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LA SOCIETA’
Partiamo da una premessa, ovvero dal fatto che alcuni soggetti di diritto sono presenti già in natura,
quali le persone, altri invece esistono per mano dell’uomo, come appunto le società.
Il fatto che l’uomo abbia voluto creare questi nuovi soggetti di diritto, serve per semplificare i
rapporti, si pensi appunto alle società: invece di scrivere contratti con decine di soci, si crea una
società che viene trattata come soggetto unico, il quale si assume diritti ed obblighi.
e di mezzi create dall’autonomia privata per
Le società sono, quindi, organizzazioni di persone
l’esercizio in comune di un’attività produttiva; la definizione di società è fornita dall’art. 2247 c.c.
Le caratteristiche principali della società sono le seguenti:
l’essere idonee
a. soggettività giuridica, ad essere un centro di imputazione di diritti ed
obblighi autonomi dai loro soci. generalmente si parla di personalità giuridica per le società
di capitali e soggettività giuridica per le società di persone.
b. Patrimonio autonomo, con questo rispondono delle obbligazioni assunte per proprio nome
e conto ed il fatto che i soci rispondono dei debiti della società, non significa che questa non
sia un soggetto diverso, semplicemente che per determinati motivi, l’ordinamento prevede
che i soci debbano rispondere delle obbligazioni assunte per nome e per conto della società;
Destinazione del patrimonio all’esercizio di un’attività economica,
c. caratteristica delle
società è la loro finalizzazione all’esercizio di un’attività economica, di solito al fine di
distribuire ai soci i proventi di tale attività, ma non tutte le società mirano anche allo scopo
lucrativo.
Tutti i tipi di società mirano ad organizzare la gestione del patrimonio, in vista dell’esercizio
dell’attività, con regole che identifichino chi prende decisioni e come tali decisioni vengono
adottate, questo rappresenta grandi differenze; nella società di persone i soci spesso decidono tutti
insieme, nelle grandi società per azioni gli amministratori sono tecnici che illustrano, una volta
l’anno, ai soci l’andamento generale della gestione ed i risultati di questa. 20
I soci e la società sono soggetti diversi, con un patrimonio diverso. L’elemento che caratterizza la
società è che il suo patrimonio è destinato ad un’attività economica. Non sempre la società ha scopo
lucrativo, come ad esempio le cooperative, società che esercitano un’attività economica che però
non è finalizzata alla divisione di dividendi, ma alla preparazione di situazioni di favore per i soci.
si partecipa ad una cooperativa per avere un vantaggio individuale ed economico.
I conferimenti dei soci sono le prestazioni le cui parti del contratto di società si obbligano,
costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società; la loro
la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività
funzione è quella di dotare
di impresa. L’art. 2247 c.c. stabilisce genericamente che i conferimenti possono essere costituiti da
beni e da servizi: denaro, beni in natura trasferiti in proprietà o concessi semplicemente in
godimento alla società.
Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla
società, inizialmente costituito dai conferimenti dei soci, poi variabile in base all’andamento della
società. Diverso da questo è il capitale sociale, una cifra che esprime il valore in denaro dei
conferimenti quale risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società, rimane
immutato, è un valore storico. Il capitale sociale indica l’ammontare dei conferimenti dei soci e
quindi il valore di attività che i soci si sono impegnati a non distrarre dall’attività di impresa e che
quindi non possono ripartirsi; ma ha anche una funzione organizzativa, serve per capire se la società
abbia conseguito utili o perdite.
Le forme societarie utilizzano determinati organi e modalità per potersi gestire la società in se;
l’essenza della società è proprio quella di stabilire delle regole per gestire la società ed il
patrimonio. A tal proposito, esistono diversi tipi di società:
Società di persone, che hanno una finalità lucrativa, i soci partecipano per avere degli utili:
Società semplice, può esercitare soltanto attività non commerciale, tutti i soci sono
illimitatamente responsabili, salvo diversa pattuizione;
Società in nome collettivo, può esercitare qualsiasi attività, commerciale e non, tutti i
soci sono illimitatamente responsabili, salvo diversa pattuizione;
Società in accomandita semplice, vi sono gli accomandatari, che sono gestori e sono
illimitatamente responsabili e accomandanti che sono limitatamente responsabili.
Società di capitali:
Società per azioni, può esercitare qualunque tipo di attività, i soci godono di
responsabilità limitata, si avvale di organi investiti di precise funzioni i cui membri
non coincidono necessariamente con i soci;
Società in accomandita per azioni;
Società a responsabilità limitata, i soci godono di responsabilità limitata, ha una
struttura tendenzialmente flessibile.
Società cooperative, con finalità mutualistica.
2247, IL CONTRATTO DI SOCIETA’
ART.
La norma che disciplina il contratto di società è l’art. 2247 c.c. ed è la norma che apre il titolo V
della società del libro V del lavoro del codice civile. per l’esercizio in comune
Con il contratto di società, due o più persone, conferiscono beni o servizi
di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La definizione serve per stabilire se 21
applicare o meno la norma, per poter capire se ci troviamo o meno nella fattispecie descritta dalla
norma. Questo articolo, infatti, risulta come qualcosa di ormai passato, ma rileggendolo, non
tardiamo a capire che fa riferimento solo al contratto che da vita ad alcune di esse.
“Due o più persone” e “allo scopo di dividerne gli utili”, sono i due concetti che ci fanno capire che
la norma non stia facendo riferimento a tutti i tipi di società; in primo luogo, perché sappiamo che le
norme per la costituzione di una società, stabiliscono che questa possa essere creata anche solo da
un socio, come le s.p.a o le s.r.l che possono sia sopravvivere con un solo socio, che essere costituite
da uno solo di questi. In secondo luogo, il concetto di divisione degli utili, non è una caratteristica
che necessariamente accomuna tutte le società, le cooperative, ad esempio, sono società che hanno
uno scopo mutualistico e non lucrativo. Ci sono due frammenti di questa norma che possono avere
valore:
- Conferimento, conferiscono nel senso che dotano la società di denaro o di altre utilità per
consentire il suo esercizio; è l’atto attraverso il quale il socio conferisce una o più utilità e lo fa con
un corrispettivo che non è dato dal denaro, ma dalla stessa partecipazione alla società;
l’esercizio in comune, lo scopo del conferimento è quello di esercitare in comune un’attività
- Per
economica.
Questo articolo, dunque, ha diverse funzioni:
a. Serve a distinguere la fattispecie da altre con alcuni tratti comuni;
È rilevante perché, in presenza di un’attività che corrisponde alla fattispecie ivi prevista ed
b. in mancanza di un contratto diverso, rende applicabile la disciplina della società. In
sostanza, se un’attività economica è esercitata in comune da più soggetti, si applica ad essa
la disciplina della società e sorge un nuovo soggetto di diritto che è, appunto, la società. In
questo caso si parla di società di fatto perché la società sorge per effetto dei comportamenti
concludenti in “esercizio in comune di attività economica, fattispecie, cui la legge applica
le regole societarie, disciplina.
Le società di fatto, al pari di quelle che sorgono per effetto di contratto, sono dotate di soggettività
giuridica, potendo essere titolari di posizioni attive e passive. La disciplina che si applica alle
società di fatto dipende dal tipo di attività che viene esercitata:
- Attività non commerciale, disciplina della società semplice, art. 2249 c.3
- Attività commerciale, disciplina della società in nome collettivo irregolare, art. 2249 c.1 e 2297.
Il primo comma dell’art. 2249 c.c. ci dice che la forma della società semplice non è accessibile alle
ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale; le società che svolgono attività
società che hanno
commerciale devono utilizzare una certa forma giuridica per costituirsi, prevista dai uno dei capi III
e seguenti. Per l’esercizio un’attività commerciale non si può utilizzare la forma di una società
semplice.
L’art. 2997 è il completamento di questo articolo e dispone che, fino a quando la società non è
iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra società e terzi, ferma la responsabilità limitata e
solidale dei soci, sono regolati dalle disposizioni relative alle società semplice.
Riassumendo, quindi, quando si ha la nascita di una società di fatto, si ha una disciplina binaria:
Se si esegue attività non commerciale, si applica la disciplina relativa alla società semplice;
Se l’attività è commerciale, si applica la normativa della società in nome collettivo ibridata,
che prende il nome di società in nome collettivo irregolare. 22
SOCIETA’ ED IMPRESA FAMILIARE
L’art. 230 bis costituisce una disciplina residuale che regola i rapporti di collaborazione tra familiari
allorché lo stesso non sia diversamente regolato. Questo articolo riguarda la disciplina della
collaborazione nell’impresa di un familiare e NON una forma particolare di impresa o società.
In sostanza, tra familiari può esservi:
Una società, quando vi è l’esercizio in comune, con tutti i presupposti dell’art. 2247 c.c;
-
- Un rapporto di lavoro subordinato, quando ve ne sono i presupposti, in primo luogo la
subordinazione gerarchica;
Se non vi è né l’uno, né l’altro, la legge dà tutela a chi