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TUTELA DEL GRUPPO PROFESSIONALE
ART 6 CD
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua
autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di
tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria
autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché
della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei
risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con
professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto
delle altrui competenze.
AUTONOMIA PROFESSIONALE
Questo imperativo non significa difendere in modo corporativo la propria categoria
professionale ma piuttosto avere presente che ogni professione presenta delle
competenze specifiche e la psicologa o lo psicologo devono avere sempre presente il
fatto che l’utilizzo di determinati strumenti conoscitivi o di intervento deve essere
riservata al professionista.
Questo articolo parla esplicitamente di difesa dell’autonomia professionale,
sottolineando l’obiettivo della tutela del gruppo professionale stesso nei confronti,
soprattutto di professioni di confine. Si presentano, dunque, due obblighi: - da un lato
la difesa della propria autonomia - all’altro il rispetto dell’autonomia da parte di altri
professionisti nei confronti della professione psicologica.
Questo articolo si fonda sulla ferma condivisione che ogni atto professionale debba
basarsi sul possesso di competenze specifiche, acquisite attraverso un altrettanto
specifico ed appropriato iter formativo e mantenute ad un elevato livello di standard
qualitativi, mediante una costante attenzione alla formazione ed alla corretta
applicazione delle competenze maturate, in senso scientifico ed etico insieme. Questo
articolo rimanda all’art. 5 CD in cui si sottolinea l’importanza da parte della psicologa e
dello psicologo di essere formato adeguatamente e mantenere sempre un
aggiornamento sulle sue prestazioni.
SPIEGARE LA COMPETENZA
ART. 5 CD
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e
ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera.
Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-
pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale
autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le
fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente,
aspettative infondate.
COMPETENZA ED ECM
Dal 1 gennaio 2020 sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i professionisti sanitari
iscritti all’Albo. L’iscrizione all’Albo è il presupposto dell’obbligatorietà ECM, che
inizierà dall’anno successivo alla data di prima iscrizione all’Albo (es: data iscrizione
all’Albo 03/02/2020, inizio dell’obbligo ECM 01/01/2021). Qualunque corso ECM svolto
prima della data di decorrenza dell’obbligo, non concorrerà al cumulo dei crediti finali
da maturare.
I liberi professionisti sono quindi tenuti agli ECM a partire dal 01/01/2020.
L’obbligatorietà è inoltre indicata nell’Accordo Stato Regioni art. 25 e comunicata dal
CNOP nella nota del 22/02/2019. Si può fare riferimento alla delibera della
Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020
L’obbligo formativo standard per ogni triennio ammonta a 150 crediti.
TUTELA DEL GRUPPO PROFESSIONALE
ART. 8 CD
Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli
1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di
abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il
proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla
con esso attività ingannevoli od abusive
Questo articolo precisa l’obbligo di contrastare l’esercizio abusivo della professione di
psicologo specificando che le attività preventive, diagnostiche , abilitative e
riabilitative, di sostegno in ambito psicologico sono esclusivamente riservate a quanti
sono abilitati all’esercizio della professione di psicologo. L’esercizio della psicoterapia è
consentito anche agli iscritti all’Albo dei Medici , subordinatamente per tutti
all’acquisizione di una specifica formazione e uno specifico addestramento
professionale ad hoc.
QUADRO NORMATIVO
Il referente legittimo per la tutela della professione è il Consiglio dell’Ordine di
riferimento, così come sancito dall’art. 12 lett h) L. 56/1989.
OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE TUTELA PRESSO L'ORDINE
➢ . Vigilare sulla tutela del titolo professionale affinché non sia “dichiarato” in modo
illegittimo da parte di coloro che non hanno seguito un preciso e riconosciuto percorso
di formazione ➢ Agire nell’interesse degli iscritti perché sia impedito l’esercizio abusivo
della professione
INSEGNAMENTO DI METODI, TECNICHE E STRUMENTI PROFESSIONALI: ART. 21 CD
Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare
l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a
soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti
discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in
psicologia, ai tirocinanti, edagli specializzandi in materie psicologiche.
ART 21 CD REVISIONATO
La psicologa e lo psicologo anche attraverso l’insegnamento, in ogni ambito e ad ogni
livello, promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono cultura
psicologica. Tuttavia costituisce grave violazione deontologica l’insegnamento a
persone estranee alla professione psicologica dell’uso di metodi, tecniche e di
strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione stessa. Costituisce
aggravante il caso in cui l’insegnamneto dei metodi, delle tecniche e degli strumenti
specifici della professione psicologica abbia come obbiettivo quello di precostituire
possibili esercizi abusivi della professione.
PUNTI DI ATTENZIONE ART. 21 CD
Primo comma
[...] promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono cultura
psicologica.
Secondo e terzo comma
grave violazione deontologica l’insegnamento a persone estranee alla professione
psicologica dell’uso di metodi, tecniche e di strumenti conoscitivi e di intervento propri
della professione stessa. […] obbiettivo quello di precostituire possibili esercizi abusivi
della professione
RESPONSABILITà NEI CONFRONTI DELLA SOCIETà
ART. 3 CD
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento
umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo
e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle
persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole,
congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante
dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita
degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali,
organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua
influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di
dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro
prevedibili dirette conseguenze.
Accrescere le conoscenze significa, per gli psicologi favorire non solo la propria
crescita professionale, ma altresì ad una sempre maggiore diffusione nella società di
una cultura psicologica e di un autentico punto di vista psicologico.
Il benessere psicologico è un concetto articolato e complesso. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità definisce il benessere psicologico come una condizione in cui
“l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la
propria funzione all’interno della società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita
di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare
costruttivamente ai mutamenti dell’ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai
conflitti interni”.
In questo articolo si rimanda al benessere in riferimento alla soggettività delle
persone, dei contesti, dei momenti rifacendosi all’impegno professionale degli
psicologi nel loro operare professionale.
Nel secondo comma è ben evidente come gli psicologi debbano sia aver ben compreso
come professionisti se stessi ma anche come comportarsi, in maniera consapevole,
congrua ed efficace. Dunque non solo conoscere le regole, ma altresì averle comprese;
avere chiaro il contesto operativo; agire in maniera coerente con la natura e i limiti del
proprio intervento, con la dovuta diligenza, la necessaria prudenza, l’indispensabile
perizia.
La responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale la
psicologa e lo psicologo possono intervenire significativamente nella vita degli altri.
Questo perché «un qualsiasi intervento professionale, ancorché qualificato, si traduce
sempre in un’interferenza nella vita privata e familiare del destinatario della
prestazione».
Nel terzo Comma si precisa che, nella relazione che intercorre tra chi si rivolge agli
psicologi come portatori di strumenti per analizzare un bisogno e potervi rispondere, si
instauri una situazione caratterizzata da forte dipendenza nel confronti del
professionista. Questa fiducia e dipendenza se male utilizzate potrebbero essere
sfruttate per dini personali dell’operatore che esulano dal mandato professionale.
L’ultimo comma, che chiude l’articolo, riprende che sono presenti diversi livelli di
responsabilità, da quella giuridica a quella tecnico-professionale, da quella sociale a
quella nei confronti anche di se stesso.
Responsabilità giuridica in quanto deve conoscere sia le norme generali che quelle che
regolano ogni contesto di esercizio Responsabilità tecnico-professionale richiama le
competenze e il loro aggiornamento.
Responsabilità sociale tenendo presente il punto di vista dell’altra persona e le
ricadute sul contesto in cui opera Responsabilità nei confronti anche di se stesso
facendo attenzione al proprio livello di sostenibilit&agr