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I
n tal caso, e fino a quando non avvenga un'iscrizione tardiva volta alla regolarizzazione della società, questa sitrovaagoderedella
autonomia patrimoniale propria della società semplice.
La qualità di accomandanterimaneperòopponibileaicreditori,inquantoderivadaltipopresceltoedichiaratoneirapporticoniterzi.
Tuttavia, l'art. 2317.2, accentua le limitazioni alla partecipazione degli accomandanti all'attività gestoria. A questi ultimi, infatti, è
preclusa anche la possibilità di operare quali procuratorispecialipersingoliaffari,penalaresponsabilitàillimitataperleobbligazioni
sociali. Laratiodell'aggravamentodelregimediresponsabilitàperl'accomandanteèevidente:indifettodiunaadeguatasegnalazione
pubblicitariadellastrutturasocietaria,nonsarebbegarantitaaiterzilapossibilitàdiverificareapriorilaposizioneeilruoloassuntoda
ciascunsocioagentee,pertanto,illoroaffidamentovienetutelatoconl'insorgenzadelvincolononsoloacaricodellasocietàmaanche
solidalmente a carico dell'agente stesso.
Al contempo, deve comunquericonoscersiagliaccomandantiildirittodicompiereattidiispezioneesorveglianza,nonchélafacoltàdi
prestare la propria opera afavoredellas.a.s.,seppursottoladirezionedegliamministratori:taliatti,infatti,nonlimitanol'autonomia
decisionale dell'organo gestorio e, quindi, hanno un impatto sulle operazioni sociali estremamente ridotto.
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SOCIETÀ SEMPLICE pagg. 384-388
L
a società semplice rappresenta l'unico tipo di società "non commerciale", nel senso che è precluso l'esercizio di attività d'impresa
commerciale e il perseguimento dello scopo consortile. Ad essa è pertanto consentito esclusivamentel'esercizioincomunediattività
d'impresa agricola o di una professione intellettuale, che tuttavia possono svolgersi altresì utilizzando gli altri tipi societari.
Latecnicalegislativadeirinviirendelasocietàsempliceilprototiponormativodellesocietàdipersone,lacuidisciplinatrovaapplicazione
tuttelevolteincuinonrisultiespressamentederogatadallanormativaspecificadeglialtritipisocietaripersonali.Così,èdettataintema
di società semplice la disciplina dei conferimenti, dell'amministrazione e dello scioglimento della società e del singolo vincolo societario.
La possibilità di impiego per soli fini non commerciali ha conferito scarsa diffusione pratica a questo tipo societario. Va tuttavia
sottolineato che una spinta verso un maggiore impiego delle società semplici si deve ad alcune norme speciali chehannoprevistola
possibilità di pervenire, sia pure tramite operazioni straordinarie da compiersi entro un arco temporale circoscritto, all'esistenza di
societàsemplicidigestionedibeni:sitrattadivereepropriesocietàdigodimento,checometalinondovrebberoessereammissibiliin
lineadiprincipioechedunquedovrebberoconsiderarsiipotesieccezionali,introdottedatalinormeinmododeltuttoasistematico;nella
prassi,tuttavia,sitentadidilatarelaportatadellesuddettedisposizionispecialifinoacogliervilalegittimazioneinviageneraledisocietà
semplici di questo tipo.
1. La costituzione e l’iscrizione
L
adisciplinadellacostituzionediunasocietàsempliceèimprontataallamassimasemplicitàelibertàformale:ilcontrattononèsoggetto
aformespeciali,salvoquellerichiestedallanaturadeibeniconferiti.Comegiàperlas.n.c.,infatti,l'attocostitutivopuòessereconcluso
anche verbalmente o perfatticoncludenti(societàdifatto);e,anzi,lasocietàdifattoèregolatadallenormedettateintemadisocietà
semplice ogni qualvolta l'attività esercitata non è commerciale.
La semplificazione emerge, inoltre, dallaconsiderazionechel'art.2251omettequalsiasiprescrizionedicontenutodell'attocostitutivo.
Inoltre la destinazione all'esercizio di un'attività non commerciale la esclude dall'obbligo della tenuta dellescritturecontabiliedella
r
edazioneannualedelbilancio.Inognicaso,illegislatoreintervieneacolmarel'eventualesilenziodellepartisuelementiessenzialidel
contratto di società per effetto di norme suppletive.
L'impostazioneoriginariadelcodicecheescludeval'obbligodiiscrizionepressoilregistrodelleimpreseèstatasovvertitadapprimanel
1993 con la legge istitutiva del registro (che ha previsto l'iscrizione delle società semplici nella sezione speciale con funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicità notizia) e poi nel 2001 con la riforma dell'impresa agricola (che ha riconosciuto efficacia
dichiarativa all'iscrizione, sempre nella sezione speciale, delle società semplici esercenti attività agricola).
I
I.L'ordinamentopatrimonialedellasocietà.Laresponsabilitàdeisociperleobbligazionisociali.Icreditoripersonali
dei soci
a
)Mentreiconferimentisonosoggettiallastessadisciplinaprevistaperlas.n.c.,unaspecificaregolamentazionevale,invece,periprofili
concernenti la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
Restafermoilprincipiogeneralepropriodellesocietàdipersone,percuialmenounodeisocideveassumerelaresponsabilitàillimitata
perleobbligazionisociali;diregolatuttiisocisonoillimitatamenteresponsabili;taleregolaèperòparzialmentederogabile.Infatti,nella
societàsempliceèpossibilecheisocistipulinounaccordofinalizzatoalimitarelaresponsabilitàdialcunidiessi,chesaràopponibileai
terzi, ma solo se: i soci beneficiari dell'accordo limitativo non abbiano il poterediagireinnomeepercontodellasocietà;ilpattosia
portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: art. 2267.
Ne segue che i creditori sociali, oltre la garanzia del patrimonio sociale,godonoanchedellagaranziapersonaleesolidaledeisociche
hannoagitoinnomeepercontodellasocietà,garanziaacuisiaggiungequelladelparipersonaleesolidaledeglialtrisoci,amenocheun
patto espresso non la escluda.
b
) La società semplicevieneesclusa,inragionedelleattivitàesercitabili,dalperimetrodelleimpreseassoggettabilial.g.Perconverso,
essa può venire assoggettata, al pari di tutte leimpreseminori,al.c.incasodisovraindebitamento,conconseguenteestensionedella
proceduraaisociillimitatamenteresponsabili.Inoltre,perfronteggiarelacrisiol'insolvenzasonofruibili,cosìcomeperl'imprenditore
agricolo in for