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CAPITOLO 5 IL REFERENDUM ABROGATIVO
Il referendum abrogativo.
Il referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 della costituzione ed
attuato dopo 22 anni della legge n.352 del 1970, rappresenta un istituto di
democrazia diretta attraverso il quale il corpo elettorale chiamato a
pronunciarsi sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto
avente forza di legge su richiesta di 500.000 elettori o 5 consigli regionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti cittadini chiamati ad
eleggere la camera dei deputati; la proposta soggetta referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
L’articolo 75 inoltre esclude la sottoponibilità a referendum delle leggi
tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a
rati care trattati internazionali.
Il procedimento referendario previsto dalla legge 152 del 1970.
Il procedimento consta di quattro fasi:
• la fase preparatoria,
• fase del controllo,
fi fi fi
• la fase costitutiva,
• la fase dichiarativa del risultato referendario.
L’iniziativa referendaria spetta a 500.000 elettori o 5 consigli regionali.
• Nelle prima ipotesi la raccolta delle rme in appositi fogli vidimati
contenenti i termini del quesito referendario da depositare presso
l’uf cio centrale per il referendum assieme certi cati elettorali,
spetta ad un comitato di promotori;
• nella seconda ipotesi, l’iniziativa parte da un consiglio regionale e
la richiesta è presentata presso il medesimo uf cio, da 5 delegati dei
rispettivi consigli regionali.
I quesiti referendari devono essere depositati nell’arco di tempo che va
dal 1º gennaio al 30 settembre, di ogni anno; la richiesta di referendum
non può invece essere presentata nell’anno precedente la scadenza di una
delle camere o nei mesi successivi alla data di indizione delle elezioni. In
caso di scioglimento anticipato delle camere il referendum indetto viene
sospeso ed i termini procedurali riprendono a decorrere dopo un anno dalle
elezioni.
Alla scadenza del 30 settembre, l’uf cio centrale per il
referendumcostituito presso la corte di cassazione, deve esaminare le
richieste referendarie depositate ed effettuare un controllo di legittimità
teso a veri care la loro conformità alle norme di legge, ad esclusione del
giudizio di ammissibilità che spetta alla corte costituzionale a norma della
legge del 1953.
In particolare l’uf cio centrale veri ca:
• la regolarità delle rme raccolte;
• la natura dell’atto oggetto della referendum;
• l’eventuale uniformità o analogia di materia fra le richieste
referendarie depositate, provvedendo in tal caso alla loro
concentrazione dopo aver sentito i presentatori cui delegati.
Inoltre l’uf cio centrale per il referendum in sede di controllo delle
richieste referendarie, ha il potere di interrompere il procedimento
referendario nell’ipotesi in cui la normativa oggetto del quesito
referendario, stia per essere abrogata o modi cata dal Parlamento. La corte
costituzionale nella sentenza 68 del 1978, afferma che può essere disposta
fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi
soltanto se la nuova legge approvata dal Parlamento modi chi o abroghi
contenuti normativi essenziali della disciplina precedente.
Entro il 15 dicembre, l’uf cio centrale deve decidere sulla legittimità
delle richieste referendarie presentate con ordinanza de nitiva, che viene
comunicata alla corte costituzionale e noti cata ai promotori dei
referendum.
Superato il vaglio dell’uf cio centrale, i quesiti referendari vengono
sottoposti ad un nuovo e diverso controllo da parte della corte
costituzionale, la quale deve pronunciarsi sull’ammissibilità dei quesiti
referendari con sentenza dà pubblicarsi entro il 10 febbraio sulla gazzetta
uf ciale. Se la richiesta referendaria viene dichiarata ammissibile dalla
corte, il referendum viene indetto in una domenica compresa tra il 15
aprile e il 15 giugno con decreto del presidente della Repubblica, su
deliberazione del consiglio dei ministri. Effettuate le votazioni, spetta
all’uf cio centrale per il referendum effettuare un nuovo controllo teso ad
accertare il raggiungimento del quorum sia di partecipazione, sia
deliberativo; in caso di esito positivo, l’uf cio procede alla proclamazione
dei risultati della referendum.
q In caso di esito favorevole all’abrogazione, il presidente della
Repubblica con proprio decreto dichiara l’avvenuta abrogazione; il decreto
viene immediatamente pubblicato sulla gazzetta uf ciale e sulla raccolta
uf ciale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. L’abrogazione
opera dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla
gazzetta uf ciale, a meno che il presidente della Repubblica disponga su
proposta del Ministro interessato, che l’abrogazione abbia effetto
successivamente ma comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla
pubblicazione del decreto,
q se invece non viene raggiunta la maggioranza dei voti validi oppure
se il risultato contrario all’abrogazione, il ministro di grazia e giustizia
ne dà notizia sulla gazzetta uf ciale; in tal caso non può essere proposto il
medesimo quesito referendario prima che siano trascorsi cinque anni.
La funzione di giudicare l’ammissibilità del referendum abrogativo.
fi
fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi
Tale funzione spetta alla corte costituzionale in base alla legge
costituzionale n.1 del 1953; ribadita dall’articolo 33 comma 4 della legge
n. 352 del 1970.
Limiti
Il limite posto dall’articolo 75, secondo il quale non è ammesso
referendum di leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto, e di
autorizzazione alla rati ca di trattati internazionali.Tali limiti subiscono
un’ampia ed eterogenea estensione ad una serie di limiti ulteriori.
La corte costituzionale ha operato su tre versanti al ne di eliminare tali
limitazioni ulteriori all’ammissibilità della referendum abrogativo:
a) Interpretando estensivamente le categorie di leggi precluse
dall’articolo 75, comma 2 della costituzione;
b) rinvenendo i limiti alla struttura dei quesiti referendari;
c) escludendo dall’ambito delle consultazioni referendarie una serie
ulteriori di leggi o materie
a) L’interpretazione letterale della norma dell’articolo 75. E’ stata integrata
da una interpretazione logico sistematica, per cui vanno sottratte al
referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così
stretto all’ambito di operatività delle leggi indicate dall’articolo 75, tanto
che la preclusione debba ritenersi sottintesa.
b) Pur potendo un singolo referendum coinvolgere una pluralità di
disposizioni di una singola legge o anche di una pluralità di atti legislativi,
la corte ha sempre ritenuto indispensabile che il quesito risulti omogeneo,
coerente ed intelligibile. Ciò signi ca che non può essere sottoposto al
corpo elettorale una referendum che contenga una tale pluralità di
domande eterogenee, carente di una matrice razionalmente unitaria, tale da
non poter venir ricondotto a norma dell’articolo 75, il quale esige che i
lettori debbano poter votare per il sì o per il no rispetto ad interrogativi
chiari e precisi.
fi fi fi
c) Sono state escluse dalle consultazioni referendarie anche la costituzione
e le leggi approvate con il procedimento di cui all’articolo 138, gli atti
legislativi dello Stato dotati di una forza passiva peculiare e le disposizioni
legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, cioè quelle
leggi il cui contenuto normativo non possa venir alterato o privato di
ef cacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti e speci ci disposti
della costituzione stessa. Ad esempio su leggi la cui mancanza
paralizzerebbe il funzionamento di un organo, come il consiglio superiore
della magistratura.
Referendum Parziali.
Va’ a questo proposito precisato che la corte costituzionale ha dichiarato
ammissibili in materia elettorale soltanto referendum cosiddetti parziali,
ossia quei referendum che non abbiano come risultato in caso di esito
positivo, quello di produrre un mero vuoto, ma provocano una disciplina di
risulta in grado di consentire il funzionamento degli organi elettivi senza
bloccarne l’eleggibilità.
Referendum manipolativi.
In tal modo ha dichiarato ammissibili molti referendum di natura
manipolativi a. Con tale espressione ci si riferisce oramai comunemente a
quel referendum avente ad oggetto non compiute disposizioni espressive di
signi cati normativi, ma frammenti di testo di per sé privi di signi cato, la
cui eliminazione è capace di modi care e stravolgere la grazia del testo
normativo non colpito da abrogazione.
La giurisprudenza della corte costituzionale sui referendum
manipolativi.
La corte con la sentenza n.36 del 1997 ha affrontato direttamente il
problema dei quesiti manipolativi, aggiungendo un nuovo limite
all’ammissibilità del referendum, quello della mera dell’ablatività del
quesito referendario. In questo senso la corte distingue un intervento
manipolativo costituzionalmente vincolato, da quello fraudolento.
Pertanto, il referendum manipolativo è ammissibile se la nuova normativa
da esso prodotta si ricava di per sé dall’ordinamento giuridico; se invece
fi fi fi fi fi
tale effetto dipende essenzialmente da tecniche di taglio, utilizzate dai
promotori, il referendum è inammissibile. È stato utilizzato nuovamente la
corte nella sentenza tale requisito in materia di leggi elettorali.
Il referendum abrogativo come fonte del diritto.
La collocazione della referendum abrogativo nel sistema delle fonti del
diritto, è stata posta in discussione poiché esso avrebbe effetti meramente
negativi ed unidirezionali, tali da determinare esclusivamente la
caducazione di una normativa vigente. Con ciò divergendo dalla
riconosciuta caratteristica propria degli atti normativi e cioè la potenziale
capacità di creare diritto operando sulla norme vigenti nel senso di
modi carle, di sostituirle o di aggiungerne di nuove.
Se ci si riferisce all’ordinamento giuridico nel suo complesso, non vi è
dubbio che anche la semplice soppressione di una norma vigente
determina una modi ca dell’ordinamento, nel quale la norma suddetta è
inserita. Non si potrà negare in tal modo la capacità innovativa della
referendum abrogativo e dunque la sua quali cazione come fonte del
diritto.
Infatti la mera soppressione di una norma non è necessaria