PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE/PROCEDIMENTO COLLEGIALE:
1) Convocazione organo
2) Riunione e costituzione dell’organo
3) Discussione
4) Votazione e relativa deliberazione
5) Verbalizzazione
FUNZIONE--> favorire una migliore ponderazione della deliberazione favorendo la
partecipazione attiva dei componenti dell’organo.
Vi sono tipi di collegi in cui i partecipanti sono anche portatori dei propri interessi: interessi egoistici
--> fra questi anche l’assemblea dei soci, in queste alla funzione di ponderazione si aggiunge
anche la funzione di risolvere i contrasti sorti fra i diversi componenti.
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Diritto Commerciale Anno Accademico 23/24 Livia Legumi
Delibera dell’assemblea dei soci--> atto interno dell’organizzazione, non è una manifestazione
della volontà negoziale verso l’esterno (per manifestare la volontà verso l’esterno è necessario un
passaggio ulteriore: deve essere manifestata da un soggetto che possiede il potere
rappresentativo)
L’atto deliberativo è tale se vie assunto all’esito del procedimento deliberativo, per essere tale è
anche necessario che abbia anche contenuto deliberativo--> deve riguardare le competenze
dell’assemblea, se così non fosse sarebbe invalido.
1) Atto di convocazione
- competenza: nelle S.p.A. l’assemblea viene convocata dall’organo amministrativo. Deve
essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, per il resto la
convocazione è rimessa alla decisione dell’organo amministrativo--> grande potere
dell’organo amministrativo. La legge prevede la convocazione a richiesta dei soci: a tutela
delle minoranze, in situazioni di scontro acceso fra soci
- forma e termini: formalmente la convocazione deve essere pubblicata nella gazzetta
ufficiale almeno 15 giorni prima rispetto a quello dell’assemblea. La convocazione
può essere comunicata ai soci con mezzi che assicurino l’avvenuta ricezione
(raccomandata a.r., fax, mail) e sempre che la ricezione avvenga almeno otto giorni prima
di quello fissato per l’assemblea. Tale possibilità deve essere prevista dallo statuto.
- L’avviso deve obbligatoriamente contenere l’ordine del giorno--> serve per far conoscere
preventivamente le materie su cui si dovrà deliberare--> si pone il problema dell’analicità
dell’ordine del giorno: quando deve essere analitico e vincolante? Può essere sintetico ma
non generico. Quello che si ammette è la discissione nella deliberazione di argomenti
conseguenziali ad altri. Si può cambiare l’ordine del giorno? Può essere più o meno
importante all’atto pratico, tant’è si ammette la modificazione con voto dell’assemblea.
2) Costituzione dell’assemblea--> regolare costituzione dell’organo-->3 step:
- Regolarità della convocazione
- Legittimazione all’intervento: si specifica se gli intervenienti siano effettivamente
legittimati ad intervenire
- Verifica del numero legale--> livello minimo richiesto per la validità delle deliberazioni.
(quorum costitutivo: per la validità della seduta--> metà del capitale sociale; quorum
deliberativo: per la validità della deliberazione--> metà del capitale presente in
assemblea). I quorum si calcolano nella parte iniziale della riunione, il quorum costitutivo si
presume, ma ogni componente dell’assemblea può richiedere la verifica del quorum
costitutivo, se non sussiste il presidente deve sospendere la seduta. La maggior parte di
queste regole non sono scritte da nessuna parte ma sono consuetudinarie.
19/03/2024
Art. 2320: divieto di immistione: I soci accomandanti non possono compiere atti di
amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura
speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume
responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso
a norma dell'art. 2286.
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti
Art. 1398:
delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere
confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Efficacia del contratto posto in essere dal falso procurato--> ratifica, art.1399
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Diritto Commerciale Anno Accademico 23/24 Livia Legumi
20/03/24
Per legge l’assemblea dei soci ha un suo PRESIDENTE--> funzioni:
- Verifica della regolare costituzione dell’organo
- Direzione dei lavori
- Proclamazione dei risultati
- Verbalizzazione dei risultati
Il presidente ha un segretario che di norma controfirma il verbale.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE: viene eletto con il voto della magg. Dei presenti.
C’è una tradizione per cui si ammette la designazione (del presidente) tacita dell’organo-->
dopo il 2003 non è più consentita, la consuetudine resiste? Se tutti i presenti accettano questa
presidenza che viene fuori spontaneamente non viene compromessa l’efficienza dell’assemblea-->
si continua ad ammettere la designazione tacita del presidente.
Chi è legittimato a votare? Essendo una prerogativa del presidente, controllare chi può votare, in
questo caso non avendone ancora uno, si procede tramite l’auto qualificazione dei presenti.
Di norma il voto di ciascuno pesa secondo la sua partecipazione del capitale. Si ammette anche il
voto disgiunto. Ma in questa fase il voto si conta per teste, essendo ancora nella fase
preliminare.
DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL SOCIO--> spesso gli interventi dei soci consistono in domande
rivolte ai sindaci o amministratori. Si ritiene doverosa la risposta dell’organo se la domanda è
pertinente e se la materia non è coperta da segreto aziendale. Nelle società è molto importante la
riservatezza delle informazioni, ciò rileva anche nei rapporti interni della società.
Non è detto che in caso di violazione di tutte queste regole di funzionamento vi sia causa di
invalidità, vi sono tante regole e la violazione di queste comporta varie conseguenze. Quello che
viene richiesto è un controllo sostanziale di gravità di violazione delle regole di funzionamento
dell’assemblea--> vi sono regole “meno importanti” per cui è più difficile che scatti l’invalidità e
regole “più importanti”.
Voto segreto: per le votazioni che riguardano persone.
Si vota per chiamata, nell’ordine indicato dal presidente, normalmente si ha voto palese. La
votazione deve essere simultanea--> se non viene rispettato è considerata causa di invalidità.
RAPPRESENTANZA DELL’ASSEMBLEA--> un principio generale non esiste, si hanno soluzioni
differenziate a seconda del tipo di organo--> 2 estremi
- Collegio perfetto: necessaria la presenza di tutti i componenti dell’organo (es: collegio
giudicante)
- Piena delegabilità della partecipazione (es: assemblea di condominio)
Vi sono poi delle ipotesi intermedie--> nella S.p.A. la delega di voto era ammessa, il problema:
incetta di procure (da parte di banche depositarie di titoli) --> ciò determina misure restrittive nel
rilascio delle procure--> inversione di tendenza. La delega statutaria ora non è ammessa nelle
società quotate.
Nelle società non quotate vale la disciplina codicistica, la quale ammette il voto per delega, salvo
che non sia escluso dallo statuto--> vi sono comunque dei limiti all’ammissibilità delle procure:
- Forma scritta ad substantiam
- espressamente sancita la nullità della delega in bianco (potrebbe essere falsa)
- revocabilità in ogni momento della delega
- vietata la subdelega discrezionale
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Diritto Commerciale Anno Accademico 23/24 Livia Legumi
- divieto assoluto di delega a favore di membri della società
CONFLITTO DI INTERESSI--> interessa tuti gli organi assembleari. Ha una rilevanza che va oltre
il singolo socio, si parla del concetto di interesse della società--> ci conduce verso una riflessione
nel merito della sindacabilità nel merito delle singole decisioni dei soci.
Art. 2373--> La deliberazione approvata con il voto determinante ((di coloro)) che abbiano, per
conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma
dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I
componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina,
la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
Nei procedimenti collegiali il punto critico è la disciplina della possibilità di sindacare nel merito la
scelta del componente che ha espresso tramite il voto. Negli organi collegiali si passa all’estremo
in cui l’esercizio del voto è espressione libera e insindacabile del singolo (tramite anche voto
segreto), all’estremo opposto in cui l’esercizio del voto è un tramite per uno scopo determinato.
L’esercizio del voto è sempre predeterminato da un interesse precostituito--> nella S.p.A. la
regola di funzionalizzazione del voto vale sicuramente per l’organo amministrativo.
Per il socio il punto è più dubbio--> opinioni contrastanti
Art. 2373, il conflitto di interessi del socio può essere causa di invalidità.
Quanto si possa sindacare il voto del socio è il tema centrale del conflitto di interessi.
Che tipo di conflitto deve essere--> si discute innanzi tutto se debba trattarsi di un conflitto di
interesse attuale o concreto o basti anche che sia potenziale e astratto. Ma anche in che misura il
conflitto di interessi possa essere anche indiretto (es: parente).
Nella S.p.A. il problema si pone in maniera diversa perché alcune interferenze sono considerate
normali, es: il socio non ha alcun divieto di non concorrenza alla società--> l’unico conflitto di
interessi che rileva nell’assemblea della S.p.A. è quello particolare e concreto--> situazioni di
provato contrasto sul contenuto della deliberazione--> fenomeno ricorrente.
Applicazioni pratiche:
- se il socio vota sé stesso come amministratore, non è conflitto di interesse perché il socio
sta realizzando il proprio interesse egoistico.
- delibere riguardanti il compenso degli amministratori, neanche in questo caso è conflitto di
interessi. Per esserlo vi deve ricorrere un danno alla società.
Con questo cambio di disciplina (2003) il conflitto di interessi non rileva pi&ugra
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