DIRITTO – SECONDA PARTE
SFALCI E POTATURE: SOTTOPRODOTTI O RIFIUTI?
1. Inquadramento generale e collegamento allo sviluppo sostenibile
Il tema degli sfalci e delle potature si colloca all’incrocio tra diritto ambientale, gestione dei rifiuti e sviluppo sostenibile.
La qualificazione giuridica di questi materiali come sottoprodotti oppure come rifiuti ha conseguenze rilevanti sia sul piano
ambientale sia su quello economico e gestionale.
Il collegamento con lo sviluppo sostenibile è centrale: una corretta gestione degli sfalci e delle potature consente di ridurre l’impatto
ambientale, favorire il riuso delle risorse e limitare il conferimento in discarica, in linea con i principi dell’economia circolare.
2. Fonti e criteri di riferimento
La disciplina giuridica si fonda su diverse fonti, che tengono conto:
delle peculiarità dell’oggetto, cioè della natura materiale degli sfalci e delle potature (materiale organico, biodegradabile,
derivante da attività agricole o di manutenzione del verde);
degli interessi tutelati, tra cui:
la protezione dell’ambiente,
la salute pubblica,
l’efficienza economica della gestione dei materiali,
la prevenzione dell’inquinamento;
delle ulteriori fonti normative e interpretative (nazionali ed europee), che concorrono a definire quando tali materiali possano
essere esclusi dalla categoria dei rifiuti e considerati sottoprodotti, se rispettano determinati requisiti.
3. Agenda 2030: obiettivi e target
Il tema è direttamente collegato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
Ogni obiettivo influisce sugli altri, poiché la sostenibilità è un concetto integrato e trasversale.
In particolare, la gestione sostenibile degli sfalci e delle potature incide su:
la tutela dell’ambiente,
la gestione responsabile delle risorse,
la riduzione dei rifiuti,
la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili.
La chiave di sintesi dell’
Agenda 2030 è proprio il concetto di sostenibilità, intesa come equilibrio tra:
dimensione ambientale,
dimensione economica,
dimensione sociale.
4. Il principio della sostenibilità
La sostenibilità rappresenta il principio guida dell’intero sistema.
Espressioni come “Sustainability first” evidenziano la priorità attribuita alla tutela dell’ambiente e all’uso responsabile delle risorse
rispetto ad altri interessi.
In questo quadro si inserisce anche il Green Deal europeo, che mira a:
rendere l’Unione Europea climaticamente neutra,
promuovere l’economia circolare,
ridurre gli sprechi,
valorizzare materiali che, se correttamente gestiti, possono essere recuperati anziché smaltiti come rifiuti.
DIRITTO – SECONDA PARTE 1
6. “Dal produttore al consumatore”
Il principio “dal produttore al consumatore” rappresenta un atto di soft law, cioè uno strumento non giuridicamente vincolante
ma di forte indirizzo politico e normativo.
Questo approccio mira ad agire sulle vulnerabilità delle filiere, in particolare delle filiere alimentari, intervenendo:
sulla produzione,
sulla distribuzione,
sul consumo,
per ridurre sprechi, inefficienze e impatti ambientali lungo tutta la catena.
La gestione corretta di materiali come sfalci e potature rientra in questa logica, poiché consente di rafforzare la sostenibilità
complessiva delle filiere e del sistema ambientale.
PROFILI GIURIDICI
1. Diritti umani e sistema alimentare
La questione delle proteine si inserisce nei profili giuridici legati ai diritti umani, in particolare nel diritto a:
un’alimentazione adeguata,
la salute,
un ambiente sano.
Il tema della produzione proteica è strettamente connesso agli allevamenti di carne, che sollevano questioni giuridiche rilevanti in
termini di:
sostenibilità ambientale,
benessere animale,
impatto sulla salute umana,
uso efficiente delle risorse naturali.
2. L’attenzione dell’Unione Europea: ricerca e innovazione
Da tempo l’Unione Europea segnala la centralità del tema proteico all’interno delle proprie politiche.
Un primo riferimento fondamentale è FOOD2030: Research and Innovation for Tomorrow’s Nutrition and Food Systems (2016),
documento che:
promuove sistemi alimentari sostenibili,
integra ricerca, innovazione e politiche pubbliche,
collega nutrizione, salute, ambiente e diritti.
Questi obiettivi sono stati inseriti nell’agenda strategica per la ricerca e l’innovazione della piattaforma tecnologica europea (ETP)
Food For Life, in particolare nel documento:
Food for Tomorrow’s Consumer: Step-changing the innovation power and impact of the European food and drink industry to the
benefit of a sustainable society .
Il focus è sul rafforzamento del potere innovativo dell’industria alimentare europea a beneficio di una società sostenibile, in linea
con gli obiettivi ambientali e sociali dell’UE.
3. Il contributo della FAO
Più recentemente, anche la FAO è intervenuta sul tema con il documento:
Contribution of terrestrial animal source food to healthy diets for improved nutrition and health outcomes – An evidence and
policy overview on the state of knowledge and gaps .
Questo testo:
analizza il ruolo degli alimenti di origine animale terrestri nelle diete sane,
evidenzia lo stato delle conoscenze scientifiche,
individua le lacune normative e conoscitive,
sottolinea la necessità di politiche basate su evidenze scientifiche.
DIRITTO – SECONDA PARTE 2
4. Relazione del 3 ottobre 2023 e proposta di risoluzione
Un passaggio centrale è rappresentato dalla Relazione del 3 ottobre 2023 della Commissione UE per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale, che ha portato alla:
Proposta di risoluzione del Parlamento europeo
Strategia europea per le proteine
(2023/2015(INI))
Questa iniziativa porta alla ribalta l’esigenza di una strategia dell’UE in materia di proteine finalizzata a:
rafforzare il potenziale proteico europeo,
ridurre la dipendenza dalle importazioni,
garantire sicurezza alimentare e sostenibilità.
5. Obiettivi della Strategia europea per le proteine
La strategia individua diversi obiettivi chiave:
Maggiore produzione di proteine nell’UE, per aumentare l’autosufficienza e la resilienza del sistema alimentare;
Creare le condizioni per la produzione di proteine nell’UE, attraverso politiche agricole, incentivi e innovazione;
Garantire un’economia circolare adeguata e funzionale, riconoscendo il ruolo complementare delle proteine vegetali e animali
nel sistema alimentare;
Sviluppo di proteine vegetali e alternative sia per alimenti sia per mangimi, in un’ottica di sostenibilità;
Riconoscimento del ruolo dei settori della pesca e dell’acquacoltura sostenibili come fonti proteiche fondamentali;
Valutazione del ruolo degli insetti: a condizione che rispondano a elevati standard di sicurezza, possono essere considerati una
fonte alternativa circolare di proteine, in particolare per l’alimentazione animale;
Inclusione degli insetti e di tutti i novel foods, tenendo conto:
dell’impatto sulla salute umana,
dell’impatto sull’ambiente,
nel rispetto del principio di precauzione, cardine del diritto dell’Unione europea.
6. Il Regolamento sui nuovi alimenti (Novel Food Regulation)
Un riferimento normativo centrale è il Regolamento (UE) 2015/2283 del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti (novel foods),
che:
modifica il Regolamento (UE) n. 1169/2011,
abroga il Regolamento (CE) n. 258/97,
abroga il Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
(pubblicato nella GU L 327 dell’11.12.2015).
Questo regolamento disciplina l’autorizzazione e l’immissione sul mercato di alimenti che non sono stati consumati in misura
significativa nell’UE prima del 15 maggio 1997, inclusi:
alimenti innovativi,
proteine alternative,
alimenti cellulari,
insetti e altri novel foods.
7. Centralità del consumatore
Il quadro normativo europeo sottolinea la necessità di tenere maggiormente conto degli interessi e delle aspettative dei
consumatori, il che implica:
il miglioramento delle funzionalità delle proteine alternative in termini di:
gusto,
consistenza,
valore nutrizionale,
prezzo;
una maggiore accettabilità sociale dei nuovi alimenti, condizione essenziale per la loro diffusione sul mercato.
DIRITTO – SECONDA PARTE 3
Questo profilo richiama i principi di:
trasparenza,
tutela del consumatore,
diritto all’informazione alimentare.
8. Esigenza di un quadro normativo e politico adeguato
È evidenziata la necessità di:
azioni politiche adeguate e di un quadro legislativo adeguato per valutare le richieste di autorizzazione di alimenti cellulari,
tenendo conto delle:
dimensioni etiche,
sociali,
sanitarie,
ambientali,
economiche di tali prodotti.
La valutazione giuridica non può quindi limitarsi alla sola sicurezza alimentare, ma deve essere multidimensionale, in linea con
l’approccio integrato dell’UE.
9. Orientamenti tecnico-scientifici e principio di precauzione
Si sottolinea l’esigenza di:
un documento di orientamento tecnico-scientifico che integri il documento di orientamento amministrativo sulla:
preparazione,
presentazione delle domande di autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari.
L’obiettivo è:
chiarire il processo di autorizzazione,
assicurare le massime garanzie di sicurezza alimentare,
garantire un’adeguata valutazione dei rischi potenziali per il consumo umano,
il tutto in linea con il principio di precauzione, principio cardine del diritto dell’Unione europea in materia di salute e ambiente.
Cos’è il principio di precauzione
Il principio di precauzione è un principio fondamentale del diritto dell’Unione europea secondo cui:
quando esiste un rischio potenziale grave o irreversibile per la salute umana, animale o per l’ambiente, l’assenza di certezza
scientifica non può essere usata come motivo per rinviare misure di tutela.
In parole semplici:
se non siamo sicuri che qualcosa sia sicuro, NON si aspetta il danno per intervenire.
Dove nasce (base giuridica)
Diritto UE
Art. 191, par. 2, TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE)
Politica ambientale dell’Unione fondata su:
principio di precauzione
azione preventiva
correzione dei danni alla fonte
“chi inquina paga”
Comunicazione della Commissione (2000)
Comunicazione COM(2000) 1
Chiarisce come applicare il principio:
valutazione scientifica del rischio
gestione del rischio
DIRITTO – SECONDA PARTE 4
proporzionalità delle misure
Quando si applica (condizioni)
Il principio di precauzione entra in gioco solo se:
1. esiste un rischio potenziale (non immaginario)
2. il rischio riguarda beni primari:
salute umana
salute animale
ambiente
3. non c’è certezza scientifica sul rischio o sulla sua entità
NON serve la prova del danno, ma un fondato sospetto scientifico.
Cosa NON è
❌ Non è divieto automatico
❌ Non è paura irrazionale della tecnologia
❌ Non è blocco totale dell’innovazione
✔️ È gestione prudente del rischio
Come si applica (effetti giuridici)
Le autorità pubbliche possono:
limitare
sospendere
vietare temporaneamente
imporre condizioni più severe
prima che il danno si manifesti.
Le misure devono essere:
proporzionate
non discriminatorie
temporanee
riesaminabili alla luce di nuove prove scientifiche
Esempi concreti (da ricordare all’esame)
1. Novel foods (es. insetti, carne coltivata)
Reg. (UE) 2015/2283
Autorizzazione solo dopo valutazione EFSA
Se i dati sono incompleti niente via libera
→
applicazione diretta del principio di precauzione
2. Proteine alternative
Risoluzione PE 19 ottobre 2023 – Strategia europea per le proteine
Si chiede:
valutazione sanitaria
valutazione ambientale
valutazione etica
tutto “in linea con il principio di precauzione”
3. Sottoprodotti di origine animale
Reg. 1069/2009
DIRITTO – SECONDA PARTE 5
Classificazione in categorie di rischio
Più alto il rischio più rigide le regole
→
precauzione per evitare rischi sanitari e ambientali
Collegamento con ciò che stai studiando
Nel tuo materiale, il principio di precauzione serve a spiegare perché:
non tutto ciò che è “riutilizzabile” è automaticamente lecito
sottoprodotti, scarti, biomassa, proteine alternative:
vanno prima valutati
poi eventualmente riutilizzati
la sostenibilità non giustifica rischi non controllati
Economia circolare sì, ma non a costo della salute o dell’ambiente.
10. Direttiva sui sottoprodotti
Nel quadro normativo emerge anche la necessità di:
una direttiva sui sottoprodotti, volta a chiarire il regime giuridico di materiali che, pur derivando da processi produttivi, possono
essere valorizzati e riutilizzati in un’ottica di economia circolare.
Questo aspetto si collega direttamente:
alla riduzione dei rifiuti,
alla valorizzazione degli scarti,
alla produzione sostenibile di proteine.
11. Energie rinnovabili ed economia circolare
È inoltre richiesto:
un quadro di riferimento per le energie rinnovabili che fornisca una regolamentazione:
stabile,
sostenibile,
a lungo termine,
per l’utilizzo:
dei flussi secondari derivanti dall’estrazione di proteine vegetali,
dei residui agricoli,
dei flussi di scarti della produzione alimentare,
ai fini della produzione di bioenergia.
Tale quadro deve tuttavia:
dare priorità alla produzione di alimenti e mangimi,
preservare l’uso dei terreni agricoli fertili, evitando conflitti tra produzione energetica e sicurezza alimentare.
12. Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2023
Un ulteriore atto rilevante è la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2023:
Strategia europea per le proteine (2023/2015(INI)).
Questa risoluzione:
riguarda tutte le fonti di proteine disponibili:
vegetali,
animali,
funghi;
mette in evidenza l’esigenza di promuovere la ricerca e l’innovazione su diversi fronti;
mira a ottimizzare la produzione agricola primaria e la trasformazione, in una logica di:
DIRITTO – SECONDA PARTE 6
sviluppo sostenibile,
economia circolare,
per soddisfare la domanda interna dell’UE.
13. Economia circolare, upcycling e riduzione degli sprechi
La risoluzione valorizza:
lo upcycling di scarti e sottoprodotti,
con l’obiettivo di:
ridurre al minimo il food loss,
ridurre il food waste,
rafforzando l’efficienza complessiva del sistema alimentare europeo.
14. Richiesta di azione alla Commissione europea
Infine, il Parlamento europeo:
richiede alla Commissione europea di adottare specifiche policy actions volte ad:
aumentare la disponibilità di proteine,
semplificare le procedure autorizzative,
anche attraverso una semplificazione del Regolamento sui nuovi alimenti (Reg. UE n. 2015/2283), senza compromettere:
la sicurezza alimentare,
la tutela della salute,
l’applicazione del principio di precauzione.
1. Origine giurisprudenziale della nozione di sottoprodotto
Dapprima, la definizione di sottoprodotto fa capolino nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Un riferimento fondamentale è la storica sentenza “Palin Granit”, nella quale la Corte:
ha iniziato a distinguere tra rifiuto e materiale riutilizzabile,
ha posto le basi per una lettura funzionale del concetto di rifiuto,
ha evidenziato che non ogni residuo di un processo produttivo debba necessariamente essere qualificato come rifiuto.
Da questa giurisprudenza emerge l’idea che un materiale possa non essere un rifiuto se:
è destinato a un utilizzo certo,
non necessita di trattamenti ulteriori diversi dalla normale pratica industriale,
è parte integrante di un processo produttivo.
2. La Comunicazione interpretativa della Commissione del 21 febbraio 2007
Successivamente, la nozione viene sviluppata a livello istituzionale in una Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo:
Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti del 21 febbraio 2007.
Questa comunicazione:
non ha valore vincolante (atto di soft law),
svolge però un ruolo fondamentale di chiarimento interpretativo,
mira a garantire un’applicazione uniforme della normativa sui rifiuti negli Stati membri.
In particolare, la Commissione:
chiarisce i criteri per distinguere tra rifiuti e sottoprodotti,
anticipa concetti che verranno poi recepiti nella normativa vincolante,
rafforza il legame tra gestione dei materiali e principi di economia circolare.
3. Il recepimento nella normativa dell’Unione europea
La nozione di sottoprodotto entra poi formalmente nella normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti, contenuta nella:
DIRITTO – SECONDA PARTE 7
Direttiva 2008/98/CE
(c.d. “Direttiva Quadro Rifiuti”)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.
Questa direttiva:
rappresenta il pilastro del diritto europeo in materia di rifiuti,
codifica i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla Commissione,
introduce una disciplina chiara e sistematica dei sottoprodotti.
4. Recepimento nell’ordinamento italiano
La Direttiva 2008/98/CE è stata recepita nel 2010 nell’ordinamento italiano, con l’introduzione nel Codice dell’ambiente dell’art.
184-bis.
L’art. 184-bis:
definisce il sottoprodotto,
stabilisce i requisiti affinché una sostanza o un oggetto non sia considerato rifiuto,
rappresenta uno strumento chiave per la corretta qualificazione giuridica dei materiali residui dei processi produttivi.
Questo passaggio è centrale perché:
sottrae determinati materiali alla disciplina più onerosa dei rifiuti,
favorisce il riutilizzo,
promuove l’economia circolare nel rispetto della tutela ambientale.
5. In primo piano: i sottoprodotti di origine animale
In primo piano, all’interno di questo quadro normativo, si collocano i sottoprodotti di origine animale.
Essi:
presentano una disciplina particolarmente rigorosa,
sono rilevanti sotto il profilo:
sanitario,
ambientale,
alimentare,
pongono problemi specifici di sicurezza e gestione del rischio.
La loro qualificazione come sottoprodotti e non rifiuti richiede:
il rispetto di condizioni stringenti,
un coordinamento tra diritto ambientale, diritto alimentare e diritto sanitario,
l’applicazione del principio di precauzione.
LA DISCIPLINA IN MATERIA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
1. Quadro normativo generale
La disciplina in materia di sottoprodotti di origine animale è fondamentalmente contenuta:
nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
nel relativo Regolamento attuativo (UE) n. 142/2011.
Questi atti costituiscono un sistema normativo unitario, volto a disciplinare i sottoprodotti di origine animale non destinati al
consumo umano, con un approccio fortemente incentrato sulla tutela della salute pubblica, della salute animale e dell’ambiente.
2. Il Regolamento (CE) n. 1069/2009
Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, ha:
abrogato il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (precedente disciplina sui sottoprodotti di origine animale);
DIRITTO – SECONDA PARTE 8
introdotto un quadro normativo più articolato e rigoroso;
è stato corredato da Linee guida interpretative.
Il regolamento definisce i sottoprodotti di origine animale (SOA) come:
«corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano».
Definisce inoltre i prodotti derivati come:
«prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale».
L’obiettivo principale del regolamento è:
evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali,
garantire la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.
Nel primo considerando, il legislatore europeo sottolinea che i SOA:
«costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali»;
possono «avere conseguenze negative per l’ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per
quanto riguarda la biodiversità».
3. Coordinamento con altre discipline
La disciplina sui sottoprodotti di origine animale non opera isolatamente, ma deve essere presa in esame in modo complementare
con altre normative, tra cui:
il Regolamento (CE) n. 178/2002 (General Food Law),
la normativa sull’igiene degli alimenti,
le regole in materia di sicurezza alimentare (food safety).
Il sistema è quindi costruito su più livelli di tutela:
igiene – salute pubblica – sicurezza, secondo un approccio integrato.
4. Il Regolamento (UE) n. 142/2011
È intervenuto successivamente il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, che:
reca le disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
è accompagnato da Linee guida per l’applicazione del regolamento del 2009.
Questo regolamento ha una funzione essenzialmente operativa, poiché:
dettaglia le modalità di gestione,
disciplina il riuso dei sottoprodotti di origine animale,
stabilisce le condizioni tecniche e sanitarie per il trattamento, il trasporto e lo stoccaggio.
5. Il Regolamento delegato (UE) n. 1605/2023
Più recentemente, il Regolamento delegato (UE) n. 1605/2023 della Commissione del 22 maggio 2023:
integra il Regolamento (CE) n. 1069/2009,
riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati:
fertilizzanti organici,
ammendanti.
Questo intervento rafforza il collegamento tra:
sottoprodotti di origine animale,
economia circolare,
utilizzo agricolo sicuro dei materiali derivati.
6. “Le proteine che ci servono POSSONO essere sottoprodotti”: chiarimento
Quando si afferma che le proteine
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Diritto ambientale - primo parziale
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Diritto pubblico - secondo parziale
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Diritto tributario - secondo parziale
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Diritto costituzionale comparato - secondo parziale