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La diffamazione

di .

1. Premessa

1.1. Il capo II del titolo XII c.p. prevedeva in origine una coppia di reati

contro l’onore tra loro alternativi e complementari: l’ingiuria (art. 594 c.p.),

consistente nell’offesa del soggetto

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a.

passivo presente; la diffamazione (art. 595 c.p.), caratterizzata dall’assenza

dell’offeso. Il d.lgs. n. 7 del 2016 ha depenalizzato l’ingiuria pur senza

espungerla dal codice penale@. Quanto alla diffamazione, la sua devoluzione alla

giurisdizione di pace ha inciso sul trattamento sanzionatorio@. Fa eccezione

l’ipotesi aggravata dal mezzo della stampa (art. 595, comma 3, c.p.), rimasta di

competenza del giudice ordinario. Ne consegue che oggi la tutela dell’onore è

presidiata penalmente dalla sola fattispecie della diffamazione, la quale, a sua

volta, si è come sdoppiata in due sotto-fattispecie sensibilmente diverse non

già sul piano della struttura, che è la stessa, bensì su quello del disvalore,

della disciplina processuale e della risposta sanzionatoria.

1.2. Commette diffamazione chi, comunicando con più persone, offende la

reputazione di una persona che non è presente al momento del fatto e, pertanto,

non può replicare nel medesimo contesto spazio-temporale.

Il divieto penale pone un limite alla libera manifestazione del pensiero, quando

essa è lesiva dell’onorabilità del soggetto passivo. È fuori discussione,

infatti, che la reputazione sia un valore della persona di rilevanza

costituzionale@. Nondimeno, in presenza di un interesse pubblico

all’informazione o all’espressione lesiva, la libertà di manifestazione del

pensiero può consentire l’affermazione disonorantesub specie di scriminante

dell’esercizio di un diritto ai sensi dell’art. 51 c.p. Sul punto si avrà modo

di tornare.

Al momento è necessario concentrarsi sulla struttura dell’incriminazione. In

particolare, va precisato meglio il requisito negativo del reato. Si è detto che

il soggetto passivo non deve essere presente. Ebbene, la fattispecie

dell’ingiuria, anche se non costituisce più reato, contribuisce a chiarire

questo aspetto. Essa, infatti, equipara alle ingiurie in presenza del soggetto

passivo, quelle rivolte, “mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con

scritti o disegni diretti alla persona offesa”. Si può dire pertanto che quel

che conta, ai fini dell’ingiuria, è che

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a.

l’espressione lesiva dell’onore sia diretta al soggetto passivo, fisicamente

presente o meno. Pertanto, costituirà ingiuria, e non diffamazione, l’offesa

arrecata al soggetto passivo in occasione di una videochiamata alla quale

partecipano anche altre persone. Suona ambigua, pertanto, una recente pronuncia

della Suprema Corte secondo la quale costituirebbe diffamazione, e non ingiuria

aggravata, l’invio di una e-mail, dal contenuto offensivo, avente come

destinatari sia l’offeso, sia altre person@e . Breve: per aversi diffamazione,

non basta l’assenza fisica dell’offeso, ma occorre che l’affermazione lesiva

della reputazione non lo veda nemmeno tra i suoi destinatari diretti.

1.3. Ci si chiede se la diffamazione costituisca o meno di un reato di evento.

Secondo un orientamento consolidato e condivisibile, l’onore è un attributo

della persona indipendentemente dalla circostanza che tale qualità le sia

effettivamente riconosciuta nell’ambiente sociale. Anche il peggiore degli

uomini è titolare di un’irriducibile onorabilità in quanto persona umana. Non si

richiede che la reputazione sociale dell’offeso risulti diminuibile o

effettivamente diminuita a causa dell’affermazione disonorante. Del resto,

questa verifica sarebbe difficile da effettuare in concreto, specie ove l’agente

si rivolga a una moltitudine di persone.

Soggetto passivo della diffamazione può essere chiunque, anche la persona

giuridica. Non vi sono ragioni né testuali, né logiche per escludere la sua

reputazione dal raggio di azione della tutela penale@.

La condotta, però, deve risultare potenzialmente idonea a gettare discredito

sull’offeso. Si tratta di una valutazione da effettuarsi in base al sentire

comune, del quale il giudice si fa interprete con l’obbligo di motivazione. Ne

consegue che l’offesa alla reputazione, di cui parla l’art. 595 c.p., è un

elemento normativo c.d. sociale@.

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a.

2. La divulgazione

2.1. La “comunicazione con più persone”, comunemente denominata “divulgazione”,

implica che l&rsqu

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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