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Estratto del documento

LA SOCIETA’

Partiamo da una premessa, ovvero dal fatto che alcuni soggetti di diritto sono presenti già in natura,

quali le persone, altri invece esistono per mano dell’uomo, come appunto le società.

Il fatto che l’uomo abbia voluto creare questi nuovi soggetti di diritto, serve per semplificare i

rapporti, si pensi appunto alle società: invece di scrivere contratti con decine di soci, si crea una

società che viene trattata come soggetto unico, il quale si assume diritti ed obblighi.

e di mezzi create dall’autonomia privata per

Le società sono, quindi, organizzazioni di persone

l’esercizio in comune di un’attività produttiva; la definizione di società è fornita dall’art. 2247 c.c.

Le caratteristiche principali della società sono le seguenti:

l’essere idonee

a. soggettività giuridica, ad essere un centro di imputazione di diritti ed

obblighi autonomi dai loro soci. generalmente si parla di personalità giuridica per le società

di capitali e soggettività giuridica per le società di persone.

b. Patrimonio autonomo, con questo rispondono delle obbligazioni assunte per proprio nome

e conto ed il fatto che i soci rispondono dei debiti della società, non significa che questa non

sia un soggetto diverso, semplicemente che per determinati motivi, l’ordinamento prevede

che i soci debbano rispondere delle obbligazioni assunte per nome e per conto della società;

Destinazione del patrimonio all’esercizio di un’attività economica,

c. caratteristica delle

società è la loro finalizzazione all’esercizio di un’attività economica, di solito al fine di

distribuire ai soci i proventi di tale attività, ma non tutte le società mirano anche allo scopo

lucrativo.

Tutti i tipi di società mirano ad organizzare la gestione del patrimonio, in vista dell’esercizio

dell’attività, con regole che identifichino chi prende decisioni e come tali decisioni vengono

adottate, questo rappresenta grandi differenze; nella società di persone i soci spesso decidono tutti

insieme, nelle grandi società per azioni gli amministratori sono tecnici che illustrano, una volta

l’anno, ai soci l’andamento generale della gestione ed i risultati di questa. 20

I soci e la società sono soggetti diversi, con un patrimonio diverso. L’elemento che caratterizza la

società è che il suo patrimonio è destinato ad un’attività economica. Non sempre la società ha scopo

lucrativo, come ad esempio le cooperative, società che esercitano un’attività economica che però

non è finalizzata alla divisione di dividendi, ma alla preparazione di situazioni di favore per i soci.

si partecipa ad una cooperativa per avere un vantaggio individuale ed economico.

I conferimenti dei soci sono le prestazioni le cui parti del contratto di società si obbligano,

costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società; la loro

la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività

funzione è quella di dotare

di impresa. L’art. 2247 c.c. stabilisce genericamente che i conferimenti possono essere costituiti da

beni e da servizi: denaro, beni in natura trasferiti in proprietà o concessi semplicemente in

godimento alla società.

Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla

società, inizialmente costituito dai conferimenti dei soci, poi variabile in base all’andamento della

società. Diverso da questo è il capitale sociale, una cifra che esprime il valore in denaro dei

conferimenti quale risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società, rimane

immutato, è un valore storico. Il capitale sociale indica l’ammontare dei conferimenti dei soci e

quindi il valore di attività che i soci si sono impegnati a non distrarre dall’attività di impresa e che

quindi non possono ripartirsi; ma ha anche una funzione organizzativa, serve per capire se la società

abbia conseguito utili o perdite.

Le forme societarie utilizzano determinati organi e modalità per potersi gestire la società in se;

l’essenza della società è proprio quella di stabilire delle regole per gestire la società ed il

patrimonio. A tal proposito, esistono diversi tipi di società:

 Società di persone, che hanno una finalità lucrativa, i soci partecipano per avere degli utili:

 Società semplice, può esercitare soltanto attività non commerciale, tutti i soci sono

illimitatamente responsabili, salvo diversa pattuizione;

 Società in nome collettivo, può esercitare qualsiasi attività, commerciale e non, tutti i

soci sono illimitatamente responsabili, salvo diversa pattuizione;

 Società in accomandita semplice, vi sono gli accomandatari, che sono gestori e sono

illimitatamente responsabili e accomandanti che sono limitatamente responsabili.

 Società di capitali:

 Società per azioni, può esercitare qualunque tipo di attività, i soci godono di

responsabilità limitata, si avvale di organi investiti di precise funzioni i cui membri

non coincidono necessariamente con i soci;

 Società in accomandita per azioni;

 Società a responsabilità limitata, i soci godono di responsabilità limitata, ha una

struttura tendenzialmente flessibile.

 Società cooperative, con finalità mutualistica.

2247, IL CONTRATTO DI SOCIETA’

ART.

La norma che disciplina il contratto di società è l’art. 2247 c.c. ed è la norma che apre il titolo V

della società del libro V del lavoro del codice civile. per l’esercizio in comune

Con il contratto di società, due o più persone, conferiscono beni o servizi

di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La definizione serve per stabilire se 21

applicare o meno la norma, per poter capire se ci troviamo o meno nella fattispecie descritta dalla

norma. Questo articolo, infatti, risulta come qualcosa di ormai passato, ma rileggendolo, non

tardiamo a capire che fa riferimento solo al contratto che da vita ad alcune di esse.

“Due o più persone” e “allo scopo di dividerne gli utili”, sono i due concetti che ci fanno capire che

la norma non stia facendo riferimento a tutti i tipi di società; in primo luogo, perché sappiamo che le

norme per la costituzione di una società, stabiliscono che questa possa essere creata anche solo da

un socio, come le s.p.a o le s.r.l che possono sia sopravvivere con un solo socio, che essere costituite

da uno solo di questi. In secondo luogo, il concetto di divisione degli utili, non è una caratteristica

che necessariamente accomuna tutte le società, le cooperative, ad esempio, sono società che hanno

uno scopo mutualistico e non lucrativo. Ci sono due frammenti di questa norma che possono avere

valore:

- Conferimento, conferiscono nel senso che dotano la società di denaro o di altre utilità per

consentire il suo esercizio; è l’atto attraverso il quale il socio conferisce una o più utilità e lo fa con

un corrispettivo che non è dato dal denaro, ma dalla stessa partecipazione alla società;

l’esercizio in comune, lo scopo del conferimento è quello di esercitare in comune un’attività

- Per

economica.

Questo articolo, dunque, ha diverse funzioni:

a. Serve a distinguere la fattispecie da altre con alcuni tratti comuni;

È rilevante perché, in presenza di un’attività che corrisponde alla fattispecie ivi prevista ed

b. in mancanza di un contratto diverso, rende applicabile la disciplina della società. In

sostanza, se un’attività economica è esercitata in comune da più soggetti, si applica ad essa

la disciplina della società e sorge un nuovo soggetto di diritto che è, appunto, la società. In

questo caso si parla di società di fatto perché la società sorge per effetto dei comportamenti

concludenti in “esercizio in comune di attività economica, fattispecie, cui la legge applica

le regole societarie, disciplina.

Le società di fatto, al pari di quelle che sorgono per effetto di contratto, sono dotate di soggettività

giuridica, potendo essere titolari di posizioni attive e passive. La disciplina che si applica alle

società di fatto dipende dal tipo di attività che viene esercitata:

- Attività non commerciale, disciplina della società semplice, art. 2249 c.3

- Attività commerciale, disciplina della società in nome collettivo irregolare, art. 2249 c.1 e 2297.

Il primo comma dell’art. 2249 c.c. ci dice che la forma della società semplice non è accessibile alle

ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale; le società che svolgono attività

società che hanno

commerciale devono utilizzare una certa forma giuridica per costituirsi, prevista dai uno dei capi III

e seguenti. Per l’esercizio un’attività commerciale non si può utilizzare la forma di una società

semplice.

L’art. 2997 è il completamento di questo articolo e dispone che, fino a quando la società non è

iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra società e terzi, ferma la responsabilità limitata e

solidale dei soci, sono regolati dalle disposizioni relative alle società semplice.

Riassumendo, quindi, quando si ha la nascita di una società di fatto, si ha una disciplina binaria:

 Se si esegue attività non commerciale, si applica la disciplina relativa alla società semplice;

 Se l’attività è commerciale, si applica la normativa della società in nome collettivo ibridata,

che prende il nome di società in nome collettivo irregolare. 22

SOCIETA’ ED IMPRESA FAMILIARE

L’art. 230 bis costituisce una disciplina residuale che regola i rapporti di collaborazione tra familiari

allorché lo stesso non sia diversamente regolato. Questo articolo riguarda la disciplina della

collaborazione nell’impresa di un familiare e NON una forma particolare di impresa o società.

In sostanza, tra familiari può esservi:

Una società, quando vi è l’esercizio in comune, con tutti i presupposti dell’art. 2247 c.c;

-

- Un rapporto di lavoro subordinato, quando ve ne sono i presupposti, in primo luogo la

subordinazione gerarchica;

Se non vi è né l’uno, né l’altro, la legge dà tutela a chi

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Publisher
A.A. 2023-2024
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maria2-- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale A e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Stanghellini Lorenzo.