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I CONFLITTI COSTITUZIONALI

(art. 134; artt. 37- 42 legge n. 87/1953)

I conflitti costituzionali comprendono:

  • I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
  • i conflitti di attribuzione tra Stato e Regione.

Il conflitto di attribuzione è una controversia che attiene ad una lesione della competenza, costituzionalmente garantita, di un soggetto da parte di un altro soggetto. La ratio che sorregge questa competenza della Corte, prevista dal 3° comma dell'art. 134 della Cost., è quella di individuare l'esatta spettanza delle competenze costituzionali.

I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

Secondo quanto previsto dall'art. 37, legge n. 87/1953, affinché la Corte costituzionale intervenga è necessario:

  • che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorga tra organi appartenenti a poteri diversi;
  • che il conflitto di attribuzione sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del
potere al quale appartengono;
  • che il conflitto di attribuzione sorga per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali.
Il potere dello Stato è un complesso organizzativo, composto da un organo o più organi, al quale va riferita una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. In questo senso tra i poteri dello Stato rientrano non solo i tre tradizionali (esecutivo, legislativo e giudiziario), ma anche i poteri del Presidente della Repubblica, della Corte costituzionale ecc… Un elenco completo probabilmente non è possibile poiché in quest'ottica i poteri dello Stato legittimati a promuovere un conflitto non sono un numero chiuso, ma sono desumibili, di volta in volta, dal concreto atteggiarsi delle attribuzioni costituzionali. Il potere è il soggetto sostanziale del conflitto; l'organo appartenente al potere è il soggetto processuale. Abilitato ad agire di fronte alla Corte.costituzionale infatti non è il potere, ma l'organo che appartiene al potere. C'è coincidenza tra potere e organo solo quando un potere si esaurisce in un organo (ad es. Presidente della Repubblica). Ma quando il potere ha una struttura complessa è necessario individuare quale sia l'organo abilitato ad agire nel conflitto di attribuzione. L'organo abilitato ad agire di fronte alla Corte costituzionale è quello competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere al quale appartiene (art. 37, l. 87/53). Sono indubbiamente tali gli organi costituzionali posti al vertice di ciascun potere, ma la Corte costituzionale ha inoltre affermato che l'art. 37 della legge 87/53 ha inteso in realtà far riferimento ad organi i cui atti o comportamenti sono l'espressione ultima ed immodificabile dei rispettivi poteri nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun potere, è abilitato ad intervenire rimuovendo.l'atto o il comportamento lesivo (la Corte ha riconosciuto la soggettività nel conflitto: al Presidente della Repubblica; alla Corte costituzionale; ad ogni giudice; alla Corte dei conti; all'Ufficio centrale per il referendum; ad una singola Camera; alle due Camere nel complesso; alle commissioni parlamentari d'inchiesta; al Consiglio superiore della Magistratura; al Governo nel suo complesso; al singolo Ministro; al Comitato promotore del referendum). Il conflitto può consistere: - In una vindicatio potestatis. È l'ipotesi più rara che si realizza quando il conflitto riguarda la contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere che ciascun soggetto rivendichi a sé. - Nella menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita ad un soggetto. Tale menomazione, che è l'ipotesi più frequente, discende dall'illegittimo esercizio di un potere proprio. Non c'è quindi rivendicazione.di un potere "usurpato", ma contestazione del modo in cui un soggetto ha esercitato attribuzioni che sono incontestabilmente sue (ad es. se il giudice penale ricorre contro la Camera perché questa ritarda a pronunciarsi sulla sua richiesta di arrestare un deputato o di perquisirne il domicilio, non contesta le attribuzioni della Camera, chiaramente assegnate dall'art. 68 Cost., ma denuncia che, abusando delle sue funzioni, la Camera interferisce nella funzione giudicante che spetta al giudice stesso, impedendogli di esercitare le proprie attribuzioni). Il conflitto inoltre non sorge necessariamente da un atto, ma può sorgere anche da un comportamento, persino omissivo (ad es. il Presidente della Repubblica che non promulga una legge ecc...). L'oggetto del conflitto tra poteri dello Stato può riguardare qualsiasi atto, comprese le leggi e gli atti aventi forza di legge come la Corte costituzionale ha ammesso, dopo una giurisprudenza di segno contrario.con le sent. n. 161 del 1995 e n. 457 del 1999. I conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni Secondo quanto disposto dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953 tale conflitto può sorgere: • quando una Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato o ad un'altra Regione; • quando lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza costituzionale di una Regione. L'oggetto del conflitto tra Stato e Regione non deve essere costituito da leggi o da atti equipollenti ma da atti pubblici di qualsiasi altro tipo. Quindi se è indubbio che, sotto il profilo processuale, il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni presenta rilevati affinità con il controllo della legge in via principale, tuttavia se ne distingue nettamente per l'oggetto che non può essere costituito da atti legislativi o a questi equiparati. Il ricorso è quindi ammissibile esclusivamente per i regolamenti amministrativi.gli atti amministrativi e le decisioni giurisdizionali. Le sentenze conclusive dei conflitti di attribuzione. Le sentenze della Corte possono essere: - sentenze di inammissibilità; - sentenze di improcedibilità; - sentenze che dichiarano la cessazione della materia del contendere. Inoltre la Corte può adottare sentenze che entrano nel merito della lesione di competenza. Queste possono essere: - sentenze che dichiarano la cessazione della materia del contendere. - sentenze con le quali dichiara a quale soggetto spetta la competenza ed annulla l'atto; - sentenze con le quali respinge il ricorso; - sentenze con le quali si limita a dichiarare a quale soggetto spetta la competenza. Le decisioni della Corte Costituzionale. Le decisioni della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale possono assumere la forma di: - ordinanza; - sentenza. Le ordinanze ordinanze di manifesta infondatezza. Vengono adottate quando la Corte,senza che siano necessarie particolari verifiche, non ravvisa alcun argomento a sostegno dell'incostituzionalità della norma (ad es. quando viene riproposta una questione già ripetutamente dichiarata manifestamente infondata in passato);
  1. ordinanze di inammissibilità
Sono le ordinanze che individuano l'esistenza di una causa che impedisce una decisione nel merito di una questione (ad es. la norma oggetto del sindacato della Corte è contenuta in un atto privo di forza di legge; insufficiente motivazione da parte del giudice a quo ecc...);
  1. Ordinanze di restituzione degli atti al giudice a quo
La Corte ricorre a queste ordinanze nel caso di jus superveniens cioè quando la fattispecie che ha dato origine alla causa pendente di fronte al giudice a quo viene disciplinata, nelle more del giudizio della Corte, da una norma nuova rispetto a quella originaria che ha costituito l'oggetto dell'ordinanza di rimessione del giudice a quo. Restituendogli atti al giudice a quo la Corte offre a quest'ultimo l'opportunità di valutare - solo qualora vi siano dubbi in proposito - se la norma originaria è ancora applicabile nel giudizio in corso oppure se non lo è più.

Ordinanze istruttorie

Sono ordinanze che servono alla Corte ad acquisire notizie, documenti o quant'altro ritengano necessario per consentire la decisione relativa alla questione che le è stata sottoposta.

Secondo quanto previsto dall'art. 18, c. 1, legge n. 87 del 1953 la Corte giudica in via definitiva con sentenza mentre tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. La prassi della Corte però è ormai decisamente orientata nel senso che anche alcune ordinanze possono concludere il giudizio in via definitiva (e cioè le ordinanze di manifesta infondatezza e le ordinanze di inammissibilità).

Le sentenze

Le sentenze della Corte possono essere di due tipi:

  • di

rigetto;• di accoglimento. Le sentenze

Le sentenze di rigetto

Le sentenze di rigetto non consistono nella dichiarazione di legittimità della norma oggetto del giudizio, ma nel rigetto della questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio della Corte in via incidentale o in via principale. Con le sentenze di rigetto la Corte si limita quindi ad accertare l’insussistenza dei vizi denunziati nell’ordinanza di rimessione o nel ricorso.

Da ciò discende che la sentenza di rigetto non ha valore erga omnes, ma solo inter partes, vincola cioè solo le parti e il giudice a quo. La questione non potrà quindi essere ripresentata negli stessi termini nell'ambito del medesimo giudizio. La sentenza di rigetto non vincola però né gli altri giudici, né le stesse parti del giudizio in corso, sia in un nuovo giudizio che in un grado diverso dello stesso giudizio, né, infine, la stessa Corte alla quale non è

Le sentenze accoglimento

Con le sentenze di accoglimento la Corte accoglie la questione sollevata innanzi ad essa in viaincidentale o proposta in via principale, dichiarando la illegittimità costituzionale delladisposizione o delle disposizioni sottoposte al suo giudizio.

Le sentenze di accoglimento sono sentenze di annullamento.

L'effetto di tali decisioni, che hanno valore erga omnes, cioè vincolano tutti i giudici, consiste nelladefinitiva eliminazione dall'ordinamento della norma che viene dichiarata incostituzionale.

Eliminazione che avviene con effetti retroattivi, travolgendo quindi tutti i rapporti sorti mediotempore sulla base della norma successivamente dichiarata incostituzionale (con la sola esclusionedei rapporti chiusi, vedi scheda "antinomie normative".

orti è rappresentata dalla città di Venezia. Situata nella regione del Veneto, Venezia è unica nel suo genere grazie alla sua particolare conformazione geografica. La città è costruita su un arcipelago di 118 isole, separate da canali e collegate tra loro da ponti. Il centro storico di Venezia è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1987. Venezia è famosa in tutto il mondo per i suoi canali, che fungono da strade principali della città. Il Canal Grande è il canale più importante e divide la città in due parti. Lungo il Canal Grande si trovano numerose palazzi storici, chiese e ponti, tra cui il famoso Ponte di Rialto e il Ponte dei Sospiri. Un'altra attrazione principale di Venezia è Piazza San Marco, una delle piazze più famose d'Italia. Qui si trovano la Basilica di San Marco, uno dei principali esempi di architettura bizantina, e il Palazzo Ducale, sede del governo veneziano durante il periodo della Serenissima Repubblica di Venezia. Venezia è anche conosciuta per il suo Carnevale, una festa tradizionale che si tiene ogni anno nel mese di febbraio. Durante il Carnevale, la città si riempie di maschere e costumi colorati, e vengono organizzate sfilate, spettacoli e feste in tutta la città. Nonostante la sua bellezza e il suo fascino unici, Venezia affronta anche delle sfide. A causa dell'innalzamento del livello del mare e dell'erosione delle isole, la città sta gradualmente affondando. Per proteggere Venezia, sono stati realizzati progetti di ingegneria come il MOSE, un sistema di dighe mobili che può essere alzato per proteggere la città dalle maree alte. In conclusione, Venezia è una città straordinaria che affascina i visitatori con la sua architettura unica, i suoi canali romantici e la sua storia millenaria. Nonostante le sfide che affronta, Venezia rimane una delle destinazioni più affascinanti al mondo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof D'Onofrio Francesco.