlio. Può essere richiesto il
consenso di uno solo o entrambi i genitori.
A tal proposito dobbiamo ricordare i concetti di:
1. Capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolare di diritti e doveri.
significa essere soggetti di diritto, infatti
Si possiede dalla nascita, è estesa a tutti, è la conseguenza dei principi costituzionali inviolabili dell’uomo e non
si può mai perdere.
2. Capacità di agire invece è l’idoneità ad esercitare diritti e doveri (potere fare contratti, essere titolari di
beni), che in Italia si acquisisce a 18 anni.
Il diritto distingue la titolarità dall’esercizio, perché il presupposto della capacità di agire è:
La capacità di intendere e di volere, cioè di capire le conseguenze delle proprie azioni e che si presume si
acquisisca a 18 anni. Questa capacità si può perdere anche dopo i 18 anni, sia momentaneamente (es: quando
si è in stato di ebrezza), sia definitivamente (es: persone con problemi psichici, per cui la legge prevede 3
istituti: amministrazione di sostegno (è il giudice che stabilisce cosa può fare l’incapace e cosa può fare
l’amministrazione di sostegno, in base alla gravità della malattia del soggetto), interdizione (più grave, si
nomina un tutore) e inabilitazione (meno grave es: non vedente, si nomina un curatore) che consistono in
provvedimenti davanti al giudice in cui bisogna dimostrare la minore capacità del soggetto; in questo caso il
giudice nominerà un rappresentante legale del soggetto, chiamato così perché legalmente sarà lui ad
esercitare la capacità giuridica; prima dei 18 anni i rappresentanti legali sono invece i genitori che esercitano la
potestà genitoriale.
Solitamente però chi pratica attività sportiva lo fa da quando è minorenne. La capacità giuridica,
nell’ordinamento generale, si acquisisce con la nascita, mentre quella di agire a 18 anni. Di conseguenza,
quando si è minorenni, per potersi tesserare è necessaria l’autorizzazione dei genitori che sono i
rappresentanti legali fino ai 18 anni. Ma perché per prendere il patentino o patente d’auto ciò non occorre,
mentre per il tesseramento si? L’ordinamento sportivo, in questa materia è frazionato, perché ogni
federazione agisce diversamente: c’è chi richiede l’autorizzazione di entrambi i genitori, chi di uno solo e chi
predilige la patria potestà (istituto, ormai abrogato quando si affermò la potestà genitoriale per cui i genitori
sono in una posizione di parità, e non prevale il capo famiglia). In questi casi però, da un lato vi è il ragazzo che
non ha ancora capacità d’agire secondo l’ordinamento generale, anche se quest’ultimo a tal proposito
prevede comunque delle eccezioni, ad es. che si può entrare nel mondo del lavoro a 16 anni senza
l’autorizzazione genitoriale, per cui un ragazzo può firmare il contratto di lavoro ed esercitare diritti e doveri
che ne derivano, oppure a 14 anni può prendere il patentino, nonostante la circolazione stradale sia
considerata pericolosa dall’ordinamento stesso . Allora è configurabile un’autorizzazione in materia di
tesseramento? Perché l’attività sportiva, che invece ha alla base, secondo un principio costituzionale, la tutela
e l’incentivo dell’integrità fisica e della salute, necessita di una autorizzazione? Si ritiene infatti che dovrebbe
essere esentata perché fa fronte ad un diritto costituzionale e non incontra limiti di nessuna natura. In questo
caso la tutela è una falsa tutela. Essa è n