Diritto ambientale
Fonti a cui far capo
Le fonti sono gli atti o i fatti dai quali deriva il diritto, cioè le regole giuridiche che disciplinano i rapporti
tra i soggetti.
1. Fonti di produzione
Sono gli atti o i fatti che producono norme giuridiche, cioè che creano il diritto.
1. Costituzione – norma suprema dello Stato; ogni legge o atto deve rispettarla.
2. Norme dell’Unione Europea – regolamenti, direttive, decisioni; hanno prevalenza sulle leggi nazionali
se compatibili con i principi costituzionali.*
3. Leggi nazionali – leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti legge.
4. Regolamenti – atti normativi secondari, derivano dalle leggi e devono rispettarle.
5. Statuti regionali e comunali – regolano gli enti locali, devono rispettare leggi e Costituzione.
6. Usi e consuetudini – fonti non scritte; valgono solo se non contrastano con leggi, regolamenti o
principi superiori.
Un parere esprime la posizione di un’istituzione UE senza creare obblighi giuridici.
Una decisione è vincolante per i destinatari (es. uno Stato UE) ed è direttamente applicabile.
Una raccomandazione non è vincolante.
Una comunicazione informa o illustra linee d’azione, come la Comunicazione della Commissione sul
Green Deal europeo (11.12.2019).
Le fonti di produzione si distinguono anche per livello:
Nazionali → Costituzione, leggi dello Stato, decreti, regolamenti
Statali → leggi e regolamenti emanati dallo Stato
Regionali → leggi e regolamenti delle Regioni
Europee (UE) → trattati, regolamenti, direttive, decisioni
* Le norme UE non possono violare la Costituzione italiana, ma i giudici italiani non possono
Diritto ambientale 1
dichiararle incostituzionali. Possono però gestire i conflitti tramite rinvii pregiudiziali alla Corte UE o,
in casi estremi, limitata disapplicazione per salvaguardare principi costituzionali fondamentali.
2. Fonti di cognizione
Sono gli strumenti che rendono conoscibili le norme giuridiche.
In altre parole, non creano il diritto, ma ne permettono la conoscenza ufficiale.
Esempi:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.)
Bollettini Ufficiali Regionali (B.U.R.)
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Livello Esempi di Fonti di produzione Fonti di cognizione
Costituzione, leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi,
Nazionale Gazzetta Ufficiale (Stato)
regolamenti
Statale Leggi e regolamenti dello Stato Gazzetta Ufficiale
Regionale Leggi e regolamenti regionali Bollettino Ufficiale Regionale
Unione Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Regolamenti, direttive, decisioni
Europea Europea
Diritto interno
Sistema generale contenuto ne: Disposizioni sulla legge in generale. precede il codice civile del 1942.
leggi
regolamenti
norme corporative
usi
Preleggi
Le preleggi hanno lo scopo di spiegare la trattazione la lettura e la comprensione della legge.
applicazione
Art.10
(Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti).
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto
giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia
altrimenti disposto.
Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a
quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti
disposto. - non esistono più sono state abrogate con la Costituzione nel ‘48.
Le leggi e regolamenti nazionali (non europei-quelli sono obbligatori subito) diventano
obbligatorie dopo 15 gg dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tempistica modificabile solo
in casi eccezionali.
Diritto ambientale 2
cronologia
Efficacia della norma nello spazio e nel tempo
Art.11 Efficacia della legge nel tempo). Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha
effetto retroattivo.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla
pubblicazione, purchè non preceda quella della stipulazione.
Irretroattività delle leggi → non hanno effetto retroattivo = valgono solo per l’avvenire.
apparte → Contratto collettivo – oggi CCNL di natura privatistica
Il contratto collettivo si può applicare anche a partire da una data passata.
Se le parti non scrivono nulla, si presume che valga dal giorno della firma.
Tuttavia, le parti possono decidere liberamente di renderlo retroattivo
interpretazione e analogia
Art.12 Interpretazione della legge.
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide
secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato
COMMA 1
Interpretazione letterale
Si guarda al significato delle parole usate nella legge, considerando il loro contesto e la
connessione tra frasi.
In pratica: si parte da ciò che la legge dice esplicitamente.
Interpretazione teleologica (o intenzionale)
Si considera lo scopo della norma e l’intenzione del legislatore quando l’ha scritta.
Serve a capire perché la legge è stata fatta, non solo cosa dice.
COMMA 2
Quando manca una norma precisa:
1. Analogia legis → applicare norme su casi simili o materie analoghe.
2. Analogia iuris → se non ci sono norme simili, applicare principi generali dell’ordinamento.
Limiti dell’analogia:
❌ Diritto penale → principio di legalità (art. 25 Cost.)
❌ Norme fiscali o eccezionali → si applica solo ciò che è scritto
In breve:
“Si colmano le lacune con analogia, ma mai in penale o fiscale.”
Diritto ambientale 3
abrogazione
Art.15 Abrogazione delle leggi.
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o
per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola
l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.
Una legge cessa di avere efficacia se:
1. Il legislatore lo dichiara espressamente → abrogazione diretta (“questa legge è abrogata”).
2. Deriva da incompatibilità con una nuova legge → abrogazione implicita (“derivata”): se la nuova
norma è incompatibile con la vecchia, questa si intende abrogata.
Disapplicazione
Decisione di un giudice o di un’amministrazione di non applicare una norma in un caso concreto
perché in contrasto con una fonte superiore (Costituzione, diritto europeo).
Causa:
Contrasto insanabile tra norme, che non può essere risolto in altro modo.
Effetti:
La norma non viene abrogata.
Non produce effetti solo nel procedimento in cui viene disapplicata.
Effetto limitato al caso specifico, non generale.
Costituzione (1 gennaio 1948)
Rigida
Articolo 134
“La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,
dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.”
Spiegazione: garantisce che ci sia un organo (la Corte Costituzionale) che controlla che le leggi
rispettino la Costituzione → così nessuna legge ordinaria può “aggirarla”.
Articolo 136
“Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.”
Spiegazione: se una legge va contro la Costituzione, viene annullata e non si applica più. Questo
rende la Costituzione superiore e rigida.
Diritto ambientale 4
Articolo 138
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare, quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.”
Spiegazione: per modificare la Costituzione servono procedure speciali, molto più difficili
rispetto a una legge normale (doppia votazione, maggioranza qualificata, possibile referendum).
In sintesi:
Art. 134 → c’è un “guardiano” (Corte Costituzionale).
Art. 136 → le leggi contrarie vengono eliminate.
Art. 138 → la Costituzione si cambia solo con un percorso speciale.
Può essere modificata solo da legge di revisione della costituzione
Alcuni importanti articoli
Artt. 44, 47
Diritto agrario
ART. 44
“Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e media
proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.”
Spiegazione: Sfruttamento→in senso di promozione di utilizzo→ interpretato
Regola la proprietà della terra. Lo Stato può imporre limiti ai grandi proprietari (latifondi), favorendo
i piccoli e medi proprietari e sostenendo aree svantaggiate come la montagna. quindi:
Garantire un uso razionale del suolo.
Regolare la proprietà terriera privata, imponendo limiti alla sua estensione e vincoli secondo
le regioni e le zone agricole.
Promuovere la bonifica delle terre, la trasformazione dei latifondi e il rafforzamento delle
unità produttive.
Sostenere la piccola e media proprietà agricola.
Favorire provvedimenti per le zone montane.
Diritto ambientale 5
ART. 47
“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.”
Ratio della prelazione: Nel comma 2 dice che la Repubblica legittima l’acquisto alla proprietà,
favorisce dei soggetti a determinate condizioni su un fondo rustico, rendendoli privilegiati rispetto
ad altri. Soggetti con qualifiche/attività particolari: coltivatori diretti
ergo non puoi vendere così a cazzus a X se Y ne è coltivatore diretto
1. Tutela del risparmio
Il risparmio è un valore costituzionale protetto dallo Stato.
2. Disciplina del credito
Lo Stato regola e vigila sul sistema bancario e finanziario per lo sviluppo economico.
3. Accesso al risparmio popolare
La Costituzione promuove l'uso del risparmio per:
acquistare casa,
sviluppare proprietà agricola diretta,
partecipare al capitale delle grandi imprese.
L'art. 47 trasforma il risparmio in strumento di benessere sociale e partecipazione economica.
Collegamento con l'oggi
Base costituzionale per la vigilanza di Banca d'Italia, CONSOB e BCE.
Riferimento per:
tutela risparmiatori nei crack finanziari,
mutui agevolati casa,
sostegno all'agricoltura.
Art. 9 e 41
Novellati nel 2022
profilo ambientale - recepimento sviluppo sostenibile → tutela ambiente, consumatore, società ecc.
9 → tutela del paesaggio
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La
legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Sviluppo culturale e scientifico
La Repubblica promuove cultura, ricerca scientifica e tecnica.
Tutela del patrimonio
Protegge paesaggio, patrimonio storico e artistico della Nazione.
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Tutela ambientale
Salvaguarda ambiente, biodiversità ed ecosistemi, anche per le future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
41 → l’iniziativa economica privata è libera.
Art. 41. - L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perchè l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
Libertà di iniziativa economica
L’iniziativa privata è libera, ognuno può svolgere attività economica.
Limiti alla libertà
Non deve contrastare l’utilità sociale.
Non deve arrecare danno a sicurezza, libertà o dignità umana.
Ruolo della legge
La legge stabilisce programmi e controlli necessari.
Obiettivo: indirizzare e coordinare l’economia privata e pubblica verso fini sociali.
Art. 117
Competenze fra stato e regioni
articolo
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti b) immigrazione;
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea;
c) rapporti tra la Repubblica e le d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
confessioni religiose; munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela f) organi dello Stato e relative
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e leggi elettorali; referendum statali;
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; elezione del Parlamento europeo;
perequazione delle risorse finanziarie;
g) ordinamento e organizzazione h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
amministrativa dello Stato e degli enti polizia amministrativa locale;
pubblici nazionali;
Diritto ambientale 7
i) cittadinanza, stato civile e l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
anagrafi; penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni n) norme generali sull'istruzione;
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
nazionali e profilassi informativo statistico e informatico dei dati
internazionale; dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: La potestà regolamentare
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; spetta allo Stato nelle
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, materie di legislazione
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione esclusiva, salva delega alle
della istruzione e della formazione professionale; professioni; Regioni. La potestà
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i regolamentare spetta alle
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento Regioni in ogni altra
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti materia. I Comuni, le
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della Province e le Città
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale metropolitane hanno
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; potestà regolamentare in
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; ordine alla disciplina
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e dell'organizzazione e dello
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse svolgimento delle funzioni
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito loro attribuite.
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
riferimento ad ogni materia non impedisce la piena parità degli uomini e delle
espressamente riservata alla legislazione dello donne nella vita sociale, culturale ed
Stato. economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore Le Regioni e le Province autonome di Trento e
esercizio delle proprie funzioni, anche con di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
individuazione di organi comuni. partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e
Nelle materie di sua competenza la Regione provvedono all'attuazione e all'esecuzione
può concludere accordi con Stati e intese con degli accordi internazionali e degli atti
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e dell'Unione europea, nel rispetto delle norme
con le forme disciplinati da leggi dello Stato. di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
Diritto ambientale 8
stato → ambiente
regioni→ gestione e valorizzazione territoriale
Comma 1
1. Ripartizione del potere legislativo
sia lo stato che le regioni hanno potere di fare leggi,
Non è più lo stato ad avere questa competenza esclusiva come avveniva prima della riforma
costituzionale del 2001.
2. Limiti da rispettare
ogni legge (sia statale che regionale) deve rispettare:
La costituzione (principi fondamentali e diritti)
I vicoli dell Unione Europea (cioè le norme e i regolamenti UE hanno prevalenza sul diritto interno.
Gli obblighi internazionali (accodi e trattati che l’Italia ha firmato, ad esempio ONU, NATO,
CEDU…)
PRINCIPIO DI PREVALENZA (O PRIMATO DEL DIRITTO UE)
Il diritto dell’unione europea prevale su quello interno
Se una norma italiana/regionale contrasta con quella europea il giudice deve disapplicare la
norma italiana e applicare quella europea.
Principio non scritto in modo esplicito nei Trattati ma derivante dalla giurisprudenza della corte
di giustizia dell’UE. In Italia è stato recepito e confermato dalla Corte costituzionale.
PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE
Vuol dire che le competenze legislative nazionali devono essere integrate e coordinate con
quelle dell’unione europea.
Lo Stato ( anche le regioni) non possono legiferare come se fossero isolati, devono tener conto
dell’unione europea
Deriva dall’ art.11 e dall’art. 117 cost.
Teorie giuridiche
Teoria monista → diritto internazionale/UE si incorpora direttamente nell’ordinamento nazionale.
Teoria della molteplicità degli ordinamenti → diritto nazionale e diritto UE coesistono come
sistemi distinti, con regole di coordinamento.
Leggi italiane di adeguamento al diritto UE
«Legge La Pergola», L. n. 86/1989 → prima legge quadro italiana per il recepimento e
coordinamento del diritto UE.
L. n. 11/2005 → introduce deleghe e coordinamenti successivi per armonizzare la normativa
nazionale con le direttive europee.
Legge di delegazione europea / Legge europea → strumenti periodici che permettono di
aggiornare e adeguare il diritto interno alle novità europee.
L. n. 234/2012 → disciplina in modo generale la partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione delle norme e politiche UE.
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Art. 29 → Stato e Regioni devono assicurare la tempestiva attuazione delle direttive e degli
altri obblighi europei.
Art. 30 → garantisce il periodico adeguamento dei contenuti della normativa nazionale alle
disposizioni dell’Unione Europea.
Art. 11
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
L’art. 11 ha due nuclei fondamentali:
1. Ripudio della guerra
L'Italia non può usare la guerra per aggressione o risolvere conflitti.
Ammessa solo la guerra difensiva.
2. Limitazioni di sovranità
L'Italia può rinunciare a parte della sovranità per aderire a organizzazioni internazionali per
pace e giustizia.
Scelta volontaria e paritaria con altri Stati.
Collegamento con l’Unione Europea
È l’art. 11 che fornisce la base costituzionale per l’ingresso dell’Italia nell’Unione Europea (e, prima,
nelle Comunità Europee).
Infatti, aderendo ai Trattati, l’Italia ha accettato limitazioni di sovranità (es. competenze trasferite a
livello europeo in materie come commercio, moneta, concorrenza).
In combinazione con l’art. 117, comma 1, diventa chiaro:
l’art. 11 legittima le limitazioni di sovranità;
l’ar
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Diritto ambientale - secondo parziale
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Primo parziale, Diritto amministrativo
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Diritto tributario - primo parziale
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Primo parziale, Diritto tributario