Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 93
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 1 Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti semplici, pratici, chiari e efficaci Pag. 91
1 su 93
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L’art. 2344 co. 1 (Mancato pagamento delle quote) disciplina il caso in cui una volta iscritta la

ci sia un socio che si rende inadempiente all'obbligo di conferimento. In tal caso il

società

legislatore prevede dei meccanismi che rendono possibile trovare qualcun altro che esegua tale

società

obbligo, senza quindi ridurre il capitale sociale. Costituita la se un socio si rivela moroso,

anziché

decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione di una diffida sulla G.U. gli amministratori, dover

ricorrere alle ordinarie vie giudiziali per ottenere l’adempimento coattivo, possono offrire le azioni

prima ai soci e poi al mercato, tramite una banca o un altro intermediario. In mancanza di

compratori, il socio viene dichiarato decaduto (una sorta di esclusione) e alla fine dell’esercizio le

sue azioni vengono estinte con conseguente riduzione di capitale (se va al di sotto del capitale

società società già può

minimo la si scioglie); la trattiene le somme riscosse dal socio e chiedere a

può

questo il risarcimento del danno. Inoltre il socio moroso nei versamenti non esercitare il diritto

(però alcuni in dottrina ritengono che abbia il diritto di intervento).

di voto

I conferimenti rappresentano il corrispettivo della sottoscrizione del capitale sociale. Il contratto

è

sociale un contratto con comunione di scopo (questo c’è sempre) e, in questo caso, c’è anche un

sinallagma quanto alla partecipazione sociale che si riceve e conferimento che si effettua (azioni

dello stesso valore dei conferimenti).

Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, sezione V

è

Secondo l’art. 2346 la partecipazione sociale data dalle azioni. Le azioni rappresentano la

società, cioè possibilità

partecipazione del socio alla la per il socio di esercitare i diritti sociali. A

ciascuna azione corrisponde un diritto di voto e sussiste il diritto di percepire gli utili qualora

l’assemblea decida di distribuirli. Le azioni un tempo erano dei titoli di credito cartacei che

circolavano, adesso devono essere obbligatoriamente dematerializzate (titoli di credito scritturali)

società società

per le quotate in borsa (facoltativamente per le non quotate) e piano piano anche

quelle non quotate stanno passando ad una circolazione dematerializzata. Le azioni circolano

secondo la legge di circolazione dei titoli nominativi (al portatore circolano secondo la regola

è cioè

possesso vale titolo, con il possesso si titolari del documento), attraverso (art. 2355) il

trasferimento materiale del titolo, firma per girata sul titolo stesso e girata sul registro dell’emittente

società

(nella specie: libro soci). Ogni ha un libro soci della compagine sociale: il portatore del

società

titolo si doveva presentare presso la e chiedere di essere iscritto nel registro, perfezionandosi

così il trasferimento della partecipazione. Oggi le azioni sono dematerializzate ma viene rispettata

formalità: società)

lo stesso questa l’intermediario (la banca della tiene il libro soci e svolge questa

così

funzione di certificatore dei soggetti che sono titolari delle partecipazioni, tutti i trasferimenti

sono conosciuti.

L’assegnazione di azioni attesta e quantifica la partecipazione al capitale sociale dei soci. Le

azioni hanno identico valore nominale e sono di regola proporzionali al conferimento. Esse sono

cioè è

anche indivisibili (art. 2347) e non possibile scindere i diritti patrimoniali (diritto agli utili

ciò

e alla quota di liquidazione) dai diritti amministrativi (diritto di voto), ma non esclude che

contitolarità più

possano essere oggetto di tra persone: i diritti dei comproprietari devono essere

cioè può

esercitati da un rappresentante comune. Inoltre sono inscindibili, non si disporre dei diritti

che compongono l’azione separatamente gli uni dagli altri. già

Il valore nominale corrisponde ad una frazione uguale del capitale sociale. Come detto, di

regola le azioni sono assegnate proporzionalmente al capitale sottoscritto/conferito dai soci. Lo

può

statuto prevedere un'assegnazione non proporzionale delle azioni, che si ha quando ad uno o

più soci sono assegnate azioni di valore superiore ai conferimenti eseguiti e, ad altri soci, sono

è

assegnate azioni di valore inferiore ai conferimenti eseguiti. L’assegnazione non proporzionale

ammessa purché il valore dei conferimenti non sia inferiore all'ammontare del capitale sociale. è

Il valore nominale non coincide con il valore reale (= patrimonio netto / numero delle azioni) che

società

il valore di bilancio e indica la parte di patrimonio netto della che ciascuna azione

è

rappresenta. Il valore di mercato sussiste solo quando le azioni sono quotate ed il prezzo

azionario di scambio che risulta nei listini di borsa. Il valore di mercato diviso per il capitale proprio

della spa risultante dal bilancio costituisce il valore contabile delle azioni. avanti].

L'ultimo comma dell’art. 2346 disciplina gli altri strumenti finanziari partecipativi [*più

Il diritto patrimoniale

Il diritto patrimoniale agli utili (o diritto al dividendo) matura ogni anno nella misura in cui la

società produce un utile distribuibile e se ne decida la distribuzione. Gli utili devono essere

perciò Se

realmente conseguiti e risultare dal bilancio regolarmente approvato. vi sono delle

perdite degli esercizi precedenti, gli utili dovranno coprirle tutte prima che essi possano essere

è

distribuibili. Per essere distribuiti necessaria una delibera dell’assemblea che stabilisca

espressamente la distribuzione dei dividendi, al netto di eventuali accantonamenti.

Il diritto amministrativo è

Il diritto amministrativo essenzialmente il diritto di intervento in assemblea e di voto. Con il

diritto di voto il socio concorre alle scelte dell’assemblea in materia di organizzazione dell’attività

sociale, anche influendo quindi sulla gestione (con la nomina o la revoca degli amministratori).

Sull’aspetto del diritto di voto si concentra l’art. 2351 che stabilisce che ogni azione attribuisce il

diritto di voto ma, salvo leggi speciali, lo statuto può prevedere:

azioni senza diritto di voto;

 azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti (ad es. solo il diritto di

 partecipare all’assemblea straordinaria);

azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non

 meramente potestative; quantità

azioni con diritto di voto limitato a una misura massima, in relazione alla delle

 quantità

azioni possedute da uno stesso soggetto, in relazione alla delle azioni possedute da

uno stesso soggetto;

azioni con diritto di voto scaglionato;

 azioni con diritto di voto plurimo (vietate nelle quotate, a meno che non siano

società

 anteriori alla quotazione) anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di

può

particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo avere

fino a un massimo di tre voti. è però è necessità

Il principio di uguaglianza delle azioni ormai stato deteriorato rimasta la

stabilita dall’articolo che almeno il 50% delle azioni deve garantire il diritto di voto all’interno

Ciò perché

dell’assemblea ordinaria. avvenne con la riforma del diritto societario del 2003 doveva

essere incentivato un sistema alternativo a quello bancario. Viene stabilito questo limite altrimenti

ci sarebbe uno scollamento tra capitale investito e rischio di impresa: la minoranza potrebbe

società

assumere delle decisioni molto rischiose per la e tutto il rischio graverebbe sui soci esclusi.

società

Il legislatore esige un vincolo molto stretto tra chi comanda la e i soggetti del cui capitale si

tratta, perché se le cose vanno male sono loro a perdere il capitale. [*più

Altri diritti amministrativi sono i c.d. diritti della minoranza avanti]: il legislatore vuole

evitare che alcuni soci approfittino ingiustamente della posizione di potere concretamente assunta e

riconosce agli azionisti con quote minori dei diritti con i quali tali soggetti possono proteggersi

contro abusi della maggioranza o sollecitare gli organi sociali per l’inerzia della maggioranza

all’adempimento dei doveri per il perseguimento dell’oggetto sociale. Tali diritti sono le

prerogative funzionali alla promozione della regolare assembleare (sollecitare la

attività

convocazione, rinvio della riunione per una migliore preparazione della discussione, potere di

impugnativa delle delibere assembleari) e il potere di denunzia nei confronti del collegio sindacale

(art. 2408) a riguardo dei comportamenti riprovevoli degli amministratori o nei confronti del

se i soci rilevino un fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione.

tribunale (art. 2409),

società è

Quindi la libera di creare categorie di azioni dai contenuti vari (= delle

più atipicità

è

azioni speciali, anche in relazione ai diritti patrimoniali, ma non possibile creare una singola

azione speciale). Il legislatore lo permette e non le considera conflittuali con norme imperative,

società

ritiene anzi che sia perfettamente lecito invogliare i soggetti ad entrare in garantendo loro

quello che desiderano (es. privilegi rispetto agli utili, azioni con voto maggiorato in certe situazioni)

e in questo modo si incentiva la partecipazione azionaria (obiettivo della riforma del 2003); il solo

è società

limite il divieto del patto leonino (art. 2265) che vale per tutte le e che almeno il 50%

delle azioni deve garantire il diritto di voto all’interno dell’assemblea ordinaria.

Differenza tra obbligazioni e azioni

Le azioni sono una partecipazione al capitale di rischio (soci);

 obbligazioni sono un diritto di credito nei confronti della società (creditori).

Le

La società prima paga i debiti poi, se resta qualcosa, ripartisce gli utili fra i soci.

più società;

Il legislatore tutela di i creditori siccome sono esterni alla invece i soci hanno diritto di

votare e stabilire chi governa nella società (amministratori e sindaci).

è è

Tuttavia questa distinzione tra obbligazionista e azionista in crisi, diventato difficile stabilire

è è perché può può

chi interno da chi esterno l’azione non avere diritto di voto. Poi si prevedere che

gli obbligazionisti abbiano, ad esempio, diritto agli utili in una determinata percentuale o il diritto di

nominare gli amministratori. Inoltre esistono le obbligazioni postergate e le obbligazioni

partecipative (art. 2411). Qu

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
93 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepiagn0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Lolli Andrea.