La diffamazione
di .
1. Premessa
1.1. Il capo II del titolo XII c.p. prevedeva in origine una coppia di reati
contro l’onore tra loro alternativi e complementari: l’ingiuria (art. 594 c.p.),
consistente nell’offesa del soggetto
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. di diritto penale Parte speciale
a.
passivo presente; la diffamazione (art. 595 c.p.), caratterizzata dall’assenza
dell’offeso. Il d.lgs. n. 7 del 2016 ha depenalizzato l’ingiuria pur senza
espungerla dal codice penale@. Quanto alla diffamazione, la sua devoluzione alla
giurisdizione di pace ha inciso sul trattamento sanzionatorio@. Fa eccezione
l’ipotesi aggravata dal mezzo della stampa (art. 595, comma 3, c.p.), rimasta di
competenza del giudice ordinario. Ne consegue che oggi la tutela dell’onore è
presidiata penalmente dalla sola fattispecie della diffamazione, la quale, a sua
volta, si è come sdoppiata in due sotto-fattispecie sensibilmente diverse non
già sul piano della struttura, che è la stessa, bensì su quello del disvalore,
della disciplina processuale e della risposta sanzionatoria.
1.2. Commette diffamazione chi, comunicando con più persone, offende la
reputazione di una persona che non è presente al momento del fatto e, pertanto,
non può replicare nel medesimo contesto spazio-temporale.
Il divieto penale pone un limite alla libera manifestazione del pensiero, quando
essa è lesiva dell’onorabilità del soggetto passivo. È fuori discussione,
infatti, che la reputazione sia un valore della persona di rilevanza
costituzionale@. Nondimeno, in presenza di un interesse pubblico
all’informazione o all’espressione lesiva, la libertà di manifestazione del
pensiero può consentire l’affermazione disonorantesub specie di scriminante
dell’esercizio di un diritto ai sensi dell’art. 51 c.p. Sul punto si avrà modo
di tornare.
Al momento è necessario concentrarsi sulla struttura dell’incriminazione. In
particolare, va precisato meglio il requisito negativo del reato. Si è detto che
il soggetto passivo non deve essere presente. Ebbene, la fattispecie
dell’ingiuria, anche se non costituisce più reato, contribuisce a chiarire
questo aspetto. Essa, infatti, equipara alle ingiurie in presenza del soggetto
passivo, quelle rivolte, “mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con
scritti o disegni diretti alla persona offesa”. Si può dire pertanto che quel
che conta, ai fini dell’ingiuria, è che
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a.
l’espressione lesiva dell’onore sia diretta al soggetto passivo, fisicamente
presente o meno. Pertanto, costituirà ingiuria, e non diffamazione, l’offesa
arrecata al soggetto passivo in occasione di una videochiamata alla quale
partecipano anche altre persone. Suona ambigua, pertanto, una recente pronuncia
della Suprema Corte secondo la quale costituirebbe diffamazione, e non ingiuria
aggravata, l’invio di una e-mail, dal contenuto offensivo, avente come
destinatari sia l’offeso, sia altre person@e . Breve: per aversi diffamazione,
non basta l’assenza fisica dell’offeso, ma occorre che l’affermazione lesiva
della reputazione non lo veda nemmeno tra i suoi destinatari diretti.
1.3. Ci si chiede se la diffamazione costituisca o meno di un reato di evento.
Secondo un orientamento consolidato e condivisibile, l’onore è un attributo
della persona indipendentemente dalla circostanza che tale qualità le sia
effettivamente riconosciuta nell’ambiente sociale. Anche il peggiore degli
uomini è titolare di un’irriducibile onorabilità in quanto persona umana. Non si
richiede che la reputazione sociale dell’offeso risulti diminuibile o
effettivamente diminuita a causa dell’affermazione disonorante. Del resto,
questa verifica sarebbe difficile da effettuare in concreto, specie ove l’agente
si rivolga a una moltitudine di persone.
Soggetto passivo della diffamazione può essere chiunque, anche la persona
giuridica. Non vi sono ragioni né testuali, né logiche per escludere la sua
reputazione dal raggio di azione della tutela penale@.
La condotta, però, deve risultare potenzialmente idonea a gettare discredito
sull’offeso. Si tratta di una valutazione da effettuarsi in base al sentire
comune, del quale il giudice si fa interprete con l’obbligo di motivazione. Ne
consegue che l’offesa alla reputazione, di cui parla l’art. 595 c.p., è un
elemento normativo c.d. sociale@.
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a.
2. La divulgazione
2.1. La “comunicazione con più persone”, comunemente denominata “divulgazione”,
implica che l&rsqu
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