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ATTRIBUZIONI DELLA CORTE COST.

La Corte svolge 4 FUNZIONI. 3 sono individuate dall’art.134Cost, ai sensi del quale la Corte

giudica:

- sulle CONTROVERSIE relative alla LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE delle LEGGI

e degli ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE, dello STATO e delle REGIONI.

- Sui CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE tra i POTERI DELLO STATO e su quelli tra lo

STATO e le REGIONI e tra le REGIONI.

- - sulle ACCUSE PROMOSSE VS IL PDR

- e GIUDICA sull’AMMISSIBILITA’ DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM

ABROGATIVO presentate a norma dell’art.75 della Cost.

SINDACATO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

Per quanto riguarda il sindacato di legittimità costituzionale, esso consiste nella

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DELLA LEGGE o di un altro ATTO AVENTE

FORZA DI LEGGE (CD. Oggetto del giudizio di costituzionalità) alla COST, alle LEGGI DI

REVISIONE e alle ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI (cd. Parametro del giudizio di

costituzionalità).

Detto CONTROLLO OPERA SOLO su ATTI GIA’ IN VIGORE e può ESSERE ATTIVATO:

- IN VIA PRINCIPALE (diretta impugnazione degli atti ritenuti incostituzionali da parte

dello Stato o delle Regioni)

- - IN VIA INCIDENTALE (questione di costituzionalità sollevata dalle parti o dal

giudice nel corso di un processo).

Gli ATTI SOGGETTI A SINDACATO sono:

- LEGGI ORDINARIE sia STATALI che REGIONALI

- LEGGI COSTITUZIONALI SINDACABILI SIA per vizi formali relativi alla

regolarità del procedimento di formazione previsto dall’art.138 Cost, SIA sotto il profilo

della conformità ai principi supremi dell’ordinamento 2

- - ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (decreti legislativi e decreti legge, decreto del

PDR, decreto legislativo di attuazione degli statuti speciali)

I SISTEMI DI CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’ sulle leggi, possono essere poi divisi in 2

categorie:

1) SISTEMI A SINDACATO DIFFUSO

2) SISTEMI A SINDACATO ACCENTRATO 

Si parla di SINDACATO DI COSTITUZIONALITA’ ACCENTRATO quando esiste un

apposito organo incaricato del controllo di conformità delle leggi alla Cost, dunque un Tribunale

Costituzionale.

al contrario, il SINDACATO si dice DIFFUSO quando ogni singolo giudice, nel corso di un

giudizio pendente davanti a lui, può disapplicare con efficacia inter partes la legge incostituzionale,

cioè ogni giudice è competente ad esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi, cioè ogni

giudice è chiamato a valutare se gli atti legislativi da applicare siano conformi alla Cost.

Il SINDACATO DI COSTITUZIONALITA’può svolgersi anche in FORMA SUCCESSIVA

quando si esplica solo dopo l’emanazione di una legge; mentre è UN SINDACATO

PREVENTIVO quando consente di effettuare il sindacato prima dell’entrata in vigore della

stessa legge. Il SINDACATO (o controllo) viene effettuato sulle fonti primarie

dell’ordinamento, cioè le leggi ordinarie (statali e regionali), gli atti aventi forza di legge (cioè il

decreto legge e il decreto legislativo), gli statuti delle regioni ordinarie e le norme di attuazione

degli statuti delle regioni ad autonomia speciale.

I REGOLAMENTI GOVERNATIVI, NON possono essere invece sindacati, in quanto si tratta

di atti subordinati alle fonti primarie e sono soggetti ad altre forme di controllo che non

includono la Corte Cost., come i giudici ordinari o amministrativi.

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, si è optato per un modello accentrato attraverso la

creazione di un organo ad hoc la CORTE COST.

VIZI DI COSTITUZIONALITA’

I VIZI DI COSTITUZIONALITA’ che possono affliggere le leggi o gli atti aventi forza di legge

sono:

- VIZI FORMALI attinenti al procedimento di formazione della legge o degli atti aventi forza di

legge, nel senso che non si rispettano le norme costituzionali che disciplinano il procedimento

legislativo

- VIZI SOSTANZIALI attinenti al contenuto della legge o dell’atto avente forza di legge e che

derivano dalla violazione diretta di disposizioni costituzionali che impongono o escludono un certo

contenuto dell’atto normativo 

- VIZI DI INCOMPETENZA quando non viene rispettata la distribuzione di competenze

legislative tra i diversi organi costituzionali.

La Corte Cost. può essere adita in 2 modi :

- attraverso il GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE (cioè sollevando la questione di

legittimità cost. d’ufficio o da una delle parti nel corso di un giudizio)

- - attraverso il GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE (cioè sollevando la questione su

iniziativa del Governo nei confronti di leggi regionali che eccedono la competenza della

regione o nei confronti degli statuti regionali o su iniziativa della regione nei confronti di

leggi o atti aventi forza di legge dello Stato o di un’altra regione che eccedono la

competenza della

regione ricorrente. Non è consentito un ricorso individuale diretto alla Corte Cost).

GIUDIZIO di legittimità costituzionale IN VIA INCIDENTALE: 3

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COST può sorgere quale incidente all’interno di un

procedimento giudiziario in corso; in questo caso il giudice (giudice a quo) per risolvere la

questione deve innanzitutto valutare:

- la RILEVANZA

- la NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE da rimettere al giudizio

della Corte Cost

in particolare…

- il GIUDIZIO DI RILEVANZA mira ad evitare che siano proposte alla Corte questioni

del tutto svincolate dal giudizio principale ma poste solo per interesse scientifico o

meramente teoriche o ipotetiche. 

- il GIUDIZIO DI NON MANIFETSA INFONDATEZZA implica che se il giudice

ritiene che si possa dubitare della costituzionalità della questione dovrà rimetterla alla Corte

Cost e sospendere il giudizio in corso davanti a lui.

Il giudice a quo prima di rimettere la questione deve anche tentare un’INTERPRETAZIONE

costituzionalmente CONFORME della norma da applicare in giudizio, cioè fornire

un’interpretazione tale da adeguare la legge al dettato costituzionale. Infatti, se il giudice dovesse

giungere ad un’interpretazione che adegui la norma alle previsioni costituzionali , non vi è ragione

di agire il giudice delle leggi. A questo punto, il giudice a quo potrà rimettere la questione

rilevante, non manifestamente infondata e per la quale siano stati esperiti senza successo tutti i

tentativi di interpretazione conforme davanti alla Corte Cost.

La QUESTIONE viene RIMESSA ALLA CORTE attraverso l’ORDINANZA DI

REMISSIONE, la quale deve indicare l’ogg del giudizio (e quindi le disposizioni della legge o

dell’atto avente forza di legge viziate da illegittimità costituzionale) nonché il parametro di

giudizio ( cioè le disposizioni della Costituzione o delle leggi Costituzionali che si ritengono

violate); infine la motivazione riguardo la rilevanza, non manifesta infondatezza e all’esperimento

dell’interpretazione conforme alla Cost.

Nell’ORDINANZA il giudice deve indicare:

- TERMINI e MOTIVI con cui è stata sollevata la questione, disponendo l’immediata

trasmissione degli atti alla Corte cost. e sospendendo il giudizio in corso

L’ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI deve essere:

- NOTIFICATA ALLE PARTI IN CAUSA e al PUBBLICO MINISTERO (nei casi in cui il

suo intervento sia obbligatorio), al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, al PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE (se la questione riguarda una legge regionale).

- PUBBLICATA a cura del Presidente della Corte Cost nella Gazzetta Ufficiale, affinchè gli

altri giudici che si trovino ad affrontare la stessa questione ne siano informati e sospendano

il giudizio in attesa della decisione della Corte.

Nel caso in cui il giudice a quo dovesse ritenere di RIGETTARE L’ECCEZIONE DI

COSTITUZIONALITA’ per IRRILEVANZA o MANIFESTA INFONDATEZZA deve farlo

con ORDINANZA MOTIVATA. L’eccezione potrà però essere riproposta all’inizio di ogni

grado ulteriore del processo.

Qualora invece il giudice ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata

emette ORDINANZA con la quale dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte

Cost e sospende il giudizio in corso.

Dopo l’ORDINANZA DI REMISSIONE trascorso il termine di 20 g, entro il quale le parti

possono costituirsi, il P della Corte nomina un giudice x l’istruzione e la relazione e convoca

entro i successivi 20 g la Corte x la discussione. 4

Il procedimento può svolgersi in 2 modi:

- in camera di consiglio qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta

infondatezza

- in pubblica udienza negli altri casi.

Come detto , la Corte funziona con l’intervento di almeno 11 giudici e le decisioni deliberate in

camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze e vengono prese a > assoluta dei votanti.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Vs decisioni della Corte non è ammessa

impugnativa. Il giudizio a quo in cui era sorta la questione, e che nel frattempo era rimasto sospeso,

deve essere riassunto entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE

Costituisce una FORMA DI ACCESSO DIRETTO ALLA CORTE COST, il quale è attivato da

soggetti determinati quali : STATO- REGIONI e le provincie autonome di Trento e Bolzano entro

un termine di decadenza pari a 60 g dalla pubblicazione della legge statale o regionale o dell’atto

avente forza di legge dello Stato.

In particolare, il RICORSO IN VIA PRINCIPALE è attivabile:

- dallo STATO rispetto alle leggi Regionali ritenute ECCEDENTI le loro attribuzioni;

cioè, ai sensi dell’art.127 comma 1, Cost: “ lo Stato, quando ritenga che una legge

regionale ECCEDA la competenza della Regione, PUO’ PRUOMUOVE RE LA

QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COST DINANZI ALLA CORTE COST. entro 60 g

dalla sua pubblicazione”. La QUESTIONE è SOLLEVATA DAL P. del CONSIGLIO previa

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO dei MINISTRI.

- Dalle REGIONI, rispetto a leggi Statali ritenute lesive delle proprie competenze; cioè ai

sensi dell’art.127 comma 2 Cost. “ la REGIONE quando ritenga che una legge o un atto

avente valore di legge LEDA LA SUA SFERA DI COMPETENZA , PUO’

PRUOMUOVERE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COST DINANZI ALLA CORTE

entro 60 g dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.”

In entrambi i casi, il sindacato è successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata.

Tuttavia: 

- mentre STATO può impugnare una legge regionale x qualsiasi vizio

- le REGIONI possono impugnare le leggi statali solo quando siano lesive di una loro

competenza.

In entrambi i casi, l’atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte è un RICORSO.

COME SI PRONUNCIA LA CORTE… (TIPOLOGIE DI PRONUNCIA DELLA CORTE

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A.A. 2024-2025
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Hachiko_2023 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Tondi della Mura Vincenzo.