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La legge si preoccupa inoltre di garantire l’esatta conoscenza da parte

dell’assicuratore della

consistenza del rischio assunto e la corrispondenza fra rischio e premio per tutta la

durata

dell’assicurazione.

Peculiare è innanzitutto la disciplina dettata per le dichiarazioni inesatte e le reticenze

dell’assicurato che traggono in inganno l’assicuratore sulla reale entità del rischio.

Se vi è stato dolo o anche solo colpa grave da parte dell’assicurato, l’assicuratore può

chiedere

l’annullamento del contratto; nel caso in cui non ci sono stati ne colpa ne dolo può

recedere dal contratto. In entrambi i casi l’assicuratore

deve dichiarare di volersi avvalere di tali forme di tutela entro 3 mesi dalla scoperta

dell’inesattezza.

Diverse sono però le conseguenze se il sinistro si verifica prima della scadenza di tale

termine.

Nel primo caso (annullamento) l’assicuratore non dovrà pagare alcun indennizzo.

Nel secondo invece si ha solo una riduzione proporzionale dell’indennizzo.

Il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore.

Il premio deve essere pagato anticipatamente, in unica soluzione o in rate periodiche

(di regola

annuali).

Se il premio non è pagato alle scadenze convenute l’assicurazione resta sospesa

(immediatamente

se si tratta della prima rata, dopo 15 giorni per le rate successive) ed il contratto si

risolve di diritto

se, nel termine di 6 mesi, l’assicuratore non agisce per la riscossione.

Norme specifiche regolano poi la stipulazione del contratto di assicurazione per

l’ipotesi in cui la

persona che stipula l’assicurazione (contraente) sia diversa da quella che è titolare

della situazione

esposta al rischio (assicurato).

Il contraente può innanzitutto agire in veste di rappresentante dell’assicurato (in suo

nome e per suo conto). In tal caso tutti gli effetti del contratto di assicurazione si

producono direttamente in testa

all’assicurato.

Situazione particolare si ha quando il contratto è stipulato da un rappresentante senza

poteri.

È infatti stabilito che l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o

il verificarsi

del sinistro, ma se ciò non viene fatto il rappresentante senza poteri è tenuto

personalmente a pagare i premi finquando l’interessato non abbia ratificato il

contratto o non abbia rifiutato la ratifica.

L’assicurazione può essere stipulata anche “per conto di chi spetta”, forma questa alla

quale

tipicamente si ricorre per assicurare merci (viaggianti o depositate nei magazzini

generali) per le quali sono stati emessi titoli di credito rappresentativi, sicché non si sa

chi risulterà titolare

dell’interesse al momento del sinistro.

Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, mentre i

diritti spettano

all’assicurato.

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, ma deve essere provato per

iscritto.

L’assicuratore è perciò obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o

altro

documento da lui sottoscritto. La polizza di assicurazione può essere nominativa ed in

tal caso ha solo funzione probatoria del contratto. Può essere all’ordine o al portatore

ed in tal caso consente anche il trasferimento del credito verso l’assicuratore, ma con

gli effetti propri della cessione.

L’assicurazione contro i danni copre i rischi cui sono esposti determinati beni

dell’assicurato

(assicurazione di cose), ma può coprire anche il rischio cui è esposto l’intero

patrimonio

dell’assicurato (assicurazione di patrimonio).

La disciplina specifica dell’assicurazione contro i danni è dominata dal principio

indennitario, volto

ad evitare che l’assicurazione diventi per l’assicurato fonte di arricchimento e di

speculazione a danno dell’assicuratore.

Il principio indennitario si articolare nelle seguenti regole. Può validamente assicurarsi

solo chi ha un interesse economico esposto al rischio: il contratto di assicurazione

contro i danni è infatti nullo se non esiste un interesse, anche futuro, dell’assicurato al

risarcimento del danno.

L’assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente subito

dall’assicurato in

conseguenza del sinistro.

Ancora, l’indennizzo non può superare il valore che le cose perite o danneggiate hanno

al tempo del

sinistro.

Le conseguenze dell’assicurazione per somma superiore al valore reale della cosa

sono diverse a

seconda che vi sia stato o meno dolo da parte dell’assicurato.

In caso di dolo il contratto è invalido, fermo restando il diritto dell’assicuratore al

premio in corso.

Se invece non vi è stato dolo, l’assicuratore dovrà risarcire il danno nei limiti del minor

valore

assicurabile ed il contraente ha diritto di ottenere per il futuro una proporzionale

riduzione del

premio.

Può anche verificarsi l’ipotesi opposta, ossia che la cosa assicurata abbia al momento

del sinistro un

valore superiore a quello dichiarato nel contratto.

Si applica in tal caso la regola proporzionale.

Non solo i danni eccedenti la somma assicurata restano a carico dell’assicurato ma

l’assicuratore

sarà tenuto a risarcire solo una parte proporzionale del rischio coperto.

Ad esempio, se una cosa che vale 200 è assicurata per 100 (metà del valore) e si

subisce un danno

di 50, l’assicuratore corrisponderà 25 (metà del danno).

Espressione del principio indennitario sono anche due istituti tipici dell’assicurazione

contro i danni

collegati al verificarsi del sinistro:

• l’obbligo dell’assicurato di dare pronto avviso all’assicuratore del sinistro (di regola

entro 3

giorni), onde consentirgli il tempestivo accertamento delle cause e dell’entità del

danno

• l’obbligo dello stesso assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire

il

danno, ponendo però le relative spese a carico dell’assicuratore.

L’inosservanza dolosa degli obblighi di avviso e di salvataggio comporta la perdita del

diritto

all’indennità.

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza

dell’ammontare della stessa, nei diritti dell’assicurato verso gli eventuali terzi

responsabili del sinistro, al fine di evitare che l’assicurato possa cumulare l’indennizzo

corrispostogli dall’assicuratore con il risarcimento del danno dovutogli dal terzo

responsabile.

Il principio indennitario opera anche quando sono state stipulate più assicurazioni

presso diversi

assicuratori per la copertura dello stesso rischio.

In tal caso l’assicurato deve rendere noti a ciascun assicuratore i contratti stipulati con

gli altri e può

chiedere a ciascuno l’indennità, ma la somma complessivamente riscossa non può

superare l’entità del danno.

L’assicuratore che ha pagato ha regresso verso gli altri, per ripartire l’indennità

corrisposta in

proporzione delle somme assicurate presso ciascuno.

Figura diversa è la coassicurazione. Essa si ha quando più assicuratori, di regola con

un unico

contratto, assumono ciascuno una quota del rischio assicurato. Ad essa si ricorre

quando si tratta di

assicurare rischi molto ingenti che nessun assicuratore potrebbe da solo accollarsi.

Nella coassicurazione ciascun assicuratore risponde nei confronti dell’assicurato nei

limiti della

quota assunta ed è quindi tenuto al pagamento dell’indennità solo in proporzione della

rispettiva

quota.

Con essa l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrà

pagare a terzi

a titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una responsabilità

civile

dell’assicurato stesso, esclusa solo la responsabilità dovuta a fatti dolosi.

Ad esempio un albergatore si assicura contro i danni che lui o i suoi dipendenti

potranno cagionare

alla persona o a cose dei clienti.

Dettagli
A.A. 2023-2024
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher margherita0310 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Attanasio Francesca.