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Disciplina delle assicurazioni: conoscenza del rischio e contratto

La legge si preoccupa di garantire l'esatta conoscenza da parte dell'assicuratore della consistenza del rischio assunto e la corrispondenza fra rischio e premio per tutta la durata dell'assicurazione. Peculiare è innanzitutto la disciplina dettata per le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sulla reale entità del rischio.

Dolo e colpa grave

Se vi è stato dolo o anche solo colpa grave da parte dell'assicurato, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto; nel caso in cui non ci sono stati né colpa né dolo può recedere dal contratto. In entrambi i casi l'assicuratore deve dichiarare di volersi avvalere di tali forme di tutela entro 3 mesi dalla scoperta dell'inesattezza. Diverse sono però le conseguenze se il sinistro si verifica prima della scadenza di tale termine. Nel primo caso (annullamento) l'assicuratore non dovrà pagare alcun indennizzo. Nel secondo invece si ha solo una riduzione proporzionale dell'indennizzo.

Pagamento del premio

Il premio è il corrispettivo dovuto all'assicuratore. Il premio deve essere pagato anticipatamente, in unica soluzione o in rate periodiche (di regola annuali). Se il premio non è pagato alle scadenze convenute l'assicurazione resta sospesa (immediatamente se si tratta della prima rata, dopo 15 giorni per le rate successive) ed il contratto si risolve di diritto se, nel termine di 6 mesi, l'assicuratore non agisce per la riscossione.

Assicurazione e rappresentanza

Norme specifiche regolano poi la stipulazione del contratto di assicurazione per l'ipotesi in cui la persona che stipula l'assicurazione (contraente) sia diversa da quella che è titolare della situazione esposta al rischio (assicurato). Il contraente può innanzitutto agire in veste di rappresentante dell'assicurato (in suo nome e per suo conto). In tal caso tutti gli effetti del contratto di assicurazione si producono direttamente in testa all'assicurato. Situazione particolare si ha quando il contratto è stipulato da un rappresentante senza poteri. È infatti stabilito che l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, ma se ciò non viene fatto il rappresentante senza poteri è tenuto personalmente a pagare i premi fin quando l'interessato non abbia ratificato il contratto o non abbia rifiutato la ratifica.

Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione può essere stipulata anche "per conto di chi spetta", forma questa alla quale tipicamente si ricorre per assicurare merci (viaggianti o depositate nei magazzini generali) per le quali sono stati emessi titoli di credito rappresentativi, sicché non si sa chi risulterà titolare dell'interesse al momento del sinistro. Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, mentre i diritti spettano all'assicurato.

Il contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, ma deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è perciò obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. La polizza di assicurazione può essere nominativa ed in tal caso ha solo funzione probatoria del contratto. Può essere all'ordine o al portatore ed in tal caso consente anche il trasferimento del credito verso l'assicuratore, ma con gli effetti propri della cessione.

Assicurazione contro i danni

L'assicurazione contro i danni copre i rischi cui sono esposti determinati beni dell'assicurato (assicurazione di cose), ma può coprire anche il rischio cui è esposto l'intero patrimonio dell'assicurato (assicurazione di patrimonio). La disciplina specifica dell'assicurazione contro i danni è dominata dal principio indennitario, volto ad evitare che l'assicurazione diventi per l'assicurato fonte di arricchimento e di speculazione a danno dell'assicuratore. Il principio indennitario si articola nelle seguenti regole.

  • Può validamente assicurarsi solo chi ha un interesse economico esposto al rischio: il contratto di assicurazione contro i danni è infatti nullo se non esiste un interesse, anche futuro, dell'assicurato al risarcimento del danno.
  • L'assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente subito dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
  • L'indennizzo non può superare il valore che le cose perite o danneggiate hanno al tempo del sinistro.

Assicurazione per somma superiore o inferiore al valore

Le conseguenze dell'assicurazione per somma superiore al valore reale della cosa sono diverse a seconda che vi sia stato o meno dolo da parte dell'assicurato. In caso di dolo il contratto è invalido, fermo restando il diritto dell'assicuratore al premio in corso. Se invece non vi è stato dolo, l'assicuratore dovrà risarcire il danno nei limiti del minor valore assicurabile ed il contraente ha diritto di ottenere per il futuro una proporzionale riduzione del premio.

Può anche verificarsi l'ipotesi opposta, ossia che la cosa assicurata abbia al momento del sinistro un valore superiore a quello dichiarato nel contratto. Si applica in tal caso la regola proporzionale. Non solo i danni eccedenti la somma assicurata restano a carico dell'assicurato ma l'assicuratore sarà tenuto a risarcire solo una parte proporzionale del rischio coperto. Ad esempio, se una cosa che vale 200 è assicurata per 100 (metà del valore) e si subisce un danno di 50, l'assicuratore corrisponderà 25 (metà del danno).

Obblighi dell'assicurato

Espressione del principio indennitario sono anche due istituti tipici dell'assicurazione contro i danni collegati al verificarsi del sinistro:

  • L'obbligo dell'assicurato di dare pronto avviso all'assicuratore del sinistro (di regola entro 3 giorni), onde consentirgli il tempestivo accertamento delle cause e dell'entità del danno.
  • L'obbligo dello stesso assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ponendo però le relative spese a carico dell'assicuratore.

L'inosservanza dolosa degli obblighi di avviso e di salvataggio comporta la perdita del diritto all'indennità. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare della stessa, nei diritti dell'assicurato verso gli eventuali terzi responsabili del sinistro, al fine di evitare che l'assicurato possa cumulare l'indennizzo corrispostogli dall'assicuratore con il risarcimento del danno dovutogli dal terzo responsabile.

Assicurazioni multiple e coassicurazione

Il principio indennitario opera anche quando sono state stipulate più assicurazioni presso diversi assicuratori per la copertura dello stesso rischio. In tal caso l'assicurato deve rendere noti a ciascun assicuratore i contratti stipulati con gli altri e può chiedere a ciascuno l'indennità, ma la somma complessivamente riscossa non può superare l'entità del danno. L'assicuratore che ha pagato ha regresso verso gli altri, per ripartire l'indennità corrisposta in proporzione delle somme assicurate presso ciascuno.

Figura diversa è la coassicurazione. Essa si ha quando più assicuratori, di regola con un unico contratto, assumono ciascuno una quota del rischio assicurato. Ad essa si ricorre quando si tratta di assicurare rischi molto ingenti che nessun assicuratore potrebbe da solo accollarsi. Nella coassicurazione ciascun assicuratore risponde nei confronti dell'assicurato nei limiti della quota assunta ed è quindi tenuto al pagamento dell'indennità solo in proporzione della rispettiva quota. Con essa l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una responsabilità civile dell'assicurato stesso, esclusa solo la responsabilità dovuta a fatti dolosi. Ad esempio un albergatore si assicura contro i danni che lui o i suoi dipendenti potranno cagionare alla persona o a cose dei clienti.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher margherita0310 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Attanasio Francesca.
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