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4) Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi: volta contemporaneamente al salvataggio
Radicalmente riformata nel 1999 ne è conseguita una procedura concorsuale mista (giudiziaria e
amministrativa) articolata in 2 fasi:
V
sono o meno concrete possibilità di ripresa, altrimenti si dichiara il fallimento.
Devoluta al M tero dello sviluppo economico) è la gestione della
prima da parte di un commissario giudiziale e poi da parte di un commissario straordinario di nomina
ministeriale. Q provvede a predisporre ad attuare un programma finalizzato a soddisfare i
creditori cedendo beni aziendali entro un anno o prevedendo un programma di risanamento non
superiore a 2 “
straordinaria si converte in fallimento.
L
troppo lenta e macchinosa: il commissario straordinario non riesce ad insediarsi tempestivamente per far
Amministrazione esa e ciò, in casi come quello della Parmalat, risulta essere un grosso limite.
straordinaria E D L regole specifiche per le
speciale
delle imprese imprese di maggiori dimensioni ne straordinaria accelerata, la quale prevede
di rilevanti
dimensioni M
immediatamente un piano di risanamento. Solo in un
ma non
effettive capacità di recupero.
CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO:IL FALLIMENTO
LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
I presupposti del fallimento
I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono: a) la qualità di imprenditore commerciale del debitore; b)
lo stato di insolvenza; c) il superamento dei limiti dimensionali; d) la presenza di inadempimenti.
Il fallimento è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa per alcune categorie di imprenditori
grandi imprese in stato di insolvenza.
Lo stato di insolvenza regolarmente le proprie
M
indipendentemente dagli inadempimenti, tramite altri indici rivelatori (pagamenti con mezzi anormali; fuga).
P
che rileva come uno dei possibili indici dello stato di insolvenza.
I temporanea difficoltà. Infatti il passivo può
finanziari per pagare i debiti che scadono (es. da banche).
Ferma restando la differenza fra stato di insolvenza e inadempimento, per aprire il fallimento, essi devono
N dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 30
Infine perchè possa essere dichiarato il fallimenti è necessario che il debitore abbia superato i limiti
a fallimento se dimostra di:
a) aver avuto nei tre esercizi antecedenti un attivo patrimoniale
b) aver realizzato nei tre esercizi precedenti ricavi lordi
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
Basta aver superato uno solo dei limiti per essere esposti al fallimento, con onere della prova a carico del
debitore.
I
L itore non impediscono la dichiarazione di
fallimento, che può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione del reg. In caso di impresa individuale
~70 ~
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e di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la possibilità per i creditori e il pm di
È inoltre necessario che lo stato di
I D
“ ncorreranno invece sia i
“ i fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi,
anche se hanno accettato con beneficio di inventario.
La dichiarazione di fallimento
Il fallimento può essere dichiarato: 1) su ricorso dei creditori; 2) su richiesta dello stesso debitore; 3) su istanza
N
L
impresa, né che il ricorso provenga da più creditori.
L È
L oloro che vantano diritti reali su cose in suo
possesso.
Il pm ha il potere nto sia dichiarato. La relativa
condanna può essere però pronunciata solo dopo che il debitore è stato dichiarato fallito.
L
contempo però è stato attribuito al pm il potere dovere di chiedere il fallimenti quando un altro giudice abbia
C sede
principale alla domanda
di fallimento. In caso di discordia fra sede legale e sede effettiva, è competente il tribunale del luogo dove
effettivamente si trova il centro amministrativo della società.
Per effetto delle dichiarazione di incompetenza la procedura è i
atti restano validi (traslatio iudicii). Il tribunale dichiarato competente può a sua volta promuovere
regolamento di competenza perché si pronunci la Corte di Cassazione.
“ I
secondaria più importante. Il fallimento estero non preclude la dichiarazione di fallimento in Italia, inoltre in
basi al principio perpetuatio iurisdictionis la giurisdizione italiana non viene meno per effetto del trasferimento
della sede dopo la presentazione della domanda.
L
La riforma del 2006 ha introdotto un dettagliata disciplina per contemperare la necessità di speditezza,
contraddittorio e diritto alla prova. Rimane che il tribunale decide sulla richiesta di fallimento con un
procedimento semplificato in camera di consiglio. Il debitore e i creditori devono però essere sentiti in
udienza, e la convocazione va notificata con preavviso di 15gg. Nel procedimento interviene anche il pm se ha
assunto iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il tribunale è dotato di poteri inquisitori i 3 esercizi, e una situazione patrimoniale. Particolare
importanza hanno le informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e dalla polizia tributaria. Le parti possono
Il tribunale infine su istanza di parte, può emettere provvedimenti cautelari o conservativi destinati a cadere
qualora la domanda di fallimento venga rigettata.
N
revocatorie
cessato o defunto. Ma contro di ciò vi è ben poco da fare. Al riguardo il presidente del tribunale ha il potere di
abbreviare tutti i termini della procedura. ~71 ~
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Se il tribunale ritiene di dover rigettare la domanda, provvede con decreto motivato; contro di esso il
creditore istante, il pm e il debitore stesso possono proporre reclamo alla corte di appello che procede a sua
volta in camera di consiglio, che non potrà accogliere la domanda di fallimento, ma solo rimettere gli atti al
tribunale.
Il fallimento è dichiarato con sentenza, contenente alcuni provvedimenti necessari per lo svolgimento della
procedura: nomina del giudice delegato e del curatore; ordine al fallito di depositare il bilancio e le scritture
contabili; fissazione dei termini relativi al procedimento di accertamento dello stato passivo; conferma o
revoca dei provvedimento cautelari o conservativi emessi in istruttoria.
La sentenza viene notifica E
esecutiva fra le parti del processo dalla data di deposito in cancelleria. A differenza che in passato, invece, gli
effetti nei riguardi dei terzi si producono solo dalla data di iscrizione nel reg.
Il reclamo. La revoca del fallimento
L
interessato entro 30 gg dalla notificazione della sentenza o per gli altri interessati dalla data di iscrizione nel
reg. Non può mai essere proposto reclamo se è passato un anno dalla pubblicazione della sentenza.
L
sospension
curatore.
Contro la sentenza che decide il reclamo si può proporre ricorso per Cassazione entro 30gg dalla notificazione
Con la sentenza di accoglimento del reclamo il fallimento è revocato; il provvedimento viene pubblicato nel
T
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni sul quale potrà fare gravare le spese del procedimento in
caso vi sia colpa dello stesso.
GLI ORGANI DEL FALLIMENTO
Il tribunale fallimentare
I a) nomina il giudice delegato e il curatore;
b) sostituisce i componenti del comitato dei creditori su loro richiesta;
c) decide le controversie che non siano di competenza del giudice delegato e i reclami;
d) può chiedere chiarimenti e informazioni al curatore, al fallito e al comitati dei creditori.
Contro i decreti del tribunale fallimentare possono presentare reclamo alla corte di appello; entro 10 gg dalla
comunicazione o notificazione, il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e chiunque vi abbia interesse.
L
Il tribunale fallimentare è inoltre competente a decidere su tutte le controversie che derivano dal fallimento
(vis actractiva).
Il giudice delegato
Il g.d. vigila sulle operazioni del fallimento e controlla la regolarità della procedura:
a) nomina il comitato dei creditori, e nel caso di inerzia, impossibilità, urgenza pone in essere gli atti di
competenza di tale organo;
b) forma lo stato passivo del fallimento e lo rende esecutivo con decreto;
c) autorizza il curatore a stare in giudizio;
d) decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
e) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio.
I provvedimenti del g.d. sono adottati con decreto motivato, contro i quali chiunque vi abbia interesse può
I
Il curatore
I È inato dal tribunale con
la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione e revoca con decreto. Viene scelto fra avvocati,
commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti.
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I delle spese, consistente in una
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Entro 60gg dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice una relazione sulle cause del
dissesto e sulle eventuali responsabilità del fallito, indicando gli atti dello stesso che intende impugnare.
Funzione principale è però quella di conservare, gestire e realizzare il patrimonio fallimentare sotto la vigilanza
Il curatore può delegare altri soggetti per singole operazioni, previa autorizzazione del comitato. Il compenso
del delegato è detratto dal compenso del curatore. Il curatore può anche essere autorizzato dal comitato dei
creditori a farsi coadiuvare da tecnici o altri, sotto la sua responsabilità.
Il curatore è tenuto al risarcimento dei danni causati; gode di autonomo potere decisionale e deve astenersi
L
revocato è proposta dal nuovo curatore previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero dal comitato dei
creditori. Contro gli atti del curatore, il fallito e ogni interessato può; proporre reclamo al giudice delegato
L
violazioni di legge, pertanto il g.d. non potrà entrare nel merito del scelte del curatore. Contro il decreto del
g.d. è ammesso ricorso al tribunale sempre entro il termine abbreviato di otto giorni.
Il comitato dei creditori
I
dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato. È composto da 3 o 5 membri ed è
nominato dal g.d. entro 30 gg dall sentenza di fallimento. Inoltre i creditori che rappresentano al maggioranza
dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni che vengono nominati dal tribunali in osservanza
Il comitato delibera a maggioranza, e non possono votare i componenti che si trovino in conflitto di interessi
in una data deliberazione. Il comitato nomina al suo interno un presidente. I provvedimenti devono essere
adottati entro 15 gg dalla richiesta: in cas
via sostitutiva il g.d.
Contro gli atti e le omissioni del comitato è possibile fare reclamo al g.d., che vi si sostituisce nel caso di
accoglimento del reclamo per omissione del comitato.
Il parere del comitato non è vincolante salvo in alcuni casi: sulla restituzione dei beni mobili di terzi; sulla
I
g.d. può autorizzare i relativi provvedimenti solo se il comitato ha espresso parere favorevole
Il comitato autorizza: il curatore a compiere atti di straordinaria amministrazione; il subentro del curatore nei
rapporti contrattuali pendenti; quisizione di beni della massa gravati di oneri; la nomina dei
inoltre il piano di liquidazione predisposto dal curatore.
Il comitato può ispezionare le scritture contabili e i documenti, e può chiedere notizie e chiarimenti al
curatore e al fallito.
Inoltre, il comitato dei creditori può presentare istanza al tribunale per la revoca del curatore, e può esercitare
contro il curatore revocato. I suoi componenti sono a loro volta soggetti a
responsabilità secondo le regole previste per i sindaci di spa: non trova tuttavia applicazione la norma sulla
responsabilità solidale dei sindaci per culpa in vigilando.
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese; inoltre ad essi può essere attribuito un
compenso non superiore al 10% di quello liquidato al curatore, col consenso della maggioranza dei creditori
ammessi, calcolata per teste.
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO
Effetti del fallimento per il fallito: effetti patrimoniali
Gli effetti nei confronti del fallito possono distinguersi in patrimoniali, personali e penali. Il fallito perde
amministrazione e la disponibilità dei suoi beni che passano al curatore. Lo spossessamento colpisce tutti i
beni tranne:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni alimentari, stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagnava con la propria attività, nei
limiti del mantenimento suo e della sua famiglia;
c)
d) le cose che non possono essere pignorate (vestiti, strumenti di lavoro, ecc.)
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Inoltre, se proprietario della propria abitazione, il fallito ha diritto di abitarla fino alla vendita. Se privo di mezzi
di sussistenza può ottenere dal g.d. la concessione a titolo di alimenti di un sussidio.
Lo spossessamento si estende ai beni sopravvenuti a titolo gratuito o oneroso (eredità, donazioni), dai quali
vanno però dedotte le passività di acquisto e conservazione: il curatore può perciò decidere di non acquistare i
beni se il loro valore sia inferiore alle passività. Del pari, il curatore può decidere di non acquisire un bene
liquidazione appaia manifestamente antieconomica (derelizione). Il fallito però non
perde la capacità di agire, né perde la proprietà dei beni: tutti gli atti del fallito dopo il fallimento sono validi e
vincolano lo stesso. Anzi, nulla impedisce che il fallito inizi una nuova attività di impresa. Gli atti posti in essere
dal fallito sono però inefficaci rispetto alla massa dei creditori se hanno per oggetto beni e diritti ricompresi
nello spossessamento.
Parimenti inefficaci sono i pagamenti eseguiti dal fallito e i pagamenti ricevuti dopo la dichiarazione di
fallimento, fermo restando che tutte la utilità conseguite per effetto di tali atti sono apprese alla massa
fallimentare.
Il fallimento comporta infine che il fallito non può stare in giudizio, e in suo luogo starà in giudizio il curatore.
I L
dovranno essere proseguiti attraverso la costituzione del curatore o la citazione dello stesso ad opera della
controparte.
Effetti personali e penali
Con la dichiarazione di fallimento il fallito vede limitati il diritto al segreto epistolare ed il diritto alla libertà di
movimento. La corrispondenza indirizzata al fallito, non persona fisica, viene consegnata al curatore. Se si
tratta di persona fisica
il fallito di consegnare la corrispondenza riguardante il fallimento.
Il fallito è inoltre tenuto a comunicare i cambiamenti di domicilio e residenza; è stato abolito il divieto di
allontanamento dalla propria residenza.
Un secondo gruppo di limitazioni riguarda le capacità civili: il fallito non può essere amministratore, sindaco,
; non può svolgere la
funzione di tutore, arbitro, notaio.
A differenza che in passato le incapacità civili cessano automaticamente con la chiusura del fallimento. Sono
state altresì soppresse le incapacità politiche. La dichiarazione di fallimento espone infine il fallito a sanzioni
penali per fatti diretti a recare pregiudizio ai creditori:
a) bancarotta fraudolenta, caratterizzata dal dolo
contabili; occultamento di beni);
b) bancarotta semplice, caratterizzata dalla colpa (es. spese personali eccessive);
c) ricorso abusivo al credito, che è il reato di chi ricorre o continua a ricorrere al credito dissimulando il
proprio dissesto.
La condanna per tali reati comporta, come pena accessoria, il divieto di ese
propria e di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impres