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CAPITOLO 5 IL REFERENDUM ABROGATIVO

Il referendum abrogativo.

Il referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 della costituzione ed

attuato dopo 22 anni della legge n.352 del 1970, rappresenta un istituto di

democrazia diretta attraverso il quale il corpo elettorale chiamato a

pronunciarsi sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto

avente forza di legge su richiesta di 500.000 elettori o 5 consigli regionali.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti cittadini chiamati ad

eleggere la camera dei deputati; la proposta soggetta referendum è

approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi

diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

L’articolo 75 inoltre esclude la sottoponibilità a referendum delle leggi

tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a

rati care trattati internazionali.

Il procedimento referendario previsto dalla legge 152 del 1970.

Il procedimento consta di quattro fasi:

• la fase preparatoria,

• fase del controllo,

fi fi fi

• la fase costitutiva,

• la fase dichiarativa del risultato referendario.

L’iniziativa referendaria spetta a 500.000 elettori o 5 consigli regionali.

• Nelle prima ipotesi la raccolta delle rme in appositi fogli vidimati

contenenti i termini del quesito referendario da depositare presso

l’uf cio centrale per il referendum assieme certi cati elettorali,

spetta ad un comitato di promotori;

• nella seconda ipotesi, l’iniziativa parte da un consiglio regionale e

la richiesta è presentata presso il medesimo uf cio, da 5 delegati dei

rispettivi consigli regionali.

I quesiti referendari devono essere depositati nell’arco di tempo che va

dal 1º gennaio al 30 settembre, di ogni anno; la richiesta di referendum

non può invece essere presentata nell’anno precedente la scadenza di una

delle camere o nei mesi successivi alla data di indizione delle elezioni. In

caso di scioglimento anticipato delle camere il referendum indetto viene

sospeso ed i termini procedurali riprendono a decorrere dopo un anno dalle

elezioni.

Alla scadenza del 30 settembre, l’uf cio centrale per il

referendumcostituito presso la corte di cassazione, deve esaminare le

richieste referendarie depositate ed effettuare un controllo di legittimità

teso a veri care la loro conformità alle norme di legge, ad esclusione del

giudizio di ammissibilità che spetta alla corte costituzionale a norma della

legge del 1953.

In particolare l’uf cio centrale veri ca:

• la regolarità delle rme raccolte;

• la natura dell’atto oggetto della referendum;

• l’eventuale uniformità o analogia di materia fra le richieste

referendarie depositate, provvedendo in tal caso alla loro

concentrazione dopo aver sentito i presentatori cui delegati.

Inoltre l’uf cio centrale per il referendum in sede di controllo delle

richieste referendarie, ha il potere di interrompere il procedimento

referendario nell’ipotesi in cui la normativa oggetto del quesito

referendario, stia per essere abrogata o modi cata dal Parlamento. La corte

costituzionale nella sentenza 68 del 1978, afferma che può essere disposta

fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi

soltanto se la nuova legge approvata dal Parlamento modi chi o abroghi

contenuti normativi essenziali della disciplina precedente.

Entro il 15 dicembre, l’uf cio centrale deve decidere sulla legittimità

delle richieste referendarie presentate con ordinanza de nitiva, che viene

comunicata alla corte costituzionale e noti cata ai promotori dei

referendum.

Superato il vaglio dell’uf cio centrale, i quesiti referendari vengono

sottoposti ad un nuovo e diverso controllo da parte della corte

costituzionale, la quale deve pronunciarsi sull’ammissibilità dei quesiti

referendari con sentenza dà pubblicarsi entro il 10 febbraio sulla gazzetta

uf ciale. Se la richiesta referendaria viene dichiarata ammissibile dalla

corte, il referendum viene indetto in una domenica compresa tra il 15

aprile e il 15 giugno con decreto del presidente della Repubblica, su

deliberazione del consiglio dei ministri. Effettuate le votazioni, spetta

all’uf cio centrale per il referendum effettuare un nuovo controllo teso ad

accertare il raggiungimento del quorum sia di partecipazione, sia

deliberativo; in caso di esito positivo, l’uf cio procede alla proclamazione

dei risultati della referendum.

q In caso di esito favorevole all’abrogazione, il presidente della

Repubblica con proprio decreto dichiara l’avvenuta abrogazione; il decreto

viene immediatamente pubblicato sulla gazzetta uf ciale e sulla raccolta

uf ciale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. L’abrogazione

opera dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla

gazzetta uf ciale, a meno che il presidente della Repubblica disponga su

proposta del Ministro interessato, che l’abrogazione abbia effetto

successivamente ma comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla

pubblicazione del decreto,

q se invece non viene raggiunta la maggioranza dei voti validi oppure

se il risultato contrario all’abrogazione, il ministro di grazia e giustizia

ne dà notizia sulla gazzetta uf ciale; in tal caso non può essere proposto il

medesimo quesito referendario prima che siano trascorsi cinque anni.

La funzione di giudicare l’ammissibilità del referendum abrogativo.

fi

fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi

Tale funzione spetta alla corte costituzionale in base alla legge

costituzionale n.1 del 1953; ribadita dall’articolo 33 comma 4 della legge

n. 352 del 1970.

Limiti

Il limite posto dall’articolo 75, secondo il quale non è ammesso

referendum di leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto, e di

autorizzazione alla rati ca di trattati internazionali.Tali limiti subiscono

un’ampia ed eterogenea estensione ad una serie di limiti ulteriori.

La corte costituzionale ha operato su tre versanti al ne di eliminare tali

limitazioni ulteriori all’ammissibilità della referendum abrogativo:

a) Interpretando estensivamente le categorie di leggi precluse

dall’articolo 75, comma 2 della costituzione;

b) rinvenendo i limiti alla struttura dei quesiti referendari;

c) escludendo dall’ambito delle consultazioni referendarie una serie

ulteriori di leggi o materie

a) L’interpretazione letterale della norma dell’articolo 75. E’ stata integrata

da una interpretazione logico sistematica, per cui vanno sottratte al

referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così

stretto all’ambito di operatività delle leggi indicate dall’articolo 75, tanto

che la preclusione debba ritenersi sottintesa.

b) Pur potendo un singolo referendum coinvolgere una pluralità di

disposizioni di una singola legge o anche di una pluralità di atti legislativi,

la corte ha sempre ritenuto indispensabile che il quesito risulti omogeneo,

coerente ed intelligibile. Ciò signi ca che non può essere sottoposto al

corpo elettorale una referendum che contenga una tale pluralità di

domande eterogenee, carente di una matrice razionalmente unitaria, tale da

non poter venir ricondotto a norma dell’articolo 75, il quale esige che i

lettori debbano poter votare per il sì o per il no rispetto ad interrogativi

chiari e precisi.

fi fi fi

c) Sono state escluse dalle consultazioni referendarie anche la costituzione

e le leggi approvate con il procedimento di cui all’articolo 138, gli atti

legislativi dello Stato dotati di una forza passiva peculiare e le disposizioni

legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, cioè quelle

leggi il cui contenuto normativo non possa venir alterato o privato di

ef cacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti e speci ci disposti

della costituzione stessa. Ad esempio su leggi la cui mancanza

paralizzerebbe il funzionamento di un organo, come il consiglio superiore

della magistratura.

Referendum Parziali.

Va’ a questo proposito precisato che la corte costituzionale ha dichiarato

ammissibili in materia elettorale soltanto referendum cosiddetti parziali,

ossia quei referendum che non abbiano come risultato in caso di esito

positivo, quello di produrre un mero vuoto, ma provocano una disciplina di

risulta in grado di consentire il funzionamento degli organi elettivi senza

bloccarne l’eleggibilità.

Referendum manipolativi.

In tal modo ha dichiarato ammissibili molti referendum di natura

manipolativi a. Con tale espressione ci si riferisce oramai comunemente a

quel referendum avente ad oggetto non compiute disposizioni espressive di

signi cati normativi, ma frammenti di testo di per sé privi di signi cato, la

cui eliminazione è capace di modi care e stravolgere la grazia del testo

normativo non colpito da abrogazione.

La giurisprudenza della corte costituzionale sui referendum

manipolativi.

La corte con la sentenza n.36 del 1997 ha affrontato direttamente il

problema dei quesiti manipolativi, aggiungendo un nuovo limite

all’ammissibilità del referendum, quello della mera dell’ablatività del

quesito referendario. In questo senso la corte distingue un intervento

manipolativo costituzionalmente vincolato, da quello fraudolento.

Pertanto, il referendum manipolativo è ammissibile se la nuova normativa

da esso prodotta si ricava di per sé dall’ordinamento giuridico; se invece

fi fi fi fi fi

tale effetto dipende essenzialmente da tecniche di taglio, utilizzate dai

promotori, il referendum è inammissibile. È stato utilizzato nuovamente la

corte nella sentenza tale requisito in materia di leggi elettorali.

Il referendum abrogativo come fonte del diritto.

La collocazione della referendum abrogativo nel sistema delle fonti del

diritto, è stata posta in discussione poiché esso avrebbe effetti meramente

negativi ed unidirezionali, tali da determinare esclusivamente la

caducazione di una normativa vigente. Con ciò divergendo dalla

riconosciuta caratteristica propria degli atti normativi e cioè la potenziale

capacità di creare diritto operando sulla norme vigenti nel senso di

modi carle, di sostituirle o di aggiungerne di nuove.

Se ci si riferisce all’ordinamento giuridico nel suo complesso, non vi è

dubbio che anche la semplice soppressione di una norma vigente

determina una modi ca dell’ordinamento, nel quale la norma suddetta è

inserita. Non si potrà negare in tal modo la capacità innovativa della

referendum abrogativo e dunque la sua quali cazione come fonte del

diritto.

Infatti la mera soppressione di una norma non è necessaria

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A.A. 2023-2024
204 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher victorianaomi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mazzamuto Salvatore.