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I profili critici qualità
Volendo generalizzare il criterio delle competenze e delle professionali* (che porta a
“impensabile”
ritenere che un imprenditore competente accetti quel tipo di evento), si dovrebbe di
configurabilità dell'attività
fatto sempre escludere la del dolo eventuale nel settore di impresa, posto
che nessun imprenditore esperto, abituato a ponderare le proprie decisioni economiche, potrebbe
mai perseguire razionalmente l'obiettivo di un risparmio di costi in materia di sicurezza, se posto in
rapporto con la certezza di verificazione di un danno economico indubitabilmente maggiore (infatti
“presunzione
alcuni in dottrina parlano di assoluta di colpa cosciente”).
è cioè
Si rilevato che attraverso la formula ipotetica di Frank sostituendo un atteggiamento
volontà
psicologico ipotetico a uno reale ignoto si cerca di dedurre la dell’agente da quello che
avrebbe potuto essere il comportamento dell'agente in presenza di una diversa previsione (certa
invece che solo possibile), con il rischio di basare il giudizio unicamente sulla valutazione della
personalità e dei precedenti del reo. Di fatto si formulerebbe un giudizio sul livello di egoismo e
insensibilità dimostrato dal soggetto nel preferire il perseguimento dei propri interessi e sulla sua
potenziale capacità a delinquere.
La formula di Frank porta a escludere il dolo nei casi in cui la verificazione dell'evento implichi il
fallimento del piano dell'agente. Esigere che il soggetto avrebbe comunque agito a fronte della
è
rappresentazione dell'evento come certo (questo requisito estraneo persino al dolo intenzionale)
rischia di restringere troppo l'ambito di applicazione del dolo eventuale.
L’utilizzo corretto della formula di Frank più
I giudici delle sezioni unite hanno sostenuto che la formula di Frank costituisce il importante e
discusso indicatore del dolo eventuale per rispondere con sicurezza alla domanda su che
ciò
l'agente avrebbe fatto se avesse previsto la sicura verificazione dell'evento (anche se non sono
né
ancora stati chiariti il concreto utilizzo della formula, i criteri per individuare gli eventuali
indicatori della presenza della volontà di agire a ogni costo).
Però può
l'accertamento del dolo eventuale non comunque essere affidato esclusivamente alla
è
formula di Frank ma essa bisognosa di essere integrata con altri criteri; essa presenta un
indubbio valore ermeneutico, nella misura in cui individua un sintomo del dolo eventuale,
costituito dalla decisione dell'agente di agire comunque, in ogni circostanza e a prescindere dal
grado di previsione dell'evento.
La formula ipotetica di Frank va utilizzata per attestare la presa di coscienza del pericolo da parte
cioè
dell'agente, la sua piena consapevolezza della possibile verificazione di determinate
conseguenze pregiudizievoli, dovendosi appunto escludere che egli abbia accettato il rischio in
forza di una valutazione superficiale, irragionevole o errata.
L’accertamento del dolo
Per quanto concerne, infine, il momento decisivo dell'accertamento del dolo, la Cassazione ritiene
che la formula di Frank sia la base di partenza e che essa debba essere integrata dall'analisi e
valutazione delle circostanze esterne che possono assumere valore sintomatico ai fini
è
dell'esistenza di un determinato atteggiamento psichico e da cui possibile inferire l'esistenza
volontà,
della rappresentazione e della sulla base delle comuni massime di esperienza. Da tempo si
è consolidato il metodo basato sull'utilizzo di dati obiettivi ed esteriori (denominati indici o
indicatori), capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro
proiezione finalistica. Tutta la problematica della teoria non soltanto del dolo eventuale, ma del dolo
“dimensione “dimensione
in generale risente fortemente della difficile dialettica tra interiore” e
esteriore”. A maggior ragione occorre avere consapevolezza del fatto che il carattere
necessariamente indiziario dell'accertamento del dolo non deve indurre a confondere
né
inammissibili schemi presuntivi con l'inevitabile semplificazione probatoria a considerare per
ciò solo il dolo “oggettivo” ovvero basato sul solo rischio oggettivo.
Si è soliti distinguere gli elementi sintomatici, o indicatori, del dolo in due categorie:
è
1. quelli di carattere oggettivo (relativi alle circostanze esteriori in cui si svolto il fatto), ad
modalità
es.: della condotta; durata e reiterazione della condotta; condotta precedente e
liceità illiceità
successiva al fatto; o del contesto; interesse e valore socialmente attribuito
probabilità
alla condotta e suo scopo; tipo e livello di rischio; grado di di verificazione
gravità visibilità
dell'evento; del possibile danno e rango del bene minacciato; grado di del
pericolo; tempo a disposizione per comprendere una determinata situazione; esistenza e
disponibilità di misure di impedimento dell'evento;
2. quelli di carattere soggettivo (riconducibili all'autore) ad es.: causale del delitto; indole del
capacità
reo; particolari e attitudini; competenze e qualifiche; livello di cultura e
intelligenza; comportamento dell'agente in circostanze analoghe; presenza di fattori che
percepibilità
diminuiscono la del rischio (quali alcol, droghe e stati emotivi o passionali);
vicinanza emotiva tra reo e vittima; abitudine e propensione al rischio; adozione di un
comportamento diretto ad evitare l'evento.
Attraverso di essi il giudice deve accertare:
se il soggetto agente abbia avuto coscienza del rischio, rappresentandosi di
l'eventualità
cagionare l'evento;
se vi sia stata la volizione del fatto, ossia la consapevole accettazione dell'evento quale
conseguenza della propria condotta.
Anche la pronuncia delle sezioni unite riserva ampio spazio al complesso tema dell'accertamento
del dolo e propone un catalogo degli indicatori ritenuti significativi e affidabili. Per la loro
più
importanza spiccano (non soltanto nel caso in esame, ma anche nell'ambito del recente dibattito
dottrinale): compatibilità
il fine e la motivazione della condotta, sotto lo specifico aspetto della loro e
congruenza con l'evento inteso quale prezzo da pagare per il conseguimento del risultato;
più
la formula di Frank, definito dagli stessi giudici il importante e discusso indicatore del
dolo eventuale.
La Suprema corte sottolinea che un singolo indicatore, per quanto indiziante, va utilizzato con
può
cautela e non essere ritenuto di per sufficiente a ricostruire il processo decisionale
sé
dell'imputato. Al giudice spetta il delicato compito di valutare ogni singolo indicatore alla luce del
quadro complessivo, avvalendosi di tutti i possibili, alternativi strumenti di indagine, nella
scarsità
consapevolezza che nei casi di incertezza (assai frequenti, data la del materiale probatorio
virtù
disponibile) occorre attenersi al principio di favore per l'imputato in della regola di giudizio
dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Le teorie del rischio obiettivo
Sono teorie tese a spostare l'attenzione dalla sfera interiore sugli aspetti obiettivi della condotta,
più
specialmente sul ruolo dell'elemento del rischio. Nelle loro manifestazioni estreme, tali
necessità
orientamenti spiccatamente normativi e oggettivistici sostengono la di abbandonare l'idea
più
del dolo come stato mentale e fatto psichico accertabile, ricercando invece un parametro
normativo-sociale. Il dolo viene concepito come mera rappresentazione e consapevolezza del
rischio e l'accettazione di un rischio elevato implica l'accettazione dell'evento, soprattutto in
presenza di condotte ritenute intollerabili o irragionevoli secondo standard socionormativi.
L'assunzione di un rischio, che nessuna persona ragionevole e giudiziosa accetterebbe, legittima da
sola l'imputazione del dolo, fornendo il comportamento esteriore un valido indice della presa di
posizione interiore.
Cap. II - La responsabilità delle persone giuridiche responsabilità
L'introduzione, nel nostro sistema giuridico, di questa inedita da reato delle persone
è
giuridiche avvenuta con il d.lgs. n. 231/2001 ed ha rappresentato una svolta epocale. Una
responsabilità diretta, autonoma ed eventualmente concorrente con quella dell'autore materiale del
può
fatto di connessione (o reato-presupposto), che dirsi, al contempo, personale e intrasmissibile,
stante la regola posta dall'art. 27, ai sensi del quale dell'obbligazione per il pagamento della
sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Dunque la
responsabilità è
dell'ente su un binario diverso rispetto a quella della persona fisica: esse sono
autonome anche se quella dell’ente dipende da un reato commesso dalla persona fisica (art. 8).
comunità
Il d.lgs. deriva da un’influenza del legislatore delle europee del 1995 in seguito ad una
convenzione per la tutela degli interessi finanziari della CE. responsabilità
Secondo l’art. 1 di tale decreto i destinatari di questa forma di sono tutti gli enti
personalità società personalità
forniti di giuridica e le e associazioni anche prive di giuridica (sono
esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale).
Deve esserci un collegamento tra l’agire Tale collegamento consiste in:
illecito e la società.
1. un collegamento oggettivo (art. 5):
responsabilità
la dell'ente sorge per connessione con la realizzazione di un reato della
persona fisica collegata all'ente per un particolare rapporto funzionale (soggetti
apicali o, a certe condizioni, dai subordinati);
l’illecito deve essere commesso per un interesse o un vantaggio dell'ente, e non per
un interesse esclusivamente proprio o di terzi;
responsabilità può
la dell'ente non sorgere in relazione alla commissione di qualunque reato
o della persona fisica, infatti l’ambito di applicazione (in continua evoluzione) di questo
è
decreto elencato negli artt. 24 ss: sono solo queste fattispecie espressamente previste che
possono fare nascere la dell'ente (individuazione dei reati c.d. presupposti).
responsabilità
è è
L'omicidio volontario non reato presupposto; lo l'omicidio colposo con violazione delle
normat