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SULL'AMMINISTRAZIONE
Vedremo il caso in cui l'autorità giudiziaria è legittimata ad esercitare una forma di controllo sull'amministrazione delle società.
La norma di riferimento è l'art. del codice. Al primo comma ci dice: se vi è il fondato sospetto che gli amministratori in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, i soci possono denunciare i fatti al tribunale. Questa norma consente ai soci di denunciare gravi irregolarità al Tribunale. Norma che tutela sicuramente un interesse privatistico, cioè l'interesse che fa capo ai soci quindi soggetti privati ma tutela anche un interesse di carattere pubblico, ovvero l'interesse alla corretta amministrazione della società. Ciò è evidente in modo particolare nelle società quotate perché in esse è legittimato a pubblico ministero promuovere la
denuncia ex art. 2409 è anche il (cioè il magistrato che nel nostro sistema svolge le funzioni di accusa) quindi è un impiegato dello Stato che è legittimato a denunciare gravi irregolarità (solo nelle società quotate anche se una parte della dottrina estende questa legittimazione del PM anche alle SpA chiuse ma ipotesi eccezionale comunque è un punto discusso). in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a intervenire nella governance delle società. Storicamente, il controllo giudiziale sulle società è sempre stata una costante: molte norme in passato prevedevano interferenze di varia natura del giudice nella gestione della società, per esempio soltanto nell'anno 2000 è stato abolito il controllo giudiziale sugli atti costitutivi della società. Prima infatti era necessario che tutti gli atti di costituzione delle società di capitali fossero omologati dal giudice. RimaneTrattarsi in ogni caso di irregolarità gravi inerenti all'amministrazione della società. Possiamo quindi ricavare la conclusione che queste irregolarità non possono essere riferite esclusivamente all'assemblea: cioè, nel caso in cui è l'assemblea dei soci ad aver compiuto una irregolarità (es. una delibera di nomina del revisore senza il parere del collegio sindacale) in questo caso si ritiene non attivabile l'art. 2409 perché la norma testualmente riferisce le gravi irregolarità nella gestione. Se si stratta di un'irregolarità compiuta dall'assemblea la norma di riferimento è l'art. 2377 (impugnativa delle delibere assembleari). Sono due campi di applicazione diversi.
BUSINESS JUDGMENT RULE
Ritroviamo la regola del per cui non è possibile sindacare il merito delle scelte dell'amministrazione.
Il socio (o i soci) che denuncia deve provare elementi soggettivi degli amministratori.
Cioè non è necessario provare un dolo o una colpa (il dolo è l'intenzionalità e la colpa si intende una negligenza, imperizia, imprudenza).
Esempi nella prassi di applicazione della norma:
- Caso di operazioni che gli amministratori abbiano compiuto in conflitto di interessi, violando la relativa normativa (che prevede l'obbligo di comunicazione, astensione e motivazione) e lo strumento potrebbe essere la denuncia al tribunale;
- Presenza di perdite superiori a 1/3 del capitale sociale: in questo caso gli amministratori hanno l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci affinché essa disponga la riduzione del capitale (obbligatoria in questo caso). Se gli amministratori non convocano l'assemblea è possibile attivare l'art. 2409.
- La redazione di un bilancio falso o un bilancio irregolare (che comporta di conseguenza una irregolare tenuta delle scritture contabili).
- Il bilancio non sia stato depositato nel registro.
Delle imprese;
5) gli amministratori non hanno convocato l'assemblea per il rinnovo del collegio sindacale.
Sono alcune semplificazioni tratte dalla giurisprudenza in cui l'art. 2409 è stato utilizzato.
Una caratteristica che abbiamo già visto in tema di collegio sindacale e che ritroviamo nell'art. 2409 è che si tratta di una vigilanza sull'attività gestoria e non su singoli atti, quindi l'irregolarità deve riguardare l'attività della società. Da un punto di vista teorico, il singolo atto gestorio non dovrebbe essere rilevante. I soci non possono rispetto ad un singolo atto occasionale attivare il 2409 perché altrimenti c'è il rischio di una paralisi dell'attività gestoria e il rischio di un'interferenza troppo pesante dell'autorità giudiziaria sull'amministrazione. Quindi la dottrina fa riferimento solo ad un complesso di atti anche se la giurisprudenza a.
volte ha ritenuto ammissibile la denuncia ex 2409 anche rispetto a singoli atti: ad esempio ci sono stati casi in cui gli amministratori avevano deciso (esorbitante) di cedere l'intero complesso aziendale (atto senza informare l'assemblea dei soci). Pur essendo un atto gestorio, si tratta di un atto esorbitante e i soci dovrebbero essere informati e se il CdA non lo fa si potrebbe fare ricorso al 2409. Qui appunto si tratta di un singolo atto ma è esorbitante e richiede necessariamente un coinvolgimento caratteristico dell'assemblea. Altra differenza di questa denuncia è che le gravi irregolarità della gestione devono essere attuali, cioè se si tratta di un illecito compiuto dagli amministratori che ha già esaurito i propri effetti, l'art. 2409 non è applicabile. Punto importante che segna la differenza con l'azione di responsabilità. È importante che segna la Il 2409 è uno strumento di tutela preventiva che hanno i soci mentre l'azione di responsabilità.responsabilità è uno strumento di tutela successiva. Per cui quando gli amministratori hanno compiuto un illecito che abbia cagionato un danno alla società ormai l'illecito è stato compiuto quindi bisognerà eventualmente chiedere un risarcimento agli amministratori e lo strumento è l'azione di responsabilità. L'art. 2409 ha invece un campo di applicazione diverso perché è uno strumento preventivo e interviene prima che il danno si sia compiuto. Nell'esempio di prima, il CdA decide di vendere il complesso aziendale e i soci in qualche modo lo vengono a sapere, prima che l'atto di vendita venga materialmente compiuto, i soci si rivolgono al tribunale ex 2409 per chiedere l'azione inibitoria, cioè per chiedere che il giudice ordini agli amministratori di non compiere l'atto. Campi di applicazione molto diversi. Denuncia -> ex ante Azione diresponsabilità -> ex post pericolo di danno. Altro presupposto del 2409 è il Non si richiede quindi il danno effettivo che già si è verificato ma il danno potenziale. In ogni caso questo andrà provato, il socio che denuncia dovrà agire per un fondato sospetto ma comunque dovrà provare che si tratta di un illecito compiuto dagli amministratori che può arrecare un danno alla società. Ad esempio nel caso della decisione del CdA di vendere il complesso aziendale (o una parte rilevante), qui è evidente il pericolo di danno: qui il danno è dato dal fatto che se la società vende è vero che entrano risorse nelle casse sociali ma c'è il rischio di una paralisi dell'attività produttiva (senza una parte rilevante del complesso aziendale la società non può svolgere la propria attività). Come ci dice la norma questo pericolo di danno può societàcontrollate.riguardare anche le Facciamo riferimento ai gruppi di società nei quali potrebbe accadere che i soci della società capogruppo possono denunciare irregolarità di tutte le società del gruppo. Gravi irregolarità devono essere riferite all'amministrazione e non all'assemblea, ma è possibile che i soci denuncino al tribunale del collegio sindacale, ex art. 2409 gravi irregolarità accusandoli per esempio di non aver vigilato adeguatamente sull'attività degli amministratori. Infatti uno dei titoli di responsabilità del collegio sindacale è la culpa in vigilando e questo titolo di in via preventiva responsabilità può essere fatto valere anche con il 2409: se i soci si accorgono che i sindaci non esercitano adeguatamente la vigilanza, essi si possono rivolgere all'autorità giudiziaria. C'è una giurisprudenza citata anche nel libro che dice che il 2409 è
isponibilità di risorse, si è costretti a fare delle scelte difficili e a limitare le proprie azioni.