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PROFESSIONISTA INTELLETTUALE
prima svolgeva la propria attività in maniera singola, adesso invece sono molto più diffuse
le che tra loro possono
FORME ASSOCIATIVE DI PROFESSIONISTI INTELLETTUALI
costituire una società tra professionisti. Quindi, il carattere distintivo tra un soggetto
imprenditore e il professionista è l’ quel complesso di beni materiali e
ORGANIZZAZIONE,
immateriali che l’imprenditore deve sviluppare per condurre l’attività d’impresa, es.
assumere personale, chiedere finanziamenti ecc. tutte cose che un lavoratore subordinato
non deve fare. Non si può essere imprenditore senza organizzazione quindi senza assu
mere personale e investire capitale.
N.B. La partita IVA non fa di un soggetto imprenditore in quanto ce l’hanno anche i liberi
professionisti. I gestori lidi balneari sono imprenditori, in quanto ci sono delle attività che
sono legate alla stagionalità, come anche gli impianti sciistici. Queste sono delle eccezioni
che confermano il fatto che è imprenditore chi svolge abitualmente la propria attività, ma ci
sono delle attività in cui la stagionalità gioca un ruolo fondamentale. Invece se un
ristoratore chiude il proprio ristorante 5 mesi l’anno si può dire che non è un imprenditore
in quanto non è in linea con l’attività che sta svolgendo. Inoltre, si può essere imprenditore
anche senza avere dipendenti, come nelle lavanderie automatiche o anche il Carwash.
Chi lavora con l’imprenditore non è imprenditore ma è dipendente
-Produzione o scambio di beni o servizi: l’attività che viene svolta deve avere una finalità,
ossia quella di produrre o scambiare beni o servizi, quindi dev’essere un’attività produttiva.
Ci sono delle attività che mirano alla produzione di beni e attività che mirano alla
prestazione di servizi. Un imprenditore può produrre beni o erogare servizi purché l’attività
che svolge sia un’attività produttiva, ovvero non dev’essere un’attività di mero godimento.
COME SI ACQUISTA LA QUALITÀ DI IMPRENDITORE?
L’imprenditore può agire in maniera:
DIRETTA: agisce in nome e per conto proprio, e anche nei confronti dei terzi è conoscibile
la sua figura di imprenditore, il cosiddetto NOME, io
PRINCIPIO DELLA SPENDITA DEL
spendo il mio nome quale imprenditore e allora agisco come imprenditore completando
contratti di fornitura, sottoscrivendo contratti di leasing…
INDIRETTA: l’imprenditore agisce attraverso altri, attraverso rappresentanti es. il minore
può essere imprenditore ma agisce come suo rappresentante il genitore, il quale pone in
essere la gestione ordinaria dell’impresa nell’interesse dell’imprenditore che è il minore. È
la legge che impone questo tipo di rappresentanza in quanto il minore non può essere
imprenditore fino al raggiungimento della maggior età. Ecco perché è importante chiarire
come e quando si acquisisce la qualità di imprenditore, perché quando a concludere certi
affari, a condurre l’attività ordinaria dell’impresa è un soggetto diverso, un rappresentante,
allora dev’essere chiarito da questo soggetto che agisce che è in rappresentanza di un
altro soggetto che è imprenditore. Il rappresentante è un mandante dell’imprenditore, è
colui che viene mandato dall’imprenditore a svolgere determinate attività. Si può parlare di:
come il caso del genitore che rappresenta il
-RAPPRESENTANZA NON VOLONTARIA:
figlio. -RAPPRESENTANZA il caso dell’imprenditore che delega il
VOLONTARIA:
rappresentante per svolgere una determinata attività, il quale rappresentante deve
spendere il nome dell’imprenditore, quindi deve manifestare la propria figura di
rappresentante. Se il soggetto non manifesta la propria qualifica di rappresentante allora
può essere qualificato imprenditore ecco perché è importante la spendita del nome,
palesare l’esercizio indiretto dell’attività di impresa. Questo porta a un’estensione
patologica quando si parla del cosiddetto imprenditore occulto.
IMPRENDITORE OCCULTO: colui il quale non vuole palesare la propria qualifica
imprenditoriale e così agisce attraverso i prestanome, cioè mette queste figure che si
presentano quali imprenditori ma che imprenditori non sono. Es. l’impiegato statale non
può esercitare attività d’impresa, questa è una possibile conseguenza patologica
dell’imprenditore occulto, chi non può fare imprenditore lo fa in maniera occulta. Oppure ci
si serve della figura dell’imprenditore occulto quando si vuole evitare il rischio d’impresa.
L’imprenditore occulto è colui che volontariamente, coscientemente, non manifesta la
propria qualifica a terzi. Servirsi del prestanome poco cambia se il prestanome è nelle
possibilità di far fronte agli obblighi quindi di pagare i creditori e di svolgere l’attività in
maniera corretta, il problema è nel momento in cui il prestanome è un soggetto
nullatenente, il quale non può far fronte agli obblighi che prende es. il pagamento dei
fornitori.
COME VENGONO TUTELATI I CREDITORI CHE NON SANNO CHE IL SOGGETTO
CON CUI STANNO AGENDO È UN PRESTANOME NULLATENENTE?
Il legislatore ha previsto che qualora si dimostri che dietro la figura del prestanome vi è un
imprenditore occulto, il quale è il vero interessato agli accordi, si può chiedere ad esso di
pagare il debito. Si parla di un’inversione del principio detto in precedenza in quanto i
creditori possono avvalersi su un terzo soggetto. Qualora l’imprenditore occulto non paghi,
il creditore può chiedere il fallimento dell’imprenditore occulto. La garanzia che il creditore
ha nei confronti di questa fattispecie è una garanzia sia nei confronti del prestanome ma
anche nei confronti dell’imprenditore occulto.
DA QUANDO SI PUÒ DEFINIRE INIZIATA L’ATTIVITÀ DI IMPRESA?
INIZIO ATTIVITÀ: L’attività d’impresa ha inizio effettivo quando viene posto in essere uno
o più atti d’impresa, un primo atto non determina la qualifica d’imprenditore ma se questo
primo atto è funzionale a una serie di atti continuativi tutti collegati tra loro, da allora si può
definire un inizio dell’impresa. Si segue il PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ. Da una serie
preordinata di fatti si può dedurre l’apertura di un’impresa. L’impresa non ha inizio solo nel
momento in cui il soggetto agisce come imprenditore (fase in cui l’attività risulta essere
avviata), ma l’attività d’impresa si definisce avviata anche in una fase preliminare purché
questa fase sia funzionale all’attività d’impresa, certamente bisogna che vi siano una serie
di atti preliminari (es. l’affitto di un locale commerciale, singolarmente considerato non è un
primo atto da cui si determina l’inizio dell’attività di impresa, ma se a quel primo contratto
di locazione seguono altri atti come l’iscrizione nel registro delle imprese, apertura P.IVA,
acquisto merce.., tutta questa serie di atti fanno scaturire il termine dell’inizio dell’attività
d’impresa). L’organizzazione (chiedere finanziamenti, ricerca del personale ecc..) per es.
è un elemento preliminare da cui si può desumere la nascita dell’attività d’impresa, seppur
ancora l’imprenditore non abbia svolto il primo vero e proprio atto. Non si può far iniziare
l’attività aziendale con l’iscrizione al registro delle imprese, in quanto non è un atto
obbligatorio a tutte le imprese. N.B. inoltre l’imprenditore è responsabile di quello che fa
dalla fase preliminare di organizzazione d’impresa, quindi da quando pone in essere tutti
gli atti che organizzano, l’attività di impresa.
QUANDO SI DETERMINA LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA?
FINE ATTIVITÀ: Precedentemente si diceva che la cessazione dell’attività d’impresa fosse
strettamente collegata con la liquidazione dell’impresa, cioè che fin quando c’era anche
solo un creditore l’impresa rimaneva in vita. Quindi fin quando non erano stati pagati tutti i
debiti l’impresa non poteva chiudere. Il limite di questa teoria era che così facendo
l’impresa poteva rimanere in vita per decenni senza che svolgesse l’attività d’impresa, ma
solo per la
presenza di debiti. A ciò intervenne l’ex Art.10 della legge fallimentare che dice che la
cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese non può segnare la fine
dell’impresa, in quanto sarebbe troppo semplice e andrebbe a discapito dei creditori
dell’impresa ma non può nemmeno non concludersi fin quando non sono stati estinti tutti i
,
debiti. Quest’art. ci dice che entro 1 anno dalla cancellazione sul registro dell’imprese il
creditore può eccepire la liquidazione giudiziaria qualora es. si accorga che in realtà
l’imprenditore ha i mezzi per soddisfare il credito, ma non l’ha fatto in maniera volontaria,
In quanto nel momento in cui l’imprenditore si cancella dal registro delle imprese significa
che
l’imprenditore avrebbe dovuto far fronte ai suoi debiti e se non l’ha fatto significa che non
ha i mezzi per pagare, quindi è anche a beneficio per chiarire la sua posizione. Entro un
anno il creditore fa istanza di fallimento solo se ritiene che quel credito possa essere
soddisfatto con la , altrimenti non ha senso. Se entro
PROCEDURA CONCORSUALE
l’anno il creditore non chiede il fallimento allora l’imprenditore pur avendo ancora debiti ai
quali non può far fronte, si considererà cessante dell’attività d’impresa. Quindi
l’imprenditore se ha dei debiti deve liquidare i beni dell’azienda, in modo tale da pagare in
proporzione i creditori (in quanto ci sono creditori che devono essere pagati prima) se non
riesce con quel denaro a colmare i debiti, i creditori insoddisfatti possono agire anche nei
confronti del patrimonio dell’imprenditore, se l’imprenditore risulta essere nullatenente i
creditori non hanno nulla da aggredire e possono richiedere entro l’anno dalla
cancellazione del registro il fallimento. Se non si richiede il fallimento entro l’anno si
considererà cancellata in modo definitivo l’attività imprenditoriale.
N.B. Il fallito non potrà più aprire una nuova attività d’impre