Estratto del documento

PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE/PROCEDIMENTO COLLEGIALE:

1) Convocazione organo

2) Riunione e costituzione dell’organo

3) Discussione

4) Votazione e relativa deliberazione

5) Verbalizzazione

FUNZIONE--> favorire una migliore ponderazione della deliberazione favorendo la

partecipazione attiva dei componenti dell’organo.

Vi sono tipi di collegi in cui i partecipanti sono anche portatori dei propri interessi: interessi egoistici

--> fra questi anche l’assemblea dei soci, in queste alla funzione di ponderazione si aggiunge

anche la funzione di risolvere i contrasti sorti fra i diversi componenti.

13

Diritto Commerciale Anno Accademico 23/24 Livia Legumi

Delibera dell’assemblea dei soci--> atto interno dell’organizzazione, non è una manifestazione

della volontà negoziale verso l’esterno (per manifestare la volontà verso l’esterno è necessario un

passaggio ulteriore: deve essere manifestata da un soggetto che possiede il potere

rappresentativo)

L’atto deliberativo è tale se vie assunto all’esito del procedimento deliberativo, per essere tale è

anche necessario che abbia anche contenuto deliberativo--> deve riguardare le competenze

dell’assemblea, se così non fosse sarebbe invalido.

1) Atto di convocazione

- competenza: nelle S.p.A. l’assemblea viene convocata dall’organo amministrativo. Deve

essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, per il resto la

convocazione è rimessa alla decisione dell’organo amministrativo--> grande potere

dell’organo amministrativo. La legge prevede la convocazione a richiesta dei soci: a tutela

delle minoranze, in situazioni di scontro acceso fra soci

- forma e termini: formalmente la convocazione deve essere pubblicata nella gazzetta

ufficiale almeno 15 giorni prima rispetto a quello dell’assemblea. La convocazione

può essere comunicata ai soci con mezzi che assicurino l’avvenuta ricezione

(raccomandata a.r., fax, mail) e sempre che la ricezione avvenga almeno otto giorni prima

di quello fissato per l’assemblea. Tale possibilità deve essere prevista dallo statuto.

- L’avviso deve obbligatoriamente contenere l’ordine del giorno--> serve per far conoscere

preventivamente le materie su cui si dovrà deliberare--> si pone il problema dell’analicità

dell’ordine del giorno: quando deve essere analitico e vincolante? Può essere sintetico ma

non generico. Quello che si ammette è la discissione nella deliberazione di argomenti

conseguenziali ad altri. Si può cambiare l’ordine del giorno? Può essere più o meno

importante all’atto pratico, tant’è si ammette la modificazione con voto dell’assemblea.

2) Costituzione dell’assemblea--> regolare costituzione dell’organo-->3 step:

- Regolarità della convocazione

- Legittimazione all’intervento: si specifica se gli intervenienti siano effettivamente

legittimati ad intervenire

- Verifica del numero legale--> livello minimo richiesto per la validità delle deliberazioni.

(quorum costitutivo: per la validità della seduta--> metà del capitale sociale; quorum

deliberativo: per la validità della deliberazione--> metà del capitale presente in

assemblea). I quorum si calcolano nella parte iniziale della riunione, il quorum costitutivo si

presume, ma ogni componente dell’assemblea può richiedere la verifica del quorum

costitutivo, se non sussiste il presidente deve sospendere la seduta. La maggior parte di

queste regole non sono scritte da nessuna parte ma sono consuetudinarie.

19/03/2024

Art. 2320: divieto di immistione: I soci accomandanti non possono compiere atti di

amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura

speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume

responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso

a norma dell'art. 2286.

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti

Art. 1398:

delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere

confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Efficacia del contratto posto in essere dal falso procurato--> ratifica, art.1399

14

Diritto Commerciale Anno Accademico 23/24 Livia Legumi

20/03/24

Per legge l’assemblea dei soci ha un suo PRESIDENTE--> funzioni:

- Verifica della regolare costituzione dell’organo

- Direzione dei lavori

- Proclamazione dei risultati

- Verbalizzazione dei risultati

Il presidente ha un segretario che di norma controfirma il verbale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE: viene eletto con il voto della magg. Dei presenti.

C’è una tradizione per cui si ammette la designazione (del presidente) tacita dell’organo-->

dopo il 2003 non è più consentita, la consuetudine resiste? Se tutti i presenti accettano questa

presidenza che viene fuori spontaneamente non viene compromessa l’efficienza dell’assemblea-->

si continua ad ammettere la designazione tacita del presidente.

Chi è legittimato a votare? Essendo una prerogativa del presidente, controllare chi può votare, in

questo caso non avendone ancora uno, si procede tramite l’auto qualificazione dei presenti.

Di norma il voto di ciascuno pesa secondo la sua partecipazione del capitale. Si ammette anche il

voto disgiunto. Ma in questa fase il voto si conta per teste, essendo ancora nella fase

preliminare.

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL SOCIO--> spesso gli interventi dei soci consistono in domande

rivolte ai sindaci o amministratori. Si ritiene doverosa la risposta dell’organo se la domanda è

pertinente e se la materia non è coperta da segreto aziendale. Nelle società è molto importante la

riservatezza delle informazioni, ciò rileva anche nei rapporti interni della società.

Non è detto che in caso di violazione di tutte queste regole di funzionamento vi sia causa di

invalidità, vi sono tante regole e la violazione di queste comporta varie conseguenze. Quello che

viene richiesto è un controllo sostanziale di gravità di violazione delle regole di funzionamento

dell’assemblea--> vi sono regole “meno importanti” per cui è più difficile che scatti l’invalidità e

regole “più importanti”.

Voto segreto: per le votazioni che riguardano persone.

Si vota per chiamata, nell’ordine indicato dal presidente, normalmente si ha voto palese. La

votazione deve essere simultanea--> se non viene rispettato è considerata causa di invalidità.

RAPPRESENTANZA DELL’ASSEMBLEA--> un principio generale non esiste, si hanno soluzioni

differenziate a seconda del tipo di organo--> 2 estremi

- Collegio perfetto: necessaria la presenza di tutti i componenti dell’organo (es: collegio

giudicante)

- Piena delegabilità della partecipazione (es: assemblea di condominio)

Vi sono poi delle ipotesi intermedie--> nella S.p.A. la delega di voto era ammessa, il problema:

incetta di procure (da parte di banche depositarie di titoli) --> ciò determina misure restrittive nel

rilascio delle procure--> inversione di tendenza. La delega statutaria ora non è ammessa nelle

società quotate.

Nelle società non quotate vale la disciplina codicistica, la quale ammette il voto per delega, salvo

che non sia escluso dallo statuto--> vi sono comunque dei limiti all’ammissibilità delle procure:

- Forma scritta ad substantiam

- espressamente sancita la nullità della delega in bianco (potrebbe essere falsa)

- revocabilità in ogni momento della delega

- vietata la subdelega discrezionale

15

Diritto Commerciale Anno Accademico 23/24 Livia Legumi

- divieto assoluto di delega a favore di membri della società

CONFLITTO DI INTERESSI--> interessa tuti gli organi assembleari. Ha una rilevanza che va oltre

il singolo socio, si parla del concetto di interesse della società--> ci conduce verso una riflessione

nel merito della sindacabilità nel merito delle singole decisioni dei soci.

Art. 2373--> La deliberazione approvata con il voto determinante ((di coloro)) che abbiano, per

conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma

dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I

componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina,

la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Nei procedimenti collegiali il punto critico è la disciplina della possibilità di sindacare nel merito la

scelta del componente che ha espresso tramite il voto. Negli organi collegiali si passa all’estremo

in cui l’esercizio del voto è espressione libera e insindacabile del singolo (tramite anche voto

segreto), all’estremo opposto in cui l’esercizio del voto è un tramite per uno scopo determinato.

L’esercizio del voto è sempre predeterminato da un interesse precostituito--> nella S.p.A. la

regola di funzionalizzazione del voto vale sicuramente per l’organo amministrativo.

Per il socio il punto è più dubbio--> opinioni contrastanti

Art. 2373, il conflitto di interessi del socio può essere causa di invalidità.

Quanto si possa sindacare il voto del socio è il tema centrale del conflitto di interessi.

Che tipo di conflitto deve essere--> si discute innanzi tutto se debba trattarsi di un conflitto di

interesse attuale o concreto o basti anche che sia potenziale e astratto. Ma anche in che misura il

conflitto di interessi possa essere anche indiretto (es: parente).

Nella S.p.A. il problema si pone in maniera diversa perché alcune interferenze sono considerate

normali, es: il socio non ha alcun divieto di non concorrenza alla società--> l’unico conflitto di

interessi che rileva nell’assemblea della S.p.A. è quello particolare e concreto--> situazioni di

provato contrasto sul contenuto della deliberazione--> fenomeno ricorrente.

Applicazioni pratiche:

- se il socio vota sé stesso come amministratore, non è conflitto di interesse perché il socio

sta realizzando il proprio interesse egoistico.

- delibere riguardanti il compenso degli amministratori, neanche in questo caso è conflitto di

interessi. Per esserlo vi deve ricorrere un danno alla società.

Con questo cambio di disciplina (2003) il conflitto di interessi non rileva pi&ugra

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 24
Diritto commerciale - Appunti Pag. 1 Diritto commerciale - Appunti Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti Pag. 21
1 su 24
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher livialeg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Philipp Fabbio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community