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Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia
conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal
contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio
convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato
delle cose.
Art. 1894.
Assicurazioni in nome o per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza
dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a
favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1895.
Inesistenza del rischio.
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della
conclusione del contratto.
Art. 1896.
Cessazione del rischio durante l'assicurazione.
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto
stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del
rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi
al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della
conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore
alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al
solo rimborso delle spese.
Art. 1897.
Diminuzione del rischio.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione
del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del
contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a
decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla
comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di
recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che
aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse
stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto,
l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un
premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto
all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro
modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che
l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni,
se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un
premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al
momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per
l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio
sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse
esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto
del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il
maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899.
Durata dell'assicurazione.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del
contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto
stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre
una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a
quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il
contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di
recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine
dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (1).
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga
tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1900.
Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del
contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa
grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle
persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del
contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana
o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.