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La legge si preoccupa inoltre di garantire l’esatta conoscenza da parte
dell’assicuratore della
consistenza del rischio assunto e la corrispondenza fra rischio e premio per tutta la
durata
dell’assicurazione.
Peculiare è innanzitutto la disciplina dettata per le dichiarazioni inesatte e le reticenze
dell’assicurato che traggono in inganno l’assicuratore sulla reale entità del rischio.
Se vi è stato dolo o anche solo colpa grave da parte dell’assicurato, l’assicuratore può
chiedere
l’annullamento del contratto; nel caso in cui non ci sono stati ne colpa ne dolo può
recedere dal contratto. In entrambi i casi l’assicuratore
deve dichiarare di volersi avvalere di tali forme di tutela entro 3 mesi dalla scoperta
dell’inesattezza.
Diverse sono però le conseguenze se il sinistro si verifica prima della scadenza di tale
termine.
Nel primo caso (annullamento) l’assicuratore non dovrà pagare alcun indennizzo.
Nel secondo invece si ha solo una riduzione proporzionale dell’indennizzo.
Il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore.
Il premio deve essere pagato anticipatamente, in unica soluzione o in rate periodiche
(di regola
annuali).
Se il premio non è pagato alle scadenze convenute l’assicurazione resta sospesa
(immediatamente
se si tratta della prima rata, dopo 15 giorni per le rate successive) ed il contratto si
risolve di diritto
se, nel termine di 6 mesi, l’assicuratore non agisce per la riscossione.
Norme specifiche regolano poi la stipulazione del contratto di assicurazione per
l’ipotesi in cui la
persona che stipula l’assicurazione (contraente) sia diversa da quella che è titolare
della situazione
esposta al rischio (assicurato).
Il contraente può innanzitutto agire in veste di rappresentante dell’assicurato (in suo
nome e per suo conto). In tal caso tutti gli effetti del contratto di assicurazione si
producono direttamente in testa
all’assicurato.
Situazione particolare si ha quando il contratto è stipulato da un rappresentante senza
poteri.
È infatti stabilito che l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o
il verificarsi
del sinistro, ma se ciò non viene fatto il rappresentante senza poteri è tenuto
personalmente a pagare i premi finquando l’interessato non abbia ratificato il
contratto o non abbia rifiutato la ratifica.
L’assicurazione può essere stipulata anche “per conto di chi spetta”, forma questa alla
quale
tipicamente si ricorre per assicurare merci (viaggianti o depositate nei magazzini
generali) per le quali sono stati emessi titoli di credito rappresentativi, sicché non si sa
chi risulterà titolare
dell’interesse al momento del sinistro.
Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, mentre i
diritti spettano
all’assicurato.
Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, ma deve essere provato per
iscritto.
L’assicuratore è perciò obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o
altro
documento da lui sottoscritto. La polizza di assicurazione può essere nominativa ed in
tal caso ha solo funzione probatoria del contratto. Può essere all’ordine o al portatore
ed in tal caso consente anche il trasferimento del credito verso l’assicuratore, ma con
gli effetti propri della cessione.
L’assicurazione contro i danni copre i rischi cui sono esposti determinati beni
dell’assicurato
(assicurazione di cose), ma può coprire anche il rischio cui è esposto l’intero
patrimonio
dell’assicurato (assicurazione di patrimonio).
La disciplina specifica dell’assicurazione contro i danni è dominata dal principio
indennitario, volto
ad evitare che l’assicurazione diventi per l’assicurato fonte di arricchimento e di
speculazione a danno dell’assicuratore.
Il principio indennitario si articolare nelle seguenti regole. Può validamente assicurarsi
solo chi ha un interesse economico esposto al rischio: il contratto di assicurazione
contro i danni è infatti nullo se non esiste un interesse, anche futuro, dell’assicurato al
risarcimento del danno.
L’assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente subito
dall’assicurato in
conseguenza del sinistro.
Ancora, l’indennizzo non può superare il valore che le cose perite o danneggiate hanno
al tempo del
sinistro.
Le conseguenze dell’assicurazione per somma superiore al valore reale della cosa
sono diverse a
seconda che vi sia stato o meno dolo da parte dell’assicurato.
In caso di dolo il contratto è invalido, fermo restando il diritto dell’assicuratore al
premio in corso.
Se invece non vi è stato dolo, l’assicuratore dovrà risarcire il danno nei limiti del minor
valore
assicurabile ed il contraente ha diritto di ottenere per il futuro una proporzionale
riduzione del
premio.
Può anche verificarsi l’ipotesi opposta, ossia che la cosa assicurata abbia al momento
del sinistro un
valore superiore a quello dichiarato nel contratto.
Si applica in tal caso la regola proporzionale.
Non solo i danni eccedenti la somma assicurata restano a carico dell’assicurato ma
l’assicuratore
sarà tenuto a risarcire solo una parte proporzionale del rischio coperto.
Ad esempio, se una cosa che vale 200 è assicurata per 100 (metà del valore) e si
subisce un danno
di 50, l’assicuratore corrisponderà 25 (metà del danno).
Espressione del principio indennitario sono anche due istituti tipici dell’assicurazione
contro i danni
collegati al verificarsi del sinistro:
• l’obbligo dell’assicurato di dare pronto avviso all’assicuratore del sinistro (di regola
entro 3
giorni), onde consentirgli il tempestivo accertamento delle cause e dell’entità del
danno
• l’obbligo dello stesso assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire
il
danno, ponendo però le relative spese a carico dell’assicuratore.
L’inosservanza dolosa degli obblighi di avviso e di salvataggio comporta la perdita del
diritto
all’indennità.
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza
dell’ammontare della stessa, nei diritti dell’assicurato verso gli eventuali terzi
responsabili del sinistro, al fine di evitare che l’assicurato possa cumulare l’indennizzo
corrispostogli dall’assicuratore con il risarcimento del danno dovutogli dal terzo
responsabile.
Il principio indennitario opera anche quando sono state stipulate più assicurazioni
presso diversi
assicuratori per la copertura dello stesso rischio.
In tal caso l’assicurato deve rendere noti a ciascun assicuratore i contratti stipulati con
gli altri e può
chiedere a ciascuno l’indennità, ma la somma complessivamente riscossa non può
superare l’entità del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha regresso verso gli altri, per ripartire l’indennità
corrisposta in
proporzione delle somme assicurate presso ciascuno.
Figura diversa è la coassicurazione. Essa si ha quando più assicuratori, di regola con
un unico
contratto, assumono ciascuno una quota del rischio assicurato. Ad essa si ricorre
quando si tratta di
assicurare rischi molto ingenti che nessun assicuratore potrebbe da solo accollarsi.
Nella coassicurazione ciascun assicuratore risponde nei confronti dell’assicurato nei
limiti della
quota assunta ed è quindi tenuto al pagamento dell’indennità solo in proporzione della
rispettiva
quota.
Con essa l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrà
pagare a terzi
a titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una responsabilità
civile
dell’assicurato stesso, esclusa solo la responsabilità dovuta a fatti dolosi.
Ad esempio un albergatore si assicura contro i danni che lui o i suoi dipendenti
potranno cagionare
alla persona o a cose dei clienti.