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PROFESSIONISTA INTELLETTUALE

prima svolgeva la propria attività in maniera singola, adesso invece sono molto più diffuse

le che tra loro possono

FORME ASSOCIATIVE DI PROFESSIONISTI INTELLETTUALI

costituire una società tra professionisti. Quindi, il carattere distintivo tra un soggetto

imprenditore e il professionista è l’ quel complesso di beni materiali e

ORGANIZZAZIONE,

immateriali che l’imprenditore deve sviluppare per condurre l’attività d’impresa, es.

assumere personale, chiedere finanziamenti ecc. tutte cose che un lavoratore subordinato

non deve fare. Non si può essere imprenditore senza organizzazione quindi senza assu

mere personale e investire capitale.

N.B. La partita IVA non fa di un soggetto imprenditore in quanto ce l’hanno anche i liberi

professionisti. I gestori lidi balneari sono imprenditori, in quanto ci sono delle attività che

sono legate alla stagionalità, come anche gli impianti sciistici. Queste sono delle eccezioni

che confermano il fatto che è imprenditore chi svolge abitualmente la propria attività, ma ci

sono delle attività in cui la stagionalità gioca un ruolo fondamentale. Invece se un

ristoratore chiude il proprio ristorante 5 mesi l’anno si può dire che non è un imprenditore

in quanto non è in linea con l’attività che sta svolgendo. Inoltre, si può essere imprenditore

anche senza avere dipendenti, come nelle lavanderie automatiche o anche il Carwash.

Chi lavora con l’imprenditore non è imprenditore ma è dipendente

-Produzione o scambio di beni o servizi: l’attività che viene svolta deve avere una finalità,

ossia quella di produrre o scambiare beni o servizi, quindi dev’essere un’attività produttiva.

Ci sono delle attività che mirano alla produzione di beni e attività che mirano alla

prestazione di servizi. Un imprenditore può produrre beni o erogare servizi purché l’attività

che svolge sia un’attività produttiva, ovvero non dev’essere un’attività di mero godimento.

COME SI ACQUISTA LA QUALITÀ DI IMPRENDITORE?

L’imprenditore può agire in maniera:

DIRETTA: agisce in nome e per conto proprio, e anche nei confronti dei terzi è conoscibile

la sua figura di imprenditore, il cosiddetto NOME, io

PRINCIPIO DELLA SPENDITA DEL

spendo il mio nome quale imprenditore e allora agisco come imprenditore completando

contratti di fornitura, sottoscrivendo contratti di leasing…

INDIRETTA: l’imprenditore agisce attraverso altri, attraverso rappresentanti es. il minore

può essere imprenditore ma agisce come suo rappresentante il genitore, il quale pone in

essere la gestione ordinaria dell’impresa nell’interesse dell’imprenditore che è il minore. È

la legge che impone questo tipo di rappresentanza in quanto il minore non può essere

imprenditore fino al raggiungimento della maggior età. Ecco perché è importante chiarire

come e quando si acquisisce la qualità di imprenditore, perché quando a concludere certi

affari, a condurre l’attività ordinaria dell’impresa è un soggetto diverso, un rappresentante,

allora dev’essere chiarito da questo soggetto che agisce che è in rappresentanza di un

altro soggetto che è imprenditore. Il rappresentante è un mandante dell’imprenditore, è

colui che viene mandato dall’imprenditore a svolgere determinate attività. Si può parlare di:

come il caso del genitore che rappresenta il

-RAPPRESENTANZA NON VOLONTARIA:

figlio. -RAPPRESENTANZA il caso dell’imprenditore che delega il

VOLONTARIA:

rappresentante per svolgere una determinata attività, il quale rappresentante deve

spendere il nome dell’imprenditore, quindi deve manifestare la propria figura di

rappresentante. Se il soggetto non manifesta la propria qualifica di rappresentante allora

può essere qualificato imprenditore ecco perché è importante la spendita del nome,

palesare l’esercizio indiretto dell’attività di impresa. Questo porta a un’estensione

patologica quando si parla del cosiddetto imprenditore occulto.

IMPRENDITORE OCCULTO: colui il quale non vuole palesare la propria qualifica

imprenditoriale e così agisce attraverso i prestanome, cioè mette queste figure che si

presentano quali imprenditori ma che imprenditori non sono. Es. l’impiegato statale non

può esercitare attività d’impresa, questa è una possibile conseguenza patologica

dell’imprenditore occulto, chi non può fare imprenditore lo fa in maniera occulta. Oppure ci

si serve della figura dell’imprenditore occulto quando si vuole evitare il rischio d’impresa.

L’imprenditore occulto è colui che volontariamente, coscientemente, non manifesta la

propria qualifica a terzi. Servirsi del prestanome poco cambia se il prestanome è nelle

possibilità di far fronte agli obblighi quindi di pagare i creditori e di svolgere l’attività in

maniera corretta, il problema è nel momento in cui il prestanome è un soggetto

nullatenente, il quale non può far fronte agli obblighi che prende es. il pagamento dei

fornitori.

COME VENGONO TUTELATI I CREDITORI CHE NON SANNO CHE IL SOGGETTO

CON CUI STANNO AGENDO È UN PRESTANOME NULLATENENTE?

Il legislatore ha previsto che qualora si dimostri che dietro la figura del prestanome vi è un

imprenditore occulto, il quale è il vero interessato agli accordi, si può chiedere ad esso di

pagare il debito. Si parla di un’inversione del principio detto in precedenza in quanto i

creditori possono avvalersi su un terzo soggetto. Qualora l’imprenditore occulto non paghi,

il creditore può chiedere il fallimento dell’imprenditore occulto. La garanzia che il creditore

ha nei confronti di questa fattispecie è una garanzia sia nei confronti del prestanome ma

anche nei confronti dell’imprenditore occulto.

DA QUANDO SI PUÒ DEFINIRE INIZIATA L’ATTIVITÀ DI IMPRESA?

INIZIO ATTIVITÀ: L’attività d’impresa ha inizio effettivo quando viene posto in essere uno

o più atti d’impresa, un primo atto non determina la qualifica d’imprenditore ma se questo

primo atto è funzionale a una serie di atti continuativi tutti collegati tra loro, da allora si può

definire un inizio dell’impresa. Si segue il PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ. Da una serie

preordinata di fatti si può dedurre l’apertura di un’impresa. L’impresa non ha inizio solo nel

momento in cui il soggetto agisce come imprenditore (fase in cui l’attività risulta essere

avviata), ma l’attività d’impresa si definisce avviata anche in una fase preliminare purché

questa fase sia funzionale all’attività d’impresa, certamente bisogna che vi siano una serie

di atti preliminari (es. l’affitto di un locale commerciale, singolarmente considerato non è un

primo atto da cui si determina l’inizio dell’attività di impresa, ma se a quel primo contratto

di locazione seguono altri atti come l’iscrizione nel registro delle imprese, apertura P.IVA,

acquisto merce.., tutta questa serie di atti fanno scaturire il termine dell’inizio dell’attività

d’impresa). L’organizzazione (chiedere finanziamenti, ricerca del personale ecc..) per es.

è un elemento preliminare da cui si può desumere la nascita dell’attività d’impresa, seppur

ancora l’imprenditore non abbia svolto il primo vero e proprio atto. Non si può far iniziare

l’attività aziendale con l’iscrizione al registro delle imprese, in quanto non è un atto

obbligatorio a tutte le imprese. N.B. inoltre l’imprenditore è responsabile di quello che fa

dalla fase preliminare di organizzazione d’impresa, quindi da quando pone in essere tutti

gli atti che organizzano, l’attività di impresa.

QUANDO SI DETERMINA LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA?

FINE ATTIVITÀ: Precedentemente si diceva che la cessazione dell’attività d’impresa fosse

strettamente collegata con la liquidazione dell’impresa, cioè che fin quando c’era anche

solo un creditore l’impresa rimaneva in vita. Quindi fin quando non erano stati pagati tutti i

debiti l’impresa non poteva chiudere. Il limite di questa teoria era che così facendo

l’impresa poteva rimanere in vita per decenni senza che svolgesse l’attività d’impresa, ma

solo per la

presenza di debiti. A ciò intervenne l’ex Art.10 della legge fallimentare che dice che la

cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese non può segnare la fine

dell’impresa, in quanto sarebbe troppo semplice e andrebbe a discapito dei creditori

dell’impresa ma non può nemmeno non concludersi fin quando non sono stati estinti tutti i

,

debiti. Quest’art. ci dice che entro 1 anno dalla cancellazione sul registro dell’imprese il

creditore può eccepire la liquidazione giudiziaria qualora es. si accorga che in realtà

l’imprenditore ha i mezzi per soddisfare il credito, ma non l’ha fatto in maniera volontaria,

In quanto nel momento in cui l’imprenditore si cancella dal registro delle imprese significa

che

l’imprenditore avrebbe dovuto far fronte ai suoi debiti e se non l’ha fatto significa che non

ha i mezzi per pagare, quindi è anche a beneficio per chiarire la sua posizione. Entro un

anno il creditore fa istanza di fallimento solo se ritiene che quel credito possa essere

soddisfatto con la , altrimenti non ha senso. Se entro

PROCEDURA CONCORSUALE

l’anno il creditore non chiede il fallimento allora l’imprenditore pur avendo ancora debiti ai

quali non può far fronte, si considererà cessante dell’attività d’impresa. Quindi

l’imprenditore se ha dei debiti deve liquidare i beni dell’azienda, in modo tale da pagare in

proporzione i creditori (in quanto ci sono creditori che devono essere pagati prima) se non

riesce con quel denaro a colmare i debiti, i creditori insoddisfatti possono agire anche nei

confronti del patrimonio dell’imprenditore, se l’imprenditore risulta essere nullatenente i

creditori non hanno nulla da aggredire e possono richiedere entro l’anno dalla

cancellazione del registro il fallimento. Se non si richiede il fallimento entro l’anno si

considererà cancellata in modo definitivo l’attività imprenditoriale.

N.B. Il fallito non potrà più aprire una nuova attività d’impre

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Publisher
A.A. 2023-2024
78 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher l.a.a di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Garofalo Francesco.