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Estratto del documento

Impresa Collettiva - Società

Le società possono essere divise in:

  • Società semplici (possono svolgere solo attività non commerciale)
  • Società commerciali (le altre) - si applica lo statuto (nelle persone fisiche l'applicazione di tale statuto dipende dall'attività svolta), salvo che si tratti di piccola impresa la forma societaria prevale sul tipo di attività svolta dall'imprenditore

Altre forme di esercizio collettivo:

  • Associazioni - scopo di natura ideale, divieto di distribuire gli utili - alle associazioni non si applica lo statuto dell'imprenditore commerciale medio-grande quando l'impresa non ha carattere esclusivo o prevalente rispetto all'attività ideale svolta dall'associazione
  • Fondazioni - non sono considerate come imprenditore collettivo

quanto nonhanno base associativa

  • Consorzi con attività esterna -> organizzazioni istituite da più imprenditori per lo svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive imprese tramite l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi
  • Gruppi europei di interesse economico -> simile al consorzio, non è riservato ai soli imprenditori, ma a qualsiasi operatore economico, con il presupposto che gli aderenti appartengano ad almeno due stati membri dell'UE
  • Reti di impresa -> contratti fra imprese volti a favorirne la crescita tramite la reciproca collaborazione
  • Impresa coniugale -> aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi in regime di comunione legale -> non viene considerata società in quanto, essendo istituto del diritto di famiglia, si applicano le norme previste per la comunione legale dei beni

L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI

IMPRESA

L'attività di impresa scaturisce da atti formali, quali l'iscrizione all'interno del registro delle imprese. Questo è il criterio preso in considerazione con le società di capitali. Tuttavia, per l'impresa individuale non esiste un criterio formale. Per le società di persone e l'impresa individuale, il criterio sostanziale, principio di effettività, l'inizio dell'attività è legato all'effettivo inizio dell'esercizio di impresa.

Per quando effettivamente inizia l'attività di impresa, il legislatore ha definito una serie valutare di atti da compiere tra loro correlati:

  • Atti preparatori dell'attività imprenditoriale e diretti a costituire l'apparato aziendale (comprare fabbricato)
  • Atti di organizzazione adempiuti una volta creata l'impresa: primo almeno un...

→atto di ciclo produttivo e prima vendita di spostare molto in avanti l'inizio dell'impresa è quello di posticipare l'applicazione della

Il rischio ciò spinge l'imprenditore a tenere una disciplina corrispondente (es: fallimento) → condotta imprudente (soprattutto nella gestione dei costi delle start-up)

Prima si parlava di inizio di impresa quando, dopo aver compiuto tutti gli atti di si compiva il primo atto dell'organizzazione organizzazione,

Questa interpretazione è stata rivista e oggi per essere considerati imprenditori non è necessario aver compiuto il primo atto dell'organizzazione, ma sono sufficienti quegli atti di organizzazione che riflettano in modo univoco la destinazione degli atti compiuti e quindi l'esistenza dell'impresa (un disegno imprenditoriale attuale)

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA 13- Criterio formale → per le società di capitali coincide con la

cancellazione dal registro delle imprese (prima di allora la legislazione sosteneva che le società rimanessero sostanzialmente in vita fino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici - tuttavia in questo modo non poteva mai iniziare la procedura di fallimento, che necessitava che tutti i debiti fossero estinti, ma con tutti i debiti estinti, allora non ha più senso parlare di fallimento)

Il legislatore, per migliorare il sistema pubblicitario, ha previsto le ipotesi di inoperatività o inesistenza dell'impresa individuale - e delle società personali tali istituti permettono al curatore di iniziare un procedimento, che se a buon fine, termina con la cancellazione dal registro delle imprese - Criterio sostanziale principio di effettività -> per le imprese individuali e le società di - la fine dell'impresa coincide con l'operatore, tale criterio non esiste smembramento dell'apparato aziendale

l’esaurimento di tutte le operazioni pendentie• Una volta cessata l’impresa, questa non può essere ricostituita: in contrapposizionea ciò, l’imprenditore non può più essere dichiarato fallito decorso un anno dallacancellazione dal registro delle imprese, salvo che i creditori dimostrino che l’attivitàè continuata dopo la cessazione un’attività vietata dall’ordinamento

IMPRESA ILLECITA -> impresa che consiste in (es:produzione e commercio cocaina). Se il diritto privato considera un contratto illecito nullo, il dirittocommerciale non traspone la nullità all’intera impresa (molteplicità di atti). Si tratta di una forma di–tutela del terzo in buona fede (che non può accertarsi ogni volta delle ragioni di impresaesempio: laboratorio che produce cocaina e necessita delle utenze elettriche. Il contratto relativo èdi per sé un contratto lecito, a favore

del terzo in buona fede). Possibili soluzioni: - dell'impresa dall'applicazione: il titolare verrebbe esonerato dello statuto dell'impresa e quindi dal fallimento - Non applicare la disciplina: il titolare verrebbe esonerato della disciplina dell'impresa e quindi dalla disparità tra imprese lecite e illecite (non soggette al fallimento) - Applicare interamente la disciplina: tutte le norme di svantaggio, ma non di vantaggio (tutela, protezione) si applicano. Ad esempio, si applica la disciplina del fallimento (è penalizzante), ma non quella in materia di concorrenza sleale - Applicazione selettiva dello statuto dell'impresa: si applicano tutte le norme di svantaggio, ma non di vantaggio (tutela, protezione). Ad esempio, si applica la disciplina del fallimento (è penalizzante), ma non quella in materia di concorrenza sleale La stessa soluzione è applicata nel caso di svolgimento di impresa in assenza della necessaria autorizzazione.

DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA -> determinazione del soggetto (persona fisica o società) a cui riferire l'attività di impresa - importante perché tale soggetto:

  • Ha diritto ad appropriarsi dei profitti
  • Ha l'obbligo di far fronte ai debiti e alle esternalità negative correlate all'attività

Il criterio utilizzato per l'individuazione è quello della "spendita del nome", va imputata al soggetto nel nome del quale gli atti di impresa vengono esercitati (normalmente è implicito, ma nel caso vi sia rappresentanza è più chiaro). Ovviamente, se il soggetto che compie l'atto dichiara di agire in nome di un altro, l'attività è imputata a quest'ultimo a condizione che abbia il potere di farlo (legge, procura, rappresentanza commerciale). Tale potere può essere esteso all'intera attività di impresa.

caso in cui l'imprenditore,→Problema questo criterio si presta a manovre fraudolente,una persona diversa come titolare dell'attività (prestanome –detto occulto, fa figurare di solito– →nullatenente in caso di fallimento non rischia molto, non ha tanto da perdere) motivo:appropriarsi dei benefici dell'attività, ma non farsi carico delle perdite (ma anche eludere ai propri creditori l'esistenza di un'attività). dell'impresa: l'imprenditore occulto può lasciare le rediniIl problema sorge nel caso di dissestodella situazione nelle mani del prestanome -> ciò va a svantaggio dei creditori che difficlmente riusciranno a sddisfarsi sul prestanome che, essendo di solito nullatenente, fallirà (si sposta il rischio di impresa dall'imprenditore effettivo ai creditori).Si è pensato di affiancare al criterio formale della spendita del nome quello della: l'attività viene imputata sia a colui nel nome del quale si spende il sia al soggetto che nel cui interesse l'attività è svolta. Secondo tale teoria, nel caso di fallimento di un'impresa che si presenta all'esterno come individuale, se successivamente si scopre che l'attività è riferibile non a quel soggetto, ma a una società di persone rimasta dietro le quinte, allora falliranno entrambi (sia snc che il prestanome). Formalmente, questo criterio è stato incluso dall'ordinamento con la modifica dell'articolo 147 della legge fallimentare nel 2005. -> rappresenta il mezzo attraverso cui esercitare attività di impresa -> una volta costituita l'impresa, l'azienda deve essere in grado di oggettificarsi (tagliare i legami con il proprio artefice) ciò ne permette il trasferimento. Definizione: utilizzatidall'imprenditore: Dal punto di vista economico, l'imprenditore è il complesso dei fattori produttivi nell'esercizio della propria attività. Dal punto di vista giuridico, l'imprenditore è definito dall'articolo 2555 come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Il termine "beni" non si riferisce solo al capitale umano, come definito dall'articolo 810, ma comprende anche i contratti stipulati dall'imprenditore e le situazioni soggettive che ne derivano, come i crediti e i debiti dell'azienda. La giurisprudenza ha dibattuto sulla natura giuridica dell'imprenditore, contrapponendo due teorie. Tuttavia, questo dibattito non è funzionale all'applicazione della legge.

Normativa:

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
80 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sofiagiordani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Minneci Ugo.