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Estratto del documento

Accanto al fallimento, il Codice della crisi prevede anche altre procedure

concorsuali, alternative al fallimento, che mirano a prevenire l’insolvenza o a gestirla

in modo meno drastico. Tra queste, la liquidazione giudiziale, che ha sostituito la

procedura fallimentare tradizionale, il concordato preventivo e le procedure di

ristrutturazione del debito.

Il concordato preventivo è una procedura che consente all'imprenditore in crisi di

evitare il fallimento proponendo un accordo con i creditori che può prevedere la

ristrutturazione del debito, la cessione parziale dei beni o altre soluzioni per soddisfare

i creditori. Il concordato preventivo ha il vantaggio di permettere la prosecuzione

dell’attività aziendale sotto il controllo del tribunale, evitando la liquidazione totale del

patrimonio.

Infine, le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, introdotte dal

nuovo Codice della crisi, rappresentano strumenti innovativi per rilevare

tempestivamente i segnali di difficoltà dell'impresa e tentare di risolverli prima che

diventino irreversibili. L’obiettivo di queste procedure è quello di prevenire il fallimento

attraverso un’interlocuzione tra l’impresa e i creditori, mediata da un organismo di

composizione della crisi.

In conclusione, il fallimento e le procedure concorsuali rappresentano meccanismi

fondamentali del diritto commerciale, volti a gestire la crisi dell'impresa in modo

ordinato e a tutelare i diritti dei creditori. Le riforme recenti hanno introdotto strumenti

più flessibili e orientati alla prevenzione, con l’obiettivo di favorire il risanamento delle

imprese e limitare gli effetti negativi della crisi economica.

Il fallimento è una delle principali procedure concorsuali previste dal diritto

commerciale italiano ed è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza, introdotto con il Decreto Legislativo n. 14 del 2019 e

successivamente modificato. Il fallimento riguarda l'imprenditore commerciale che si

trova in una situazione di insolvenza, ossia nell'incapacità di soddisfare regolarmente

le proprie obbligazioni. Questa procedura mira a liquidare il patrimonio del debitore

per soddisfare i creditori, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni previste dalla legge.

L’insolvenza rappresenta il presupposto per dichiarare il fallimento e si verifica

quando l’imprenditore non è più in grado di far fronte ai propri debiti in modo regolare

e continuativo. Non è necessario che l’imprenditore abbia cessato l’attività; anche

un’impresa operativa, ma incapace di pagare i propri creditori nei termini stabiliti, può

essere dichiarata fallita. La valutazione dell’insolvenza è affidata al tribunale, che può

dichiarare il fallimento su richiesta dello stesso debitore, di uno o più creditori, oppure

su istanza del pubblico ministero.

Una volta dichiarato il fallimento, si apre una fase di gestione concorsuale del

patrimonio del debitore. Gli organi della procedura fallimentare sono il tribunale

fallimentare, il curatore fallimentare e il comitato dei creditori. Il curatore,

nominato dal tribunale, ha il compito di amministrare il patrimonio del fallito e di

procedere alla sua liquidazione, con l’obiettivo di distribuire equamente il ricavato tra i

creditori secondo l’ordine di priorità stabilito dalle norme. Il comitato dei creditori,

invece, ha una funzione consultiva e di controllo sull'operato del curatore.

Uno degli effetti principali del fallimento è l’apertura del concorsus creditorum,

ossia la concorrenza tra tutti i creditori del fallito, i quali devono far valere i propri

diritti nell'ambito della procedura. Da questo momento, nessun creditore può agire

singolarmente contro il patrimonio del fallito, e le azioni esecutive individuali vengono

sospese. I creditori sono classificati in base alla privilegiata, pignoratizia o

ipotecaria delle loro pretese, mentre i creditori chirografari (quelli senza garanzie)

sono soddisfatti per ultimi, proporzionalmente alle somme disponibili.

Il fallimento ha anche importanti conseguenze personali per l'imprenditore fallito.

Prima della riforma del 2006, l’imprenditore dichiarato fallito subiva automaticamente

una serie di incapacità personali, come l'incapacità di ricoprire cariche pubbliche o

amministrative. La riforma ha eliminato molte di queste incapacità, ma resta la

possibilità di sanzioni penali in caso di bancarotta fraudolenta o preferenziale.

Accanto al fallimento, il Codice della crisi prevede anche altre procedure

concorsuali, alternative al fallimento, che mirano a prevenire l’insolvenza o a gestirla

in modo meno drastico. Tra queste, la liquidazione giudiziale, che ha sostituito la

procedura fallimentare tradizionale, il concordato preventivo e le procedure di

ristrutturazione del debito.

Il concordato preventivo è una procedura che consente all'imprenditore in crisi di

evitare il fallimento proponendo un accordo con i creditori che può prevedere la

ristrutturazione del debito, la cessione parziale dei beni o altre soluzioni per soddisfare

i creditori. Il concordato preventivo ha il vantaggio di permettere la prosecuzione

dell’attività aziendale sotto il controllo del tribunale, evitando la liquidazione totale del

patrimonio.

Infine, le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, introdotte dal

nuovo Codice della crisi, rappresentano strumenti innovativi per rilevare

tempestivamente i segnali di difficoltà dell'impresa e tentare di risolverli prima che

diventino irreversibili. L’obiettivo di queste procedure è quello di prevenire il fallimento

attraverso un’interlocuzione tra l’impresa e i creditori, mediata da un organismo di

composizione della crisi.

In conclusione, il fallimento e le procedure concorsuali rappresentano meccanismi

fondamentali del diritto commerciale, volti a gestire la crisi dell'impresa in modo

ordinato e a tutelare i diritti dei creditori. Le riforme recenti hanno introdotto strumenti

più flessibili e orientati alla prevenzione, con l’obiettivo di favorire il risanamento delle

imprese e limitare gli effetti negativi della crisi economica.

Il fallimento è una delle principali procedure concorsuali previste dal diritto

commerciale italiano ed è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza, introdotto con il Decreto Legislativo n. 14 del 2019 e

successivamente modificato. Il fallimento riguarda l'imprenditore commerciale che si

trova in una situazione di insolvenza, ossia nell'incapacità di soddisfare regolarmente

le proprie obbligazioni. Questa procedura mira a liquidare il patrimonio del debitore

per soddisfare i creditori, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni previste dalla legge.

L’insolvenza rappresenta il presupposto per dichiarare il fallimento e si verifica

quando l’imprenditore non è più in grado di far fronte ai propri debiti in modo regolare

e continuativo. Non è necessario che l’imprenditore abbia cessato l’attività; anche

un’impresa operativa, ma incapace di pagare i propri creditori nei termini stabiliti, può

essere dichiarata fallita. La valutazione dell’insolvenza è affidata al tribunale, che può

dichiarare il fallimento su richiesta dello stesso debitore, di uno o più creditori, oppure

su istanza del pubblico ministero.

Una volta dichiarato il fallimento, si apre una fase di gestione concorsuale del

patrimonio del debitore. Gli organi della procedura fallimentare sono il tribunale

fallimentare, il curatore fallimentare e il comitato dei creditori. Il curatore,

nominato dal tribunale, ha il compito di amministrare il patrimonio del fallito e di

procedere alla sua liquidazione, con l’obiettivo di distribuire equamente il ricavato tra i

creditori secondo l’ordine di priorità stabilito dalle norme. Il comitato dei creditori,

invece, ha una funzione consultiva e di controllo sull'operato del curatore.

Uno degli effetti principali del fallimento è l’apertura del concorsus creditorum,

ossia la concorrenza tra tutti i creditori del fallito, i quali devono far valere i propri

diritti nell'ambito della procedura. Da questo momento, nessun creditore può agire

singolarmente contro il patrimonio del fallito, e le azioni esecutive individuali vengono

sospese. I creditori sono classificati in base alla privilegiata, pignoratizia o

ipotecaria delle loro pretese, mentre i creditori chirografari (quelli senza garanzie)

sono soddisfatti per ultimi, proporzionalmente alle somme disponibili.

Il fallimento ha anche importanti conseguenze personali per l'imprenditore fallito.

Prima della riforma del 2006, l’imprenditore dichiarato fallito subiva automaticamente

una serie di incapacità personali, come l'incapacità di ricoprire cariche pubbliche o

amministrative. La riforma ha eliminato molte di queste incapacità, ma resta la

possibilità di sanzioni penali in caso di bancarotta fraudolenta o preferenziale.

Accanto al fallimento, il Codice della crisi prevede anche altre procedure

concorsuali, alternative al fallimento, che mirano a prevenire l’insolvenza o a gestirla

in modo meno drastico. Tra queste, la liquidazione giudiziale, che ha sostituito la

procedura fallimentare tradizionale, il concordato preventivo e le procedure di

ristrutturazione del debito.

Il concordato preventivo è una procedura che consente all'imprenditore in crisi di

evitare il fallimento proponendo un accordo con i creditori che può prevedere la

ristrutturazione del debito, la cessione parziale dei beni o altre soluzioni per soddisfare

i creditori. Il concordato preventivo ha il vantaggio di permettere la prosecuzione

dell’attività aziendale sotto il controllo del tribunale, evitando la liquidazione totale del

patrimonio.

Infine, le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, introdotte dal

nuovo Codice della crisi, rappresentano strumenti innovativi per rilevare

tempestivamente i segnali di difficoltà dell'impresa e tentare di risolverli prima che

diventino irreversibili. L’obiettivo di queste procedure è quello di prevenire il fallimento

attraverso un’interlocuzione tra l’impresa e i creditori, mediata da un organismo di

composizione della crisi.

In conclusione, il fallimento e le procedure concorsuali rappresentano meccanismi

fondamentali del diritto commerciale, volti a gestire la crisi dell'impresa in modo

ordinato e a tutelare i diritti dei creditori. Le riforme recenti hanno introdotto strumenti

più flessibili e orientati alla prevenzione, con l’obiettivo di favorire il risanamento delle

imprese e limitare gli effetti negativi della crisi

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giangi01234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Montagna Matteo.