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LE SOCIETÀ
Le società possono nascere per contratto o per atto unilaterale (società unipersonali), l’art
2247 stabilisce che “è il contratto con cui due o più persone conferiscono beni e servizi, per
l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”.
L’ordinamento giuridico ha diviso le società in due grandi categorie, ciascuna caratterizzata da
regole proprie. Le società di persone, ovvero, organizzazioni piccole composte da un numero
ristretto di soci, e caratterizzate da un'autonomia patrimoniale imperfetta. All’interno delle
società di persone troviamo:
• La società semplice (s.s.);
• La società in nome collettivo (s.n.c.);
• La società in accomandita semplice (s.a.s.).
L’altra categoria di società sono le società di capitali, ovvero società più complesse, composte
da un elevato numero di soci. Queste società sono caratterizzate da un’autonomia
patrimoniale perfetta. All’interno delle società di capitali troviamo:
• La società per azioni (s.p.a.);
• Le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
• Le società a responsabilità limitata (s.r.l.).
La società è un organismo necessario per l’esercizio di una “attività economica”, questa
attività deve essere di carattere economico, quindi, deve generare degli utili attraverso la
produzione e vendita di beni o servizi (attività produttiva). Ci sono però anche società che
esercitano un’attività non professionale, dette società occasionali, ovvero società senza
impresa. Non si può intendere attività produttiva quella di solo godimento del bene, in quanto,
non abbiamo un profitto, ma si concede gratuitamente il godimento del bene a un terzo (frutti
vicili o naturali).
Sempre secondo l’articolo, l’esercizio dell’attività deve essere “comune”. Un’attività è in
comune quando i poteri decisionali e l’interesse economico (crisi dell’impresa) sono in
comune.
In base al tipo di società i poteri e il ruolo dei soci possono essere di diversi modi:
• Nella SS e SNC il contratto può conferire a ciascun socio ogni potere di
amministrazione e rappresentanza;
• Nelle SAS e SAPA i soci accomandanti sono esclusi dalla gestione dell’impresa;
• Nelle SPA e SRL è presente una disciplina più rigida.
Per evitare conflitti interni, sono stati introdotti vari modelli di approvazione, per le società di
persone per l’approvazione delle decisioni è necessaria dell’unanimità, mentre, nelle società
di capitali vige il principio della maggioranza.
LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.) 16 Carlos Todisco-Grande
Per la costituzione della SNC, è necessaria la redazione di un atto costitutivo. Sul piano della
forma, è richiesta la stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il contratto è a
forma libera. Tale atto costitutivo deve indicare:
• Generalità dei soci;
• Amministrazione e rappresentanza: i soci possono essere nominati sia nell’atto
costitutivo che in un atto separato. In assenza di particolari disposizioni, tutti i soci
vengono considerati amministratori e rappresentanti;
• La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
• L’oggetto sociale: ovvero il settore in cui la società opera;
• Conferimenti;
• Prestazioni d’opera;
• Norme di ripartizione di utili e perdite: se non vi è nessuna indicazione si presuppone
una ripartizione uguale per tutti;
• Durata della società: in assenza di particolari indicazioni si presuppone una durata a
tempo indeterminato.
Se la SNC non è iscritta, sia parla di SNC irregolare, dove l’atto costitutivo viene effettuato
secondo le regole previste, ma senza effettuare l’iscrizione nel registro, quindi verrà
considerata come una SS.
I soci sono tenuti ad indicare nell’atto costitutivo il valore dei conferimenti, che potrà essere
liberamente concordato tra i soci durante la stipula dell’atto costitutivo o in sede di aumento
del capitale. La somma del valore dei conferimenti darà luogo al capitale della società, per il
quale non è fissata alcuna soglia minima. Nella SNC, troviamo per esempio il conferimento
d’opera (o servizi), con il quale il socio si obbliga a svolgere una prestazione di fare, senza
assumere la posizione di lavoratore subordinato, ma rimanendo socio.
Riguardo alla riduzione del capitale (sia mediante rimborso ai soci delle quote, sia mediante
liberazione degli stessi al vincolo di pagamento), non si ha un’efficacia diretta, ma la riduzione
sarà confermata dopo 3 mesi dall’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, durante i
quali i creditori sociali potranno opporsi, e sarà poi il Tribunale a decidere se procedere o no
con la riduzione.
Il divieto del patto Leonino (per tutte le società) stabilisce che “non è possibile escludere uno
o più soci dalla partecipazione agli utili o alla partecipazione delle perdite”. I creditori
particolari, sono quei creditori che hanno un diritto di credito nei confronti dei soci, però, per
motivi esterni alla società. L’ordinamento giuridico stabilisce che finché la società esiste o il
socio ne fa ancora parte, tale socio non può liquidare la sua quota di partecipazione, per
soddisfare il creditore particolare. Nel caso in cui la società sia a tempo determinato, e vi sia
una proroga, allora i creditori particolari possono opporsi entro 3 mesi, dalla registrazione di
tale proroga.
Nella SNC, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
La responsabilità è illimitata, dunque i soci rispondono con l’intero loro patrimonio, solidale,
e sussidiaria, in quanto siamo in presenza di un beneficio di preventiva escussione. Tale
beneficio obbliga i creditori sociali a far valere prima i loro Interessi verso il patrimonio della
società, nel momento in cui il patrimonio della società non è sufficiente, allora potranno farsi
valere anche sul patrimonio personale dei singoli soci.
RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DELLA SNC
17 Carlos Todisco-Grande
Il potere di rappresentanza permette di esprime la volontà della società, assumendo gli
obblighi o diritti in nome e per conto della società. In caso di pluralità di rappresentanti, l’atto
costitutivo dovrà precisare se operano congiuntamente o disgiuntamente. L’amministratore
che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto
sociale, salvo quelle limitazioni presenti nell’atto costitutivo.
L’amministrazione è disgiunta, e con tale amministrazione, ogni socio può prendere le
decisioni relative alla società, senza avere bisogno del consenso degli altri amministratori. Se
la società sceglie di attuare una amministrazione congiunta, tale scelta bisogna riportarla
nell’atto costitutivo della società, e per essere approvata, è necessaria l’unanimità di tutti i
soci. Con l’amministrazione congiunta gli atti devono essere svolti congiuntamente da più
soci, quindi, tutti devono esserne favorevoli.
La nomina degli amministratori deve avvenire nel momento dell’atto costitutivo della società.
Se tale nomina non vi è presente, allora vorrà dire che il potere di amministrazione e i poteri di
rappresentanza spetterà a tutti i soci, questa regola la troviamo molto all’interno delle società
di persone. Riguardo alla revoca, possiamo avere due tipologie:
• Revoca negoziale: revoca per volontà dei soci, che, a sua volta, in base alla nomina del
socio si divide in:
Atto costitutivo: se il socio è stato nominato per atto costituivo, la revoca
o dev'essere per giusta causa, e con l’unanimità di tutti i soci;
Atto separato: se la nomina è avvenuta per atto separato, la revoca può avvenire
o senza giusta causa;
• Revoca giudiziale: ciascun socio, ha la possibilità di chiedere in Tribunale, la revoca
dell’amministratore per giusta causa.
I doveri e gli obblighi che devono compiere gli amministratori sono:
• Definire le strategie imprenditoriali;
• La tenuta della contabilità;
• La redazione del bilancio d’esercizio;
• l’iscrizione della società.
Gli amministratori sono tenuti a svolgere le loro funzioni con la diligenza del buon padre di
famiglia.
Mentre, i diritti che hanno i soci non amministratori sono:
• Informazione: hanno il diritto di avere tutte le informazioni da parte degli
amministratori;
• Diritto di veto: possono opporsi alle decisioni degli amministratori;
• Ispezione: posso richiedere la documentazione agli amministratori;
• Rendiconto: annualmente gli amministratori hanno il compito di redigere tale
documento, per illustrare l’attività svolta;
Le decisioni tra i soci possono avvenire:
• Unanimità: modifiche dell’atto costitutivo;
• Principio di maggioranza: a sua volta la maggioranza si divide in:
Maggioranza per partecipazione agli utili;
o Maggioranza per teste;
o Maggioranza in base alla quota di partecipazione iniziale.
o
La scelta della maggioranza da applicare viene fatta in base al tipo di decisione, se le decisioni
riguardano l’attività gestoria o la struttura organizzativa.
18 Carlos Todisco-Grande
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL SOCIO E DELLA SOCIETÀ NELLA SNC
Lo scioglimento del socio può avvenire per varie situazioni:
• Morte: la morte di un socio determina l’obbligo della società di liquidare la quota agli
eredi dello stesso. In questo caso possiamo avere tre situazioni:
Scioglimento anticipato della società: i soci superstiti richiedono lo
o scioglimento della società, qualora ritengano che la figura del socio deceduto sia
essenziale per la prosecuzione dell’attività;
Continuazione della società con gli eredi: i soci possono richiedere che gli
o eredi del socio defunto entrino a far parte dell’attività della società, solo con
consenso unanime di tutti i soci;
Continuare l’attività della società senza gli eredi: liquidando quindi la quota di
o partecipazione del socio defunto.
• Recesso: il recesso del socio si distingue in:
Società a tempo indeterminato: non ci sono limiti per richiedere il recesso,
o dunque, i soci sono liberi