ART.39 COSTITUZIONE
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti
dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Il contratto collettivo ha una posizione particolare nel diritto del lavoro poichè
costituisce una FONTE ATIPICA del Diritto del Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte attraverso cui
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro
definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
Normalmente regola sia gli aspetti normativi del rapporto, sia quelli di carattere
economico. E’ inoltre quasi sempre prevista una parte destinata a normare alcuni
aspetti del rapporto sindacale esistente tra Organizzazioni firmatarie e Associazioni
datoriali, nonché di quelli aziendali tra datore di lavoro e Rappresentanze sindacali
aziendali.
La contrattazione collettiva si può svolgere a diversi livelli:
-interconfederale, il cui compito è la definizione di regole generali che interessano
l’insieme dei lavoratori indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza
-nazionale di categoria (CCNL)
-territoriale -aziendale di categoria
Il livello di contrattazione collettiva inferiore tende a conformarsi in base a quanto
viene stabilito nei contatti collettivi di livello superiore.
In Italia, fatta eccezione che per il settore pubblico, non esiste una norma avente forza
di legge sulla base della quale si definisca il livello di rappresentanza e
rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie dei Contratti.
Oltre ad un Accordo Quadro tra le Parti che regola le modalità di elezione e
funzionamento delle RSU, il D.Lgs. 165/2001 definisce con forza di legge sia le
questioni legate alla modalità di svolgimento della contrattazione collettiva, sia gli
aspetti legati ai temi della rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie e alla
conseguente validità dei contratti sottoscritti.
Per ciò che riguarda il settore dell’impiego privato, perdurando il silenzio del
legislatore in materia, il 28 giugno 2011 Confindustria e le confederazioni sindacali
CGIL, CISL e UIL hanno siglato un Accordo Interconfederale che, in linea con
quanto avviene nel settore dell’impiego pubblico, fissa criteri oggettivi per la
misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, utile al fine di
individuare le organizzazioni legittimate a negoziare e stipulare contratti collettivi
nazionali di categoria.
In particolare, l’Accordo del 2011 prevede che siano ammesse ai tavoli negoziali le
sole organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 5% del totale dei lavoratori
della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (punto 1
dell’Accordo).
Al fine di stabilire la “quota” di rappresentatività espre
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Contratti
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Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro
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Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro
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Diritto del lavoro (diritto dei contratti)