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LE SOCIETA’

Le società sono organizzazioni create per l’esercizio collettivo dell’attività d’impresa.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in

comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Come si evince dalla definizione di contratto di società, gli elementi fondamentali sono 3:

-conferimenti dei soci: sono le prestazioni che i soci si obbligano a fare, la cui funzione è

dotare la società del capitale di rischio per lo svolgimento dell’attività di impresa. Infatti,

ciascun socio, destinando parte della propria ricchezza, si espone al rischio d’impresa

(eventuali perdite o non conseguimento di utili). I conferimenti possono essere costituiti da

denaro, beni trasferiti in proprietà o in godimento, crediti, prestazioni di attività lavorativa ed

ogni cosa suscettibile di valutazione economica utile all’attività d’impresa

-esercizio in comune di un’attività economica: questo è lo scopo mezzo irrinunciabile (attività

economica e organizzata al fine della produzione di beni e servizi). È chiamato oggetto sociale

la specifica attività economica che i soci intendono svolgere, essa deve essere

predeterminata nell’atto costitutivo. L’oggetto sociale deve consistere in un’attività produttiva,

ovvero condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o

servizi

-scopo di divisione degli utili: tale scopo è detto scopo fine e non è l’unico possibile, infatti

abbiamo lo scopo lucrativo, scopo mutualistico e consortile. Riguardo al primo, il quale è lo

scopo tipico delle società di persone e di capitali definite appunto società lucrative,

distinguiamo tra lucro oggettivo (scopo di conseguire utili) e lucro soggettivo (scopo di

dividere gli utili). Invece lo scopo mutualistico è lo scopo di fornire ai soci beni, servizi od

occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato (le

società cooperative e le mutue assicuratrici, ma non è vietato loro di conseguire utili, lucro

oggettivo). Per ultimo lo scopo consortile è quello scopo perseguito dalle società con l’intento

di raggiungere obiettivi comuni (non perseguibile solo dalla società semplice). Inoltre, sempre

più diHuse sono le società benefit, le quali oltre allo scopo principale, hanno come obiettivo

garantire un beneficio comune (es. meno inquinamento, sostegno ad azioni di volontariato…)

DiHerenza tra patrimonio sociale e capitale sociale: il patrimonio sociale è l’insieme dei

rapporti giuridici attivi e passivi, è costituito inizialmente dai conferimenti dei soci e

successivamente varia in base alle vicende economiche della società (è l’insieme dei beni,

denaro, crediti e debiti). Si definisce patrimonio netto la diHerenza positiva tra attività e

passività. Il patrimonio sociale ha una funzione di garanzia principale se per le obbligazioni

sociali rispondono anche i soci col proprio patrimonio o garanzia esclusiva se per le

obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio.

Invece il capitale sociale è il valore in denaro dei conferimenti dei soci. Esso rimane immutato

nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, se ne

decide l’aumento (es. per nuovi conferimenti) o la riduzione (es. per far fronte alle perdite).

Dato che la riduzione del capitale sociale comporta una riduzione del patrimonio sociale che

ha funzione di garanzia, essa può pregiudicare i creditori della società, i quali hanno diritto di

opporsi alla riduzione del capitale. Esso svolge due funzioni: vincolistica in quanto è la parte

di patrimonio netto non distribuibile tra i soci e perciò vincolata all’attività sociale (bisogna

mantenerlo nella società) e organizzativa perché funge da base di misurazione di alcune

situazioni soggettive dei soci (es. diritto di voto o diritto agli utili, i quali spettano in misura

proporzionale al capitale sociale sottoscritto)

Le società tra professionisti: è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività

professionali (professionali nel senso con specifiche competenze e conoscenze tecniche) da

parte degli iscritti agli albi professionali. Infatti, la cancellazione del socio professionista

dall’albo comporta l’esclusione dalla società. L’utente ha diritto di chiedere che la

prestazione sia realizzata da un particolare socio professionista di sua fiducia, in mancanza la

designazione del socio è fatta dalla società ed il nominativo deve essere comunicato

previamente per iscritto al cliente. Le società tra professionisti devono:

-iscriversi nel registro delle imprese in un’apposita sezione speciale con funzione di

certificazione anagrafica e pubblicità notizia

-iscriversi presso l’Albo o Ordine competente per materia

Regole speciali valgono per la società di avvocati, della quale possono diventare soci non

solo avvocati, ma anche altri professionisti e soggetti privi di requisiti professionali. Questi

ultimi non eseguono l’attività professionale, ma sono solo soci capitalisti.

I tipi di società

Il legislatore nazionale prevede 8 tipi di società: la società semplice, società in nome

collettivo e società in accomandita semplice (società di persone), società per azioni, società

in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata (società di capitali) e poi le

società cooperative e le mutue assicuratrici.

Queste società possono essere classificate in base ad alcuni criteri: in base allo scopo

perseguibile abbiamo lo scopo mutualistico (società cooperative e mutue assicuratrici) e

scopo lucrativo (società di persone e di capitali) e scopo consortile (non perseguibile solo

dalla società semplice). Poi in base all’attività esercitabile abbiamo attività non commerciale

(società semplice) e sia attività commerciale che non commerciale (tutte le altre società

lucrative). Poi in base alla personalità giuridica abbiamo quelle che hanno personalità

giuridica (società di capitali e società cooperative) mentre le società di persone ne sono prive.

Tale distinzione è molto importante perché le società aventi personalità giuridica godono

dell’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero il patrimonio della società è autonomo rispetto

al patrimonio dei soci e viceversa e quindi i creditori sociali possono soddisfarsi solo sul

patrimonio sociale e i creditori personali possono soddisfarsi solo sul patrimonio personale

dei soci. Invece nelle società di persone in cui vi è l’autonomia patrimoniale imperfetta, il

patrimonio della società è relativamente autonomo rispetto a quello dei soci e viceversa.

Infatti i creditori sociali possono soddisfarsi sul patrimonio dei singoli soci solo dopo aver

infruttuosamente escusso il patrimonio sociale e i creditori personali anche se non possono

aggredire il patrimonio della società, possono far valere i loro diritti sugli utili spettanti al socio

debitore e compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione a lui spettante (è concesso al

creditore personale del socio anche di ottenere la liquidazione della quota, qualora gli altri

beni di questo siano insuHicienti).

LA SOCIETA’ SEMPLICE, LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO, LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA

SEMPLICE (società prive di personalità giuridica e con autonomia patrimoniale imperfetta=

non perfetta autonomia tra patrimonio personale dei soci e patrimonio sociale ed anche ai

soci si estende la procedura concorsuale)

La società semplice è scarsamente diHusa, può esercitare solo attività non commerciale

(quindi solo agricola) ed è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese nella sezione

speciale con eHetto di pubblicità legale (per la società semplice esercente attività agricola,

ma solo quella può fare). La società in nome collettivo e in accomandita semplice possono

esercitare sia attività commerciale e sia non commerciale e sono soggette ad iscrizione nel

registro delle imprese nella sezione ordinaria con funzione di pubblicità legale. La disciplina

della s.a.s corrisponde a quella della s.n.c, ma con delle diHerenze in quanto vi sono soci

accomandatari (amministratori e responsabili illimitatamente) e soci accomandanti (non

amministratori e responsabili limitatamente alla quota conferita)

Atto costitutivo società semplice: deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, aHinché possa venire l’iscrizione nel registro delle imprese. Esso deve indicare la

ragione sociale (non è necessario che sia costituita dal nome dei soci) e i conferimenti. L’atto

costitutivo può essere modificato solo col consenso di tutti i soci e le modifiche devono

essere iscritte nel registro delle imprese aHinché siano opponibili ai terzi, a meno che si provi

che questi ne erano a conoscenza.

Atto costitutivo società in nome collettivo: deve essere redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, aHinché possa avvenire l’iscrizione nel registro delle imprese (altrimenti

irregolare e si applica la disciplina della società semplice, regime più gravoso per i soci) e

depositato entro 30 giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’atto costitutivo deve

indicare: le generalità dei soci, la ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con

l’indicazione del rapporto sociale (es. Antonio Scolozzi s.n.c. Il motivo per cui bisogna

indicare il nome dei soci è perché i soci nelle società di persone rispondono delle obbligazioni

con il proprio patrimonio personale dopo l’escussione del patrimonio sociale e quindi i terzi

devono sapere chi risponde. Invece per le società di capitali si parla di denominazione sociale

che non è costituita dal nome dei soci perché essi rispondono limitatamente alla quota

conferita), i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede

principale e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto sociale (attività esercitata), i conferimenti

di ciascun socio con il loro valore e il modo di valutazione, la durata della società, i criteri di

ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite, le prestazioni a cui

sono obbligati i soci d’opera. Esso può essere modificato solo co

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fernendo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gennari Francesco.
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