Diritto civile I
Università Cattolica del Sacro Cuore
DIRITTO CIVILE I
Anno accademico: 2025/2026 Pagina 1 di 70
Diritto civile I Lezione 1 - 10/02
LE OBBLIGAZIONI NEL SISTEMA DEL DIRITTO CIVILE
Il tema del diritto civile sono le obbligazioni in generale. Per obbligazioni (in generale) si intende la materia raccolta nel primo titolo
del libro IV del codice civile. Si tratta di quella parte del diritto privato che ha per oggetto il nascere, lo svolgimento e l’estinzione
dell’obbligazione, dove l’obbligazione è il rapporto che lega il debitore al creditore. Un aspetto che definisce il primo titolo del libro
IV del codice civile è che esso rappresenta e manifesta la dimensione ordinamentale, per cui in questa parte del codice ci sono regole
che hanno per lo più carattere imperativo e in questa prospettiva queste disposizioni si pongono in un rapporto dialettico con
l’autonomia privata. L’autonomia privata è sovrana rispetto a una delle fonti delle obbligazioni, il contratto, per cui l’autonomia
privata decide non solo del se di un contratto, ma anche dei suoi contenuti. Una volta però che il contratto è venuto ad esistere e si è
formato, da questo possono derivare una serie di effetti, le obbligazioni, che sono governate da regole imperative o suppletive (che si
applicano salvo che le parti dispongano diversamente). L’idea della disciplina dell’obbligazione è essenzialmente tipica dei paesi di
civil law, manca invece questa categoria agli ordinamenti di common law. Per quanto riguarda però i paesi dell’Europa continentale è
un tratto comune, che unifica questi ordinamenti, tanto che alla fine dell’Ottocento - inizio Novecento un autore occupandosi delle
obbligazioni diceva che l’obbligazione rappresenta la figura giuridica cosmopolita per eccellenza. Il suo orizzonte era quello
dell’Europa continentale e lui rintracciava questo strumento un po’ in tutti gli ordinamenti. Infatti, il confronto con altri ordinamenti
europei aiuta a ricostruire i caratteri essenziali dell’obbligazione. Questi articoli contenuti nella parte generale sono circa 150 e
trattano delle vicende relative al rapporto obbligatorio, tra le quali figura in primo piano l’adempimento, l’inadempimento e le
conseguenze. Esempio: dall’inadempimento dell’obbligazione ne deriva il risarcimento del danno ex art. 1218 cc. Oltre a questo sono
presenti forme di estinzione dell’obbligazione diverse dall’inadempimento, regole per alcuni tipi speciali di obbligazioni che possono
essere tipi per quanto riguarda il contenuto, dove stanno in primo piano le obbligazioni pecuniarie che rappresentano la forma di
obbligazione più importante dal punto di vista economico e giuridico con regole uniche, ma obbligazioni peculiari anche dal punto di
vista della loro organizzazione soggettiva. Infatti, non sempre l’obbligazione è data da un rapporto tra un creditore e un debitore, la
figura del debitore e/o del creditore possono essere soggettivamente complesse, pertanto può essere diverso come si articola il
rapporto. Gran parte delle disposizioni sono rimaste inalterate, conservandosi dall’entrata in vigore del codice civile e ciò dimostra il
tentativo di questa materia di rispondere a ragioni di razionalità economica e giuridica. L’idea alla base di queste regole era quella di
trovare soluzioni in grado di adattarsi a contesti economici diversi segnati da particolari aspetti di modernità.
I. IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Per individuare l’essenza dell’obbligazione spiccano i primi 3 articoli del libro IV che danno il nucleo, a cui poi si aggiungono gli art.
1176 e 2740 cc che completano l’essenza dell’obbligazione. In particolare, l’articolo 1176 cc riguarda l’obbligo di diligenza o di
perizia nel caso del professionista e l’articolo 2740 cc è relativo invece alla responsabilità patrimoniale del debitore. Una norma
fondamentale è l’articolo 1173 cc, norma che enuncia le fonti dell’obbligazione, che sono il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto
o fatto conforme all’ordinamento giuridico. In relazione alle fonti delle obbligazioni che sono nominate (in particolare rispetto alla
conformità dell’ordinamento giuridico) sorge il problema di capire se si tratta di un elenco chiuso, quindi se la legge si è limitata a
fare riferimento all’art. 1173 a una serie di ipotesi che devono essere previste dal legislatore e quindi si tratta di una norma di rinvio,
oppure se sia legittimo (e in che modo) un’attività di partecipazione dell’interprete alla creazione, o perlomeno al riconoscimento,
delle fonti delle obbligazioni (con interprete si intende in particolare il giudice). È una questione cruciale perché riconoscere
un’obbligazione significa riconoscere l’esistenza di un vincolo, cioè il potere di pretendere qualcosa da qualcuno. Dall’art. 1174 cc si
ricava che la caratteristica fondamentale della prestazione, la quale è oggetto dell’obbligazione, è il fatto che deve essere suscettibile
di valutazione economica. L’interesse che l’obbligazione deve soddisfare, l’utilitas che deve apportare al creditore, non
necessariamente è di natura economica, può essere di natura non patrimoniale. Da questo articolo emergono i due componenti
fondamentali che caratterizzano il rapporto obbligatorio: i) l’esistenza di un comportamento dovuto da parte del debitore e ii) la
presenza di un interesse del creditore. L’obbligazione consiste nella realizzazione di una prestazione da parte del debitore che soddisfi
l’interesse del creditore (si tratta dell’adempimento). Quindi, in forza dell’obbligazione il debitore è tenuto a questo. Norma
fondamentale per gli sviluppi che ha avuto è la regola di correttezza ai sensi dell’art. 1175 cc per cui il debitore e il creditore, parti
del rapporto obbligatorio, devono comportarsi secondo correttezza. Questo è un dato fondamentale perché porta nella concezione
moderna del rapporto obbligatorio; l’idea romana del rapporto obbligatorio la identificava essenzialmente con l’obbligo di
prestazione, quindi il fatto che il debitore dovesse eseguire qualcosa, mentre l’idea moderna guarda invece al rapporto obbligatorio
come un rapporto giuridico complesso perché al centro dell’obbligazione rimane la prestazione, ma accanto ad essa esistono e si
pongono a carico delle parti obblighi ulteriori, in particolare quello di comportarsi correttamente. L’interpretazione e gli sviluppi
moderni hanno portato all’emersione di una figura di obbligazione nella quale manca quello che a lungo si è ritenuto il suo tratto
indispensabile, la prestazione, questo nel caso dell’obbligazione senza prestazione. Comunemente, l’obbligazione è data da una
prestazione e obblighi ulteriori, ma esiste la categoria dell’obbligazione senza prestazione. L’articolo 1175 permette di porre da subito
in evidenza un ulteriore aspetto fondamentale perché l’obbligo di correttezza riguarda entrambe le parti del rapporto obbligatorio,
infatti, anche il creditore è tenuto ad agire in modo da non pregiudicare la posizione dell’altra parte. Questo porta a guardare al
rapporto obbligatorio come ad un rapporto tendenzialmente paritario, tra soggetti pari. Molto spesso si guarda al debitore come la
parte debole del rapporto obbligatorio, ma bisogna fare attenzione a non assolutizzare questa prospettiva. Esempio: nel rapporto di
lavoro con riferimento alla prestazione pecuniaria relativa al pagamento delle somme il creditore è il lavoratore, che indubbiamente è
la parte debole dal punto di vista delle categorie socio-economiche.
La parte generale di obbligazione
Ci si trova di fronte a una disciplina che si può applicare a situazioni molto diverse perché i fatti alla base di queste obbligazioni
possono essere molto diversi e molto diverse possono essere le vicende oggetto delle obbligazioni, quindi l’idea è di creare una
disciplina il più possibile astratta che si possa adattare a fatti generatori diversi (quelli indicati all’art. 1173). Quindi l’idea è di avere
una forma teorica delle regole giuridiche capace di adattarsi a situazioni molto diverse. È una disciplina connotata da una forte
astrazione, dove la figura del creditore e del debitore può applicarsi a situazioni e vicende concrete molto diverse tra loro.
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Qui si manifesta in modo chiaro il punto di vista moderno del diritto delle obbligazioni: viene condensato a livello normativo lo
sviluppo teorico avvenuto in Germania nel XIX secolo in cui questa materia (e in generale il diritto privato) era stata riformulata per
concetti, quindi nel tentativo di costruire come sistema razionale le regole del diritto, in particolare del diritto privato. Quindi queste
norme sono il precipitato di questa elaborazione. Il tentativo di creare una disciplina generale applicabile a situazioni diverse tra loro
incontra però dei limiti. Molte di queste regole contenute nella parte generale delle obbligazioni, e quindi destinate ad essere applicate
a qualunque obbligazione a prescindere dalla fonte, in realtà hanno come retroterra il contratto. Il contratto infatti è la fonte più
significativa delle obbligazioni e molte scelte fatte a livello di disciplina del contratto hanno influenzato in maniera significativa il
destino delle obbligazioni. La scelta dell’ordinamento, sulla base di quello francese, del principio del consenso traslativo (principio
consensualistico per cui basta l’accordo a trasferire un diritto) ha fatto cadere la figura dell’obbligazione di dare, che continua invece
ad esistere per una diversa scelta di fondo nei paesi di lingua tedesca. Con obbligazioni di dare si intendono obbligazioni che hanno
per oggetto il trasferimento della proprietà, per cui nei paesi di lingua tedesca non basta un contratto per trasferire un diritto, ma
occorre un secondo passaggio. Tutto questo è essenzialmente il portato della scienza giuridica tedesca del XIX secolo, prima della
scuola storica con il suo iniziatore Savigny, che ha influenzato in modo decisivo le sorti del diritto privato europeo e della
pandettistica, per cui partendo dal diritto romano si cercò di riformulare il diritto romano per renderlo rispondente alle esigenze della
modernità. Vanno scelte determinate regole di diritto romano perché erano particolarmente adatte allo spirito dei tempi, alla cultura
liberale dell’Ottocento. In questo modo, con l’introduzione di questa parte generale, il nostro sistema giuridico, almeno su questo
fronte, si è allontanato dal diritto francese, a lungo ritenuto il modello dominante del nostro codice. Perché si è allontanato? Perché la
scelta del diritto francese era di creare un sistema di rapporti obbligatori diverso a seconda della fonte. L’obbligazione in generale ha
anche un secondo significato (oltre a quello di creare un insieme di regole indifferente rispetto alla fonte che fa nascere
l’obbligazione) perché queste regole sono nate da una sintesi. Infatti, prima del codice attuale del 1942 esistevano regole relative ad
obbligazioni per il diritto civile e il diritto commerciale in quanto coesistevano i due codici, ora con il codice attuale è stato introdotto
un insieme di regole generali valevoli per qualunque tipo di obbligazione, indistintamente dal fatto che si tratti di rapporti civili o
d’impresa. Nella formazione di queste regole l’influenza maggiore è stata esercitata dalle regole relative alle obbligazioni del codice
di commercio. Quindi, la disciplina delle obbligazioni che ora c’è nel codice civile è stata in misura significativa anticipata dalle
regole contenute nel codice di commercio. Questo dimostra come il codice, e in particolare la materia delle obbligazioni, abbiano
risentito molto dei cambiamenti economico-sociali, non tanto del contesto politico. Uno dei tratti di questo cambiamento socio-
economico del codice attuale rispetto a quello precedente è stato quello di far acquisire molto più significato alle obbligazioni. Questo
perché mentre prima l’obbligazione era vista semplicemente come un mero strumento funzionale all’acquisto della proprietà, in
particolare quella immobiliare che era vista come il centro della ricchezza, ora nell’economia moderna acquista un ruolo centrale il
credito e a partire dal codice i diritti reali cedono la loro predominanza. Nelle teorizzazioni dell’Ottocento le stesse obbligazioni erano
concettualmente pensate sulla base del diritto reale, il potere del creditore veniva visto come una sorta di proprietà su una parte della
libertà del debitore. Questo risulta inadeguato all’economia moderna che è fondata essenzialmente sul credito in quanto si tratta di
economie liberali capitalistiche e ha portato a porre in primo piano, accanto al diritto reale e quasi superandolo, le obbligazioni. Oggi
ci si trova di fronte a delle situazioni in cui i compiti che tradizionalmente erano affidati al diritto di proprietà sono attribuiti a rapporti
obbligatori, a obbligazioni, che portano all’acquisto della proprietà. Se nell’Ottocento e poi di nuovo con il codice attuale si era fatta
una scelta per il principio consensualistico, riducendo tutto il trasferimento del diritto al contratto, oggi si tende a frammentare il
percorso che porta all’acquisto della proprietà, creando delle fasi obbligatorie precedenti all’acquisto del diritto e relativizzando la
portata del consenso traslativo. Esempio: a volte si tratta di acquistare un immobile e il soggetto che intende acquistare quel bene non
ha a disposizione in quel momento il credito necessario o magari può voler servirsi del bene in godimento in un primo momento e poi
acquistarne il diritto. Questo una volta non accadeva perché si passava immediatamente all’acquisto della proprietà.
I limiti della generalizzazione dell’obbligazione
Uno dei limiti della generalizzazione delle obbligazioni è il fatto che molte regole risentono del contratto come fonte di obbligazione.
Un altro limite riguarda il tipo di prestazione; probabilmente il livello più alto di astrazione lo si raggiunge per quanto riguarda
l’obbligazione di dare, mentre una differenziazione c’è con riguardo alle obbligazioni di fare, quindi quelle obbligazioni in cui si deve
svolgere una prestazione. In particolare, l’art. 1176 cc si compone di due commi: il primo si riferisce al debitore e stabilisce che
questo deve adempiere con la diligenza del buon padre di famiglia, ma quando il debitore diventa un soggetto professionista non basta
più la generica diligenza del buon padre di famiglia, ma deve applicare le regole professionali, le regole dell’arte di cui si dichiara
esperto (regole di specializzazione). L’articolo 1218 cc riguarda la regola generale relativa alla responsabilità del debitore e in via
strettamente interpretativa, senza che la lettera della legge sia cambiata, ma tenendo conto delle conseguenze economiche che
un’interpretazione aveva in luogo di un’altra, si sono lette certe regole relative all’attività di impresa in modo più rigoroso, come nel
caso della responsabilità del soggetto inadempiente che è imprenditore. In via interpretativa è dato acquisito che quando si tratta di
attività d’impresa in relazione ad attività tipiche propriamente legate a quell’attività d’impresa, il debitore non si può liberare
provando l’impossibilità sopravvenuta perché questo non basta, ma ci vuole la prova del caso fortuito. Un conto sono le regole
relative alla responsabilità per inadempimento per un soggetto qualunque, altre quelle relative al soggetto imprenditore. Un altro
aspetto importante che rappresenta una sorta di correttivo a questa tendenza all’astrazione si ricava dall’art. 1174 cc; l’idea di un
rapporto obbligatorio che si ricava da questa norma mette in evidenza il comportamento dovuto e l’interesse del creditore. Il
comportamento dovuto obbliga l’interprete, nel valutare il rapporto obbligatorio, a capire a quali mezzi è tenuto il debitore in
relazione allo specifico rapporto obbligatorio. Attraverso la valutazione di buona fede possono essere ricavati quei specifici mezzi che
in relazione a quel rapporto obbligatorio sono dovuti e questo rappresenta un ulteriore elemento di relativizzazione dell’astrazione.
Questo evita che si arrivi a teorizzare un’idea di obbligazione e di risultato del tutto estranea o del tutto astratta rispetto alle
circostanze da cui l’obbligazione ha tratto le radici. Un aspetto metodologico che inizia a delinearsi nello studio della parte generale
delle obbligazioni è quello di tenere presente la dialettica, quindi, la relazione che esiste tra l’obbligazione e le sue fonti. La parte
generale dà un patrimonio di nozioni, le quali però devono essere sempre viste in relazione alle fonti che costituiscono l’obbligazione
in quanto sono due facce della stessa medaglia. Quindi quale disciplina si applica a un’obbligazione? La disciplina che si applica a
un’obbligazione deriva dalle i) regole contenute nella parte generale e le ii) regole relative alla specifica fonte. Pagina 3 di 70
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II. OBBLIGAZIONE E RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Nel codice civile non c'è una definizione di obbligazione. Si era molto discusso se far propria, nel contesto del codice civile, quella
nozione che si ritrovava nelle fonti di diritto romano dell'obbligazione come vincolo giuridico che lega il debitore al creditore. Questa
definizione non è stata accolta perché ha un limite fondamentale: mette in rilievo in modo chiaro l'aspetto dell'obbligo, ma non un
altro connotato essenziale dell'obbligazione, cioè la responsabilità patrimoniale del debitore come stabilita dall’art. 2740. cc.,
quindi, il fatto che il debitore risponde dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri. L'idea dell’obbligazione infatti è
strettamente connessa alla responsabilità patrimoniale del debitore. La responsabilità
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