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Estratto del documento

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia

conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal

contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio

convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato

delle cose.

Art. 1894.

Assicurazioni in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza

dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a

favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1895.

Inesistenza del rischio.

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della

conclusione del contratto.

Art. 1896.

Cessazione del rischio durante l'assicurazione.

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto

stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del

rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi

al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della

conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore

alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al

solo rimborso delle spese.

Art. 1897.

Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione

del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del

contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a

decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla

comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di

recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898.

Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che

aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse

stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto,

l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un

premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto

all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro

modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che

l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni,

se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un

premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al

momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per

l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio

sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse

esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto

del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il

maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899.

Durata dell'assicurazione.

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del

contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto

stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre

una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a

quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il

contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di

recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine

dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (1).

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga

tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1900.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del

contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa

grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle

persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del

contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana

o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Dettagli
A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher margherita0310 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Attanasio Francesca.