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CAPITOLO 12 SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE​

è una società di persone che prevede la presenza di 2 tipi di soci:​

- accomandatari: rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali.​

- accomandanti: rispondono limitatamente alla quota conferita.​

L'amministrazione compete agli accomandatari.​

L'accomandita semplice è l'unico tipo di società di persone che consente l'esercizio in comune di

impresa commerciale con rischio limitato e non esposizione a fallimento per gli accomandanti;

per questo potrebbe prestarsi ad abusi: servendosi di accomandatario di paglia (nullatenente) gli

accomandanti possono cumulare i vantaggi delle società di persone e quelle delle società di

capitali.​

La costituzione della società. La ragione sociale​

L'atto costitutivo deve indicare quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti,

soggetto a iscrizione nel registro delle imprese, se non iscritta comporta l'irregolarità della

società. La ragione sociale deve essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari

e con l'indicazione del tipo sociale, non può esservi inserito il nome degli accomandanti altrimenti

vi è una sanzione pesante: l'accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella

ragione sociale risponde illimitatamente e solidamente con i soci accomandatari, quindi perde il

beneficio della responsabilità limitata ma non diviene socio accomandatario quindi non

acquisisce il diritto di partecipare all'amministratore.​

I soci accomandanti e l'amministratore della società​

Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in

nome della società (divieto di immistione). Per quanto riguarda l'amministrazione interna egli è

privo di ogni potere decisionale autonomo, per quella esterna egli può concludere affari in nome

della società in forza di una procura speciale per singoli affari, non può agire nei confronti di terzi

come procuratore generale o institore, se egli viola il divieto di immistione si espone a una

sanzione patrimoniale grave: risponde di tutte le obbligazioni sociali illimitatamente e in caso di

fallimento della società anche lui sarà dichiarato fallito insieme agli accomandatari. Egli è inoltre

esposto alla sanzione di esclusione dalla società con decisione presa a maggioranza dei soci.​

Gli accomandanti hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e revoca degli

amministratori: è necessario il consenso di tutti gli accomandatari e la maggioranza degli

accomandanti; inoltre possono prestare la loro opera nella società sotto direzione degli

amministratori e se l'atto lo consente possono dare autorizzazioni e pareri per determinate

operazioni; hanno il diritto di ricevere comunicazione annuale del bilancio, concorrere

all'approvazione dello stesso senza però violare immistione e non sono tenuti a restituire utili

fittizi se in buona fede.​

Trasferimento della partecipazione sociale: Per gli accomandatari può avvenire solo col

consenso di tutti gli altri soci.​

Per gli accomandanti è trasferibile per causa morte anche senza il consenso di tutti i soci.​

Lo scioglimento della società: per cause previste per la Snc e quando restano o solo soci

accomandatari o solo soci accomandanti se entro 6 mesi non viene sostituito il socio che è

venuto meno: se sono venuti meno gli accomandatari, gli accomandanti devono nominare un

amministratore provvisorio che può compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Per

liquidazione ed estinzione valgono quelli della Snc.​

La società in accomandita irregolare​

Il cui atto costitutivo non è iscritto nel registro delle imprese.​

CAPITOLO 13: SOCIETÀ PER AZIONI (Spa)​

E' una società di capitali in cui per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo

patrimonio e la partecipazione sociale è rappresentata da azioni.​

La prima differenza è quella fra la Spa e la società in accomandita per azioni in cui i soci

accomandatari rispondono illimitatamente; la seconda differenza è quella fra Spa e Srl in cui la

partecipazione non è rappresentata da azioni.​

La Spa è il tipo di società più importante per la sua ampia diffusione e perché è la forma

prescelta dalle imprese medie e grandi.​

È società dotata di personalità giuridica, è trattata come soggetto distinto dai soci e gode di piena

autonomia patrimoniale. Essa è qualificabile come imprenditore. Tutti i soci non assumono

alcuna responsabilità personale poiché risponde solo la società col suo patrimonio, i soci sono

solo tenuti a eseguire i conferimenti promessi. I creditori possono fare affidamento solo al

patrimonio sociale per soddisfarsi; il legislatore però li ha tutelati con la disciplina del capitale

sociale e dell'informazione contabile periodica.​

Ha organizzazione di tipo corporativo formato da 3 organi:​

- assemblea​

- organo di gestione​

- organo di controllo​

Il funzionamento dell'assemblea è dominato dal principio maggioritario e il peso di ogni socio

dipende dalla quota di capitale e dal numero di azioni possedute. Il potere è nelle mani di chi

detiene la maggioranza del capitale, le competenze dell'assemblea riguardano le decisioni

importanti, la gestione è nelle mani degli amministratori.​

Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore che danno ai loro possessori uguali diritti ,

sono liberamente trasferibili​

Limitazione del rischio individuale e possibilità di pronta mobilitazione favoriscono la raccolta di

ingenti quantità di capitale di rischio e consentono di orientare verso l'investimento in azioni la

massa di piccoli risparmiatori: si rende possibile la compartecipazione degli azionisti imprenditori

e degli azionisti risparmiatori.​

L'evoluzione della disciplina​

La Spa ha subito dal 1942 ad oggi molti interventi legislativi sia x risolvere problemi ancora non

risolti nel 1942 sia per attuare le direttive emanate dall' UE​

Il movimento di riforme è iniziato nel 74 e le linea di tendenza emerse sono: freno al proliferare di

mini società con capitale irrisorio: nel 1942 un milione di lire (516 €), 200 milioni di lire nel 77 ,

120 mila€ nel 2003 e infine 50 mila € da legge 116/2014​

Procedimento di costituzione​

2 fasi:​

- stipula atto costitutivo​

- iscrizione dell'atto nel registro delle imprese con cui la Spa acquista personalità giuridica​

La stipula può avvenire secondo 2 diversi processi:​

1) stipula o costituzione simultanea in cui l'atto è stipulato immediatamente dai soci fondatori.​

2) stipula o costituzione per pubblica sottoscrizione in cui si stipula l'atto dopo un procedimento

di raccolta fra il pubblico del capitale iniziale sulla base di un programma predisposto dai

promotori.​

L'atto costitutivo : forma e contenuto​

La Spa può essere costituita con contratto o atto unilaterale se ha un solo socio fondatore. In

ogni caso deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.​

Deve indicare :​

- generalità soci e promotori e numero azioni ad essi assegnate​

- denominazione e Comune in Cui vi è la sede​

- oggetto sociale​

- ammontare capitale sottoscritto e versato​

- numero e valore nominale delle azioni le loro caratteristiche e le modalità di emissione e

circolazione​

- Valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura, se ci sono​

- norme secondo cui gli utili sono ripartiti​

- benefici accordati ai promotori o ai soci fondatori​

- Sistema di amministrazione adottato, numero di amministratori e i loro poteri, indicando quali

hanno la rappresentanza​

- numero componenti del collegio sindacale​

- nomina dei primi amministratori e sindaci​

- importo globale delle spese per la costituzione​

- durata della società.​

l’omissione di una o + indicazioni può far sì che il notaio rifiuti di stipulare il contratto.​

Sovente si preferisce procedere alla redazione di 2 documenti diversi : l'atto costitutivo e lo

statuto; il primo è + sintetico e indica la manifestazione di volontà di costituire la società, il

secondo + analitico contiene le regole di funzionamento della società. Anche lo statuto deve

essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.​

Le condizioni per la costituzione ( art. 2329)​

capitale non sotto i 50 mila €.​

- sottoscritto per intero il capitale sociale​

- rispettate le disposizioni relative ai conferimenti: che sia versato presso una banca il 25% dei

conferimenti in denaro o il 100% se è atto unilaterale​

-che sussistano le condizioni richieste. I conferimenti in denaro versati prima della stipulazione

del contratto e restano vincolati presso la banca fino alla conclusione del procedimento di

costituzione.​

L'iscrizione nel registro delle imprese​

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro 10 gg all'ufficio del registro delle

imprese, se non vi provvede l'obbligo ricade sugli amministratori nominati nell'atto, nell'inerzia di

entrambi punita con sanzione amministrativa e pecuniaria, ogni socio può provvedervi a spese

della società.​

In passato a questo punto si apriva la seconda fase del procedimento: il giudizio di omologazione

del tribunale competente che doveva verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla

legge per la costituzione della società. In base all'attuale disciplina spetta al notaio verificare

l'adempimento; la legge notarile infligge sanzioni al notaio che chiede l'iscrizione di atti che non

presentano le condizioni richieste. Quindi il notaio svolgerà controllo di legalità per accertare la

conformità alla legge della società in costituzione. Perciò potrà rifiutare di richiedere l'iscrizione

dell'atto e dello statuto se contrastanti con la legge e col buon costume. Il registro delle imprese

prima di procedere con l'iscrizione dovrà verificare solo le regolarità formale della

documentazione ricevuta. Con l'iscrizione nel registro la società acquista personalità giuridica,

non esiste una Spa irregolare. Può accadere che nel periodo fra la stipula e l'iscrizione vengano

compiute delle operazioni in nome della società costituenda perché espressamente richieste di

cui sono responsabili sono coloro che hanno agito, l'unico fondatore o la pluralità di soci che

hanno autorizzato e permesso tale operazione. La società resta vincolata solo se le operazioni

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliaaahh03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof De Sario Michele Salvatore.
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