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La Corte costituzionale

Nozioni introduttive

La Corte costituzionale è l'organo di controllo della costituzionalità, cioè l'organo al quale la Costituzione ha demandato il compito di verificare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134, 1°c. Cost). La giustizia costituzionale è quindi garanzia di rigidità della Costituzione perché consente di reagire alle infrazioni alla Costituzione ad opera del legislatore ordinario.

Il controllo di costituzionalità presente nel nostro ordinamento è un controllo di costituzionalità di tipo accentrato cioè affidato ad un organo ad hoc istituito allo specifico scopo di controllare il rispetto della Costituzione e, se del caso, dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge. È inoltre un controllo di tipo successivo, vale a dire un controllo che interviene solo dopo l’entrata in vigore della legge (controllo preventivo si definisce invece il controllo di legittimità costituzionale che interviene prima dell’entrata in vigore della legge. È un controllo presente ad esempio in Francia con il Conseil constitutionnel).

Si parla invece di giudizio di legittimità costituzionale di tipo diffuso quando il giudizio di legittimità è attribuito a ciascun giudice nell'esercizio dei poteri rientranti nella propria competenza. Ciascun giudice può quindi disapplicare la disposizione che ritenga incostituzionale. Un tale sistema è presente negli Stati Uniti ove l'incertezza insita nel controllo diffuso risulta temperata dal principio dello stare decisis in base al quale le decisioni della Corte Suprema rappresentano un precedente che vincola tutti i giudici.

La Corte costituzionale, oltre a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, giudica inoltre:

  • Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;
  • Sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
  • Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;
  • Sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.

Composizione

(art. 135 Cost.)

La Corte costituzionale si compone di 15 giudici che durano in carica nove anni. (Il limite della durata in carica era stato inizialmente fissato in 12 anni solo successivamente ridotti a 9 dalla legge cost. n. 2 del 1967, modificativa dell’art. 135 Cost.).

  • I giudici della Corte costituzionale possono essere scelti tra le seguenti categorie:
  • I magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative
  • I professori ordinari di università in materie giuridiche
  • Gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio.

I giudici della Corte sono nominati:

  • Per un terzo dal Presidente della Repubblica.
  • Per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative
  • Per un terzo dal Parlamento in seduta comune.

I cinque giudici di nomina presidenziale vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, cioè di un atto il cui contenuto è deciso autonomamente dal Capo dello Stato senza che vi sia alcuna proposta o interferenza da parte del Governo. La controfirma del Presidente del Consiglio assume quindi solo la funzione di certificare la regolarità del procedimento seguito.

Per quel che riguarda i cinque giudici di spettanza del Parlamento questi vengono nominati a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento in seduta comune nei primi tre scrutini. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.

Infine, per i cinque giudici nominati dalle Supreme magistrature ordinarie ed amministrative si procede in questo modo: alla Corte di cassazione compete la scelta di tre giudici; al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti compete la scelta di un giudice ciascuno. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il collegio. Quando tale maggioranza non sia raggiunta nella prima votazione, è sufficiente la maggioranza relativa nella votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano raggiunto il maggior numero dei voti.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni (art. 135, c. 4 Cost.). Ai giudici della Corte costituzionale non si applica il regime della prorogatio (in base al quale i titolari di pubblici uffici benché scaduti continuano a svolgere le proprie funzioni sino a quando non vengano sostituiti). La Corte può tuttavia continuare a funzionare anche se non sono presenti tutti i suoi membri. Deve esserci infatti una componente minima di almeno 11 giudici (2° c. dell'art. 16, l. 87/53).

Nell’elezione parlamentare di nuovi giudici si sono talvolta verificate delle difficoltà essendo richiesti quorum piuttosto ampi, anche se la legge cost. 2/1967 (art. 5, c. 2) prescrive che la sostituzione del giudice cessato dalla carica avvenga entro un mese. Fino al 1992 la suddivisione delle nomine tra maggioranze e minoranze è stata frutto di una convenzione, cioè di un accordo in base al quale i giudici costituzionali di nomina parlamentare provenivano dai vari partiti in ragione del peso politico presente in seno al Parlamento (due giudici alla democrazia cristiana, uno al Partito comunista, uno al Partito socialista, uno ai partiti laici minori). Dopo il '92 gli accordi tra le parti politiche sono stati raggiunti molto più faticosamente, costringendo la Corte ad operare anche a lungo a ranghi ridotti. Il sistema tuttavia pare oggi essersi almeno temporaneamente assestato nel senso che due giudici costituzionali di nomina parlamentare sono indicati dall’opposizione e tre dalla maggioranza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

(art. 1 legge cost. 1/1948; artt. 23 e ss. legge 87/53)

Come si è già esaminato (vedi scheda Corte costituzionale, nozioni introduttive) la scelta fondamentale in ordine ad un sistema di sindacato di costituzionalità “accentrato” è già implicita nell’art. 134, 1° c. Cost. Ogni ulteriore possibilità quanto alla instaurazione dei giudizi di costituzionalità è stata invece lasciata impregiudicata dagli artt. 134 e 137 Cost. La legge costituzionale, cui l’art. 137 riserva la possibilità di stabilire “le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale”, avrebbe quindi potuto in teoria scegliere liberamente tra varie vie di accesso alla Corte costituzionale, compresa quella del ricorso diretto. La legge cost. n. 1 del 1948 si è però limitata ad estendere il principio dell’art. 127 Cost. (che prima della riforma ad opera della legge cost. n. 3 del 2001 prevedeva l’impugnazione diretta delle leggi regionali da parte dello Stato) all’ipotesi inversa dell’impugnazione da parte delle Regioni. Per ogni altra ipotesi ha adottato invece l’accesso alla Corte in via incidentale cioè nel corso di un giudizio.

La Corte costituzionale quindi può essere chiamata a giudicare in ordine alla conformità alla Costituzione di una legge o di un atto avente forza di legge attraverso due distinte vie di accesso e cioè:

  • In via diretta (o principale), qualora vi sia un ricorso statale avverso statuti o leggi regionali o un ricorso regionale nei confronti delle leggi statali o di altre regioni;
  • In via incidentale (o di eccezione), qualora un giudice nel corso di un comune giudizio (civile, penale o amministrativo) ritenendo che la disposizione di legge o di atto avente forza di legge, che egli è chiamato ad applicare per la decisione del giudizio, sia in contrasto con una o più disposizioni costituzionali, sollevi la questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale in via incidentale può essere sollevata:

  • Da una delle parti. In questo caso le parti non possono adire direttamente la Corte, ma devono presentare un'istanza al giudice della causa principale, che dovrà valutare se ricorrono i presupposti necessari per l'attivazione del giudizio di costituzionalità;
  • D’ufficio, cioè dal giudice stesso (detto giudice a quo) dinanzi al quale pende il giudizio principale (o giudizio a quo). In questo caso, se sussistono le condizioni, il giudice a quo può adire immediatamente la Corte.

Il giudice a quo prima di sollevare la questione di costituzionalità dinanzi alla Corte deve verificare la sussistenza di due requisiti: che la questione sia rilevante per la risoluzione del giudizio in corso e cioè che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

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