LE SOCIETA’
Le società sono organizzazioni create per l’esercizio collettivo dell’attività d’impresa.
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in
comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Come si evince dalla definizione di contratto di società, gli elementi fondamentali sono 3:
-conferimenti dei soci: sono le prestazioni che i soci si obbligano a fare, la cui funzione è
dotare la società del capitale di rischio per lo svolgimento dell’attività di impresa. Infatti,
ciascun socio, destinando parte della propria ricchezza, si espone al rischio d’impresa
(eventuali perdite o non conseguimento di utili). I conferimenti possono essere costituiti da
denaro, beni trasferiti in proprietà o in godimento, crediti, prestazioni di attività lavorativa ed
ogni cosa suscettibile di valutazione economica utile all’attività d’impresa
-esercizio in comune di un’attività economica: questo è lo scopo mezzo irrinunciabile (attività
economica e organizzata al fine della produzione di beni e servizi). È chiamato oggetto sociale
la specifica attività economica che i soci intendono svolgere, essa deve essere
predeterminata nell’atto costitutivo. L’oggetto sociale deve consistere in un’attività produttiva,
ovvero condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o
servizi
-scopo di divisione degli utili: tale scopo è detto scopo fine e non è l’unico possibile, infatti
abbiamo lo scopo lucrativo, scopo mutualistico e consortile. Riguardo al primo, il quale è lo
scopo tipico delle società di persone e di capitali definite appunto società lucrative,
distinguiamo tra lucro oggettivo (scopo di conseguire utili) e lucro soggettivo (scopo di
dividere gli utili). Invece lo scopo mutualistico è lo scopo di fornire ai soci beni, servizi od
occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato (le
società cooperative e le mutue assicuratrici, ma non è vietato loro di conseguire utili, lucro
oggettivo). Per ultimo lo scopo consortile è quello scopo perseguito dalle società con l’intento
di raggiungere obiettivi comuni (non perseguibile solo dalla società semplice). Inoltre, sempre
più diHuse sono le società benefit, le quali oltre allo scopo principale, hanno come obiettivo
garantire un beneficio comune (es. meno inquinamento, sostegno ad azioni di volontariato…)
DiHerenza tra patrimonio sociale e capitale sociale: il patrimonio sociale è l’insieme dei
rapporti giuridici attivi e passivi, è costituito inizialmente dai conferimenti dei soci e
successivamente varia in base alle vicende economiche della società (è l’insieme dei beni,
denaro, crediti e debiti). Si definisce patrimonio netto la diHerenza positiva tra attività e
passività. Il patrimonio sociale ha una funzione di garanzia principale se per le obbligazioni
sociali rispondono anche i soci col proprio patrimonio o garanzia esclusiva se per le
obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio.
Invece il capitale sociale è il valore in denaro dei conferimenti dei soci. Esso rimane immutato
nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, se ne
decide l’aumento (es. per nuovi conferimenti) o la riduzione (es. per far fronte alle perdite).
Dato che la riduzione del capitale sociale comporta una riduzione del patrimonio sociale che
ha funzione di garanzia, essa può pregiudicare i creditori della società, i quali hanno diritto di
opporsi alla riduzione del capitale. Esso svolge due funzioni: vincolistica in quanto è la parte
di patrimonio netto non distribuibile tra i soci e perciò vincolata all’attività sociale (bisogna
mantenerlo nella società) e organizzativa perché funge da base di misurazione di alcune
situazioni soggettive dei soci (es. diritto di voto o diritto agli utili, i quali spettano in misura
proporzionale al capitale sociale sottoscritto)
Le società tra professionisti: è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività
professionali (professionali nel senso con specifiche competenze e conoscenze tecniche) da
parte degli iscritti agli albi professionali. Infatti, la cancellazione del socio professionista
dall’albo comporta l’esclusione dalla società. L’utente ha diritto di chiedere che la
prestazione sia realizzata da un particolare socio professionista di sua fiducia, in mancanza la
designazione del socio è fatta dalla società ed il nominativo deve essere comunicato
previamente per iscritto al cliente. Le società tra professionisti devono:
-iscriversi nel registro delle imprese in un’apposita sezione speciale con funzione di
certificazione anagrafica e pubblicità notizia
-iscriversi presso l’Albo o Ordine competente per materia
Regole speciali valgono per la società di avvocati, della quale possono diventare soci non
solo avvocati, ma anche altri professionisti e soggetti privi di requisiti professionali. Questi
ultimi non eseguono l’attività professionale, ma sono solo soci capitalisti.
I tipi di società
Il legislatore nazionale prevede 8 tipi di società: la società semplice, società in nome
collettivo e società in accomandita semplice (società di persone), società per azioni, società
in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata (società di capitali) e poi le
società cooperative e le mutue assicuratrici.
Queste società possono essere classificate in base ad alcuni criteri: in base allo scopo
perseguibile abbiamo lo scopo mutualistico (società cooperative e mutue assicuratrici) e
scopo lucrativo (società di persone e di capitali) e scopo consortile (non perseguibile solo
dalla società semplice). Poi in base all’attività esercitabile abbiamo attività non commerciale
(società semplice) e sia attività commerciale che non commerciale (tutte le altre società
lucrative). Poi in base alla personalità giuridica abbiamo quelle che hanno personalità
giuridica (società di capitali e società cooperative) mentre le società di persone ne sono prive.
Tale distinzione è molto importante perché le società aventi personalità giuridica godono
dell’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero il patrimonio della società è autonomo rispetto
al patrimonio dei soci e viceversa e quindi i creditori sociali possono soddisfarsi solo sul
patrimonio sociale e i creditori personali possono soddisfarsi solo sul patrimonio personale
dei soci. Invece nelle società di persone in cui vi è l’autonomia patrimoniale imperfetta, il
patrimonio della società è relativamente autonomo rispetto a quello dei soci e viceversa.
Infatti i creditori sociali possono soddisfarsi sul patrimonio dei singoli soci solo dopo aver
infruttuosamente escusso il patrimonio sociale e i creditori personali anche se non possono
aggredire il patrimonio della società, possono far valere i loro diritti sugli utili spettanti al socio
debitore e compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione a lui spettante (è concesso al
creditore personale del socio anche di ottenere la liquidazione della quota, qualora gli altri
beni di questo siano insuHicienti).
LA SOCIETA’ SEMPLICE, LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO, LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA
SEMPLICE (società prive di personalità giuridica e con autonomia patrimoniale imperfetta=
non perfetta autonomia tra patrimonio personale dei soci e patrimonio sociale ed anche ai
soci si estende la procedura concorsuale)
La società semplice è scarsamente diHusa, può esercitare solo attività non commerciale
(quindi solo agricola) ed è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese nella sezione
speciale con eHetto di pubblicità legale (per la società semplice esercente attività agricola,
ma solo quella può fare). La società in nome collettivo e in accomandita semplice possono
esercitare sia attività commerciale e sia non commerciale e sono soggette ad iscrizione nel
registro delle imprese nella sezione ordinaria con funzione di pubblicità legale. La disciplina
della s.a.s corrisponde a quella della s.n.c, ma con delle diHerenze in quanto vi sono soci
accomandatari (amministratori e responsabili illimitatamente) e soci accomandanti (non
amministratori e responsabili limitatamente alla quota conferita)
Atto costitutivo società semplice: deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, aHinché possa venire l’iscrizione nel registro delle imprese. Esso deve indicare la
ragione sociale (non è necessario che sia costituita dal nome dei soci) e i conferimenti. L’atto
costitutivo può essere modificato solo col consenso di tutti i soci e le modifiche devono
essere iscritte nel registro delle imprese aHinché siano opponibili ai terzi, a meno che si provi
che questi ne erano a conoscenza.
Atto costitutivo società in nome collettivo: deve essere redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, aHinché possa avvenire l’iscrizione nel registro delle imprese (altrimenti
irregolare e si applica la disciplina della società semplice, regime più gravoso per i soci) e
depositato entro 30 giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’atto costitutivo deve
indicare: le generalità dei soci, la ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con
l’indicazione del rapporto sociale (es. Antonio Scolozzi s.n.c. Il motivo per cui bisogna
indicare il nome dei soci è perché i soci nelle società di persone rispondono delle obbligazioni
con il proprio patrimonio personale dopo l’escussione del patrimonio sociale e quindi i terzi
devono sapere chi risponde. Invece per le società di capitali si parla di denominazione sociale
che non è costituita dal nome dei soci perché essi rispondono limitatamente alla quota
conferita), i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede
principale e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto sociale (attività esercitata), i conferimenti
di ciascun socio con il loro valore e il modo di valutazione, la durata della società, i criteri di
ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite, le prestazioni a cui
sono obbligati i soci d’opera. Esso può essere modificato solo co
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