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TUTELA DEL GRUPPO PROFESSIONALE

ART 6 CD

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua

autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di

tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria

autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché

della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei

risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con

professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto

delle altrui competenze.

AUTONOMIA PROFESSIONALE

Questo imperativo non significa difendere in modo corporativo la propria categoria

professionale ma piuttosto avere presente che ogni professione presenta delle

competenze specifiche e la psicologa o lo psicologo devono avere sempre presente il

fatto che l’utilizzo di determinati strumenti conoscitivi o di intervento deve essere

riservata al professionista.

Questo articolo parla esplicitamente di difesa dell’autonomia professionale,

sottolineando l’obiettivo della tutela del gruppo professionale stesso nei confronti,

soprattutto di professioni di confine. Si presentano, dunque, due obblighi: - da un lato

la difesa della propria autonomia - all’altro il rispetto dell’autonomia da parte di altri

professionisti nei confronti della professione psicologica.

Questo articolo si fonda sulla ferma condivisione che ogni atto professionale debba

basarsi sul possesso di competenze specifiche, acquisite attraverso un altrettanto

specifico ed appropriato iter formativo e mantenute ad un elevato livello di standard

qualitativi, mediante una costante attenzione alla formazione ed alla corretta

applicazione delle competenze maturate, in senso scientifico ed etico insieme. Questo

articolo rimanda all’art. 5 CD in cui si sottolinea l’importanza da parte della psicologa e

dello psicologo di essere formato adeguatamente e mantenere sempre un

aggiornamento sulle sue prestazioni.

SPIEGARE LA COMPETENZA

ART. 5 CD

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e

ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera.

Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-

pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale

autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le

fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente,

aspettative infondate.

COMPETENZA ED ECM

Dal 1 gennaio 2020 sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i professionisti sanitari

iscritti all’Albo. L’iscrizione all’Albo è il presupposto dell’obbligatorietà ECM, che

inizierà dall’anno successivo alla data di prima iscrizione all’Albo (es: data iscrizione

all’Albo 03/02/2020, inizio dell’obbligo ECM 01/01/2021). Qualunque corso ECM svolto

prima della data di decorrenza dell’obbligo, non concorrerà al cumulo dei crediti finali

da maturare.

I liberi professionisti sono quindi tenuti agli ECM a partire dal 01/01/2020.

L’obbligatorietà è inoltre indicata nell’Accordo Stato Regioni art. 25 e comunicata dal

CNOP nella nota del 22/02/2019. Si può fare riferimento alla delibera della

Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020

L’obbligo formativo standard per ogni triennio ammonta a 150 crediti.

TUTELA DEL GRUPPO PROFESSIONALE

ART. 8 CD

Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli

1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di

abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il

proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla

con esso attività ingannevoli od abusive

Questo articolo precisa l’obbligo di contrastare l’esercizio abusivo della professione di

psicologo specificando che le attività preventive, diagnostiche , abilitative e

riabilitative, di sostegno in ambito psicologico sono esclusivamente riservate a quanti

sono abilitati all’esercizio della professione di psicologo. L’esercizio della psicoterapia è

consentito anche agli iscritti all’Albo dei Medici , subordinatamente per tutti

all’acquisizione di una specifica formazione e uno specifico addestramento

professionale ad hoc.

QUADRO NORMATIVO

Il referente legittimo per la tutela della professione è il Consiglio dell’Ordine di

riferimento, così come sancito dall’art. 12 lett h) L. 56/1989.

OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE TUTELA PRESSO L'ORDINE

➢ . Vigilare sulla tutela del titolo professionale affinché non sia “dichiarato” in modo

illegittimo da parte di coloro che non hanno seguito un preciso e riconosciuto percorso

di formazione ➢ Agire nell’interesse degli iscritti perché sia impedito l’esercizio abusivo

della professione

INSEGNAMENTO DI METODI, TECNICHE E STRUMENTI PROFESSIONALI: ART. 21 CD

Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare

l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a

soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti

discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in

psicologia, ai tirocinanti, edagli specializzandi in materie psicologiche.

ART 21 CD REVISIONATO

La psicologa e lo psicologo anche attraverso l’insegnamento, in ogni ambito e ad ogni

livello, promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono cultura

psicologica. Tuttavia costituisce grave violazione deontologica l’insegnamento a

persone estranee alla professione psicologica dell’uso di metodi, tecniche e di

strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione stessa. Costituisce

aggravante il caso in cui l’insegnamneto dei metodi, delle tecniche e degli strumenti

specifici della professione psicologica abbia come obbiettivo quello di precostituire

possibili esercizi abusivi della professione.

PUNTI DI ATTENZIONE ART. 21 CD

Primo comma

[...] promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono cultura

psicologica.

Secondo e terzo comma

grave violazione deontologica l’insegnamento a persone estranee alla professione

psicologica dell’uso di metodi, tecniche e di strumenti conoscitivi e di intervento propri

della professione stessa. […] obbiettivo quello di precostituire possibili esercizi abusivi

della professione

RESPONSABILITà NEI CONFRONTI DELLA SOCIETà

ART. 3 CD

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento

umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo

e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle

persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole,

congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante

dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita

degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali,

organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua

influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di

dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione

professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro

prevedibili dirette conseguenze.

Accrescere le conoscenze significa, per gli psicologi favorire non solo la propria

crescita professionale, ma altresì ad una sempre maggiore diffusione nella società di

una cultura psicologica e di un autentico punto di vista psicologico.

Il benessere psicologico è un concetto articolato e complesso. L’Organizzazione

Mondiale della Sanità definisce il benessere psicologico come una condizione in cui

“l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la

propria funzione all’interno della società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita

di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare

costruttivamente ai mutamenti dell’ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai

conflitti interni”.

In questo articolo si rimanda al benessere in riferimento alla soggettività delle

persone, dei contesti, dei momenti rifacendosi all’impegno professionale degli

psicologi nel loro operare professionale.

Nel secondo comma è ben evidente come gli psicologi debbano sia aver ben compreso

come professionisti se stessi ma anche come comportarsi, in maniera consapevole,

congrua ed efficace. Dunque non solo conoscere le regole, ma altresì averle comprese;

avere chiaro il contesto operativo; agire in maniera coerente con la natura e i limiti del

proprio intervento, con la dovuta diligenza, la necessaria prudenza, l’indispensabile

perizia.

La responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale la

psicologa e lo psicologo possono intervenire significativamente nella vita degli altri.

Questo perché «un qualsiasi intervento professionale, ancorché qualificato, si traduce

sempre in un’interferenza nella vita privata e familiare del destinatario della

prestazione».

Nel terzo Comma si precisa che, nella relazione che intercorre tra chi si rivolge agli

psicologi come portatori di strumenti per analizzare un bisogno e potervi rispondere, si

instauri una situazione caratterizzata da forte dipendenza nel confronti del

professionista. Questa fiducia e dipendenza se male utilizzate potrebbero essere

sfruttate per dini personali dell’operatore che esulano dal mandato professionale.

L’ultimo comma, che chiude l’articolo, riprende che sono presenti diversi livelli di

responsabilità, da quella giuridica a quella tecnico-professionale, da quella sociale a

quella nei confronti anche di se stesso.

Responsabilità giuridica in quanto deve conoscere sia le norme generali che quelle che

regolano ogni contesto di esercizio Responsabilità tecnico-professionale richiama le

competenze e il loro aggiornamento.

Responsabilità sociale tenendo presente il punto di vista dell’altra persona e le

ricadute sul contesto in cui opera Responsabilità nei confronti anche di se stesso

facendo attenzione al proprio livello di sostenibilit&agr

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
13 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marti17__ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Deontologia ed etica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bertani Barbara.