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Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia

4) Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi: volta contemporaneamente al salvataggio

Radicalmente riformata nel 1999 ne è conseguita una procedura concorsuale mista (giudiziaria e

amministrativa) articolata in 2 fasi:

 V

sono o meno concrete possibilità di ripresa, altrimenti si dichiara il fallimento.

 Devoluta al M tero dello sviluppo economico) è la gestione della

prima da parte di un commissario giudiziale e poi da parte di un commissario straordinario di nomina

ministeriale. Q provvede a predisporre ad attuare un programma finalizzato a soddisfare i

creditori cedendo beni aziendali entro un anno o prevedendo un programma di risanamento non

superiore a 2 “

straordinaria si converte in fallimento.

L

troppo lenta e macchinosa: il commissario straordinario non riesce ad insediarsi tempestivamente per far

Amministrazione esa e ciò, in casi come quello della Parmalat, risulta essere un grosso limite.

straordinaria E D L regole specifiche per le

speciale

delle imprese imprese di maggiori dimensioni ne straordinaria accelerata, la quale prevede

di rilevanti

dimensioni M

immediatamente un piano di risanamento. Solo in un

ma non

effettive capacità di recupero.

CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO:IL FALLIMENTO

LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

I presupposti del fallimento

I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono: a) la qualità di imprenditore commerciale del debitore; b)

lo stato di insolvenza; c) il superamento dei limiti dimensionali; d) la presenza di inadempimenti.

Il fallimento è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa per alcune categorie di imprenditori

grandi imprese in stato di insolvenza.

Lo stato di insolvenza regolarmente le proprie

M

indipendentemente dagli inadempimenti, tramite altri indici rivelatori (pagamenti con mezzi anormali; fuga).

P

che rileva come uno dei possibili indici dello stato di insolvenza.

I temporanea difficoltà. Infatti il passivo può

finanziari per pagare i debiti che scadono (es. da banche).

Ferma restando la differenza fra stato di insolvenza e inadempimento, per aprire il fallimento, essi devono

N dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 30

Infine perchè possa essere dichiarato il fallimenti è necessario che il debitore abbia superato i limiti

a fallimento se dimostra di:

a) aver avuto nei tre esercizi antecedenti un attivo patrimoniale

b) aver realizzato nei tre esercizi precedenti ricavi lordi

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non

Basta aver superato uno solo dei limiti per essere esposti al fallimento, con onere della prova a carico del

debitore.

I

L itore non impediscono la dichiarazione di

fallimento, che può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione del reg. In caso di impresa individuale

~70 ~

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e di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la possibilità per i creditori e il pm di

È inoltre necessario che lo stato di

I D

“ ncorreranno invece sia i

“ i fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi,

anche se hanno accettato con beneficio di inventario.

La dichiarazione di fallimento

Il fallimento può essere dichiarato: 1) su ricorso dei creditori; 2) su richiesta dello stesso debitore; 3) su istanza

N

L

impresa, né che il ricorso provenga da più creditori.

L È

L oloro che vantano diritti reali su cose in suo

possesso.

Il pm ha il potere nto sia dichiarato. La relativa

condanna può essere però pronunciata solo dopo che il debitore è stato dichiarato fallito.

L

contempo però è stato attribuito al pm il potere dovere di chiedere il fallimenti quando un altro giudice abbia

C sede

principale alla domanda

di fallimento. In caso di discordia fra sede legale e sede effettiva, è competente il tribunale del luogo dove

effettivamente si trova il centro amministrativo della società.

Per effetto delle dichiarazione di incompetenza la procedura è i

atti restano validi (traslatio iudicii). Il tribunale dichiarato competente può a sua volta promuovere

regolamento di competenza perché si pronunci la Corte di Cassazione.

“ I

secondaria più importante. Il fallimento estero non preclude la dichiarazione di fallimento in Italia, inoltre in

basi al principio perpetuatio iurisdictionis la giurisdizione italiana non viene meno per effetto del trasferimento

della sede dopo la presentazione della domanda.

L

La riforma del 2006 ha introdotto un dettagliata disciplina per contemperare la necessità di speditezza,

contraddittorio e diritto alla prova. Rimane che il tribunale decide sulla richiesta di fallimento con un

procedimento semplificato in camera di consiglio. Il debitore e i creditori devono però essere sentiti in

udienza, e la convocazione va notificata con preavviso di 15gg. Nel procedimento interviene anche il pm se ha

assunto iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il tribunale è dotato di poteri inquisitori i 3 esercizi, e una situazione patrimoniale. Particolare

importanza hanno le informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e dalla polizia tributaria. Le parti possono

Il tribunale infine su istanza di parte, può emettere provvedimenti cautelari o conservativi destinati a cadere

qualora la domanda di fallimento venga rigettata.

N

revocatorie

cessato o defunto. Ma contro di ciò vi è ben poco da fare. Al riguardo il presidente del tribunale ha il potere di

abbreviare tutti i termini della procedura. ~71 ~

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Se il tribunale ritiene di dover rigettare la domanda, provvede con decreto motivato; contro di esso il

creditore istante, il pm e il debitore stesso possono proporre reclamo alla corte di appello che procede a sua

volta in camera di consiglio, che non potrà accogliere la domanda di fallimento, ma solo rimettere gli atti al

tribunale.

Il fallimento è dichiarato con sentenza, contenente alcuni provvedimenti necessari per lo svolgimento della

procedura: nomina del giudice delegato e del curatore; ordine al fallito di depositare il bilancio e le scritture

contabili; fissazione dei termini relativi al procedimento di accertamento dello stato passivo; conferma o

revoca dei provvedimento cautelari o conservativi emessi in istruttoria.

La sentenza viene notifica E

esecutiva fra le parti del processo dalla data di deposito in cancelleria. A differenza che in passato, invece, gli

effetti nei riguardi dei terzi si producono solo dalla data di iscrizione nel reg.

Il reclamo. La revoca del fallimento

L

interessato entro 30 gg dalla notificazione della sentenza o per gli altri interessati dalla data di iscrizione nel

reg. Non può mai essere proposto reclamo se è passato un anno dalla pubblicazione della sentenza.

L

sospension

curatore.

Contro la sentenza che decide il reclamo si può proporre ricorso per Cassazione entro 30gg dalla notificazione

Con la sentenza di accoglimento del reclamo il fallimento è revocato; il provvedimento viene pubblicato nel

T

per ottenere la condanna al risarcimento dei danni sul quale potrà fare gravare le spese del procedimento in

caso vi sia colpa dello stesso.

GLI ORGANI DEL FALLIMENTO

Il tribunale fallimentare

I a) nomina il giudice delegato e il curatore;

b) sostituisce i componenti del comitato dei creditori su loro richiesta;

c) decide le controversie che non siano di competenza del giudice delegato e i reclami;

d) può chiedere chiarimenti e informazioni al curatore, al fallito e al comitati dei creditori.

Contro i decreti del tribunale fallimentare possono presentare reclamo alla corte di appello; entro 10 gg dalla

comunicazione o notificazione, il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e chiunque vi abbia interesse.

L

Il tribunale fallimentare è inoltre competente a decidere su tutte le controversie che derivano dal fallimento

(vis actractiva).

Il giudice delegato

Il g.d. vigila sulle operazioni del fallimento e controlla la regolarità della procedura:

a) nomina il comitato dei creditori, e nel caso di inerzia, impossibilità, urgenza pone in essere gli atti di

competenza di tale organo;

b) forma lo stato passivo del fallimento e lo rende esecutivo con decreto;

c) autorizza il curatore a stare in giudizio;

d) decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

e) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del

patrimonio.

I provvedimenti del g.d. sono adottati con decreto motivato, contro i quali chiunque vi abbia interesse può

I

Il curatore

I È inato dal tribunale con

la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione e revoca con decreto. Viene scelto fra avvocati,

commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti.

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I delle spese, consistente in una

P

Entro 60gg dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice una relazione sulle cause del

dissesto e sulle eventuali responsabilità del fallito, indicando gli atti dello stesso che intende impugnare.

Funzione principale è però quella di conservare, gestire e realizzare il patrimonio fallimentare sotto la vigilanza

Il curatore può delegare altri soggetti per singole operazioni, previa autorizzazione del comitato. Il compenso

del delegato è detratto dal compenso del curatore. Il curatore può anche essere autorizzato dal comitato dei

creditori a farsi coadiuvare da tecnici o altri, sotto la sua responsabilità.

Il curatore è tenuto al risarcimento dei danni causati; gode di autonomo potere decisionale e deve astenersi

L

revocato è proposta dal nuovo curatore previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero dal comitato dei

creditori. Contro gli atti del curatore, il fallito e ogni interessato può; proporre reclamo al giudice delegato

L

violazioni di legge, pertanto il g.d. non potrà entrare nel merito del scelte del curatore. Contro il decreto del

g.d. è ammesso ricorso al tribunale sempre entro il termine abbreviato di otto giorni.

Il comitato dei creditori

I

dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato. È composto da 3 o 5 membri ed è

nominato dal g.d. entro 30 gg dall sentenza di fallimento. Inoltre i creditori che rappresentano al maggioranza

dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni che vengono nominati dal tribunali in osservanza

Il comitato delibera a maggioranza, e non possono votare i componenti che si trovino in conflitto di interessi

in una data deliberazione. Il comitato nomina al suo interno un presidente. I provvedimenti devono essere

adottati entro 15 gg dalla richiesta: in cas

via sostitutiva il g.d.

Contro gli atti e le omissioni del comitato è possibile fare reclamo al g.d., che vi si sostituisce nel caso di

accoglimento del reclamo per omissione del comitato.

Il parere del comitato non è vincolante salvo in alcuni casi: sulla restituzione dei beni mobili di terzi; sulla

I

g.d. può autorizzare i relativi provvedimenti solo se il comitato ha espresso parere favorevole

Il comitato autorizza: il curatore a compiere atti di straordinaria amministrazione; il subentro del curatore nei

rapporti contrattuali pendenti; quisizione di beni della massa gravati di oneri; la nomina dei

inoltre il piano di liquidazione predisposto dal curatore.

Il comitato può ispezionare le scritture contabili e i documenti, e può chiedere notizie e chiarimenti al

curatore e al fallito.

Inoltre, il comitato dei creditori può presentare istanza al tribunale per la revoca del curatore, e può esercitare

contro il curatore revocato. I suoi componenti sono a loro volta soggetti a

responsabilità secondo le regole previste per i sindaci di spa: non trova tuttavia applicazione la norma sulla

responsabilità solidale dei sindaci per culpa in vigilando.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese; inoltre ad essi può essere attribuito un

compenso non superiore al 10% di quello liquidato al curatore, col consenso della maggioranza dei creditori

ammessi, calcolata per teste.

GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO

Effetti del fallimento per il fallito: effetti patrimoniali

Gli effetti nei confronti del fallito possono distinguersi in patrimoniali, personali e penali. Il fallito perde

amministrazione e la disponibilità dei suoi beni che passano al curatore. Lo spossessamento colpisce tutti i

beni tranne:

a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;

b) gli assegni alimentari, stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagnava con la propria attività, nei

limiti del mantenimento suo e della sua famiglia;

c)

d) le cose che non possono essere pignorate (vestiti, strumenti di lavoro, ecc.)

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Inoltre, se proprietario della propria abitazione, il fallito ha diritto di abitarla fino alla vendita. Se privo di mezzi

di sussistenza può ottenere dal g.d. la concessione a titolo di alimenti di un sussidio.

Lo spossessamento si estende ai beni sopravvenuti a titolo gratuito o oneroso (eredità, donazioni), dai quali

vanno però dedotte le passività di acquisto e conservazione: il curatore può perciò decidere di non acquistare i

beni se il loro valore sia inferiore alle passività. Del pari, il curatore può decidere di non acquisire un bene

liquidazione appaia manifestamente antieconomica (derelizione). Il fallito però non

perde la capacità di agire, né perde la proprietà dei beni: tutti gli atti del fallito dopo il fallimento sono validi e

vincolano lo stesso. Anzi, nulla impedisce che il fallito inizi una nuova attività di impresa. Gli atti posti in essere

dal fallito sono però inefficaci rispetto alla massa dei creditori se hanno per oggetto beni e diritti ricompresi

nello spossessamento.

Parimenti inefficaci sono i pagamenti eseguiti dal fallito e i pagamenti ricevuti dopo la dichiarazione di

fallimento, fermo restando che tutte la utilità conseguite per effetto di tali atti sono apprese alla massa

fallimentare.

Il fallimento comporta infine che il fallito non può stare in giudizio, e in suo luogo starà in giudizio il curatore.

I L

dovranno essere proseguiti attraverso la costituzione del curatore o la citazione dello stesso ad opera della

controparte.

Effetti personali e penali

Con la dichiarazione di fallimento il fallito vede limitati il diritto al segreto epistolare ed il diritto alla libertà di

movimento. La corrispondenza indirizzata al fallito, non persona fisica, viene consegnata al curatore. Se si

tratta di persona fisica

il fallito di consegnare la corrispondenza riguardante il fallimento.

Il fallito è inoltre tenuto a comunicare i cambiamenti di domicilio e residenza; è stato abolito il divieto di

allontanamento dalla propria residenza.

Un secondo gruppo di limitazioni riguarda le capacità civili: il fallito non può essere amministratore, sindaco,

; non può svolgere la

funzione di tutore, arbitro, notaio.

A differenza che in passato le incapacità civili cessano automaticamente con la chiusura del fallimento. Sono

state altresì soppresse le incapacità politiche. La dichiarazione di fallimento espone infine il fallito a sanzioni

penali per fatti diretti a recare pregiudizio ai creditori:

a) bancarotta fraudolenta, caratterizzata dal dolo

contabili; occultamento di beni);

b) bancarotta semplice, caratterizzata dalla colpa (es. spese personali eccessive);

c) ricorso abusivo al credito, che è il reato di chi ricorre o continua a ricorrere al credito dissimulando il

proprio dissesto.

La condanna per tali reati comporta, come pena accessoria, il divieto di ese

propria e di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impres

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Minchia2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zanoni Andrea.
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