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possono rifarsi sugli accomandanti SOLO nel limite di quanto dagli stessi ricevuto a titolo di quota di
liquidazione, perché essi godevano del beneficio della responsabilità limitata.
La società in accomandita irregolare
Se l’atto costitutivo della società in accomandita semplice non viene iscritto nel registro delle imprese, la
società non è invalida ma opera come IRREGOLARE, con conseguente applicazione di una diversa
disciplina. Permane la differenza tra accomandanti e accomandatari, con conseguente limitazione della
responsabilità dei primi, ma il divieto di immistione degli accomandanti assume carattere assoluto, dato che
l’accomandante non può agire in nome della società neanche in forza di una procura speciale.
Per il resto si applica la disciplina della collettiva irregolare: i creditori sociali possono agire direttamente nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili (accomandatari) e incombe su questi ultimi l’onere di
chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali rifarsi. Viene meno,
dunque, l’operatività automatica del beneficio di escussione operante nella collettiva e nell’accomandita
regolari. I creditori particolari dei soci, inoltre, possono sempre chiedere la liquidazione della quota del loro
debitore, provando l’insufficienza degli altri beni personali del socio, diversamente da ciò che avviene
nell’accomandita regolare durante la durata del contratto. Opera, infine, la presunzione secondo cui il socio
che agisce, anche se accomandante, abbia la rappresentanza della società anche in giudizio.
CAPITOLO QUARTO – LA SOCIETA’ PER AZIONI
Nozione e caratteri essenziali
Noi sappiamo che tra le società di capitali rientrano la società per azioni, la società in accomandita per
azioni e la società a responsabilità limitata.
La società per azioni, dunque, è una società di capitali in cui “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio”, in forza dell’art.2325 comma 1 del codice civile, ed in cui “la partecipazione
sociale è rappresentata da azioni”, in forza dell’art.2346 comma 1 del codice civile. Dunque la società per
azioni si distingue, tra le società di capitali, sia dalla società in accomandita per azioni dove, benché le quote
siano rappresentate da azioni, vi è una particolare categoria di soci, accomandatari, responsabili solidalmente
ed illimitatamente con la società per le obbligazioni della stessa, sia dalla società a responsabilità limitata,
dove vi è autonomia patrimoniale perfetta ma le quote dei soci non possono essere rappresentate da azioni
né possono costituire oggetto di offerta al pubblico.
La società per azioni è il tipo di società di capitali maggiormente diffuso, in particolar modo tra le imprese di
medio-grandi dimensioni, a capitale sia privato sia pubblico e la disciplina della stessa ha subito notevoli
cambiamenti dal 1942 ad oggi. Analizziamone i caratteri essenziali.
Anzitutto la società per azioni gode di personalità giuridica, essendo autonomo centro di imputazione,
soggetto di diritto formalmente distinto dalle persone dei soci e godendo di autonomia patrimoniale perfetta:
solo la società può essere qualificata come imprenditore ed è sempre quest’ultima ad essere soggetta alla
disciplina propria dell’attività d’impresa.
I soci, godendo la società per azioni di autonomia patrimoniale perfetta, sono tenuti solo ad eseguire i
conferimenti promessi e sono essi, quindi, a decidere quale parte del proprio patrimonio personale intendono
esporre al rischio d’impresa (regola estesa, con la riforma del diritto societario del 2003, anche alle ipotesi,
salvo talune eccezioni, in cui tutte le azioni appartengano ad una sola persona). L’autonomia patrimoniale
perfetta, dunque, fa si che i creditori della società possano rifarsi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE sul
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patrimonio della stessa, anche se il legislatore, quasi a fare da contraltare a questa previsione, ha dettato una
disciplina a tutela dei creditori inerente l’effettività e l’integrità del capitale sociale, oltre che l’informazione
contabile periodica sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici della società.
A fare da contrappeso alla responsabilità limitata dei soci, inoltre, vi è l’organizzazione di tipo corporativo
propria della società per azioni, basata sulla compresenza di tre organi: l’assemblea, l’organo di gestione e
l’organo di controllo. Il singolo socio non ha poteri di amministrazione e di controllo: egli si limita, col
proprio voto proporzionato alla quota di capitale sottoscritto ed al numero di azioni possedute, alla
designazione dei membri dell’organo amministrativo e di quello di controllo. Tali membri, dunque, sono del
tutto distinti dalle persone dei soci e rispondono, tanto in sede civile quanto in sede penale, dei danni arrecati
alla società in seguito a violazione dei propri doveri. L’assemblea dei soci, inoltre, decide a maggioranza: si
tratta di una “maggioranza per capitale”, in quanto il peso del singolo socio è determinato dal numero di
azioni possedute e dal capitale sociale sottoscritto. Sono coloro che detengono la maggioranza di capitale e
che, pertanto, rischiano maggiormente a prendere le decisioni di maggior rilievo. Il disinteresse degli stessi,
però, può essere sanato dall’intervento di soci che detengono anche una frazione minima del capitale sociale,
almeno per ciò che riguarda il funzionamento essenziale della società (nomina e revoca degli amministratori
e dei sindaci, approvazione del bilancio d’esercizio), in quanto l’assemblea ordinaria dei soci, in seconda
convocazione, delibera “qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti”, come
previsto dall’art.2369, comma 3° del codice.
L’ultimo carattere essenziale della società per azioni è sicuramente determinato dal fatto che le quote di
partecipazione dei soci sono rappresentate da “partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate”, ossia azioni
di uguale valore e che conferiscono uguali diritti (art.2348 comma 1 c.c.). La divisione del capitale sociale in
parti/azioni segue un criterio astratto-matematico, in forza del quale NON si tiene conto del numero dei soci,
ma solo di un’unità di misura liberamente predeterminata che rappresenta il valore delle azioni (esempio:
1000 è il capitale, diviso magari in 100 azioni del valore di 10). Ecco, quindi, un’importante differenza tra
società per azioni e società a responsabilità limitata, laddove in quest’ultima la divisione del capitale sociale
è operata in funzione del numero dei soci, i quali diventano titolari di una sola quota di partecipazione, che
varia in base al capitale sottoscritto (capitale sottoscritto per un valore di 100, unica quota pari a 100).
La divisione del capitale secondo il criterio astratto matematico in partecipazioni-tipo standardizzate ed
omogenee, le azioni appunto, fa si che le stesse siano facilmente e liberamente trasferibili, in particolar
modo quando sono quotate su un mercato regolamentato come quello della borsa valori, in cui si forma un
prezzo ufficiale di ogni azione, reso possibile dall’omogeneità e dalla fungibilità dei titoli.
Società per azioni e tipologia della realtà
Ora possiamo finalmente capire perché le grandi imprese si organizzano in società per azioni: la
responsabilità limitata dei soci e la possibilità di una pronta mobilitazione dell’investimento, grazie alla
suddivisione in azioni, favoriscono la raccolta di grandi capitali di rischio di cui necessita l’impresa stessa.
In tal modo si vengono a creare due categorie di azionisti: coloro animati dallo spirito imprenditoriale e che,
pertanto, intendono partecipare attivamente alla vita della società, gli azionisti imprenditori, e coloro che
intendono investire il proprio denaro per farlo fruttare, per ottenerne semplicemente un ritorno economico
dato l’investimento dei propri risparmi, gli azionisti risparmiatori. Inoltre, come abbiamo detto, nel modello
della società per azioni i piccoli azionisti possono agire, e quindi avere un comportamento attivo, per evitare
che la variazione continua di interessi dei grandi investitori mortifichi la vita della società.
Tuttavia non sono solo le grandi imprese ad optare per la creazione di una società per azioni. Molto
frequenti, nell’intero sistema economico, sono le società per azioni “a ristretta base azionaria”, composte da
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un numero non elevato di soci e costituite per gestire imprese di modeste dimensioni, a volte addirittura per
gestire attività a carattere familiare, senza la presenza di un appello al pubblico risparmio per la raccolta di
capitale. I problemi che si pongono in questi casi riguardano, per lo più, la tutela dei soci di minoranza e dei
creditori: è ovvio che chi si espone maggiormente al rischio, investendo di più, abbia anche più potere di
decisione, manifestato all’interno dell’assemblea e nella scelta degli amministratori, espressione degli
azionisti di maggioranza. Questa situazione dovrebbe portare ad una gestione maggiormente oculata della
società: proprio perché un soggetto ha investito di più, e quindi rischia di più, dovrebbe avere maggior
interesse affinché tutto vada per il verso giusto. Tuttavia il quadro cambia radicalmente nel momento in cui
la società fa appello al pubblico risparmio: in questo caso, infatti, vi sono una moltitudine di investitori con
partecipazioni microscopiche, ma che costituiscono comunque la maggioranza del capitale, ed il loro
disinteresse (sono soggetti che investono al solo fine di ottenere un guadagno e non per partecipare
attivamente all’attività d’impresa) potrebbe favorire il dominio della società da parte di “gruppi minoritari di
controllo”, detentori del dieci o del venti per cento del capitale sociale, ma attivi nel prendere le decisioni di
maggior impatto. Sono questi soci a nominare gli amministratori ed i sindaci, rispettivamente per la gestione
ed il controllo della/sulla società, ed essi potrebbero dar luogo ad operazioni truffaldine o a gestioni
spericolate: notiamo, infatti, che chi si trova a decidere è chi, comunque, rischia meno e, decidendo
direttamente o indirettamente delle sorti della società, potrà sempre defilarsi in tempo, alienando le proprie
azioni e lasciando i piccoli risparmiatori/azionisti, così come i creditori, in un mare di guai.
Il codice del 1942, però, non prevedeva una disciplina di tutela per questi casi: ci si affidava sempre al
principio maggioritario, non funzionante per il disinteresse dei piccoli investitori, al potere di
controllo/vigilanza dei sindaci, che non vigilavano in quanti legati ai gruppi di controllo ed all’autotutela
degli azionisti, che non potevano o non sapevano tutelarsi. La situazione, oggi, è cambiata, non solo perché è
mutata la disciplina a riguardo, ma anche per la comparsa di una nuova figura di investitori, gli organismi di
investimento collettivo: si tratta di operatori specializzati, veri e propri investitori istituzionali, i quali
raccolgono risparmio fra il pubblico e lo investono in partecipazioni di minoranza in società quotate secondo
il criterio della diversificazione del rischio (pensiamo ai fondi comuni di investimento o ai fondi pensione).
In tali casi, quindi, alla massa di azionisti investitori si affiancano soggetti dotati di specifiche competenze,
che sanno come agire sul mercato e sanno (o dovrebbero sapere???mah) tutelarsi svolgendo un ruolo attivo
nelle assemblee e nei confronti degli amministratori (in sostanza, il risparmiatore investe nel fondo che si
preoccupa di investire e di tutelare l’investimento, cosicché il “piccolo” non si trova mai ad avere a che fare
con un mondo che non conosce, in quanto è sostituito in tutto e per tutto da operatori competenti).
Un altro fenomeno che ci interessa analizzare è quello dei gruppi di società: è sempre più frequente che una
pluralità di società per azioni, tutte formalmente autonome ed indipendenti come sottolinea l’autore
Campobasso, facciano capo ad una società capogruppo, di cui condividono il fine ultimo e che esercita sulle
singole un potere di controllo, esercitato molto spesso nell’interesse comune col sacrificio degli interessi
individuali. In tal caso occorre tutelare i soggetti che hanno investito nelle singole società, i quali potrebbero
subire, insieme con i creditori, un vero e proprio danno determinato dall’influenza della società madre sulle
piccole che ad essa fanno capo. Il codice del ’42, anche in questa ipotesi, rimaneva in silenzio ma la
modifica della disciplina nel corso degli anni ha reso possibili delle forme di tutela a riguardo.
L’evoluzione della disciplina
Passiamo ad analizzare, sebbene per ora solo in linea generale per poi scendere nel dettaglio in seguito, le
modifiche intervenute, dal ’42 ad oggi, in materia di società per azioni. Anzitutto tali modifiche si sono rese
necessarie per due principali motivi: da un lato per sanare tutte le lacune del codice, dall’altro per attuare
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tutte le normative in materia emanate dall’Unione Europea per l’armonizzazione delle singole legislazioni a
riguardo dei vari Paesi UE.
Anzitutto è stata prevista una disciplina particolare per la costituzione di tali società: se un tempo era
sufficiente, come capitale sociale minimo previsto dal codice, un milione di lire, somma resa ovviamente
ridicola ed irrisoria a causa dell’inflazione monetaria, nel 1977 tale capitale venne innalzato a 200 milioni di
lire per poi passare, nel 2004, a 120.000 euro.
Il primo intervento incisivo si è avuto con la L.216/1974, la riforma del mercato mobiliare, la quale ha preso
in considerazione il fatto che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati il dominio
minoritario, ossia la presenza di investitori con partecipazioni microscopiche che unite costituiscono la
maggioranza, è un fenomeno irreversibile ed ha introdotto strumenti di tutela della massa inerte e
disorganizzata degli azionisti risparmiatori (certificazione del bilancio da parte di una società di revisione
autonoma ed indipendente, creazione della Consob come organo pubblico di controllo, possibilità di
emettere una particolare categoria di azioni, quelle “di risparmio” prive del diritto di voto e privilegiate sotto
il profilo patrimoniale) , trascurando però di stimolare la partecipazione “attiva” di tutti i soci.
Col passare del tempo, poi, sono stati introdotti nuovi intermediari (società di intermediazione mobiliare) e
nuovi organismi di investimento collettivo, prevedendo anche specifiche regole di comportamento per
l’offerta al pubblico di valori mobiliari.
Nel ’98, grazie al d.lgs.58 del 24 febbraio, è arrivato il Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, al fine di fornire un’organica disciplina delle società quotate, il quale ha
previsto una serie di interventi volti a stimolare l’afflusso del risparmio gestito dagli investitori istituzionali
per ridurre lo strapotere dei gruppi minoritari di controllo. Sono stati rivisti tutti gli istituti propri delle
società quotate ed è stata rafforzata l’informazione societaria, oltre che gli strumenti di tutela delle
minoranze già previsti dal codice.
Nel 2003 si è avuta, invece, la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative
(d.lgs.6/2003), mentre nel 2005 è arrivata la legge sulla tutela del risparmio (l.262/2005).
Società per azioni e modelli societari
La riforma della disciplina delle società introdotta con il D.lgs.6/2003 ha attuato una vera e propria
differenziazione tra vari modelli facenti tutti parte del tipo “società per azioni”. Tale normativa prevede,
infatti, che vi siano:
Regole valide per TUTTE le società per azioni;
Regole valide per le sole “società chiuse”, ossia quelle che NON fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio;
Disposizioni applicabili alle sole “società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio”,
categoria nella quale rientrano sia le “società NON quotate con azionariato diffuso tra il pubblico”,
sia le “società quotate”;
Norme applicabili alle SOLE “società quotate”.
Il modello delle società che “fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” è stato introdotto al fine di
agevolare e rendere più graduale, per le società non quotate, il passaggio alla disciplina degli emittenti
quotati. Potremmo definirla, quindi, come una categoria intermedia: ad una società, dapprima non quotata,
che decide di procedere verso l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato vanno applicate,
talune volte, le norme dettate per le società quotate, altrettanto spesso le regole delle società non quotate ed
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altre volte ancora si applica una disciplina autonomia a metà strada. I requisiti fissati dalla Consob per far
parte delle “società non quotate con azioni diffuse tra il pubblico”, tuttavia, hanno reso vano lo sforzo
legislativo: il numero delle stesse è inferiore al centinaio, il che ci fa capire che l’obiettivo di rendere
graduale il passaggio di c
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