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SOCIETA’ PER AZIONI

La SPA è una forma societaria utilizzata per le imprese di medio/grandi dimensioni. È formata da azioni.

Art. 2327: La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro. rispetto a prima

il capitale minimo si è molto ridotto. Questo capitale basso consente di far partecipare le SPA a compiti meno importanti

di quelli legati alla partecipazione dei mercati azionari.

Essendo una società di capitali, la SPA sa quanti sono i suoi azionisti ma non sa chi sono.

I caratteri strutturali della SPA sono:

la personalità giuridica

- : autonomia patrimoniale perfetta. Soggetto giuridico autonomo rispetto ai soci. Creazione

di un qualcosa che è insensibile rispetto alle vicende personali dei soci. La persona giuridica è una finzione del diritto, è

un beneficio concesso dall’ordinamento per limitare la responsabilità. Se io ammetto che la società possa essere solo

mia, ho la possibilità di mettere una parte del mio patrimonio dentro un qualcosa giuridicamente diverso da me, che ha

rischi limitati. C’è dunque la possibilità di costituire società con un unico socio che risponde limitatamente al patrimonio

conferito nella società di capitali.

La responsabilità limitata di tutti i soci

- che sono obbligati ad eseguire i conferimenti promessi alla società, cioè a

versare il capitale sottoscritto, ma che non rispondono oltre a quello.

Quando la società è costituita o a un certo punto si trova con un unico socio, la liquidazione della responsabilità di

questo unico socio è legata solo a degli avvenimenti pubblicitari. Se vengono attuati questi avvenimenti pubblicitari

(iscrizione al RI), questo unico socio risponde limitatamente.

L’art. 2325 bis.

Fa distinzione tra:

- SPA chiuse

- SPA aperte

sono società aperte quelle che abbiano questi requisisti:

a) abbiano più di 500 azionisti

b) complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

c) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, primo comma, del

codice civile.

Essere una società aperta significa essere assoggettati a una disciplina relativa al funzionamento degli organi sociali

diversa rispetto alle altre spa chiuse.

Il codice detta discipline diverse se una società è aperta, chiusa o se è quotata.

Una società quotata è sicuramente una società aperta, ma una società aperta non è per forza una società quotata.

La società quotata è quella le cui azioni sono quotate sul mercato regolamentato. (borse italiane s.p.a. in italia)

società quotate si applicano le norme del c.c. sulle società aperte a meno che leggi speciali (in particolare il TUF)

Alle

non diano alla società quotata una disciplina diversa.

Quindi il codice disciplina in un modo le società per azioni chiuse, in un altro modo le società per azioni aperte, e per

quelle quotate si applicano le norme delle società aperte, salvo che non vengano disciplinate da altre norme o leggi

speciali (TUF)

Il privilegio della limitazione della responsabilità al patrimonio conferito alla spa => spetta a tutte le spa regolarmente

costituite in base ad un contratto sociale nel quale due o più persone giuridiche decidono di costituire una società.

È possibile però costituire una spa anche individuale, attraverso atto unilaterale . E quindi limitando il rischio

della nuova società unipersonale al solo patrimonio conferito.

fa trasferendo parte del proprio patrimonio con tutti i rischi ad esso legato. Però questa situazione di limitazione di

Si

responsabilità solo a una fettina del patrimonio personale, quindi una riduzione della risposta da parte della società,

produce delle modifiche

Art 2362, UNICO AZIONISTA

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori

devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del:

 cognome e nome o della denominazione

 data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione

 domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione

per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Devono cioè comunicare al mondo che quella società è UNIPERSONALE

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le

dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni

dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

responsabilità limitata unipersonale

Una società per azioni ha (srl unipersonale) non è un’impresa individuale

perché l’impresa individuale, art. 2082, risponde illimitatamente, invece la spa unipersonale risponde con il suo

patrimonio, ma solo quello che è stato conferito.

Quest’ultima parte, provoca una sanzione: Art 2325 comma due In caso di insolvenza della società, per le

obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde

illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati o fin quando non sia stata attuata la pubblicità

prescritta. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Se la società è nata con un unico socio se non sono stati effettuati i conferimenti il notaio non la costituisce.

Se la società nata con più soci e nel tempo diventa con un solo socio quindi se viene meno la pluralità dei soci i

versamenti ancora dovuti devono essere fatti entro 90 giorni.

Vuol dire che se i conferimenti sono stati fatti bene e anche la pubblicità è stata fatta bene e la società diventa

insolvente risponde solo la società con il patrimonio.

Viceversa se non è stata fatta la pubblicità dell’unico socio e se i conferimenti non sono stati fatti bene (quindi non

versati integralmente) e la società diventa insolvente l’unico socio perde il privilegio della responsabilità limitata e

quindi risponde illimitatamente delle obbligazioni sorte nel momento in cui era un unico socio.

Un’altra tecnica per limitare il rischio patrimoni destinati

è quella di costituire all’interno della spa dei in

via esclusiva a uno specifico affare, determinata attività.

Se io ho una società che fa una certa attività, con un patrimonio di 100, posso decidere di segregare un pezzetto di

questo patrimonio, che viene destinato in via esclusiva per una certa attività della società.

Con un limite: il limite è che i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore complessivamente

superiore al 10% del patrimonio netto della società. Posso destinare fino al 10% del patrimonio della società in via

esclusiva a una determinata attività della società.

Art. 2447 ter spiega come si crea questo patrimonio destinato. È una delibera che deve essere notarizzata nel

registro delle imprese e che consente ai creditori anteriori (cioè i creditori dell’unica società) di opporsi alla costituzione

del patrimonio destinato.

Perché possono opporsi? Perché costituire un patrimonio destinato significa sottrarre una quota del capitale sociale e

quindi una quota sulla quale il creditore anteriore poteva soddisfarsi. (il creditore subisce un depauperamento)

Perché se io creditore di una società con un patrimonio di 100, e se la società si forma un patrimonio destinato di 10 e

per quei 10 dice “questo patrimonio è solo per una determinata attività”, e io creditore lo sono per un’attività diversa.

Allora prima avevo un mio debitore, che aveva un patrimonio di 100, solo che ora ho un debitore con un patrimonio di

90. Quindi io, creditore anteriore alla costituzione del patrimonio destinato, posso oppormi, perché sto assistendo a un

depauperamento. 16/10/2020

Costituzione spa

E’ un procedimento distinto in due fasi:

 Stipula dell’atto

 Iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese

questo punto di vista è simile alle società di persone. Non è però sempre stato così. Originariamente nel codice

Da

civile la costituzione della spa prevedeva obbligatoriamente un intervento del giudice che doveva omologare l’atto, cioè

fare un controllo di legittimità di quel contratto. All’epoca era giustificato perché con l’iscrizione nel registro delle

imprese si crea un nuovo soggetto giuridico (per le società di capitali). Questo controllo da parte del giudice è stata

rimosso dal legislatore per non sovracaricare i tribunali con atti amministrativi. Tuttavia esiste il “conservatore del

registro delle imprese” ed è egli a controllare la legittimità delle società che vogliono iscriversi.

STIPULA

 Normale, detta anche simultanea: tutti i futuri soci si vedono insieme e simultaneamente costituiscono la società

 Per pubblica sottoscrizione: complesso procedimento che favorisce la raccolta di denaro tra il pubblico e che si

conclude con la sottoscrizione della società; è prevista dagli art. 2333 al 2341. È un modo di costituzione

scarsamente utilizzato

Per pubblica sottoscrizione:

Art. 2333: La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne

indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i

promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo. Il programma con le

firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio. Le sottoscrizioni

delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome

o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della

sottoscrizione. 1) Prima fase:

È un’iniziativa volta alla costituzione di una società da parte di alcuni soggetti, detti promotori, che redigono il

programma e lo depositano presso un notaio.

Il programma (documento scritto che indica tutto) prima deve essere approvato dal notaio, poi deve essere reso

pubblico in modo ch

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Publisher
A.A. 2022-2023
103 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dieuni3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Arato Marco.