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Condanna per incendio doloso, omicidio volontario plurimo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dall'evento
Condanna gli altri imputati (due componenti del Consiglio di amministrazione del comitato esecutivo, un dirigente con funzioni di direttore dell'area tecnica di servizi nonché di responsabile della pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio, un dirigente di fatto con funzioni di responsabilità dell'area ecologia e ambiente e sicurezza e un direttore di stabilimento) a:
- 13 anni e 6 mesi di reclusione per il delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dall'evento
- 10 anni di reclusione per i delitti di incendio colposo e omicidio colposo plurimo aggravati dalla previsione dell'evento
Non vi è una differenza enorme sul piano sanzionatorio rispetto all'imputazione soggettiva dell'amministratore delegato, rimane dolosa in entrambe le imputazioni.
Laomissione delle cautele.
2) Corte di Assise di appello di Torino, sentenza del 28 febbraio 2013, condanna in secondo grado: derubrica il fatto dell'omicidio e dell'incendio da doloso a colposo per tutti gli imputati, e ridetermina la pena:
- a 10 anni di reclusione per l'amministratore delegato
- a 8 anni e 6 mesi e 9 anni per tutti gli altri
Se paragoniamo i capi d'imputazione del primo grado ai danni dell'amministratore delegato (i quali seguivano la linea del dolo) ai capi di imputazione del secondo grado (i quali seguivano la linea della colpa) ci accorgiamo che ai danni dell'amministratore delegato, passano sei anni circa (nel primo grado 16 anni, nel secondo grado 10): è più della metà. A grandi linee si consideri il fatto che in primo grado sono 16 anni e in secondo grado sono 10: nel caso di un restringimento della libertà personale 6 anni sono un'eternità la differenza nell'elemento soggettivo genera.
degli effetti paragonabili all'"eternit". ***Un punto molto significativo nello studio di questa questione è posto dal rapporto tra l'art. 437 c.p. e l'art. 589 c.p. Art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni." (aggravamento della fattispecie) colposo: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Art. 589 c.p. Omicidio: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni." (aggravamento della fattispecie) Se il fattoè commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.
Abbiamo due fattispecie aggravate che vengono in questione nel processo in questione ed entrambe vengono a convergere sullo stesso fatto: evento morte di un lavoratore. Le due fattispecie si sovrappongono rispetto al medesimo fatto concreto, la giurisprudenza applica le due figure di reato in concorso formale. Vengono applicate entrambe perché: siamo sul piano di due beni giuridici diversi. Da un lato la tutela della vita individuale aggravata dal fatto che in questo
caso la violazione di regole cautelari attenga ad un contesto particolarmente grave quali le cautele preventive di infortuni sul lavoro. Dall'altro lato (art. 437 c.p.) siamo nell'ambito di protezione dell'incolumità pubblica, di un bene collettivo quale quello della sicurezza sul lavoro. Se confrontiamo le pene base di entrambe le fattispecie, queste sono identiche (da sei mesi a cinque anni): un evento lesivo colposo del bene-vita viene punito allo stesso modo di un evento di pericolo contro un bene sovraindividuale collettivo quale la sicurezza sul lavoro. Confrontando le fattispecie aggravanti è addirittura più grave la pena ex art. 437 se dal fatto deriva un disastro o un infortunio: questo evento non richiede necessariamente la morte di un lavoratore. Il disastro (concetto un po' vago) non deve necessariamente identificarsi con la morte di una o più persone. La pena aggravata qui è della reclusione da tre a dieci anni; mentrenell'omicidio colposo la pena aggravata è da due a sette anni, sensibilmente più bassa il peso sanzionatorio che il legislatore attribuisce a questo bene giuridico collettivo della sicurezza sul lavoro è particolarmente valorizzato. sono beni giuridici diversi, hanno un apprezzamento diverso del profilo penalistico su questo fatto. Ognuno apprezza la lesione di un bene giuridico diverso e questo spiega perché la giurisprudenza può aggiungere al concorso di reato, entrambi vengono in considerazione. Tornando all'elemento soggettivo nel diritto penale: la sua importanza è riflessa anche dagli effetti sanzionatori (6 anni di reclusione in più e 6 anni in meno sono differenza di enorme valore). Differenze attinenti all'elemento soggettivo: il profilo oggettivo dei fatti rimane il medesimo, cambia il profilo soggettivo da una sentenza all'altra. Dolo eventuale: il problema di fondo del dolo eventuale è che questoè tra gli altri(dolo intenzionale o dolo diretto) è quello che presenta un profilo volitivo diverso rispetto agli altri, meno definito e dunque più “oscuro” perché è, sotto un profilo, rappresentazione concreta della possibilità di realizzazione del fatto di reato e un altro profilo che quanto a contenuto, varia a seconda delle teorie che si intendono seguire: la teoria più diffusa prima del caso ThyssenKrupp era quella dell’accettazione del rischio. (piccola parentesi): affermare di aver capito cosa è il dolo è azzardato in quanto si sta piano avanzando verso risultati soddisfacenti ma siamo comunque lontani anni luce dall’aver compreso a fondo di cosa stiamo parlando. Dal punto di vista di Diamanti, vi è una regola fondamentale: il dolo non si imputa, il dolo si accetta. Non possiamo con mezzi normativi stabilire se un soggetto è in dolo o in colpa, il dolo si imputa e basta. Fareciò è azzardato proprio per la ragione di fondodell'elemento soggettivo. L'elemento soggettivo nel diritto penale riflette un disvalore grosso, agire con colpa o agire con dolo nel diritto penale sono due cose molto diverse ed esprimono un disvalore infinitamente diverso. A due disvalori diversi si collegano quindi risposte sanzionatorie diverse. ThyssenKrupp indaga con grandi studiosi la teoria della possibilità, la teoria della volontà, la teoria del consenso, la teoria della operosa volontà di impedire l'evento, la teoria del rischio non schermato, l'accettazione del rischio, l'accettazione dell'evento. Si va così in fondo perché il dolo si accerta: se il dolo non può essere accertato, non si può condannare un essere umano per illecito doloso e il dolo passa inevitabilmente per la volontà. È la volontà quella componente della struttura del dolo che giustifica la.risposta sanzionatoria aggressiva. La difficoltà che risiede nell'accertamento del dolo è una garanzia, non è un difetto perché solo davanti ad un accertamento del profilo volitivo del dolo al di là di ogni ragionevole dubbio, solo da quel momento li lo Stato può parametrare la risposta sanzionatoria ai miei danni sul modello dell'illecito doloso. Se lo fa senza quelle prove, non sta facendo giustizia. Un giurista non può non avere questa sensibilità, un giornalista può anche non averla. Se non si riesce a ricostruire o accertare il dolo, bisogna "mettersi l'anima in pace" e optare per il corrispondente colposo. () In ThyssenKrupp, in primo grado la teoria del dolo eventuale regge e l'amministratore delegato prende 16 anni di reclusione, 16 anni sono veramente tantissimi. Per intenderci, Erika e Omar hanno preso di meno. La Corte di Cassazione cerca di capire se l'irragionevolezza delconvincimento: secondo questa teoria, il dolo eventuale si verifica quando il soggetto agente è convinto che l'evento lesivo si verificherà come conseguenza della sua condotta, anche se non lo desidera esplicitamente. - Teoria della consapevolezza: il dolo eventuale si configura quando il soggetto agente è consapevole che l'evento lesivo è una possibile conseguenza della sua condotta e decide comunque di agire. - Teoria della volontà: il dolo eventuale si verifica quando il soggetto agente accetta volontariamente il rischio che l'evento lesivo si verifichi come conseguenza della sua condotta. Per quanto riguarda la colpa con previsione, si fa riferimento alla situazione in cui il soggetto agente prevede l'evento lesivo come possibile conseguenza della sua condotta, ma agisce comunque senza volerlo esplicitamente. Le diverse teorie cercano di definire il confine tra dolo eventuale e colpa consapevole, ma non esiste una definizione univoca e la qualificazione giuridica dipende dal caso specifico e dalle circostanze.consenso: sottolinea il profilo volitivo del dolo eventuale, sostiene la configurabilità del dolo eventuale in relazione all’evento quando questo sia approvato e accettato. Il criterio di prova per capire se un imputato ha agito con dolo eventuale o con previsione è la formula di Frank: quale condotta avrebbe tenuto l’imputato se avesse avuto la certezza della realizzazione dell’evento tipico? Secondo la teoria di Frank si è in dolo eventuale solo quando il soggetto, pur conoscendo con certezza l’avverarsi dell’evento tipico, avrebbe comunque agito.- Teoria del rischio non schermato: il dolo può essere individuato soltanto attraverso indicatori esterni tra i quali la natura non schermata del pericolo, tale da renderlo dominabile con ulteriori precauzioni per cui alla fine, l’avverarsi dell’evento è rimesso al caso
- Teoria dell’accettazione del rischio: il dolo eventuale emerge quando il soggetto pur non volendo
cagionare l'even